Statuto e Dintorni Archives - blog.TeamArtist https://www.teamartist.com/blog Servizi e Software per Associazioni Thu, 05 May 2022 15:10:22 +0000 it-IT hourly 1 78367162 I vantaggi di avere uno statuto aggiornato: iscrizione al RUNTS assicurata e mantenimento dei benefici previsti per le associazioni https://www.teamartist.com/blog/2022/03/23/i-vantaggi-di-avere-uno-statuto-aggiornato-iscrizione-al-runts-assicurata-e-mantenimento-dei-benefici-previsti-per-le-associazioni/ https://www.teamartist.com/blog/2022/03/23/i-vantaggi-di-avere-uno-statuto-aggiornato-iscrizione-al-runts-assicurata-e-mantenimento-dei-benefici-previsti-per-le-associazioni/#comments Wed, 23 Mar 2022 15:41:00 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=12104 Se sei un presidente o fai parte del direttivo di una APS, ODV o Onlus precedentemente iscritta ai registri regionali ti starai domandando cosa succederà adesso che il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) è finalmente diventato operativo.“Devo svolgere delle attività?”“Devo modificare lo statuto?”“Devo fare qualche richiesta specifica al Registro o a un altro ente?”“Non […]

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Se sei un presidente o fai parte del direttivo di una APS, ODV o Onlus precedentemente iscritta ai registri regionali ti starai domandando cosa succederà adesso che il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) è finalmente diventato operativo.
“Devo svolgere delle attività?”
“Devo modificare lo statuto?”
“Devo fare qualche richiesta specifica al Registro o a un altro ente?”
“Non devo fare niente?”
Queste sono le principali domande che stiamo ricevendo in questi giorni.

Prima di tutto ho una buona notizia.

Tutte le APS e ODV precedentemente iscritte ai registri provinciali e regionali, verranno inserite di diritto all’interno del RUNTS. 

Di conseguenza, se la tua è una di queste associazioni non devi fare niente per l’iscrizione.

Ti ricordo che essere all’interno del RUNTS ha dei notevoli vantaggi:

  • non paghi le tasse, ma benefici delle agevolazioni di natura fiscale previste per le associazioni
  • accedi al 5 per mille
  • puoi fare accordi e convenzioni con il comune e le pubbliche amministrazioni del tuo territorio

Trovarsi al di fuori del registro, con l’attuale normativa, sarebbe invece una follia pura.

Ti trovi di colpo ad essere considerato un’associazione di serie B.
Perdi le agevolazioni fiscali, perdi il 5×1000, molto probabilmente ti tocca aprire la partita iva per gestire correttamente una parte delle tue entrate. 

Ora la cattiva notizia.

I funzionari del Registro stanno verificando che gli statuti delle associazioni inserite di diritto siano compatibili con la normativa vigente. 

Se lo statuto di un’associazione, anche iscritta di diritto, non è conforme, il registro lo comunicherà al presidente, dandogli solo due mesi per adeguarsi

Le associazioni che non si adegueranno in due mesi saranno cancellate dal registro unico del terzo settore (RUNTS).

I controlli sono iniziati il 21 febbraio e gli uffici del Registro stanno passando velocemente in rassegna le oltre 80.000 associazioni iscritte per verificare se mancano informazioni, o ci sono errori nello statuto. 

Ad oggi abbiamo già seguito decine di associazioni che hanno ricevuto la letterina e si sono rivolte a noi per l’adeguamento dello statuto. 

Il presidente o i membri del consiglio dovrebbero controllare periodicamente che la propria associazione rientri nel RUNTS e che non abbia ricevuto richieste di integrazione dei documenti o di adeguamento dello statuto.

Per farlo devi tenere un occhio sulla casella email o pec.

Abbiamo sviluppato un servizio GRATUITO con cui puoi verificare se sei iscritto al RUNTS (Registro unico del terzo settore). Ma la cosa più importante è che, anche in futuro, ti avviseremo se ci sarà una richiesta di modifiche alla tua associazione da parte del registro.
https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti

Se scopri che la tua associazione non è in regola con l’iscrizione al RUNTS devi agire velocemente, perché hai solo 60 giorni per metterti in regola.

Mettere mano allo statuto è complicato. Soprattutto in una situazione come questa dove sono cambiate le regole per la sua stesura.

Qui a TeamArtist abbiamo la fortuna di lavorare con tantissime associazioni e negli ultimi 8 mesi abbiamo registrato circa un migliaio di statuti per loro conto.
Nonostante avessimo fatto un grosso lavoro di adeguamento preliminare alcuni sono comunque tornati indietro, soprattutto quando sono partiti i primi controlli da parte del RUNTS.

Analizzando le richieste di correzione siamo riusciti a perfezionare il nostro metodo di stesura ed ora è raro che tornino indietro. È stato un lavoro faticoso, che siamo riusciti a fare così in fretta soltanto grazie al grosso numero di associazioni che seguiamo.
E’ bene che tu sia al corrente di quello che sta succedendo perché una parte non indifferente degli statuti che stiamo adeguando, sono statuti appena aggiornati e approvati dall’assemblea dell’associazione, ma che sono poi stati scartati dai registri.

Il percorso di approvazione dello statuto è lungo e richiede diversi passaggi tra cui l’assemblea dei soci. Due mesi sono pochi. Le associazioni che devono adattarsi sono parecchie migliaia e i professionisti sul mercato che si sono aggiornati e hanno esperienza sono ben pochi. La maggior parte propone ancora prestampati o fac-simili in cui vengono inseriti i dati dell’associazione.

Il rischio che vediamo è di un gran disordine, che andrà tutto a sfavore di presidenti ed associazioni. Se riesci a mettere a posto il tuo statuto per tempo eviterai di trovarti in mezzo a questo caos che si creerà. Soprattutto non dovrai subirne le pesanti conseguenze economiche (perdita agevolazioni fiscali, più tasse). Per non parlare del tempo necessario a seguire le pratiche e a cercare i professionisti, quando tutti saranno super pieni vista la richiesta di adeguamento di statuti che c’è in questo momento.

Se vuoi sapere il tuo statuto è a norma clicca qui

 

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Il tuo Statuto va rifatto? https://www.teamartist.com/blog/2020/01/16/il-tuo-statuto-va-rifatto/ https://www.teamartist.com/blog/2020/01/16/il-tuo-statuto-va-rifatto/#respond Thu, 16 Jan 2020 14:53:48 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=11657 Il primo documento che viene richiesto in caso di controllo fiscale è lo statuto dell’associazione. É un documento importantissimo, che fissa le regole generali su cui basare la vita della tua associazione e  che viene sempre chiesto per 3 motivi: Verificare che lo Statuto sia a norma, ovvero che contenga le regole base che contraddistinguono una […]

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Il primo documento che viene richiesto in caso di controllo fiscale è lo statuto dell’associazione.

