Perché la tua Associazione no profit, se non lo ha già fatto, deve iscriversi al RUNTS?
Dal 23 novembre 2021 il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) è diventato ufficialmente operativo, rappresentando una svolta fondamentale per gli enti non profit italiani. L’iscrizione al RUNTS è oggi un passaggio cruciale per chi vuole accedere ai benefici fiscali, alla trasparenza e ai contributi riservati al Terzo Settore. Questo passaggio permette inoltre di presentare regolarmente la domanda di iscrizione al registro unico.
Tolte le ASD – Associazioni Sportive Dilettantistiche infatti, che hanno un proprio autonomo registro ma che volendo possono iscriversi ANCHE al RUNTS, è bene che tutti gli altri tipi di Associazioni no profit italiane sappiano che se non diventano ETS e non entrano nel RUNTS, a partire dal 1° gennaio 2026 perderanno i maggiori benefici fiscali che stanno utilizzando.
Il RUNTS è infatti (insieme al RASD per le ASD) lo strumento con cui lo Stato, per semplificare, determina se la tua è una buona o cattiva Associazione no profit: per questo lascerà i benefici fiscali solo alle Associazioni che decideranno di diventare ETS – Enti del Terzo Settore e li toglierà alle altre, sperando che chiudano. Questo segna una nuova era digitale per il Terzo Settore, in cui ogni passaggio è monitorato e trasparente.
Eh si, questo è infatti il reale obiettivo della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), al di là di quello che venne raccontato dalla politica. Tutto partì dalla scoperta del rilevamento ISTAT delle istituzioni no profit del 2011, a dispetto di quello del 2001, ovvero che in 10 anni le associazioni erano più che triplicate.
Nel 2011 il Ministero delle Finanze fece quindi fare un controllo nazionale alla Guardia di Finanza (il cosiddetto “Progetto Ercole”). Da questo controllo si evinse – a seguito dell’esame di 1000 associazioni campione – come la maggior parte di queste non fossero altro che aziende profit mascherate da associazioni no profit. Si rese quindi necessaria una verifica delle condizioni necessarie per l’iscrizione al RUNTS, per evitare abusi.
Dal 2012 cominciarono quindi da una parte i controlli a tappeto di tutte le Associazioni no profit italiane (controllo ancora in atto, visto il grandissimo numero di enti, anzi possiamo dire che sia ancora all’inizio) e dall’altro nacque l’esigenza di una “Riforma del Terzo Settore” che andasse a ridurre il fenomeno delle false associazioni.
Ma qual è il meccanismo fiscale che, di fatto, obbliga e obbligherà quasi tutte le Associazioni no profit italiane a divenire ETS iscritti al RUNTS? Seguimi con attenzione perché non è semplice.
Lo Stato non può e non poteva, per un motivo di democrazia costituzionale, limitare o impedire la nascita e l’esistenza delle Associazioni: dallo Statuto Albertino (1848) e dopo l’esperienza fascista (1945) la libertà dei cittadini italiani di potersi associare per condividere obiettivi comuni è assolutamente inscalfibile.
Quindi lo Stato non può dire: “l’Associazione X non mi piace, chiudiamola”. Lo Stato però può dire: “l’Associazione X non mi piace, e quindi a lei non consento agevolazioni fiscali. Se vuole vivere deve vivere con le sole erogazioni liberali e quote associative annuali”. E così ha fatto con la Riforma del Terzo Settore.
Il percorso normativo fiscale è complesso e cerco di spiegartelo nel modo più lineare possibile. Funziona secondo il principio del “combinato disposto” cioè quando più norme diverse, fatte in tempi e modi diversi, producono degli effetti a cascata, quando lette tutte insieme.
Dal 1986 esiste una norma del TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) che all’articolo 149 comma 1 prevede questo per gli enti non commerciali, tra cui le Associazioni no profit:
Perdita della qualifica di ente non commerciale
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.”
Fino al 2025 i contributi dei soci per partecipare alle attività dell’Associazione (che rappresentano tipicamente il 90% delle entrate delle associazioni italiane) son “fuori campo iva” (cioè non commerciali e quindi naturalmente non computabili ai fini iva). Ma dal 1° gennaio 2026, invece, diverranno “esenti iva” (cioè commerciali ma senza che sia da applicarsi l’iva) grazie al DL 146/2021, articolo 5, comma 15 quater, lettera b). È quindi una delle date da ricordare per chi non vuole perdere il proprio status.
