Commercialista Per Associazioni Archives - blog.TeamArtist https://www.teamartist.com/blog Servizi e Software per Associazioni Tue, 20 Feb 2024 16:54:12 +0000 it-IT hourly 1 78367162 Procedura per ottenere il contributo di circa 600 euro previsto dal decreto “Cura Italia” per i collaboratori sportivi https://www.teamartist.com/blog/2020/03/22/procedura-per-ottenere-il-contributo-di-circa-600-euro-previsto-dal-decreto-cura-italia-per-i-collaboratori-sportivi/ https://www.teamartist.com/blog/2020/03/22/procedura-per-ottenere-il-contributo-di-circa-600-euro-previsto-dal-decreto-cura-italia-per-i-collaboratori-sportivi/#respond Sun, 22 Mar 2020 12:26:59 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=11731 Il decreto fiscale “Cura Italia” prevede un contributo di circa 600 euro per i collaboratori sportivi. Per ottenerlo devi presentare una domanda. Non si sa ancora esattamente come sarà la procedura di presentazione ma la Federazione TeamArtist ti mette a disposizione gratuitamente uno strumento per preparare l’autocertificazione. ==> CLICCA QUI PER ANDARE ALLA PAGINA PER […]

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Il decreto fiscale “Cura Italia” prevede un contributo di circa 600 euro per i collaboratori sportivi. Per ottenerlo devi presentare una domanda. Non si sa ancora esattamente come sarà la procedura di presentazione ma la Federazione TeamArtist ti mette a disposizione gratuitamente uno strumento per preparare l’autocertificazione.

==> CLICCA QUI PER ANDARE ALLA PAGINA PER SCARICARE L’AUTOCERTIFICAZIONE ED ESSERE AVVISATO QUANDO SI POTRA’ PRESENTARE

E ti avviseranno GRATUITAMENTE via mail quando sarà possibile presentare la domanda, con tutti i dettagli di cosa devi fare.

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Decreto “cura Italia”: ecco gli aiuti per le associazioni del terzo settore contro il coronavirus https://www.teamartist.com/blog/2020/03/19/decreto-cura-italia-ecco-gli-aiuti-per-le-associazioni-del-terzo-settore-contro-il-coronavirus/ https://www.teamartist.com/blog/2020/03/19/decreto-cura-italia-ecco-gli-aiuti-per-le-associazioni-del-terzo-settore-contro-il-coronavirus/#respond Thu, 19 Mar 2020 16:09:31 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=11715 In questo articolo ti spiego in maniera FACILE cosa c’è nel decreto per te e per la tua associazione. Come sai lunedì è stato approvato il decreto “CURA ITALIA”. Probabilmente ti aspettavi di ricevere questa mail lunedì, ma ho aspettato a scriverti di proposito, e ho fatto bene! Il decreto realmente messo in gazzetta ufficiale […]

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In questo articolo ti spiego in maniera FACILE cosa c’è nel decreto per te e per la tua associazione.

Come sai lunedì è stato approvato il decreto “CURA ITALIA”. Probabilmente ti aspettavi di ricevere questa mail lunedì, ma ho aspettato a scriverti di proposito, e ho fatto bene!

Il decreto realmente messo in gazzetta ufficiale oggi è DIVERSO da quello che è stato messo a disposizione ieri. Visto che noi abbiamo le nostre fonti vicine all’esecutivo lo sapevamo e abbiamo pazientemente aspettato quello definitivo prima di fare la comunicazione.

Non ho intenzione di farti un’analisi tecnica del decreto perché è lungo e complesso. Intendo invece spiegarti in maniera semplice cosa puoi fare per la tua associazione, per cui leggi fino in fondo per bene.

Prima di tutto devi sapere che nel decreto ci sono delle idee che sarebbero intelligenti e che sono state riprese anche dalla televisione. Nella realtà non è così perché queste diventano assolutamente inutili quando si vanno a leggere le coperture. Le coperture sono i soldi messi a disposizione dallo stato. Lo vedrai per esempio nella parte dei collaboratori.

Per comodità abbiamo diviso il nostro lavoro in 7 argomenti, in ordine di importanza:

1. COLLABORATORI in difficoltà dell’Associazione perché non possono lavorare e quindi senza un reddito: 600 euro una tantum.

2. TASSE DA PAGARE e Scadenze Fiscali dell’Associazione: le proroghe.

3. CONSIGLI DIRETTIVI e Assemblee: come farli (videoconferenza).

4. REFA: quando vanno approvati.

5. AFFITTI degli immobili pubblici ove operate: rinvio.

6. EROGAZIONI LIBERALI ricevute per il Coronavirus: vantaggi alle aziende.

7. RIFORMA del TERZO SETTORE: rinvio obbligo dell’adeguamento statutario.

8. LA CILIEGINA SULLA TORTA

9. CONCLUSIONI

1. COLLABORATORI: 

Art. 96: Contributo in soldi una volta sola, non mensile (una tantum) di (forse) 600 euro ai collaboratori sportivi dilettanti.

Il contributo è disponibile, previa richiesta, a tutti i collaboratori sportivi dilettanti, per capirsi quelli che vengono retribuiti seguendo il regime dei 10mila euro. L’idea sarebbe eccellente se non fosse che ha già fatto rivoltare il mondo delle partite iva. Il contributo è stato ritenuto da loro totalmente inaccettabile. Tre mesi di stop forzato pagati (forse: dipende da come Sport e Salute s.p.a. calcolerà il contributo) 600 euro sono stati considerati un insulto da molti.

Io non voglio entrare nel merito di questa discussione che trova spazio su tutte le televisioni ed i giornali da lunedì, ma darti un suggerimento.

In Italia, secondo il rapporto ISTAT 2018 (che fotografava la situazione al 2017), ci sono 1.072.930 collaboratori sportivi dilettanti, nel regime dei 10mila euro per capirsi. Per questo contributo sono stati stanziati 50 milioni di euro. Senza fare dei conti impossibili se dividi 50 milioni per 600 euro ti accorgerai subito che lo stato potrà pagare il contributo a 83mila persone circa. Il milione di collaboratori rimanenti non riceveranno niente.

Ti consigliamo quindi di fare la richiesta immediatamente perché pensiamo che il criterio con cui saranno distribuiti i soldi sia “chi prima arriva, meglio alloggia”, fino ad esaurimento fondi.

Inoltre non si sa ancora quale sarà la procedura. Si sa però che:

  • la domanda dovrà essere formulata direttamente dal collaboratore, e non dalla ASD, a Sport e Salute Spa che entro il 3 aprile 2020 dovrà fornire tutta la modulistica e le istruzioni necessarie;
  • servirà una autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e della mancata percezione di altro reddito da lavoro;
  • lo sportivo dilettante deve collaboratore con una ASD che sia all’interno del Registro CONI.

Art. 27 e 28: Contributo in soldi una volta sola, non mensile (una tantum) per professionisti a partita IVA, Co.Co.Co iscritti alla Gestione Separata, Lavoratori Autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, lavoratori dello Spettacolo attivi alla data del 23 febbraio 2020, non titolari di pensione o altre forme previdenziali obbligatorie. E’ riconosciuta una indennità, quindi un contributo di soldi, una volta sola per il mese di Marzo di 600 euro da richiedere all’INPS. Come sopra i fondi sono limitati, chi prima arriva meglio alloggia.

Art. 61: Rinvio del pagamento di RITENUTE ai collaboratori di ASD, ONLUS, ODV e APS. Il pagamento, che doveva avvenire entro il 16/20 marzo 2020, è rinviato fino al 31 maggio 2020 per ONLUS, ODV e APS, senza sanzioni e interessi se si paga in rata unica. Se si vuole pagare a rate si possono fare 5 rate mensili dello stesso importo a partire dal mese di maggio 2020. Per le sole ASD, non si sa perché, vi è un mese in più: quindi scadenza 30 giugno 2020 e poi eventualmente cinque rate.

Le Associazioni generiche quali culturali, musicali, ambientali, etc… sono state dimenticate e per loro questa agevolazione non c’è.