É un documento importantissimo, che fissa le regole generali su cui basare la vita della tua associazione e  che viene sempre chiesto per 3 motivi:

  1. Verificare che lo Statuto sia a norma, ovvero che contenga le regole base che contraddistinguono una associazione da una società profit;
  2. Verificare che lo Statuto contenga le regole specifiche della tipologia di associazione che si è scelta, per verificare quindi che l’associazione non abbia goduto in modo improprio di vantaggi fiscali o amministrativi riservati a quel tipo di associazione;
  3. Verificare che le regole e le procedure che vi sono previsti nel vostro Statuto siano stati davvero rispettati nella pratica.

Ma perchè è così importante controllare il proprio statuto PRIMA che arrivi un controllo?

Perchè per modificare uno statuto serve una procedura complessa e abbastanza lunga e non c’è fisicamente il tempo di farla quando arriva un controllo.

Quindi o lo hai sistemato prima, oppure è troppo tardi per farlo in corsa. Non è possibile.

Ci arrivano quotidianamente richieste di intervento in caso di controllo fiscale dai presidenti per aiutarli. Intervenendo possiamo sistemare alcune cose anche all’ultimo momento, ma se lo Statuto è fuori posto non c’è niente da fare.

Ed essendo lo statuto il documento principale dell’associazione, se lo statuto non va bene sono guai!

Considera che, fra tutti gli statuti che vediamo ogni giorno, solo uno su 5 è a posto.

Molti statuti sono semplicemente datati.

L’Italia è infatti il paese della legiferazione continua. Ogni due per tre viene fatta una legge nuova che magari contraddice la precedente.

Se il tuo Statuto è stato fatto in una certa epoca storica dove si potevano scrivere certe cose, in 3/5 anni è possibile che sia da rifare completamente.

Considera che solo nel 2017 sono state approvate da un lato la Riforma del Terzo Settore che cambia radicalmente il panorama normativo per tutte le associazioni no profit generiche, quelle di promozione sociale, le onlus e le organizzazioni di volontariato; queste associazioni sono costrette per legge a rivedere lo statuto per diventare enti del terzo settore entro il 2020.

Dall’altro lato la Delibera 1568 del Coni del 2017 ha comportato per molte associazioni sportive dilettantistiche la modifica del proprio Statuto (senza contare la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 18/E di agosto 2018, che a sua volta ha introdotto novità importanti di cui si deve tenere conto nella stesura degli statuti).

Quindi se il tuo attuale Statuto è stato approvato prima del 2017, è quasi sicuramente da rivedere perché nel frattempo le regole sono cambiate e quindi ha bisogno di un aggiornamento per essere coerente con la nuova normativa.

Dall’altro lato molti statuti sono dei copia incolla di fac simili trovati on line.

La verità è che la maggior parte dei fac simile di Statuto che si trovano on line sono proprio SBAGLIATI o fanno riferimento a una normativa che ormai è superata, quindi sono obsoleti e non supererebbero mai un controllo fiscale.

Quindi se il tuo Statuto è nato scopiazzando da modelli trovati qua e là, è bene quantomeno farlo controllare perché nell’80% dei casi potrebbe non essere a norma.

ATTENZIONE: Non pensare che siccome il tuo statuto è registrato presso l’Agenzia delle Entrate o sei affiliato a un ente o federazione che te lo hanno richiesto, questo implica che sia stato controllato da qualcuno in via preventiva e che quindi puoi stare tranquillo. Non è così.

ATTENZIONE 2: Se in particolare sei presidente di una associazioni sportiva dilettantistica iscritta al Registro Coni 2.0, sappi che il Coni sta progressivamente controllando i dati caricati in fase di registrazione, in primo luogo lo statuto. Se questo non è in regola procede a espellere l’associazione dal Registro (e si perdere così la qualifica di ASD e tutti i benefici collegati) e inoltre parte in automatico una segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

Puoi leggere le delibere di espulsione dal registro direttamente sul portale del Coni.

Se vuoi approfondire questo tema leggi il nostro libro “I trabocchetti del registro Coni 2.0”

Come poter controllare lo statuto?

Fai controllare il tuo statuto da un’associazionista. Come ti dicevo la normativa in ambito associativo è in grande fermento e quindi solo un consulente specializzato può darti indicazioni corrette e aggiornate.

>>CLICCA QUI PER RICHIEDERE UN CONTROLLO FISCALE SIMULATO DEL TUO STATUTO

A presto!

Giovanni Damiano Dalerba

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Riforma del Terzo Settore: al via la modifica degli statuti https://www.teamartist.com/blog/2019/04/03/riforma-del-terzo-settore-al-via-la-modifica-degli-statuti/ https://www.teamartist.com/blog/2019/04/03/riforma-del-terzo-settore-al-via-la-modifica-degli-statuti/#respond Wed, 03 Apr 2019 14:13:44 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=11605 Entro il 2 agosto 2019 infatti le attuali associazioni di promozione sociale (APS), le ONLUS e le organizzazioni di volontariato (ODV) dovranno “rivedere i loro statuti” adeguandosi alle indicazioni previste per gli Enti del Terzo Settore.
Attenzione perchè non si tratta di un mero adeguamento formale. Cambiando la natura giuridica della propria associazione, cambiano radicalmente anche le regole che la governano. 

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Quest’anno c’è una nuova scadenza per le associazioni coinvolte dalla Riforma del Terzo Settore.

Entro il 2 agosto 2019 infatti le attuali associazioni di promozione sociale (APS), le ONLUS e le organizzazioni di volontariato (ODV) dovranno “rivedere i loro statuti” adeguandosi alle indicazioni previste per gli Enti del Terzo Settore.

Se hai letto il nostro libro “La riforma del terzo settore fa schifo” sai che la dicitura “rivedere i loro statuti”  nasconde un tranello enorme.

Se si trattasse solo di rivedere uno statuto cambiando, per esempio, l’esercizio sociale la dicitura utilizzata sarebbe comprensibile a tutti, ma purtroppo non è così.