Ora, leggendo queste due norme insieme diventa chiaro che se il 90% delle entrate delle associazioni no profit italiane, prima non commerciali e fuori campo iva, diventano commerciali esenti iva. Esse rientrano nel limite imposto dal TUIR per cui non possono essere superiori al 50% di tutte le entrate.
Semplificando: se una Associazione incassa 100mila euro e 50.001 euro saranno di entrate da contributi da soci. Dal 1° gennaio 2026 queste associazioni diverranno delle Società Profit ai fini fiscali.
Tutte? No, solo quelle che non diverranno ETS iscritti al RUNTS.
Questo grazie all’articolo 89 del D.Lgs 117/2017 che prevede esplicitamente, al comma 1, come gli ETS siano esenti dall’articolo 149 del TUIR! Articolo che a quel punto andrà a limitare la vita delle sole Associazioni no profit fuori dal RUNTS!
Lo Stato pretende dalle Associazioni iscritte al RUNTS delle garanzie (devo dire, tutto sommato poche) in ordine a requisiti di democrazia interna e trasparenza. Le Associazioni iscritte al RUNTS, come le imprese iscritte ai Registri delle Camere di Commercio, sono tenute a rendere pubbliche alcune informazioni: la composizione dei propri organi dirigenti, il proprio Statuto, i propri bilanci; mentre le Associazioni non iscritte di solito non lo fanno e amano muoversi nell’ombra tenendo nascoste queste informazioni. Inoltre, le Associazioni iscritte al RUNTS sono tenute a dotarsi di Statuti, cioè il comparto delle regole interne di gestione, coerenti con le norme previste dallo Stato (mentre le Associazioni non iscritte si possono dotare di regole più ambigue).
Indicazioni per gli enti che si sono già iscritti al RUNTS sono state pubblicate periodicamente dal Ministero, per accompagnare gli enti nel percorso di adeguamento.
NB: per le Associazioni Sportive Dilettantistiche il meccanismo è identico solo che per loro esiste un altro registro pubblico: Il RASD.
In questo articolo ti spieghiamo tutto ciò che devi sapere per iscrivere correttamente la tua organizzazione al RUNTS, aggiornato con le ultime novità e con link agli approfondimenti più rilevanti.
Possono iscriversi al RUNTS tutte le Associazioni no profit che prima della riforma erano già nate sotto queste formule:
Potrebbe interessarti leggere i seguenti articoli di approfondimento:
L’iscrizione è obbligatoria solo per chi vuole diventare ETS e godere dei relativi benefici. Non esiste una scadenza fissa per le nuove iscrizioni, ma ci sono state importanti sospensioni temporanee delle attività del RUNTS, come la sospensione fino al 15 settembre decisa nel 2023 per facilitare l’allineamento delle domande già pervenute.
Avviso relativo all’accreditamento e altre comunicazioni ufficiali vengono pubblicati sul sito del Ministero per tenere aggiornati gli enti interessati.
La risposta migliore è quindi questa: il prima possibile!
È importante verificare che la documentazione sia conforme, poiché cresce il numero di associazioni non ammesse per errori formali o contenuti non aggiornati.
Puoi controllare se la tua organizzazione è già presente nel Registro utilizzando la funzione di ricerca nel RUNTS disponibile sul sito ufficiale.
Questo passaggio è fondamentale per:
Una volta iscritti, l’ente assume lo status di ETS – Ente del Terzo Settore e deve:
Inoltre, sarà registrato presso l’ufficio territoriale competente, che gestisce i rapporti tra l’ente e l’amministrazione.
L’iscrizione al RUNTS è una grande opportunità ma richiede attenzione e precisione. Se hai dubbi o vuoi sapere come adeguare la tua documentazione, puoi leggere i nostri approfondimenti e contattarci per un supporto.
RUNTS: cresce il numero di associazioni non ammesse
RUNTS: sospensione delle attività fino al 15 settembre
Il RUNTS diventa operativo dal 23 novembre 2021
Ricerca la tua associazione nel RUNTS
Perché la tua Associazione no profit, se non lo ha già fatto, deve iscriversi al RUNTS?