NOTA: Abbiamo deciso di non soffermarci particolarmente sui provvedimenti legati ai lavoratori assunti a busta paga in quanto sono una percentuale molto piccola del totale. A grandi linee devi sapere che è prevista una cassa integrazione in deroga. Questa è una buona idea soprattutto perché finalmente rientrano anche le associazioni. Purtroppo anche qui ci sono due problemi, il primo è che le associazioni generalmente non hanno dipendenti, la seconda è che la copertura, a occhio, non è di sicuro abbondante. Consigliamo anche in questo caso, se sei interessato, di fare la domanda IMMEDIATAMENTE.

2. TASSE da PAGARE e le SCADENZE FISCALI

(Art. 62 e e 68) Per tutte le Associazioni no profit (generiche, ASD, Onlus, Odv, Aps) sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dalle ritenute/trattenute alla fonte, che si potranno effettuare entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. 

A nostra interpretazione, ma ci sarà sicuramente una circolare interpretativa da parte dell’AdE su questo punto, per le Associazioni no profit sono quindi rinviate al 30 giugno 2020 le seguenti scadenze:

  1. Preparazione ed invio delle Certificazioni Uniche.
  2. Tenuta del Registro Iva Minori.
  3. Invio di qualsiasi documentazione richiesta in questo periodo dalla SIAE.
  4. Versamenti trimestrali dell’IVA.
  5. Invio del Modello EAS.
  6. Versamenti delle ritenute ai collaboratori.
  7. Cartelle di pagamento che scadono dopo l’8 marzo 2020.

NOTA BENE: per le Associazioni che non fossero nel registro permanente del 5 per mille a nostro parere NON sono prorogati i termini per l’iscrizione.

3. CONSIGLI DIRETTIVI

(Art. 73) Fino alla data di cessazione dello Stato di Emergenza, che può essere revocato solo dal Consiglio dei Ministri, tutte le Associazioni che non avessero già provveduto nello Statuto a prevedere, o a non vietare, le videoconferenze, possono utilizzarle, a queste condizioni:

  1. I partecipanti devono essere identificati con certezza (quindi si deve vedere il viso delle persone via video).
  2. Le sedute devono essere pubblicizzate correttamente, cioè i partecipanti devono sapere che c’è la riunione.

Questo dovrebbe anche valere per le Assemblee dei Soci, ma questo obbligo di poter vedere le persone identificandole pone un limite tecnologico non indifferente. La rete italiana reggerà in alcune zone d’Italia mentre in altre meno coperte no.

Sarebbe stato più corretto, secondo noi, prevedere il voto per corrispondenza telematica (via mail o simili).

4. APPROVAZIONI dei REFA

Art. 35: Si proroga il termine di approvazione dei Bilanci (REFA) fino al 31 Ottobre 2020 MA SOLO per APS, ONLUS e ODV in deroga al proprio Statuto! 

Tutte le altre associazioni no profit (ASD e generiche quali culturali, musicali, ambientali ecc) sono state dimenticate e per loro il termine rimane quello Statutario!!!

5. AFFITTI degli Impianti Sportivi Pubblici

Art. 95: Per le sole ASD che pagano affitti di impianti sportivi di proprietà pubblica sono sospesi i termini di pagamento dal 18 Marzo 2020 fino al 31 Maggio 2020.

Gli affitti dovranno essere pagati, senza sanzioni e interessi, entro il 30 Giugno 2020 in una unica rata o mediante 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di Giugno 2020.

Come si dice a Milano, “piuttosto che niente, meglio piuttosto”, è vero, ma ci domandiamo come faranno il 30 Maggio le associazioni che staranno chiuse per tre mesi a pagare. Anche a rate, infatti, riteniamo che giugno, luglio, agosto e settembre siano quattro mesi di cassa bassa per le associazioni. Forse sarebbe stato meglio far partire le rate da settembre, mese in cui la maggior parte delle associazioni incassano, invece che da giugno.

Ci domandiamo anche perché a tutte le altre associazioni no profit all’infuori delle ASD siano state escluse? Sono figlie di nessuno?

6. EROGAZIONI LIBERALI, in denaro o in natura, ricevute per contrastare il COVID19

Art. 66: Per le imprese che donano alle sole Associazioni legalmente riconosciute (quindi: No Onlus,  No OdV,  No Aps e No ASD) spetta una detrazione dell’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Ennesimo svarione del Governo che dimentica come il 99% delle donazioni di questo tipo siano ad Onlus e OdV e non alle “Associazioni legalmente riconosciute”. 

7. ADEGUAMENTO alla RIFORMA del TERZO Settore

Art. 35: Continua il rinvio infinito alla Riforma prendendo come scusa, questa volta, il Coronavirus. Con questo articolo si sposta la data di adeguamento degli Statuti di Onlus, APS e ODV al 31 Ottobre 2020

Ma, vedrete, non sarà certamente l’ultimo. Ma allora perché non mettersi a un tavolo come noi richiediamo da sempre e fare saltare la riforma? Sappiamo tutti che in questi termini fa schifo.

8. CILIEGINA SULLA TORTA

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ma dopo il 31 maggio l’agenzia delle entrate potrà controllare i bilanci delle associazioni per 7 anni nel passato (e non più per 5 come era prima). Bel regalo. Grazie!

9. CONCLUSIONI

Da tempo riteniamo che il terzo settore, che è terzo (e ultimo) di nome e di fatto, venga trattato in maniera disgustosa dalle istituzioni e dai politici. Il motivo di tale trattamento è nella sua divisione. Non esiste una rappresentanza unita che possa far valere i diritti delle associazioni nelle sedi che contano.

Questo decreto è un disastro per il terzo settore, come lo è tutta la manfrina degli accertamenti, gli indici, la riforma, ecc, ecc…

Ormai da molti mesi ragionavamo su come poter creare una rappresentanza unita e abbiamo deciso di farlo creando la “Federazione TeamArtist”, un organismo indipendente, autonomo e apartitico, come abbiamo dimostrato negli anni. Un organismo trasversale alle varie tipologie di associazione, che aiuta lo sport come il teatro, la musica come la cultura, senza distinzioni. Un organismo che non guarda in faccia nessuno né tantomeno guarda il colore politico per cercare di fare quello che è giusto per le associazioni.

Il nostro motto è “Prima le associazioni”, proseguendo la linea che abbiamo già portato avanti nel passato di equiparare il terzo settore, sempre ultimo per interesse politico, ai primi due settori produttivi. Perché le associazioni, e si è visto anche in questi momenti di crisi, sono la spina dorsale delle nostre comunità e non capisco il motivo per cui debbano essere sempre considerate come “diversamente importanti”. Utili quando la politica può prendersi visibilità e onori, dimenticate quando bisogna riconoscere loro qualcosa, soprattutto di economico.

Avremmo preferito presentare la “Federazione TeamArtist” in una situazione diversa, ma non c’è tempo.

Federazione TeamArtist si occuperà di presentare petizioni in parlamento. La prima che ti presentiamo si chiama Petizione “Cura Associazioni” e serve per correggere le storture che ci sono in questo decreto. 

Per poter firmare la petizione ci serviranno i tuoi dati per poterti identificare univocamente. Questo è l’unico modo per cui queste raccolte firme abbiano valore reale. Se non vuoi lasciare i dati non puoi firmare la petizione. Qui si fa sul serio!

DOPO la firma della petizione potrai, con una semplice procedura, decidere se associarti. Più soci avremo e più avremo peso politico. Molto semplice.

==> Clicca qui se vuoi leggere o sottoscrivere la petizione “Cura associazioni”

Andrà tutto bene

A presto

Giovanni Damiano Dalerba

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Esenzioni IMU per associazioni no profit e ETS https://www.teamartist.com/blog/2020/02/04/esenzioni-imu-per-associazioni-no-profit-e-ets/ https://www.teamartist.com/blog/2020/02/04/esenzioni-imu-per-associazioni-no-profit-e-ets/#respond Tue, 04 Feb 2020 13:38:39 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=11695 La legge di Bilancio 2020 introduce una importante possibilità per il settore no profit. Da un lato viene confermata l’esenzione dal pagamento dell’Imu per gli Enti non commerciali, a patto che vengano rispettate due condizioni: che l’immobile sia di proprietà o in uso di enti non commerciali che l’immobile sia utilizzato in modo esclusivo per […]

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La legge di Bilancio 2020 introduce una importante possibilità per il settore no profit.