Con la semplice dicitura “rivedere i loro statuti” le persone normali come me e te che non siamo dei super burocrati non possiamo capire cosa in realtà c’è dietro. E’ vero che fra i vari adempimenti quello più rilevante è sicuramente quello relativo al rifacimento dello statuto, ma quello che TU devi veramente capire è che sta cambiando la forma giuridica della tua associazione. 

Cosa vuol dire forma giuridica? Vuol dire che cambierà tutto il sistema di regole dell’associazione, tutta la parte di gestione fiscale e amministrativa. Anche il nome per capirsi. 

Per rendere l’idea “rivedere lo statuto”, in questo caso, è come dire: “facciamo tutto nuovo, però il codice fiscale te lo faccio tenere perchè sono buono”.

Dovrai imparare a gestire una nuova associazione che avrà regole diverse. E’ bene che tu lo sappia.

NON devi pensare che questo cambio di statuto sia solamente un passaggio formale giusto per romperti le scatole, i soldi che dovrai spendere per adeguarti sono spiccioli in confronto ai danni che potrai fare se non capisci che non si tratta di forma ma di sostanza.

 

Per chi vale la scadenza del 2 agosto?

Per tutti i coloro che hanno il certificato di iscrizione all’albo territoriale di riferimento 

Come ti dicevo, questo termine vale per le attuali APS, ONLUS e OdV. Adeguando lo statuto entro il 2 agosto 2019 potranno iscriversi automaticamente al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Già qui, è bene fare una precisazione. Moltissime associazioni pensano di rientrare in una di queste tipologie associative per il semplice fatto di aver indicato nel loro attuale statuto la natura di associazioni di promozione sociale (APS), le ONLUS e le organizzazioni di volontariato (ODV). In realtà l’unico documento che certifica l’apparenza a una di queste grandi famiglie associative è il certificato di iscrizione all’albo territoriale di riferimento.

Per intenderci, non basta che la tua associazione si dichiari associazione di promozione sociale. Per essere davvero tale dovresti avere fra tuoi documenti la conferma di iscrizione al registro provinciale o regionale delle APS. Dalla nostra esperienza, oltre la metà delle associazione che si dichiarano APS in realtà non lo sono affatto.

Quindi, prima di tutto, devi controllare che effettivamente la tua associazione sia iscritta al registro competente.

 

Cosa comporta la modifica dello statuto?

Attenzione, come ho scritto all’inizio, a non sottovalutare le modifiche statutarie imposte dalla Riforma. Non si tratta infatti di un mero adeguamento formale. Cambiando la natura giuridica della propria associazione, cambiano radicalmente anche le regole che la governano. 

 

Cosa succede una volta che si è modificato lo statuto?

La procedura per ottenere il certificato d’iscrizione al registro unico del terzo settore è lunga e tortuosa.

Una volta approvata la modifica statutaria le associazioni coinvolte dovranno registrarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Come funziona il RUNTS ancora non è chiaro, così come non è chiara quale sarà la procedura per iscriversi. Al momento l’unica indicazione è che per le attuali APS ONLUS e OdV che modificano lo statuto entro il 2 agosto l’iscrizione dovrebbe avvenire in automatico.

 

Sono chiare le regole che varranno per gli Enti del Terzo Settore?

Questo è proprio il punto che lascia davvero senza parole. Imponendo la scadenza del 2 agosto di fatto si avvia l’iter di modifica della natura giuridica di moltissime associazioni.

Il problema è che tutto ciò avviene senza che siano state definite in modo chiaro le regole a cui saranno sottoposti gli Enti del Terzo Settore. In particolare, al momento non è stato ancora approvato il decreto attuativo he definisce in modo chiaro quali regole fiscali saranno in vigore per gli Enti del Terzo Settore.

Quindi sostanzialmente si stanno obbligando alcune associazioni a modificare i propri statuti  e la propria natura giuridica senza chiarire loro quali saranno gli effetti  di questa modifica in termini di tassazione delle attività che dovranno andare a svolgere.

 

Cosa succede se non ti adegui alla riforma e non diventi ETS?

Come abbiamo già anticipato più volte la Riforma del Terzo Settore impatta in maniera importante non solo su APS ONLUS e OdV, ma anche sulle associazioni no profit generiche.

Infatti, se l’implementazione della riforma non verrà stoppata, cambieranno moltissime cose anche per quelle associazioni che decideranno di rimanere fuori dal Registro Unico Nazionale de Terzo Settore.

 

Cosa non fare?

Non copiare uno statuto prestampato o adattare un facsimile perchè la prima parte dello statuto impatterà direttamente sulla gestione operativa e fiscale dell’associazione. Rischi di fare dei grossi danni. Lo statuto è l’insieme delle regole che governano l’associazione, una volta che te le sei date e l’hai approvato poi le dovrai rispettare. Serve un’analisi della tua associazione prima per capire cosa fare.

 

Cosa fare?

Innanzitutto prenditi un po’ di tempo per capire. La riforma attuale prevede vantaggi e svantaggi collegati sia alla trasformazione in Enti del Terzo Settore, sia per chi decide di rimanere no profit generica.

Alcune novità sono già molto chiare, altre al momento sono solo indicazioni di massima che necessitano di ulteriori passaggi da parte del Governo per essere più definite.

A seconda di cosa fa la tua associazione, quali attività svolge, quali sono le principali fonti di entrata, potrebbe essere più o meno vantaggioso diventare Ente del Terzo Settore oppure diventare una No Profit Generica.

Nel nostro libro “La Riforma del Terzo Settore fa schifo”, prima di tutti gli altri abbiamo analizzato vantaggi e svantaggi di questa Riforma, denunciando proprio quello che secondo noi rimane il vero obiettivo di fondo di questo Disegno di Legge: portare alla chiusura moltissime esperienze associative.

Prima di partire di corsa ad adeguarti leggi il nostro libro, almeno eviterai un sacco di fregature.

==> CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL LIBRO SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

NB: questo libro è stato pensato proprio per rendere comprensibili gli effetti della riforma ai presidenti di associazione. Per questo, pur partendo da un’analisi rigorosa della Riforma, è stato scritto in modo che anche sia comprensibile anche per i non addetti ai lavori.