Dal 23 novembre 2021 il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) è diventato ufficialmente operativo, rappresentando una svolta fondamentale per gli enti non profit italiani. L’iscrizione al RUNTS è oggi un passaggio cruciale per chi vuole accedere ai benefici fiscali, alla trasparenza e ai contributi riservati al Terzo Settore. Questo passaggio permette inoltre di presentare regolarmente la domanda di iscrizione al registro unico.
Tolte le ASD – Associazioni Sportive Dilettantistiche infatti, che hanno un proprio autonomo registro ma che volendo possono iscriversi ANCHE al RUNTS, è bene che tutti gli altri tipi di Associazioni no profit italiane sappiano che se non diventano ETS e non entrano nel RUNTS, a partire dal 1° gennaio 2026 perderanno i maggiori benefici fiscali che stanno utilizzando.
Il RUNTS è infatti (insieme al RASD per le ASD) lo strumento con cui lo Stato, per semplificare, determina se la tua è una buona o cattiva Associazione no profit: per questo lascerà i benefici fiscali solo alle Associazioni che decideranno di diventare ETS – Enti del Terzo Settore e li toglierà alle altre, sperando che chiudano. Questo segna una nuova era digitale per il Terzo Settore, in cui ogni passaggio è monitorato e trasparente.
Eh si, questo è infatti il reale obiettivo della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), al di là di quello che venne raccontato dalla politica. Tutto partì dalla scoperta del rilevamento ISTAT delle istituzioni no profit del 2011, a dispetto di quello del 2001, ovvero che in 10 anni le associazioni erano più che triplicate.
Nel 2011 il Ministero delle Finanze fece quindi fare un controllo nazionale alla Guardia di Finanza (il cosiddetto “Progetto Ercole”). Da questo controllo si evinse – a seguito dell’esame di 1000 associazioni campione – come la maggior parte di queste non fossero altro che aziende profit mascherate da associazioni no profit. Si rese quindi necessaria una verifica delle condizioni necessarie per l’iscrizione al RUNTS, per evitare abusi.
Dal 2012 cominciarono quindi da una parte i controlli a tappeto di tutte le Associazioni no profit italiane (controllo ancora in atto, visto il grandissimo numero di enti, anzi possiamo dire che sia ancora all’inizio) e dall’altro nacque l’esigenza di una “Riforma del Terzo Settore” che andasse a ridurre il fenomeno delle false associazioni.
Ma qual è il meccanismo fiscale che, di fatto, obbliga e obbligherà quasi tutte le Associazioni no profit italiane a divenire ETS iscritti al RUNTS? Seguimi con attenzione perché non è semplice.
Lo Stato non può e non poteva, per un motivo di democrazia costituzionale, limitare o impedire la nascita e l’esistenza delle Associazioni: dallo Statuto Albertino (1848) e dopo l’esperienza fascista (1945) la libertà dei cittadini italiani di potersi associare per condividere obiettivi comuni è assolutamente inscalfibile.
Quindi lo Stato non può dire: “l’Associazione X non mi piace, chiudiamola”. Lo Stato però può dire: “l’Associazione X non mi piace, e quindi a lei non consento agevolazioni fiscali. Se vuole vivere deve vivere con le sole erogazioni liberali e quote associative annuali”. E così ha fatto con la Riforma del Terzo Settore.
Il percorso normativo fiscale è complesso e cerco di spiegartelo nel modo più lineare possibile. Funziona secondo il principio del “combinato disposto” cioè quando più norme diverse, fatte in tempi e modi diversi, producono degli effetti a cascata, quando lette tutte insieme.
Dal 1986 esiste una norma del TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) che all’articolo 149 comma 1 prevede questo per gli enti non commerciali, tra cui le Associazioni no profit:
Perdita della qualifica di ente non commerciale
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.”
Fino al 2025 i contributi dei soci per partecipare alle attività dell’Associazione (che rappresentano tipicamente il 90% delle entrate delle associazioni italiane) son “fuori campo iva” (cioè non commerciali e quindi naturalmente non computabili ai fini iva). Ma dal 1° gennaio 2026, invece, diverranno “esenti iva” (cioè commerciali ma senza che sia da applicarsi l’iva) grazie al DL 146/2021, articolo 5, comma 15 quater, lettera b). È quindi una delle date da ricordare per chi non vuole perdere il proprio status.