Da un lato viene confermata l’esenzione dal pagamento dell’Imu per gli Enti non commerciali, a patto che vengano rispettate due condizioni:

  1. che l’immobile sia di proprietà o in uso di enti non commerciali
  2. che l’immobile sia utilizzato in modo esclusivo per attività assistenziali , previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Questa riconferma pone però un limite importantissimo per i nuovi Enti del Terzo Settore: per questa tipologia di associazione infatti è prevista la possibilità di una doppia natura. Infatti è possibile essere un ETS non commerciale (per il quale quindi varrà l’esenzione di cui sopra) oppure un ETS commerciale.

Come definire un ETS commerciale o meno non è ancora stato definito in maniera puntuale, quello che però sappiamo è che sarà rilevante da una parte una valutazione della tipologia delle attività svolte dall’ente, dall’altra la valutazione del “peso” delle attività commerciali sul totale delle attività svolte. Valutazioni che ovviamente possono essere fatte solo a valle delle attività annuali.

Un ETS che verrà considerato commerciale perderà ovviamente questo tipo di esenzione. Problema che invece non si pone per tutte quelle associazioni che rimarranno fuori dal Registro Unico Nazionale degli ETS, che sono considerati enti non commerciali per il semplice fatto di essere associazioni che non hanno come finalità principale l’esercizio di attività commerciale (senza ulteriori limiti).

Questo è solo uno dei tanti svantaggi introdotti con la Riforma del Terzo Settore, che analizziamo in maniera approfondita nel nostro libro “La Riforma del Terzo Settore fa schifo”.

Ma la vera novità introdotta dalla Legge di Bilancio prevede la possibilità per i Comuni di prevedere l’esenzione del pagamento IMU sugli immobili dati in comodato d’uso gratuito alle associazioni, a prescindere dall’attività svolta dall’ente.

Questo significa la possibilità di un’esenzione del pagamento IMU sugli immobili che spesso il presidente e / o altri dirigenti cedono a titolo gratuito. Ricordiamo che la scelta in merito a questa esenzione viene rimandata ai comuni, quindi sarà fondamentale verificare i  regolamenti comunali e, se ce ne sono le condizioni, fare pressione affinchè il Comune si muova in tal senso.

Giovanni Damiano Dalerba

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Maxi Bonus per le donazioni di beni agli ETS https://www.teamartist.com/blog/2020/02/04/maxi-bonus-per-le-donazioni-di-beni-agli-ets/ https://www.teamartist.com/blog/2020/02/04/maxi-bonus-per-le-donazioni-di-beni-agli-ets/#respond Tue, 04 Feb 2020 13:19:11 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=11691 Il 30 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale uno dei decreti attuativi necessari a rendere operativa la Riforma del Terzo Settore. Purtroppo mancano ancora i due decreti più importanti e più attesi, senza i quali la Riforma non sarà mai pienamente operativa. Stiamo parlando del decreto che istituirà il Registro Unico Nazionale del […]

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Il 30 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale uno dei decreti attuativi necessari a rendere operativa la Riforma del Terzo Settore.

Purtroppo mancano ancora i due decreti più importanti e più attesi, senza i quali la Riforma non sarà mai pienamente operativa.

Stiamo parlando del decreto che istituirà il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), definendo anche la procedura per potersi iscrivere e mantenere lo status di ETS nel tempo, e soprattutto del Decreto Fiscale che dovrebbe disciplinare nel dettaglio il regime fiscale previsto per i futuri Enti del Terzo Settore.

Questi due decreti dovrebbero essere approvati entro il 2020, in modo da rendere pienamente operativa la Riforma dal 2021.

Dicevamo “dovrebbero” perché in Italia il condizionale  è sempre d’obbligo quando si parla di tempi del Governo, come la travagliata implementazione di questa Riforma sta dimostrando fino ad ora.

Proprio per questo il decreto appena approvato tiene conto del “periodo transitorio” in cui ancora ci troviamo.

Ma cosa prevede questo decreto?

In sostanza sono previsti vantaggi fiscali per coloro che doneranno beni a Enti del Terzo Settore, sia nel caso in cui il donatore sia un privato sia che sia una azienda.

In attesa che gli Enti del Terzo Settore siano identificati attraverso il RUNTS, questo decreto vale per le donazioni di beni per le attuali Associazioni di Promozione Sociale -APS, Onlus e Organizzazioni di Volontariato – OdV.

NB: Ricordati che per essere considerato un’associazione di questo tipo non basta che ci sia scritto a statuto, ma è necessario che la tua associazione sia iscritta all’albo di riferimento per quella tipologia di associazione.

L’impresa può dedurre dal reddito il valore del bene donato, fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.

Per le persone fisiche sono previste due possibilità: la deducibilità dal reddito del valore del bene fino al 10% del reddito dichiarato, con conseguente abbassamento della base imponibile, oppure una detrazione sull’Irpef da versare pari al 30% (o 35% nel vaso di donazioni alle ODV) fino a un massimo di 30mila euro annui.

Quali limiti ci sono?

Per poter accedere a tali bonus il donatore dovrà accompagnare la donazione con un atto scritto che indichi i beni donati e il loro valore.

Nel caso in cui i beni abbiamo un valore superiore ai 30mila euro o manchino dei criteri oggettivi per poterne quantificare il valore (come nel caso di opere di ingegno), il donatore dovrà produrre una perizia giurata che certifichi il valore del bene (perizia che non deve avere più di tre mesi al momento della donazione).

La detrazione è valida solo per beni che verranno utilizzati dall’ente per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto , o comunque per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto al ricevimento della donazione l’ente dovrà sottoscrivere un impegno all’utilizzo del bene solo per queste finalità.

Questo nuova disciplina sulle donazioni di beni si somma alla complessa normativa relativa alla deducibilità delle donazioni in denaro (dette anche erogazioni liberali).

Ovviamente per le associazioni interessate si tratta di una buona opportunità per incentivare donazioni che possano aiutare l’associazione a perseguire le proprie finalità.

Il tema ovviamente è complesso ed è necessario essere affiancati da un’associazionista che possa suggerire le formule più vantaggiose a seconda dei casi.

Ne approfittiamo per ricordare a tutte le attuali Associazioni di Promozione Sociale, Onlus e Odv che resta attiva al 30 giugno la scadenza per poter adeguare i propri statuti  per diventare ETS senza che questo comporti una procedura aggravata per l’approvazione.

>>CLICCA QUI Se vuoi maggiori informazioni su come poter modificare il tuo statuto 

Giovanni Damiano Dalerba

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Come avere un Libro Verbali corretto? https://www.teamartist.com/blog/2020/01/23/come-avere-un-libro-verbali-corretto/ https://www.teamartist.com/blog/2020/01/23/come-avere-un-libro-verbali-corretto/#respond Thu, 23 Jan 2020 16:19:09 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=11669 Partiamo dall’abc: cosa si intende per Libro Verbali? Il Libro Verbali  di un’Associazione è uno dei libri sociali obbligatori che l’Associazione stessa è tenuta a compilare e conservare (insieme al Libro Soci): in esso sono contenuti i verbali (cioè i resoconti) di tutte le assemblee soci e di direttivo convocate ed effettuate dall’Associazione. In esso vanno anche […]

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Partiamo dall’abc: cosa si intende per Libro Verbali?

Il Libro Verbali  di un’Associazione è uno dei libri sociali obbligatori che l’Associazione stessa è tenuta a compilare e conservare (insieme al Libro Soci): in esso sono contenuti i verbali (cioè i resoconti) di tutte le assemblee soci e di direttivo convocate ed effettuate dall’Associazione.

In esso vanno anche riportati tutti i documenti sottoposti a votazione; tra questi ricordiamo, ad esempio, l’accettazione delle richieste di iscrizione dei nuovi soci, o il rendiconto economico annuale.

Cosa contiene un verbale e chi lo redige?

Un verbale si apre sempre con l’ordine del giorno discusso durante l’assemblea, il medesimo mandato ai soci in fase di convocazione.

Il Segretario dell’Assemblea si occupa di redigere il verbale; generalmente corrisponde al Segretario dell’Associazione.

Tra i compiti preposti al Segretario dell’Assemblea, oltre che quello iniziale di fare l’appello dei presenti per verificare che il numero dei soci presenti e le eventuali deleghe siano sufficienti a garantire il numero legale, c’è quello di consentire lo svolgimento dell’assemblea e delle delibere e di annotare il più fedelmente possibile, punto per punto e in modo sintetico, ciò che avviene durante il dibattito.