Per questo se sei il residente di una associazione no profit generica, APS Onlus o OdV devi formarti sui cambiamenti in atto che riguardano anche la TUA ASSOCIAZIONE

In questo libro NON ci sono le istruzioni per adeguare la tua associazione alla nuova normativa degli ETS. Per quello abbiamo un servizio apposito

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https://www.teamartist.com/blog/2019/04/03/riforma-del-terzo-settore-al-via-la-modifica-degli-statuti/feed/ 0 11605
La Bufala del ritrovamento dello Statuto del 1899 del Milan https://www.teamartist.com/blog/2017/07/04/la-bufala-del-ritrovamento-dello-statuto-del-1899-del-milan/ https://www.teamartist.com/blog/2017/07/04/la-bufala-del-ritrovamento-dello-statuto-del-1899-del-milan/#respond Tue, 04 Jul 2017 05:00:10 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=10684 Premetto un paio di informazioni: chi scrive non è solamente, senza timore di smentita, il maggior esperto italiano di Statuti di Associazioni Sportive (è il mio lavoro e ne revisiono centinaia ogni anno insieme al mio staff; il più antico su cui abbia mai lavorato data 1872) ma è anche un appassionato bibliofilo (amo infatti […]

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Premetto un paio di informazioni: chi scrive non è solamente, senza timore di smentita, il maggior esperto italiano di Statuti di Associazioni Sportive (è il mio lavoro e ne revisiono centinaia ogni anno insieme al mio staff; il più antico su cui abbia mai lavorato data 1872) ma è anche un appassionato bibliofilo (amo infatti i libri antichi e rari).

Per questo motivo non ho potuto fare a meno di sorridere quando ho letto l’articolo sul Corriere della Sera a firma di Giacomo Valtolina del 2 luglio 2017: “Storia del Milan: il cacciatore di tesori e i misteri del mito” in cui si racconta che un giovane numismatico, tale Marco Boscolo, avrebbe ritrovato nientemeno che “l’atto che certifica la fondazione della società (il Milan nda)” venduto poi all’asta per circa 100mila euro ad un tifoso collezionista.

Purtroppo basta vedere la foto riprodotta nell’articolo per capire che quel simpatico volumetto non è certamente l’atto costitutivo originale poichè è appunto stampato tipograficamente. L’Atto Costitutivo originale invece fu sicuramente scritto a mano e firmato in originale (come chiunque abbia fondato un’Associazione sa bene), con tutta probabilità davanti ad un notaio milanese.

Di cosa si tratta quindi? Banalmente di una copia dello Statuto (sicuramente realizzata qualche mese o qualche anno successivo alla data di fondazione del Milan) realizzata per essere distribuita a tutti gli associati in vista di qualche importante Assemblea dei Soci e poter dare a tutti di muoversi secondo le regole comuni. Mi azzardo a dire, conoscendo le caratteristiche della stampa tipografica (ai tempi non esistevano le fotocopiatrici e stampare un libro significava comporre a mano con caratteri di piombo mobili ogni singola pagina: costava quindi moltissimo) che, con tutta probabilità, ne furono stampati diverse centinaia.

Sono abbastanza certo che nelle biblioteche milanesi nei prossimi anni ne salteranno fuori altre copie… con grande dispiacere di chi oggi ha sborsato ben 100mila euro credendo di avere in mano un “pezzo unico”.

Chissà invece se tra le carte di qualche vecchia famiglia di notai/avvocati milanesi non salti fuori l’Atto Costitutivo originale, prima o poi. Quello sarebbe senza dubbio un documento con un certo valore.

Aspettiamo e vediamo.

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https://www.teamartist.com/blog/2017/07/04/la-bufala-del-ritrovamento-dello-statuto-del-1899-del-milan/feed/ 0 10684
Quando e Come cambiare nome ad una Associazione https://www.teamartist.com/blog/2015/07/06/quando-e-come-cambiare-nome-ad-una-associazione/ https://www.teamartist.com/blog/2015/07/06/quando-e-come-cambiare-nome-ad-una-associazione/#comments Mon, 06 Jul 2015 10:51:00 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=8185 Le motivazioni possono essere le più diverse... Spesso ad esempio capita che l'Associazione si è dimenticata... di dirlo! Cioè magari ha deciso di chiamarsi "Spazio Gennargentu" ma non sapeva che se vuole essere una Associazione deve chiamarsi "Associazione Spazio Gennargentu".

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Prima o poi in ogni Associazione si arriva ad un punto in cui si vuole (o si deve) cambiar nome.

Le motivazioni possono essere le più diverse… Spesso ad esempio capita che l’Associazione si è dimenticata… di dirlo! Cioè magari ha deciso di chiamarsi “Spazio Gennargentu” ma non sapeva che se vuole essere una Associazione deve chiamarsi “Associazione Spazio Gennargentu“.

IL PRIMO SUGGERIMENTO

Perchè? Perchè per il Fisco Italiano la natura associativa deve essere palese, evidente al pubblico e quindi manifesta. E dato che la denominazione deve apparire su tutta la documentazione, la parola magica “Associazione” DEVE essere presente nel nome.

I casi più diffusi sono quelli delle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) dove la faccenda si complica ancora di più. In questi casi infatti la dicitura deve essere estesa e non può essere abbreviata. Questo si scontra col problema del limite di caratteri a disposizione dei software della Agenzia delle Entrate. Se ad esempio volete chiamare la vostra ASD con questo nome: “Associazione Sportiva Dilettantistica dei pescatori amatoriali della carpa bruna autoctona tanto buona colla senape di San Benedetto del Tronto” non potreste farlo!

IL SECONDO SUGGERIMENTO

Non solo, nel 2015 si pone anche il problema di avere un dominio internet. Immaginate dover acquistare e poi usare il dominio @asdpescatoricarpesanbenedettodeltronto.it Sarebbe una bella scomodità. Conviene quindi pensare a nomi corti e pensare già da subito a quale dominio acquistare ed utilizzare PRIMA di registrare il tutto!