Ora, leggendo queste due norme insieme diventa chiaro che se il 90% delle entrate delle associazioni no profit italiane, prima non commerciali e fuori campo iva, diventano commerciali esenti iva. Esse rientrano nel limite imposto dal TUIR per cui non possono essere superiori al 50% di tutte le entrate.
Semplificando: se una Associazione incassa 100mila euro e 50.001 euro saranno di entrate da contributi da soci. Dal 1° gennaio 2026 queste associazioni diverranno delle Società Profit ai fini fiscali.
Tutte? No, solo quelle che non diverranno ETS iscritti al RUNTS.
Questo grazie all’articolo 89 del D.Lgs 117/2017 che prevede esplicitamente, al comma 1, come gli ETS siano esenti dall’articolo 149 del TUIR! Articolo che a quel punto andrà a limitare la vita delle sole Associazioni no profit fuori dal RUNTS!
Lo Stato pretende dalle Associazioni iscritte al RUNTS delle garanzie (devo dire, tutto sommato poche) in ordine a requisiti di democrazia interna e trasparenza. Le Associazioni iscritte al RUNTS, come le imprese iscritte ai Registri delle Camere di Commercio, sono tenute a rendere pubbliche alcune informazioni: la composizione dei propri organi dirigenti, il proprio Statuto, i propri bilanci; mentre le Associazioni non iscritte di solito non lo fanno e amano muoversi nell’ombra tenendo nascoste queste informazioni. Inoltre, le Associazioni iscritte al RUNTS sono tenute a dotarsi di Statuti, cioè il comparto delle regole interne di gestione, coerenti con le norme previste dallo Stato (mentre le Associazioni non iscritte si possono dotare di regole più ambigue).
Indicazioni per gli enti che si sono già iscritti al RUNTS sono state pubblicate periodicamente dal Ministero, per accompagnare gli enti nel percorso di adeguamento.
NB: per le Associazioni Sportive Dilettantistiche il meccanismo è identico solo che per loro esiste un altro registro pubblico: Il RASD.
In questo articolo ti spieghiamo tutto ciò che devi sapere per iscrivere correttamente la tua organizzazione al RUNTS, aggiornato con le ultime novità e con link agli approfondimenti più rilevanti.
Possono iscriversi al RUNTS tutte le Associazioni no profit che prima della riforma erano già nate sotto queste formule:
Potrebbe interessarti leggere i seguenti articoli di approfondimento:
L’iscrizione è obbligatoria solo per chi vuole diventare ETS e godere dei relativi benefici. Non esiste una scadenza fissa per le nuove iscrizioni, ma ci sono state importanti sospensioni temporanee delle attività del RUNTS, come la sospensione fino al 15 settembre decisa nel 2023 per facilitare l’allineamento delle domande già pervenute.
Avviso relativo all’accreditamento e altre comunicazioni ufficiali vengono pubblicati sul sito del Ministero per tenere aggiornati gli enti interessati.
La risposta migliore è quindi questa: il prima possibile!
È importante verificare che la documentazione sia conforme, poiché cresce il numero di associazioni non ammesse per errori formali o contenuti non aggiornati.
Puoi controllare se la tua organizzazione è già presente nel Registro utilizzando la funzione di ricerca nel RUNTS disponibile sul sito ufficiale.
Questo passaggio è fondamentale per:
Una volta iscritti, l’ente assume lo status di ETS – Ente del Terzo Settore e deve:
Inoltre, sarà registrato presso l’ufficio territoriale competente, che gestisce i rapporti tra l’ente e l’amministrazione.
L’iscrizione al RUNTS è una grande opportunità ma richiede attenzione e precisione. Se hai dubbi o vuoi sapere come adeguare la tua documentazione, puoi leggere i nostri approfondimenti e contattarci per un supporto.
RUNTS: cresce il numero di associazioni non ammesse
RUNTS: sospensione delle attività fino al 15 settembre
Il RUNTS diventa operativo dal 23 novembre 2021
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