Per ogni delibera inoltre dovrà annotare il numero dei voti espressi e, per finire, in conclusione di Assemblea, dovrà leggere il verbale redatto a tutti i presenti per l’approvazione. Sarà sempre suo compito esporre il verbale presso la sede sociale dell’Associazione per il tempo previsto dallo statuto sociale e altresì, se previsto, inviarne una copia a tutti i soci.

Come devono essere scritti i verbali?

Oltre che in modo dettagliato e fedele cercando però di puntare sulla sinteticità, il Segretario potrà scegliere se redigere a mano o al computer il verbale dell’assemblea. Non esiste infatti una norma che imponga un metodo piuttosto che un altro: nel momento in cui un verbale verrà redatto al computer, basterà incollare le stampate del verbale stesso sulle pagine del Libro Verbali.  Per maggiori garanzie ed evitare accuse di falsificazione a posteriori (ricordiamo che non ricorre l’obbligo di vidimare i libri sociali) si può apporre un timbro a cavallo tra la pagina del libro ed il foglio incollato.

Perché è importante conservare il Libro Verbali e averne cura?

Conservare il libro dei verbali di assemblea è importantissimo per due motivi:

  1. in caso di controlli da parte di enti esterni in quanto certifica la regolarità e la legalità dello svolgimento delle attività di un’Associazione e permette di mantenere i vantaggi fiscali previsti dal Legislatore.
  2. perchè permette a ogni socio di poter prendere visione delle decisioni assunte dai diversi organi dell’associazione e quindi è uno strumento fondamentale per garantire democrazia e trasparenza interna.

Prima di concludere, ci tengo a farti tre precisazioni molto importanti:

  • Il Segretario dell’Assemblea dei SOCI può essere scelto tra uno qualunque dei soci presenti. Si suggerisce, per evitare accuse di conflitti di interesse, di non nominare mai per tale ruolo né il Presidente della Associazione, né il Tesoriere.
  • L’Assemblea dei soci ordinaria sarà costituita legalmente con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci. Nel caso in cui il numero legale non venisse raggiunto, l’Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione può essere convocata insieme alla prima, almeno a un’ora di distanza.
    NB: se il tuo statuto prevede quorum e tempi diversi devi rispettare quelli! (se sono inferiori è bene che lo guardiamo insieme perchè potrebbe essere contro la Legge —> CLICCA QUI PER RICHIEDERE UN CONTROLLO DELLO STATUTO)
  • Ai soci è data facoltà di chiedere eventuali modifiche al verbale nel caso riscontrino che i fatti riportati siano diversi da quanto realmente avvenuto. Se ciò non dovesse corrispondere a quanto rilevato dal Segretario, ciò dovrà essere debitamente annotato.

Come avrai capito, i verbali delle assemblee devono essere redatti con criterio e devono anche essere conservati con metodo, perché rappresentano il racconto della vita democratica della tua associazione.

Sono una delle prove fondamentali che la tua è un’associazione no profit e non un’azienda mascherata, quindi se fatti bene e ben conservati sono anche una garanzia in più per te in sede di controllo dell’agenzia delle entrate: possono contribuire a smontare il pregiudizio dell’ispettore, che pensa in partenza che la tua sia una finta associazione.

E ora la nota dolente…. Anche se in tanti me lo chiedete, non esiste un fac simile di verbale che possa andar bene per ogni associazione.

Un verbale può essere corretto o meno solo se ha le caratteristiche che ti ho spiegato oggi, ma anche se rispetta le regole che vi siete dati nel vostro Statuto, che sono diverse da associazione ad associazione.

L’unico modo per essere tranquilli di aver fatto dei buoni verbali è quello di farli visionare a un associazionista che segue la tua associazione dalla A alla Z.

Solo un esperto che ha il quadro complessivo della situazione può dirti se il verbale è corretto, sia nella forma che nella sostanza.

Peccato che invece nel 90% dei casi i verbali che vengono predisposti non sono fatti controllare da nessuno, anche se sono uno degli adempimenti FONDAMENTALI per l’associazione e fra i primi documenti controllati in caso di accertamento fiscale.

Se stai valutando di affidarti a Teamartist per la gestione dell’associazione, sappi che con il servizio BLINDO controlliamo ovviamente anche questi documenti.

Con Blindo infatti, oltre ad avere due ore di consulenza da utilizzare nel corso dell’anno, puoi farci quesiti illimitati via mail e mandarci da controllare ogni documento riguardante l’associazione per un parere.

Clicca qui per maggiori informazioni su Blindo

Giovanni Damiano Dalerba

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La tua associazione, è veramente TUA? https://www.teamartist.com/blog/2019/12/18/la-tua-associazione-e-veramente-tua/ https://www.teamartist.com/blog/2019/12/18/la-tua-associazione-e-veramente-tua/#respond Wed, 18 Dec 2019 17:56:09 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=11615 Come avrai capito se ci segui da un po’, noi di TeamArtist vogliamo raccontare la realtà per quello che è. Per questo motivo rifiutiamo sia la retorica di quanto siano belle e generose tutte le associazioni italiane, che spesso sentiamo raccontare da tanti rappresentanti del terzo settore, sia quella sempre più diffusa che tutte le […]

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Come avrai capito se ci segui da un po’, noi di TeamArtist vogliamo raccontare la realtà per quello che è.

Per questo motivo rifiutiamo sia la retorica di quanto siano belle e generose tutte le associazioni italiane, che spesso sentiamo raccontare da tanti rappresentanti del terzo settore, sia quella sempre più diffusa che tutte le associazioni siano gestite da persone che vogliono evadere il fisco.

Quando si guarda la realtà per quello che è si capisce che all’interno del mondo associativo ci sono moltissime situazioni diverse, in cui spesso il confine tra giusto e sbagliato non è così netto come vogliono farci credere.

Bada bene, non stiamo qui parlando delle false associazioni. Quelle non le vogliamo, non ci interessano, anzi le combattiamo quotidianamente.

Parliamo di associazioni fatte da persone per bene, ma che sanno anche che la teoria è molto diversa dalla pratica.

Per questo tutti i manuali che parlano di associazioni ti racconteranno all’infinito che l’associazione è un’organizzazione democratica in cui ogni socio ha pari diritti rispetto agli altri.

Ma questo è vero sul piano formale, perché nella realtà c’è sempre qualcuno che si è impegnato più di altri.

Qualcuno che ha investito il proprio denaro per avviare l’attività. Qualcuno che ha investito nell’associazione tutto il suo tempo libero.

Per questo non possiamo sorprenderci se il presidente o i soci fondatori spesso interpretano l’associazione come qualcosa di loro proprietà.

Ti svelo un segreto: è normale equiparare il proprio essere soci dell’associazione all’essere socio di una azienda profit.

A questo si somma il fatto che il termine socio viene utilizzato sia nel contesto profit sia nell’ambito di organizzazioni no profit.

In realtà essere socio di una società profit o di una organizzazione no profit ha delle similitudini ma anche delle profonde differenze.

Un socio di una associazione può vantare gli stessi diritti sulla gestione che ha un socio di una azienda. Entrambi, infatti, hanno il diritto di eleggere l’organismo di governo, che nel caso di un’associazione è chiamato consiglio direttivo, mentre in un’azienda è chiamato consiglio di amministrazione.

Come ti dicevo, ci sono delle differenze sostanziali che distinguono l’essere socio di una realtà no profit rispetto ad una profit.

  • il principio di non divisione degli utili: gli eventuali utili generati dall’attività dell’associazione non possono mai essere ripartiti fra i soci, neanche a seguito dello scioglimento della associazione.

L’utile infatti deve essere sempre reinvestito all’interno delle attività dell’associazione e la sua destinazione deve essere chiaramente indicata nel verbale di assemblea dei soci in cui viene approvato il rendiconto economico e finanziario annuale.

Anche in caso di scioglimento l’eventuale utile dovrà essere destinato a un’organizzazione no profit operante nel medesimo settore o in un settore analogo.

Quello che avanza non può essere mai diviso fra i soci o fra alcuni di essi.

Attenzione però, il principio di non divisione degli utili non significa che l’associazione non possa retribuire alcuni dei suoi soci per l’attività che svolgono in nome e per conto dell’associazione. Bisogna però verificare per bene cosa è possibile o cosa non è possibile fare, magari facendosi guidare da un buon associazionista.