IL TERZO SUGGERIMENTO

Il nome dovrebbe far capire in pochissimo cosa fate e dove. Se vi occupate di tutelare le farfalle della costa calabrese, dovreste chiamarvi “Associazione degli Entomologi Calabresi” ed un buon dominio potrebbe essere “entomologicalabria.it” o “farfallecalabria.it

IL QUARTO SUGGERIMENTO

Verificate che non esistano già altre Associazioni con nomi simili. Come? Usate Google! Scrivete il nome che vorreste usare e guardare cosa esce. Facciamo la prova con”Associazione degli Entomologi Calabresi” (che mi sono inventato mentre scrivevo questo post). Ecco il risultato: https://lmgtfy.com/?q=%22Associazione+degli+Entomologi+Calabresi

 

COME SI FA

  1. Si convoca una Assemblea Soci Straordinaria (guardate sul vostro Statuto come deve essere fatta la convocazione, quanto tempo prima deve essere fatta, quali sono i quorum per deliberare) per la modifica dello Statuto. Magari può essere l’occasione anche per aggiornare la sede legale o per fare altre modifiche importanti.
  2. Si fa il verbale di Assemblea e lo si inserisce a Libro Verbali.
  3. Ci si reca alla Agenzia delle Entrate e si registra il Verbale o lo Statuto con il nome modificato.
  4. Si aggiorna l’anagrafica fiscale dell’Associazione.
  5. Si comunica a tutti gli enti con cui avete rapporti (fornitori, Enti cui siete affiliati, Enti con cui avete contratti e convenzioni in essere, Banche, Assicurazioni, etc)

 

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https://www.teamartist.com/blog/2015/07/06/quando-e-come-cambiare-nome-ad-una-associazione/feed/ 81 8185
Perchè uno Statuto valido deve essere rivisto da un Professionista? https://www.teamartist.com/blog/2014/02/19/perche-uno-statuto-valido-deve-essere-rivisto-da-un-professionista/ https://www.teamartist.com/blog/2014/02/19/perche-uno-statuto-valido-deve-essere-rivisto-da-un-professionista/#comments Wed, 19 Feb 2014 15:32:38 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=5783 In quel momento si scopre che lo Statuto non andava bene per quello scopo e vi porta all'automatico disconoscimento come Associazione e all'accusa di evasione fiscale .

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Parafrasando una vecchia pubblicità che chi ha pochi capelli in testa come il sottoscritto ben ricorda: “Statuto Fai-da-te? No professionista? AHI AHI AHI!

Parliamoci chiaro: oggi farsi uno Statuto da soli sembra molto facile. Online se ne trovano di tutti i tipi già fatti; si scaricano, si cambiano un paio di cose e via. Pronti a registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate spendendo quei 260/300 euro che servono.

Dopodichè, a distanza di qualche anno, capita la prima ispezione fiscale oppure si cerca di entrare in un Registro Regionale/ Nazionale per godere di certi benefici (accesso a bandi pubblici, possibilità di avere entrate commerciali marginali detassate oppure ancora poter far scaricare dai redditi le erogazioni liberali o chiedere di poter godere del 5xMille).

PATAPUMFETE! In quel momento si scopre che lo Statuto non andava bene per quello scopo e che anzi, proprio perchè non a norma di legge vi porta all’automatico disconoscimento come Associazione e all’accusa di evasione fiscale (chi ci segue avrà letto molti post al riguardo e saprà già come funziona) oppure non vi permette di accedere a questo o quel Registro e quindi vi esclude da tutta una serie di benefici.

Come si fa ad essere sicuri che il proprio Statuto sia a prova di bomba?

Semplice, vi affidate ad un professionista, come noi. Non fraintendeteci, non si tratta di diventare ricchi alle vostre spalle (sappiamo che le associazioni sono povere e chiediamo il minimo indispensabile): fare un buon lavoro da soli vi costerebbe troppi sforzi e comunque, solo chi ne ha fatti centinaia come noi ed ha letto centinaia di verbali di ispettori ha la necessaria esperienza per poterlo fare bene (ed è per questo che ci sono professionisti e professionisti: SCEGLIETE SEMPRE QUALCUNO ESPERTO DI ASSOCIAZIONI NO PROFIT).

Guardate la nostra pagina relativa alla revisione dello statuto. Il servizio costa soltanto 354 euro (già ivati).

Non è fin troppo poco per poter dormire sonni più tranquilli?

 

Due trucchi per capire se lo Statuto è “vecchio” e merita di essere revisionato urgentemente:

1. Se è stato registrato alla Agenzia delle Entrate prima del 2009

2. Se nelle modalità di convocazione è ancora previsto il “Telegramma” o il “Telefax”.

 

Damiano Dalerba & Stefano Cabot

Direttori area noprofit di TeamArtist

 

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Il principio di “non temporaneità del vincolo associativo” https://www.teamartist.com/blog/2014/02/11/il-principio-di-non-temporaneita-del-vincolo-associativo/ https://www.teamartist.com/blog/2014/02/11/il-principio-di-non-temporaneita-del-vincolo-associativo/#comments Tue, 11 Feb 2014 07:37:38 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=5634 Nella nostra esperienza il 90% delle Associazioni non ne ha la più pallida idea e nessuno lo applica.

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Tutti gli Statuti di ogni Associazione no profit italiana devono contenere al proprio interno questo principio e devono farlo valere (in caso di controllo fiscale chi ha uno Statuto che ne è sprovvisto oppure non lo applica, rischia il disconoscimento come Associazione e l’accusa di Evasione Fiscale con le relative sanzioni).

Ma di cosa si tratta? Nella nostra esperienza il 90% delle Associazioni non ne ha la più pallida idea e nessuno lo applica. Non solo, quando ci troviamo a spiegarlo la prima reazione è di incredulità, la seconda di stupore e la terza porta a dire “Ma allora fino ad adesso abbiamo sbagliato! Come facciamo a sistemare il passato?“.

Ma in sostanza che cosa significa il principio di “non temporaneità del vincolo associativo“? Semplice, che una volta che si è fatta una richiesta per diventare socio della vostra Associazione e che la domanda è stata accettata (con conseguente verbale nominale inserito a Libro Verbali e il nominativo inserito a Libro Soci) SI DIVENTA SOCI A VITA (salvo dimissioni, morte o espulsione per fatti gravi)!

Si, avete letto proprio bene. Tutti voi invece partite dall’idea che la qualifica di socio abbia validità di un anno e quindi ogni anno fate rifare inutilmente (ma anche creandovi un danno perchè create una prova a favore degli ispettori contro di voi) la domanda di ammissione. Quello che è tenuto a fare ogni socio ogni anno invece non è la domanda di ammissione (appunto, è già stato ammesso!) ma pagare la quota sociale, senza cadere nell’errore che chi non lo fa sia automaticamente escluso (leggete questo vecchio post al riguardo).

E non pensate che questo aspetto non venga controllato! Chi ci segue avrà letto il nostro famoso post: “Le 11 domande fatte ai Presidenti delle Associazioni durante le Ispezioni Fiscali“. Se andate a rileggere la prima domanda “Come si diventa soci della vostra Associazione?” è proprio tesa a scoprire se l’Associazione ha capito ed applica questo principio.

Ma perchè è così?