  • Le quote sociali non sono cumulabili: in un’Associazione ogni socio ha diritto a un voto. Anche il voto per delega, quando previsto dallo Statuto, è strettamente limitato proprio per evitare che un socio possa avere un peso maggiore  in sede di assemblea.

All’interno di una società profit invece è possibile che i soci siano proprietari di quote diverse è che quindi il loro voto abbia un peso diverso in sede di decisione.

  • La quota sociale all’interno dell’associazione non può essere cedibile né rivalutabile: il socio di una associazione non può rivendere la propria quota ad altri, tanto meno a un valore superiore di quello che ha versato.

Ovviamente così non è all’interno di un’azienda. Da questo deriva una considerazione per niente banale.

Non è possibile vendere ad altri la propria associazione.

Lo ripeto: NON POTETE VENDERE AD ALTRI LA VOSTRA ASSOCIAZIONE!

Va ribadito perché questo a volte è in contrasto con la percezione comune.

Moltissime persone fondano un’associazione col pensiero di star avviando un attività propria. La logica è semplice: l’ho fondata io, ci ho investito io, per cui quando la mollo la rivendo.

Perché alla fine l’associazione è mia e quindi nessuno può portarmela via gratis.

Questo non è un ragionamento eticamente sbagliato. È normale che quando uno ha messo anima, cuore e soldi personali per l’avvio, pensi che qualcuno debba pagarti se subentra a te. Ma questo è sbagliato dal punto di vista legale.

Detto ciò ci sono tanti modi per far sì che i fondatori tutelino il loro lavoro e investimento iniziale, a condizione che siano stati costruiti prima gli asset e le garanzie necessarie per poter fare questa operazione.

Per questo, soprattutto se hai investito personalmente nell’attività dell’associazione, è bene farti seguire nella gestione da professionisti seri, che possano garantirti una gestione perfetta – a prova di controllo fiscale – ma anche possano orientarti sulle scelte da fare per tutelare, per quanto possibile, il tuo investimento personale.

Questo tipo di consulenza strategica è quella che garantiamo ai nostri clienti BLINDO, coloro cioè che hanno deciso di affidarsi a Teamartist per la gestione completa dell’associazione.

Se vuoi capire meglio come funziona BLINDO, puoi cliccare il link qui sotto per maggiori informazioni

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Alla prossima!

Stefano Marini

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Come non pagare l’Iva sull’affitto della sede della tua Associazione al padrone dell’immobile https://www.teamartist.com/blog/2017/08/31/come-non-pagare-liva-sullaffitto-della-sede-della-tua-associazione-al-padrone-dellimmobile/ https://www.teamartist.com/blog/2017/08/31/come-non-pagare-liva-sullaffitto-della-sede-della-tua-associazione-al-padrone-dellimmobile/#comments Thu, 31 Aug 2017 10:32:25 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=10696 C’è poco da fare. Il bravo dirigente di Associazione no Profit deve preoccuparsi di come realizzare la mission (lo scopo sociale) e per poterlo fare, quasi sempre, ha bisogno di risorse economiche (cioè di SOLDI). Proprio così, ci serve lo sterco del demonio. Mia nonna mi diceva sempre però che “il primo risparmiato è il primo […]

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C’è poco da fare. Il bravo dirigente di Associazione no Profit deve preoccuparsi di come realizzare la mission (lo scopo sociale) e per poterlo fare, quasi sempre, ha bisogno di risorse economiche (cioè di SOLDI). Proprio così, ci serve lo sterco del demonio.

Mia nonna mi diceva sempre però che “il primo risparmiato è il primo guadagnato“. E molto spesso le Associazioni no Profit buttano dalla finestra un sacco di soldi senza nemmeno accorgersene. Il caso più eclatante è proprio questo: pagare l’iva sull’affitto dal padrone di casa dell’immobile ove hai fissato la sede legale/operativa.

Si, hai letto bene. PUOI NON PAGARE l’IVA sull’affitto del vostro immobile. Come?

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L’esenzione del canone da IVA nelle locazioni di immobili alle Associazioni

La maggior parte dei Dirigenti di Associazione non sa questo: il proprietario dei locali può (è quindi una sua facoltà e NON un obbligo) optare per l’esenzione del canone da IVA (o più correttamente, non esercitare l’opzione per l’assoggettamento a IVA; non solo, il regime di esenzione è anche il regime normale nelle locazioni immobiliari!).

Visto che le Associazioni no profit col solo CF e quelle con P.IVa in regime 398/1991 non recuperano l’iva che versano ai propri fornitori, sicuramente è un vantaggio trovare un “padrone di casa” che non eserciti l’assoggettamento a IVA. ATTENZIONE: puoi chiederglielo, puoi decidere che per te sia indispensabile ma non puoi obbligarlo. Devi trovare un accordo.

Se il proprietario dell’immobile (o meglio il suo commercialista) ha bisogno di ulteriori delucidazioni, e la tua Associazione è nostra cliente del servizio BLINDO, possiamo metterci in contatto con lui per chiarirgli questo aspetto che, come abbiamo scoperto negli anni, pare essere uno dei segreti di Fatima.

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Quando ti citano articoli di legge a sproposito su questo argomento

Ogni tanto arriva qualche dirigente di Associazione e mi dice: “ma l’art. 9 del Decreto Legge n. 83 del 22/6/2012 dice che possiamo non pagare l’iva sull’affitto della sede…” di solito perchè lo ha letto su qualche portale per Associazioni di dubbia credibilità (eh si: nel 2017 non puoi credere a qualsiasi stupidaggine solo perchè l’hai letta su un sito web che ti pare ben fatto) .

In realtà quell’articolo è citato a sproposito anche se, in qualche modo, è effettivamente pertinente. Non si tratta infatti di una norma agevolativa per le Associazioni, bensì del testo (più volte modificato) dell’art. 10 del d.p.r. n. 633/72!

Tale articolo abroga 2 tipologie di locazioni in cui l’imponibilità IVA era obbligatoria, rendendola opzionale (e quindi rafforzando ancor di più il concetto che ho espresso poco sopra). Ma entrambe tali categorie, in ogni caso, comunque non riguardavano il caso di specie delle Associazioni no Profit (e da questo fatto si può dedurre che il fatto di rendere esente il canone di locazione degli immobili affittati alle Associazioni sia in vigore da ben prima del DL 89/2012…).

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La stupida ed inutile richiesta della dichiarazione che l’Associazione non agisce nell’esercizio di impresa, arti o professioni

Per una ragione puramente formativa ti riporto quanto segue:

per quanto concerne i fabbricati strumentali (gruppi catastali B, C, D, E e categoria A/10), le modifiche dell’articolo 9 del Dl 83/2012 di cui ho parlato al capoverso precedente si sono sostanziate nell’abrogazione delle due ipotesi di imponibilità Iva obbligatoria precedentemente previste. Si tratta delle locazioni effettuate nei confronti di locatari:

– soggetti passivi Iva con diritto alla detrazione pari o inferiore al 25%;

– soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.

Prima del DL 89/2012 quindi a qualcuno poteva venire in mente di chiedere una dichiarazione per godere della non obbligatorietà dell’imponibilità IVA in cui si riportasse che le Associazioni no Profit sono “soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni”. Il che era come chiedere ad un veterinario di dichiarare che un Cane non è un Gatto. Per carita, si poteva anche fare… ma mi verrebbe da dubitare della sanità mentale del richiedente.

Oggi però, proprio grazie all’art. 9 del Decreto Legge n. 83 del 22/6/2012, tale dichiarazione (già prima del 2012 totalmente priva di senso) non ha più alcuna utilità o necessità.

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Cosa fare se oggi la tua Associazione sta pagando l’IVA sugli affitti

Come stabilito dalla Circolare 22 del 28/6/2013 della Agenzia delle Entrate, l’opzione “è vincolante per tutta la durata del contratto”. Quindi dovete parlare col vostro “padrone di casa” capire se è disponibile a fare un nuovo contratto in regime di esenzione, chiudere quello in essere e riaprirne uno nuovo. Anche questo è un tipo di assistenza che TeamArtist, se necessario, offre ai propri clienti BLINDO. Perchè non c’è niente che metta più buonumore per le Associazioni No Profit che risparmiare soldi buttati inutilmente. E a noi piacciono le Associazioni no Profit felici!

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E se è l’Associazione ad affittare la propria sede ad altri, deve pagare l’IVA?