Vedo di spiegarvelo utilizzando uno schema che può sembrare banale ma che invece ci ha richiesto anni di lavoro con le Associazioni per riuscire a sintetizzarlo. Quando il legislatore ha pensato alle normative per le Associazioni ha stabilito che per differenziarle dalle Aziende (e quindi non far pagare loro le tasse, vantaggio non da poco) doveva mettere dei paletti. Ha quindi deciso che le Aziende rispondono a questa logica (da oggi ribattezzata da TeamArtist, ACAP vs ASUC):

AZIENDA -> CLIENTI -> ACQUISTANO un BENE/SERVIZIO -> PAGANO = Rapporto “Mordi e Fuggi”

mentre le Associazioni, per essere tali, devono rispondere a quest’altra:

ASSOCIAZIONE -> SOCI -> USUFRUISCONO un BENE/SERVIZIO -> CONTRIBUISCONO restituendo i soldi che l’Associazione ha anticipato per loro per dare la possibilità di usufruire di tale bene/servizio = Rapporto non Temporaneo

In sintesi: i Soci di una Associazione DEVONO essere diversi dai Clienti di una Azienda. Per questo motivo il rapporto del socio con la sua Associazione, per essere vero, deve essere duraturo nel tempo e non temporaneo (oltre che avere tante altre caratteristiche che magari esamineremo più in là).

Ma come potete essere certi che il vostro Statuto sia conforme a questo principio? Semplice, chiedeteci di controllarlo, visitando la nostra pagina delle consulenze.

 

Damiano Dalerba & Stefano Cabot

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Anno sociale: meglio quello “solare” o quello “scolastico”? https://www.teamartist.com/blog/2013/09/25/anno-sociale-scolastico-solare-associazione-asd/ https://www.teamartist.com/blog/2013/09/25/anno-sociale-scolastico-solare-associazione-asd/#comments Wed, 25 Sep 2013 06:22:10 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=5046 Una domanda che spesso ci viene rivolta e che, se male affrontata, può portare ad enorme confusione. Molte associazioni non sanno nemmeno che possono scegliere il proprio anno sociale e danno per scontato che esso sia l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). Ma in realtà...

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Una domanda che spesso ci viene rivolta e che, se male affrontata, può portare ad enorme confusione. Molte associazioni non sanno nemmeno che possono scegliere il proprio anno sociale e danno per scontato che esso sia l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). Ma in realtà l’anno sociale (che andrebbe stabilito a Statuto e, ricordiamolo, se non è stato fatto deve essere quello solare) può essere diverso; il più utilizzato dopo quello solare è appunto quello SCOLASTICO (1 settembre – 31 agosto) adatto a tutte quelle Associazioni che offrono corsi ai ragazzi in età scolare.

– Partiamo da qualche concetto di base: perchè è importante stabilire qual è il proprio anno sociale?

1. Perchè entro 4 mesi dalla sua conclusione dovrete far approvare in assemblea soci il REFA (Rendiconto Economico Finanziario Annuale)

2. Perchè dovete poter spiegare ai vostri soci a quale periodo fa riferimento la quota sociale annuale che devono pagare alla Associazione. Mi raccomando non fate l’errore di considerare la quota sociale valida 12 mesi da quando la si versa! Se, ad esempio, l’anno sociale coincide con l’anno solare, ed un socio paga la quota sociale annuale a Dicembre, a Gennaio dovrà pagarla di nuovo!

3. Perchè dovrete tenere la vostra contabilità semplificata in base ad essa (ad esempio la numerazione delle ricevute, la conservazione dei documenti, etc etc).

In quale caso è molto meglio scegliere l’anno SOLARE (1 Gennaio – 31 Dicembre)?

– Quando l’Associazione ha una partita IVA. In questo caso dovrà far combaciare i trimestri dei pagamenti IVA con la propria contabilità ed il REFA

– Quando l’Associazione non svolge corsi per ragazzi in età scolare. Diventa per tutti molto più semplice poter lavorare.

In quale caso è meglio scegliere l’anno SCOLASTICO (1 settembre – 31 agosto)?

– Quando l’Associazione NON ha una partita IVA e deve organizzare corsi per ragazzi in età scolare.

Il caso particolare delle ASD

Sì, ma il mio Ente di Promozione Sportiva/ Federazione tessera sulla base dell’anno scolastico e se non mi adeguo fatico ad imputare le spese sulla giusta annualità”. Quante volte ci siamo sentiti ripetere questo concetto. In realtà la maggior parte degli enti, proprio per questi motivi, offre due tesseramenti differenziati a seconda che l’affiliato utilizzi l’anno solare o l’anno scolastico! Provate a chiedere prima di fasciarvi la testa!

Altri anni sociali?

Nel tempo ci sono capitati altri anni sociali anche stranissimi… rimangono valide le considerazioni di cui sopra. Se avete una partita iva è quasi d’obbligo l’anno solare… e anche se non l’avete è abbastanza scomodo usarne un altro. Ovviamente la contabilità della piattaforma TeamArtist vi permette di impostare il periodo di esercizio che preferite… Ma non complicatevi la vita se non è indspensabile!

 

Damiano Dalerba & Stefano Cabot

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Come si cambia la sede legale di una Associazione https://www.teamartist.com/blog/2013/05/22/cambiare-sede-legale-associazione-asd/ https://www.teamartist.com/blog/2013/05/22/cambiare-sede-legale-associazione-asd/#comments Wed, 22 May 2013 07:42:12 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=3890 L'iter da seguire per cambiare la sede legale di un'Associazione prevede innanzitutto la convocazione di un'Assemblea Straordinaria dei Soci, per approvare tale modifica, e la redazione di un apposito verbale con la delibera assembleare. Di norma, la variazione della sede sociale comporta una modifica dello Statuto e, se quest'ultimo è stato in precedenza registrato all'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate, allora la modifica statutaria dovrà essere registrata entro 20 giorni.
La variazione della sede legale deve essere comunicata: all’Agenzia delle Entrate (tramite il Modello AA5/6, per le Associazioni in possesso del solo codice fiscale, o il Modello AA7/10, per le Associazioni in possesso di partita IVA), ad eventuali registri o albi in cui l'Associazione è iscritta, e a tutti i soggetti pubblici o privati con i quali l'Associazione ha stipulato contratti di qualsiasi natura.

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Può succedere che un’Associazione abbia la necessità, per svariati motivi, di cambiare la propria sede legale; qual è l’iter da seguire in questo caso?