Intanto non si deve confondere il “Noleggio di struttura” con “l’affitto di immobile”. Per questa differenza ti rimando al nostro ottimo articolo di qualche tempo fa: Una Associazione può affittare a pagamento la propria sede ad altri?

Se si tratta di affitto sicuramente l’Associazione con solo Codice Fiscale o con partita iva in Regime 398/1991 non ha alcun senso che faccia pagare l’iva al suo affittuario!

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Come iscriversi al 5 per mille 2017 https://www.teamartist.com/blog/2017/04/03/come-iscriversi-al-5-per-mille-2017-iscrizione-associazioni-elenchi/ https://www.teamartist.com/blog/2017/04/03/come-iscriversi-al-5-per-mille-2017-iscrizione-associazioni-elenchi/#comments Mon, 03 Apr 2017 10:02:19 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=10557 Le vere novità del 2017 sul 5 per mille alle Associazioni No Profit PER CHI ERA già iscritto nel 2016: le Associazioni No profit già regolarmente iscritte nel 2016 e ancora in possesso dei  medesimi requisiti sono iscritte di diritto anche per gli anni successivi! Quindi non vi servirà ripetere la domanda di iscrizione né […]

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Le vere novità del 2017 sul 5 per mille alle Associazioni No Profit

PER CHI ERA già iscritto nel 2016: le Associazioni No profit già regolarmente iscritte nel 2016 e ancora in possesso dei  medesimi requisiti sono iscritte di diritto anche per gli anni successivi! Quindi non vi servirà ripetere la domanda di iscrizione né preparare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (salvo che abbiate cambiato rispetto all’esercizio precedente il rappresentate legale, cioè il Presidente dell’Associazione: in tal caso dovrai sottoscrivere e trasmettere, entro il 30 giugno 2017, “una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo”). L’invio è comunque possibile fino al 2 ottobre 2017, versando però la sanzione di 250 euro. Tutto ciò è stato previsto dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016.

PER CHI NON ERA già iscritto nel 2016 (o non compare negli elenchi pubblicati il 31 marzo di ogni anno): finalmente sono arrivate le indicazioni ufficiali della Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 31 marzo 2017.

Non cambia nulla rispetto le vecchie procedure:

  • Associazioni non sportive: sono tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate listanza telematica entro l’8 maggio e la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno.
  • Associazioni Sportive Dilettantistiche: sono tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza telematica entro l’8 maggio e la dichiarazione sostitutiva al CONI entro il 30 giugno.

ATTENZIONE: chi non invierà la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno potrà farlo entro il 2 ottobre pagando una sanzione di 250 euro.

Come fare ad essere certi che la propria Associazione riceverà il 5 per mille

Entro il 31 marzo di ciascun anno sul sito web dell’Agenzia delle Entrate viene pubblicato un apposito elenco aggiornato. Entro il successivo 20 maggio i legali rappresentanti (o il loro delegati), possono comunicare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del proprio territorio errori o variazioni. Lo stesso potrà fare entro tale data l’Ade nei confronti delle Associazioni.

Ecco gli elenchi di quest’anno:

Quali Associazioni possono chiedere di essere ammesse al beneficio del 5 per mille

Vale sempre quanto detto nel nostro post di riferimento su questo argomento che trovi a questo link: https://www.teamartist.com/blog/2014/03/26/modalita-di-iscrizione-nellelenco-del-5-per-mille-delle-associazioni-di-volontariato/

Come fare ad uscire dagli elenchi del 5 per mille

Se rispetto all’anno passato non avete più i requisiti per accedere al 5 per mille il rappresentante legale dell’Associazione deve comunicarlo immediatamente all’AdE (con le stesse modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva). Non fate i furbi… se la revoca non viene trasmessa, i soldi indebitamente percepiti – rivalutati secondo l’indice dei prezzi al consumo Istat e maggiorato degli interessi al tasso legale – vanno restituiti allo Stato fermo restando, se ne ricorrono i presupposti, l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative. 

Come far ricevere più contributi dal 5 per mille alla vostra Associazione

Non ci nascondiamo dietro ad un dito. I contribuenti esprimono la loro scelta per il 5 per mille (quando lo fanno, la maggior parte invece non esercita proprio alcuna opzione) su richiesta del CAF presso cui preparano la propria dichiarazione dei redditi o del loro Commercialista.

Per questo ti suggerisco di stilare una lista di tutti i CAF e commercialisti che ti interessano nella tua zona. Quindi cerca di ottenere un appuntamento con loro e spiega perchè sarebbe importante “adottare” proprio la tua Associazione… d’altronde cosa costa promuovervi sugli indecisi e sui disinformati? Mi raccomando lascia anche un po’ di copie di vostre brochure in cui spiegate chi siete e cosa fate di importante per la vostra comunità.

Quando la tua Associazione riceverà dallo Stato i fondi del 5 per mille

Nessuno lo sa… Sappi soltanto che il 5 per mille 2014 è stato distribuito a fine 2016 con quasi due anni e mezzo di ritardo. Inutile quindi che tu ce lo chieda!

E il 2 per mille 2017 alle Associazioni Culturali?

A quanto pare dopo la sperimentazione del 2016 non è verrà riproposto per il 2017.

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https://www.teamartist.com/blog/2017/04/03/come-iscriversi-al-5-per-mille-2017-iscrizione-associazioni-elenchi/feed/ 11 10557
Associazione senza scopo di lucro: chi percepisce lo stipendio? https://www.teamartist.com/blog/2016/08/31/presidente-consiglieri-delle-associazioni-possono-essere-retribuiti-secondo-lagenzia-delle-entrate/ https://www.teamartist.com/blog/2016/08/31/presidente-consiglieri-delle-associazioni-possono-essere-retribuiti-secondo-lagenzia-delle-entrate/#comments Wed, 31 Aug 2016 15:21:57 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=10254 Modalità e i limiti per versare compensi agli amministratori, soci e organi sociali degli enti no profit, associazioni, associazioni culturali, associazioni sportive, onlus

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Si tratta di un argomento da sempre molto dibattuto e che nel tempo ha visto molti cambiamenti. Per affrontarlo correttamente è necessario fare due premesse. 

La prima è che conviene sempre verificare che la fonte che state leggendo sia aggiornata: è normale in Italia che escano sentenze, circolari, aggiornamenti, in grado di ribaltare quanto definito magari anche pochi anni prima. 

La seconda è che non esiste una regola fissa per TUTTE le tipologie associative; ecco quindi che nell’affrontare questo tema sia necessario identificare la natura della propria Associazione (ASD, ETS, APS, ODV, ANPG, etc) e poi leggere le norme dedicate senza fare di tutta l’erba un fascio – senza pensare, ad esempio, che le regole delle Associazioni Sportive Dilettantistiche siano uguali a quelle delle Associazioni di promozione sociale e viceversa. 

Per capire meglio la gestione e la contabilità delle associazioni, è consigliabile consultare una guida dedicata, come quelle disponibili su siti specializzati.

L’importanza delle Statuto per un’associazione senza scopo di lucro

Nessuna norma obbliga le Associazioni italiane a definire nel proprio Statuto il divieto nel retribuire i membri dei propri Organi di Amministrazione (a esclusione del solo caso delle ODV – Organizzazioni di Volontariato, che poi vedremo separatamente). 

Per molti anni è stata invece diffusa una leggenda metropolitana, assimilata da tanti “professionisti”, per cui fosse invece obbligatorio per tutti inserire una clausola di quel tipo in tutti gli Statuti associativi, mal interpretando il concetto di “divieto di suddivisione degli utili”. 

In realtà le retribuzioni delle attività lavorative (ivi comprese le prestazioni come membri del Consiglio Direttivo, se sono di mercato e all’interno di precisi parametri, non sono “suddivisione di utili” ma un semplice legittimo costo da sostenere. 

La corretta gestione del bilancio annuale e la trasparenza finanziaria sono fondamentali per gli Enti del Terzo settore, comprese le associazioni senza scopo di lucro. Per questo, è essenziale avere un’adeguata conoscenza in materia di contabilità e bilancio.

Ecco quindi che la prima cosa da verificare per capire se un’associazione possa o meno retribuire i propri membri dell’organo di amministrazione è se ci sia o meno tale clausola di divieto e andare a rimuoverla. 

Mettere mano a uno Statuto però non è mai semplice – anzi, è una attività delicatissima – e per questo, nel caso ti servisse, ti consigliamo di utilizzare il nostro servizio di revisione dello statuto.

Una revisione accurata può richiedere anche la consultazione del Registro delle associazioni per assicurarsi della conformità agli aggiornamenti legislativi.

Potrebbe interessarti leggere i seguenti articoli:

ASD – Associazioni Sportive Dilettantistiche 

Nelle ASD il tema della retribuzione dei membri del Consiglio Direttivo è dibattuto sin dal 2002 a causa di quanto previsto all’articolo 90 del Dl 289/2002 in cui si riportava alla sezione 1 paragrafo 1.1 lettera a) punto 5) tra i requisiti statutari la “gratuità degli incarichi degli amministratori”. ù

Molti non sanno però che la l. n. 128/2004 eliminò tale disposizione in quanto in contrasto non solo con l’art. 2389 del c.c. (in materia di retribuzione dell’attività di amministratori di capitali). 

Il tema è stato sdoganato tempo fa in un documento ufficiale della Agenzia 

delle Entrate della Direzione Regionale del Piemonte (aggiornato a Luglio 2015) dal titolo “Associazioni Sportive Dilettantistiche: come fare per non sbagliare”. 

Ecco cosa viene scritto a pag.40, punto 4.4. 

Presunzione di distribuzione di utili nell’erogazione di compensi 

Per i compensi erogati ad associati o a componenti del Consiglio Direttivo è necessario fare attenzione non solo al trattamento fiscale ma anche alla loro misura. Infatti, se superano determinate soglie, l’Agenzia delle Entrate presume che si tratti di una distribuzione indiretta di utili e, conseguentemente, decadono le agevolazioni fiscali. 

In particolare, tale presunzione scatta quando la ASD eroga: 

  • all’associato che presta opera nell’ASD compensi superiori del 20% rispetto agli stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro;
  • ai componenti del consiglio direttivo compensi annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle Spa: D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995“. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, i membri del Consiglio Direttivo di una Associazione Sportiva Dilettantistica possono ricevere compensi annui, pari fino al massimo previsto. Ad esempio per un Presidente di Collegio Sindacale di Spa (41.316,55 annui– i vecchi 80 milioni di Lire), salvo poi spiegare che però esso va calcolato in base alla “sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività” e che fino a che questi non superano i 5 milioni di euro in un anno (tranquillo, alla tua Associazione non credo capiterà mai), il compenso oscilla tra i 6.000 e gli 8.000 euro. 

Non solo, il compenso del Presidente può essere aumentato del 50%. 

Quindi: 

  • Presidente: da euro 9.000 a euro 12.000 annui lordi. 
  • Segretario/ Tesoriere/ Consigliere: da euro 6.000 ad

euro 8.000 annui lordi. 

Mica poco! Anche se questa formula è molto poco utilizzata poiché il compenso percepito in relazione all’attività di amministratore è, ai sensi dell’art.1 comma c-bis) dell’art. 50 del T.U.I.R. (d.p.r. n. 917/1986), assimilato a quello di lavoro dipendente e come tale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 51 e 52 sempre del T.U.I.R., è soggetto alle medesime imposizioni fiscali del lavoratore subordinato. 

PER GLI APPASSIONATI DELLA BUROCRAZIA: tutto questo si ricava studiando l’articolo n°29 del Decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, più il riquadro 11 e la Tabella C di pagina 28-29-30. 

Ma con quale sistema conviene andare a retribuire queste figure? 

Non è ancora stato definitivamente sdoganato, ma poiché un membro di un Organo di amministrazione di una ASD può essere a tutti gli effetti considerato un Dirigente Sportivo – e tale mansione è ricompresa tra quelle per cui sono utilizzabili i CoCoCo sportivi – si potrà utilizzare tale formula. 

Altra strada, se ci si accontenta di massimo 150 euro mensili, è quella di considerare il Dirigente Sportivo quale Volontario Sportivo e procedere con tali rimborsi forfettari. 

E se il membro del Consiglio Direttivo della ASD svolgesse altre mansioni all’interno della stessa e volesse essere retribuito per la stessa? 

Su questo aspetto dobbiamo fare una ulteriore precisazione. 

Una prima lettura della Riforma dello Sport (D.Lgs 36/2021) sembrava suggerire che tutti i membri dei Consigli Direttivi delle ASD si dovessero considerare quali Volontari Sportivi (e che quindi, in virtù dell’articolo 29, comma 3, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 fosse vietato retribuirli oltre i rimborsi spese forfettari o a piè di lista anche nel caso svolgessero altre mansioni). 

È dovuto intervenire lo stesso Ministero dello Sport (con una nota di Dicembre 2023) a cui ha dovuto far seguito anche il presidente del CONI Malagò, per spiegare che tale interpretazione fosse sbagliata. 

Ecco le loro parole “i membri del consiglio direttivo, poi svolgendo gratuitamente il mandato loro conferito dall’assemblea dei soci, non rientrano nella categoria dei volontari e, pertanto, non si ravvisano in tali casi le incompatibilità di cui all’articolo 29, comma 3, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36“. 

Non è una questione di poco conto e, anzi, potremmo dire che è la situazione più diffusa: quasi in ogni ASD italiana almeno un membro del Consiglio Direttivo lavora per la ASD stessa occupandosi della Segreteria o come Allenatore eccetera.

Ecco quindi che possiamo definitivamente confermare che sia possibile per un membro di un Consiglio Direttivo di una ASD essere retribuito per svolgere anche altre mansioni nella medesima ASD.

Ma con quale formula? A questo proposito ti consiglio di acquistare il nostro prodotto COLLABORO, specificatamente pensato per districarsi in questa materia, tra le più complesse e delicate (ma che qualsiasi Dirigente Sportivo dovrebbe conoscere perfettamente). 

Esistono infatti precisi limiti e regole, è facile sbagliare o non scegliere la modalità più conveniente. 

APS – Associazioni di Promozione Sociale (sottocategoria di ETS nel RUNTS) 

Nelle APS si deve rammentare che i membri del Consiglio Direttivo, quale Organo di Amministrazione, devono essere eletti tra gli Associati in Assemblea Soci. 

La Riforma del Terzo Settore ammetterebbe, in linea di principio, che una parte degli amministratori possa essere scelta anche tra non-soci ma poi, nella realtà, gli Statuti contengono quasi sempre una regola precisa che tende a escludere questa possibilità 

In qualità di soci quindi, per essere retribuiti devono rispettare alcuni requisiti fondamentali, tra cui, per prima cosa, il rispetto degli obblighi contabili delle associazioni e un adeguato atto costitutivo dell’associazione che regoli tali aspetti. 

Inoltre, è importante ricordare che le APS, come altre tipologie di enti non commerciali, enti no profit, enti non profit, enti non a scopo di lucro, enti del volontariato, enti associativi, enti sociali e enti culturali, devono navigare all’interno di un complesso sistema normativo che regola le loro attività e la loro struttura.

In secondo luogo nelle APS i lavoratori non possono essere nel contempo ANCHE Volontari (si deve essere o uno o l’altro) e non vale l’equivalenza che chi sia parte del Consiglio Direttivo sia automaticamente anche un volontario. 

Ciò potrebbe essere vero solo se non fosse retribuito. 

In terzo luogo la retribuzione non deve superare determinati limiti per non sfociare nell’illecita ripartizione degli utili (a nostro parere vanno benissimo i limiti sopra esposti per gli amministratori delle ASD). 

Soddisfatti questi requisiti il componente di un Consiglio Direttivo di una APS può essere retribuito per tale mansione o per altre. Spesso infatti, prendiamo l’esempio di una Scuola di Musica APS, il Presidente è anche insegnante di un

corso di uno strumento e viene però retribuito solo per questo secondo incarico.

Anche qui si apre la domanda su quale sia la miglior formula retributiva da adottare caso per caso. Purtroppo è un tema talmente vasto e complesso e in continua mutazione da non poter essere affrontato qui. Nel caso tu abbia dubbi su come fare puoi chiederci una consulenza.

OdV – Organizzazioni di Volontariato (sottocategoria di ETS nel RUNTS) 

In queste particolare tipologia è escluso che un Socio o un Volontario possano essere retribuiti, sia come membri del Consiglio Direttivo che per qualsiasi altro impiego. Lo prevede proprio la normativa nazionale ed è stato ribadito in più e più Note Ministeriali. 