Innanzitutto va detto che spetta ai Soci decidere in merito alla questione, a meno che lo Statuto non contenga una norma che delega il Consiglio Direttivo a trasferire, se necessario, la sede legale dell’Associazione, purché nel Comune in cui è situata. Quindi, la prima cosa da fare è convocare un’Assemblea Straordinaria dei Soci, per approvare la modifica della sede sociale, e redigere un apposito verbale con la delibera assembleare.

La variazione della sede legale dovrà poi essere comunicata all’Agenzia dell’Entrate, tramite il Modello AA5/6, per le Associazioni in possesso del solo codice fiscale, o il Modello AA7/10, per le Associazioni in possesso di partita IVA; effettuata tale comunicazione, non è necessario redigere un nuovo Modello EAS.

Il cambiamento della sede dovrà essere comunicato anche agli uffici degli eventuali registri o albi in cui l’Associazione è iscritta, e a tutti i soggetti pubblici o privati con i quali l’Associazione ha stipulato contratti di qualsiasi natura.

Un’ultima, ma non meno importante, questione: dal momento che lo Statuto, per legge, deve contenere l’indicazione della sede legale dell’Associazione, di norma è necessario modificare tale atto. Non sussiste l’obbligo di modifica statutaria se nello Statuto è indicato solo il Comune (e non l’indirizzo completo) in cui ha sede l’Associazione e il trasferimento della sede avviene nell’ambito dello stesso Comune (sconsigliamo cmq questa soluzione); l’obbligo di modifica non sussiste anche nel caso in cui il trasferimento della sede avvenga nell’ambito dello stesso Comune e lo Statuto, pur riportando l’indirizzo della sede, contenga una dicitura del tipo: “Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria”.

In sostanza, lo Statuto deve essere modificato se in esso è riportato l’indirizzo completo della sede legale e nell’atto non è esplicitata la possibilità del trasferimento della sede, nell’ambito dello stesso Comune, senza dover effettuare una modifica statutaria; il trasferimento in un Comune diverso rappresenta invece, in ogni caso, una condizione per cui è necessario modificare lo Statuto. Una precisazione: se lo Statuto ha la forma di atto pubblico (cioè è stato redatto da un notaio), anche la sua modifica dovrà avvenire per atto pubblico: questo vuol dire che il notaio dovrà intervenire all’Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata per la modifica statutaria, e fungere da segretario verbalizzante.

Se lo Statuto originale è stato registrato all’Agenzia delle Entrate (vedi il nostro post Quando e come si devono registrare Statuto e Atto Costitutivo), allora sarà necessario registrare le modifiche entro 20 giorni: per modifiche limitate, come il cambiamento della sede legale dell’Associazione, è sufficiente registrare solo il verbale di assemblea contenente la modifica statutaria; altrimenti, se si preferisce, si potrà provvedere alla registrazione del nuovo Statuto (meglio allegare anche il relativo verbale di assemblea). Ci si dovrà recare all’Ufficio Locale (competente per zona rispetto alla sede legale dell’Associazione) dell’Agenzia delle Entrate, con i seguenti documenti:

  • 2 copie degli atti in originale (nuovo statuto e/o verbale di assemblea);

  • delega (se chi si reca a registrare gli atti non è il legale rappresentante dell’Associazione) e copia della carta di identità del richiedente e del legale rappresentante dell’Associazione;

  • modello 69 compilato;

  • ricevuta del versamento dell’imposta di registro di 200,00 euro (da effettuarsi in banca o in posta con modello F23), se dovuta (sono esonerate le OdV); attenzione: nel modello F23 al punto 4 ci vanno i dati dell’Associazione, al punto 5 quelli del presidente;

  • marche da bollo da 16,00 euro (dipende dalla lunghezza degli atti: 1 marca “ogni 100 righe”), se dovute (sono esonerate le OdV e le ONLUS); attenzione: le marche da bollo devono avere la stessa data del verbale di assemblea o antecedente.

Damiano Dalerba & Stefano Cabot

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1. avrai messo “MI PIACE” sulla nostra pagina Facebook:  https://www.facebook.com/TeamArtist.Italy

2. avrai portato il mouse sopra il pulsante “TI PIACE” e selezionato “AGGIUNGI ALLE  LISTE DEGLI INTERESSI”. Solo così continuerai a ricevere tutti i nostri aggiornamenti (senza far ciò non vedrai circa il 60% di ciò che pubblicheremo!)

3. ci avrai chiesto l’amiciziaClicca qui: https://www.facebook.com/Associazioninonprofit.

 

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Quando e come si devono registrare Statuto e Atto Costitutivo https://www.teamartist.com/blog/2013/04/30/quando-come-registrare-statuto-atto-costitutivo/ https://www.teamartist.com/blog/2013/04/30/quando-come-registrare-statuto-atto-costitutivo/#comments Tue, 30 Apr 2013 12:22:34 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=3634 La legge non impone che Statuto e Atto Costitutivo siano registrati. E' comunque consigliabile registrarli perchè in questo modo essi acquistano un "valore aggiunto" utile, ad esempio, per stipulare contratti, richiedere contributi ad Enti Pubblici, impugnarli in caso di controversie legali. In alcuni casi è invece obbligatorio effettuare la loro registrazione presso l’Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate, ad esempio quando si voglia beneficiare delle agevolazioni fiscali, ottenere la qualifica di ONLUS, costituire un'Associazione di Promozione Sociale e/o richiedere l’attribuzione di personalità giuridica.

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AGGIORNAMENTO 4 maggio 2016

QUANDO LO STATUTO E L’ATTO COSTITUTIVO VANNO REGISTRATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE?

Nonostante non sarebbe obbligatorio registrare statuto e atto costitutivo, questo lo diventa poiché il 99,9% delle Associazioni Italiane maneggia denaro esentasse (basti pensare alla quote sociali, ai tesseramenti o ai contributi per i corsi etc etc). 

È evidente che la registrazione dello Statuto e dell’atto costitutivo presso l’Ufficio del Registro della Agenzia delle Entrate diventa praticamente un obbligo per tutti. Questo casino nasce dal fatto che il codice civile fa credere che qualsiasi associazione possa essere fondata senza registrarne gli atti (ed è un giusto principio di democrazia assoluta) ma non specifica che questo vale solo per le sole associazioni che non maneggiano denaro cosa che poi viene invece pretesa dal fisco italiano per non andare a tassare quote e contributi.

Il rispetto di questo obbligo, purtroppo, si scontra con la possibilità data dalla normativa di far passare fino a 20 giorni dal momento in cui i soci fondatori decidono di costituire l’associazione e la registrazione degli atti. Il risultato è che molti dopo essere andati ad aprire il codice fiscale non registrino né lo statuto né l’atto costitutivo che spesso non hanno nemmeno mai redatto se non in bozza. Ecco perchè quando qualcuno ci chiede saggiamente assistenza per costituire una nuova Associazione col nostro servizio PROCREO (scopri di più), comincio col farmi dare le copie delle carte di identità dei soci fondatori, il nome dell’Associazione, l’indirizzo della sede legale e i ruoli del consiglio direttivo. Senza di questi NON COMINCIO nemmeno. La fretta, anche in questo settore, è sempre una cattiva consigliera.

Non hai idea di quante migliaia di Associazioni esistano OGGI in Italia con il codice fiscale aperto ma che NON HANNO MAI registrato all’agenzia delle entrate né lo Statuto né l’Atto Costitutivo senza nemmeno sapere quanti e quali obblighi fiscali connessi dovranno poi affrontare.

QUANDO LO STATUTO VA REGISTRATO NUOVAMENTE?

Ogni volta che viene modificato (e lo può fare SOLO l’Assemblea Straordinari di tutti i Soci con diritto di voto, non il semplice Consiglio Direttivo, mi raccomando). Attenzione, in moltissimi casi anche il semplice cambio di sede legale dell’Associazione è una Modifica Statutaria, LEGGI il nostro articolo su come cambiare la sede dell’associazione (asd), con tutto quello che appunto ne consegue…  ATTENZIONE: lo statuto è un documento molto delicato, prima di toccarlo leggete perché è meglio che sia un professionista a fare la revisione dello statuto.

L’ATTO COSTITUTIVO PUO’ ESSERE MODIFICATO?

NO. Ed abbiamo scritto un intero nuovo articolo per spiegare perché l’atto costitutivo NON può essere modificato.

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Abbiamo già avuto modo di parlare di questi due fondamentali documenti (vedi ad es Il tuo Statuto è aggiornato? Normativa di riferimento per le Associazioni); più volte abbiamo sottolineato quanto sia importante rispettare i requisiti di legge necessari per potere beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo (vedi ad es Il vostro statuto è in regola per poter godere del Regime Fiscale Agevolato?); in queste ultime settimane abbiamo pubblicato diversi articoli sui controlli fiscali alle associazioni (vedi ad es ESCLUSIVO! Per la prima volta l’analisi di un verbale del Fisco ad una Associazione! 1a puntata).

Oggi vogliamo dare qualche delucidazione circa la registrazione di Statuto e Atto Costitutivo di una Associazione.

Quando è necessario registrare lo Statuto e l’Atto Costitutivo?

La legge non impone che questi documenti siano redatti in una forma particolare (possono essere redatti con atto pubblico da un notaio o con scrittura privata dai soci) e neanche che siano registrati. C’è però da dire che la loro registrazione consente di attribuire all’atto costitutivo e allo statuto data certa ai sensi dell’art. 2704 Codice Civile; è, quindi, consigliabile registrare Statuto e Atto Costitutivo perchè in questo modo essi acquistano un “valore aggiunto” utile, ad esempio, per stipulare contratti, richiedere contributi ad Enti Pubblici, impugnarli in caso di controversie legali.

E’ invece obbligatorio registrare questi atti presso l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro) quando si voglia:

  • beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali dal D. Lgs. 460/1997, nonchè, se possibile, accedere al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991: solo per questo motivo conviene a TUTTE le Associazioni effettuare la registrazione di Statuto e Atto Costitutivo;

  • procedere con l’iscrizione ad albi e registri nazionali, regionali, provinciali e/o comunali;
  • richiedere l’attribuzione di personalità giuridica (in questo caso atto costitutivo e statuto devono avere la forma di atto pubblico redatto da un notaio).

La registrazione deve essere fatta entro 20 giorni dalla costituzione, previa richiesta del codice fiscale.

Come si registrano?

Se Statuto e Atto Costituivo sono stati redatti da un notaio, sarà il notaio stesso ad occuparsi della registrazione degli atti entro venti giorni dalla data di stipulazione. Altrimenti, ci si deve recare all’Ufficio Locale (competente per zona rispetto alla sede legale dell’Associazione) dell’Agenzia delle Entrate (ATTENZIONE!!!! DOVRETE AVER GIA’ FATTO IL CODICE FISCALE), con i seguenti documenti:

  • 2 copie dell’atto costitutivo e 2 copie dello statuto, in originale e firmate in calce dai soci fondatori (una copia resterà all’Agenzia delle Entrate, una copia verrà restituita all’Associazione);

  • delega (se chi si reca a registrare gli atti non è il legale rappresentante dell’Associazione) e copia della carta di identità del richiedente e del legale rappresentante dell’Associazione;

  • modello 69 compilato;

  • ricevuta del versamento dell’imposta di registro di 200,00 euro (da effettuarsi in banca o in posta con modello F23 ed indicando il codice tributo 109T), se dovuta; attenzione nel modello al punto 4 ci vanno i dati dell’Associazione, al punto 5 quelli del presidente);

  • diverse marche da bollo da 16,00 euro (a seconda della lunghezza degli atti: 1 marca “ogni 100 righe”), se dovute. Per esperienza ce ne vogliono: 1 per ogni atto costitutivo (quindi 2), più 1 per ogni 2 fogli dello Statuto per entrambe le copie (se lo Statuto è di 5 fogli, dovrete quindi avere altre 3×2 marche da bollo, totale 6. 6+2=8 so che sembra complesso… ma è così! Un altro trucco: le marche da bollo devono essere precedenti o con la stessa data dell’atto costitutivo… altrimenti dovrete pagare una mora!).

Quali Associazioni sono esonerate dall’imposta di registro e/o dall’imposta di bollo?

Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e di quella registro, ai sensi dell’art. 8 della Legge 266/1991.

Le ONLUS e le Associazioni che hanno i requisiti per ottenere la qualifica di ONLUS sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 460/1997, ma sono soggette al pagamento dell’imposta di registro. Ma attenzione: dato che il riconoscimento di Onlus e Odv avviene a distanza di mesi e non sempre va in porto, a nostro parere conviene mettere sempre le marche da bollo.

Tutte le altre Associazioni sono soggette al pagamento di entrambe le imposte.

Damiano Dalerba & Stefano Cabot

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