L’unica possibilità potrebbe essere quella di prevedere a Statuto che alcuni membri del Consiglio Direttivo possano essere scelti tra non-soci e non volontari e quindi andare a retribuirli. Ma sinceramente non abbiamo mai visto Statuti che prevedano tale possibilità – seppure ammessa dalle norme. 

Altri ETS sotto forma associativa e Associazioni no profit generiche Dipende dalle norme specifiche previste nei propri Statuti. Ma, se nulla osta (se non vi sono definiti particolari limiti), per omogeneità suggeriamo di seguire tutte le regole qui sopra previste per le APS – Associazioni di promozione sociale. 

In caso di contenzioso infatti i Giudici utilizzano un principio giurisprudenziale, in assenza di norme specifiche, che tende ad applicare le casistiche più simili.

Aggiornato il 20/02/2024

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Liquidazione trimestrale IVA e Associazioni No Profit https://www.teamartist.com/blog/2016/07/07/liquidazione-trimestrale-iva-associazioni-no-profit/ https://www.teamartist.com/blog/2016/07/07/liquidazione-trimestrale-iva-associazioni-no-profit/#comments Thu, 07 Jul 2016 09:11:15 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=10151 Partiamo da un punto fermo: ogni Associazione che svolga attività commerciale oltre a quella istituzionale deve avere Partita IVA. La Partita IVA serve proprio a pagare le relative imposte tra cui l'IVA.

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CHE COS’È L’IVA

IVA sta per Imposta sul Valore Aggiunto. Sono euro da dare allo Stato che si calcolano in % sui pagamenti che la tua Associazione deve ricevere per le proprie attività commerciali (saper distinguere le entrate istituzionali da quelle commerciali in una Associazione non è semplice… leggi questo post se vuoi approfondire).

Allo Stato non interessa né che tu abbia davvero riscosso il pagamento, né che questo sia avvenuto in euro o in natura. Questo lo dico perchè spesso le Associazioni No Profit omettono di pagare, ad esempio, l’IVA sulle sponsorizzazioni giustificandosi dicendo che il loro sponsor non li ha pagati ma ha acquistato per loro dei materiali (che siano magliette, lavagne, auto, borse o altro non importa) su cui però ha messo il proprio logo. In realtà per lo Stato voi state facendo sponsorizzazione (perché mostrate il logo dello Sponsor in giro) e lui vi ha pagato in natura… ma l’Imposta sul Valore Aggiunto non l’avete versata, commettendo un illecito fiscale.

Ecco perchè, come dico sempre, le Associazioni No Profit dovrebbero farsi seguire e proteggere solo da veri professionisti del settore.

La Contabilità delle Associazioni e Organizzazioni No Profit, che siano Associazioni Sportive Dilettantistiche ASD, Associazioni di Promozione Sociale APS, Onlus, Associazioni di Volontariato ODV o Associazioni Culturali non è mai uno scherzo!

 

IN QUALE CASO LE ASSOCIAZIONI NO PROFIT SONO TENUTE A VERSARE L’IVA

Partiamo da un punto fermo: ogni Associazione che svolga attività commerciale oltre a quella istituzionale deve avere Partita IVA. La Partita IVA serve proprio a pagare le relative imposte tra cui l’IVA.

Le Associazioni No Profit che aprono Partita IVA nel 99% dei casi aderiscono al regime iva semplificato a loro riservato, previsto dal D.L 398/1991. Questo regime prevede che l’IVA sia versata allo Stato, attraverso il modello F24, su base trimestrale (cioè ogni 3 mesi).

 

COME e QUANDO LE ASSOCIAZIONI NO PROFIT DEVONO VERSARE L’IVA ALLO STATO

Come detto sopra si fa attraverso la compilazione e l’invio di un modello F24. In questa tabella riassumiamo sia i Codici Tributo da Utilizzare, sia la descrizione del pagamento, sia la Scadenza (a questo proposito ti consigliamo di aggiungere il nostro Scadenziario su Google Calendar al Calendario del tuo computer o smartphone, per tenere sotto controllo tutte le scadenze)

Codice Tributo Descrizione Scadenza Versamento
6031 IVA PRIMO TRIMESTRE 16 MAGGIO
6032 IVA SECONDO TRIMESTRE 16 AGOSTO
6033 IVA TERZO TRIMESTRE 16 NOVEMBRE
6034 IVA QUARTO TRIMESTRE 16 FEBBRAIO

 

COME SI CALCOLA L’IVA DA VERSARE – LE ALIQUOTE IVA

Per prima cosa: l’IVA da versare si calcola sulle fatture emesse, NON su quelle incassate. Che quindi il tuo cliente ti abbia pagato o meno non importa. Se hai emesso formalmente la fattura (o la ricevuta fiscale o lo scontrino), DEVI versarla allo Stato. Dell’iva quindi che avete richiesto ai vostri cliente (e non solo quella riscossa) dovrai versarne allo Stato il 50% (tranne il rarissimo caso della vendita dei diritti radiotelevisivi dove, invece, dovrai versarne il 67%; ma non credo proprio che sia il tuo caso…).

Oggi in ITALIA ci sono diverse tipologie di aliquote Iva che puoi applicare:

  • 4% (aliquota minima), applicata ad esempio alle vendite di generi di prima necessità (alimentari, stampa quotidiana o periodica, ecc.);​
  • 9%, applicata per la cessione degli atleti da ASD ad altra ASD in base all’articolo 4, D.L. 389/1991;
  • 10% (aliquota ridotta), applicata ai servizi turistici (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici), a determinati prodotti alimentari e ai particolari operazioni di recupero edilizio;​
  • 22% (aliquota ordinaria), dal 1° aprile 2013, da applicare in tutti gli altri casi.
  • IVA Esente: in base al DPR IVA 633/1972 ci sono tutte una serie di attività commerciali fatte dalle Associazioni che possono essere esenti IVA (di solito in base all’articolo 10: studia i diversi commi e guarda se ce ne sia uno che fa al caso tuo).

ATTENZIONE: I versamenti si effettuano senza la maggiorazione dell’interesse del 1% a cui sono soggetti gli altri contribuenti che possono pagare l’iva trimestralmente ma NON sono Associazioni No Profit!

COME SI VERSA L’IVA ALLO STATO

Attraverso, come già detto, la compilazione e l’invio telematico del Modello F24 che oggi si può fare con i software messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate dopo essersi registrati ai servizi telematici. Oppure, affidandosi ad un professionista del settore abilitato all’invio… in tal caso scegli i migliori (cioè noi di TeamArtist).

 

IL REGISTRO OBBLIGATORIO IVA MINORI PER LE ASSOCIAZIONI IN 398.

Ḕ obbligatorio per tutte le Associazioni in regime 398/1991. Ti consiglio di leggere questo post dedicato all’argomento e di scaricare qui il nostro file excel per tenerlo in autonomia. Ti aiuterà anche a calcolare la somma esatta di quanto dovrai andare a versare.

 

 

FAQ

MA POSSO SOTTRARRE L’IVA CHE PAGO AI MIEI FORNITORI A QUELLA DA VERSARE ALLO STATO?

NO! Il Regime 398 non lo consente. Questa possibilità, di avere Iva a debito e Iva a credito e quindi andare in compensazione è SOLO delle Associazioni No Profit con Partita Iva che NON hanno adottato tale regime e quindi sono in regime ordinario. Scelta rarissima (1% delle Associazioni con Partita IVA da noi incontrate) perché vi sono costi di tenuta contabile ESTREMAMENTE più alti ma soprattutto perché la tassazione sull’Imponibile IRES passa dall’1% al 27,5%…

E SE DIMENTICO DI PAGARE IN TEMPO?

In caso di mancato o tardivo versamento si può, in alcuni casi, applicare il ravvedimento operoso. Abbiamo trattato lungamente questo tema in questo articolo.

COME SI FA UNA FATTURA DI UNA ASSOCIAZIONE NO PROFIT?

Leggi questo nostro post dedicato all’argomento. Se per caso ti interessa la sotto-variante della Fatturazione Elettronica, leggi qui.

COME SI FA UNA RICEVUTA FISCALE DI UNA ASSOCIAZIONE NO PROFIT?

Leggi questo nostro post dedicato all’argomento.

 

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