Costituire Associazione Archives - blog.TeamArtist https://www.teamartist.com/blog Servizi e Software per Associazioni Mon, 30 Oct 2023 17:16:17 +0000 it-IT hourly 1 78367162 5 per mille: per un’associazione ne vale la pena? https://www.teamartist.com/blog/2023/04/02/5-per-mille-per-unassociazione-ne-vale-la-pena/ https://www.teamartist.com/blog/2023/04/02/5-per-mille-per-unassociazione-ne-vale-la-pena/#respond Sun, 02 Apr 2023 07:41:26 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=13950 “Ma il 5 per mille può essere una buona idea per la nostra associazione? Ne vale la pena?“Queste le domande che ci ha rivolto Bruna, mamma di una ragazzo con disabilità che insieme ad altre 20 famiglie ha fondato, con l’aiuto dei nostri esperti, una nuova associazione per promuovere attività sportive in favore di ragazzi […]

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Ma il 5 per mille può essere una buona idea per la nostra associazione? Ne vale la pena?
Queste le domande che ci ha rivolto Bruna, mamma di una ragazzo con disabilità che insieme ad altre 20 famiglie ha fondato, con l’aiuto dei nostri esperti, una nuova associazione per promuovere attività sportive in favore di ragazzi con disabilità intellettiva. Bruna, che è anche la presidente dell’associazione, non appena abbiamo depositato l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione, ci ha chiamato per chiederci se potevamo darle consigli rispetto al 5 per mille. Voleva sapere come iscriversi agli elenchi degli enti ammessi a tale contributo, ma soprattuto ci chiedeva se valeva la pena dedicare tempo e risorse per impostare una campagna dedicata.

5 per mille: perché ne vale la pena

Di fronte a questa sollecitazione di Bruna non ci siamo tirati indietro.
A nostro parere, una campagna dedicata al 5 per mille se ben costruita permette a un’associazione di raggiungere obiettivi molto importanti:

  1. Aumenta le risorse economiche per i progetti dell’associazione.
  2. Coinvolge in modo attivo tutte le persone che gravitano intorno all’associazione: volontari, soci, beneficiari. Il loro aiuto è fondamentale per il successo di un’iniziativa così importante.
  3. Migliora la capacità di comunicare e raccontare ad un pubblico più vasto i progetti e i risultati raggiunti dall’associazione.

Il contesto del 5 per mille in Italia

È importante, però, conoscere alcune caratteristiche generali del 5 per mille in Italia, proprio per aiutare le associazioni a capire in quali acque si troveranno a nuotare. Abbiamo individuato 5 caratteristiche attuali che permettono di avere un’idea generale del mercato del 5 per mille in Italia:

  1. Una grande concorrenza. Gli enti che possono beneficiare del 5 per mille, iscritti ai vari elenchi, sono oltre 72.000 in Italia e solo nell’ultimo anno oltre 3.500 enti si sono iscritti per la prima volta a questi elenchi. Aumenta, quindi, il numero degli enti in lizza per ricevere i contributi.
  2. Calo delle firme. Sono 16 milioni gli italiani che nella loro dichiarazione dei redditi del 2021 hanno firmato per devolvere il loro 5 per mille ad un’ente, con un calo di circa 100.000 firme rispetto all’anno precedente. 
  3. Risorse complessive. Oltre 508 milioni di euro che verranno destinate agli enti ammessi al 5 per mille 2021. Una cifra considerevole anche se in leggero calo rispetto agli anni scorsi.
  4. Il valore di una firma, ovvero il contributo medio di ogni preferenza espressa dai contribuenti per un ente. In parole semplici: un’associazione riceve in media 30 euro per ogni persona che sceglie di donarle il proprio 5 per mille. Un valore che negli ultimi anni è diminuito per l’effetto combinato di una serie di fattori: calo del reddito imponibile degli italiani, l’aumento degli enti e il calo delle persone che scelgono di firmare a favore del 5 per mille nella loro dichiarazioni dei redditi.
  5. Una grande differenza tra le organizzazioni. In Italia ci sono circa dieci organizzazioni che ricevono cifre considerevoli dal 5 per mille (parliamo di decine di milioni di euro) grazie alla loro notorietà e alla capacità di impostare campagne di comunicazione ben fatte. Di contro, tantissime organizzazioni (almeno 8.000) che raccolgono pochissime preferenze e che non raccolgono quasi nulla.

Gli ingredienti fondamentali per costruire una campagna 5 per mille

Dopo aver compreso che per un’associazione è sicuramente una buona idea dedicare tempo e risorse ad una campagna per il 5 per mille e scoperto quali sono le tendenze recenti in Italia, scopriamo gli ingredienti per preparare una buona campagna 5×1000. 
Ingredienti di base:

  1. Avere un progetto concreto e definito al quale abbinare la campagna del 5 per mille.
  2. Definire un obiettivo economico chiaro e realistico. Se, ad esempio, un’associazione punta a raccogliere 3.000 euro, deve sapere che deve attivarsi per ottenere la firma di almeno 100 persone.
  3. Analizzare il capitale sociale dell’associazione. Nulla di complicato. Si tratta di fare un elenco di  tutte le persone che gravitano intorno all’associazione e capire quale aiuto possono dare per raggiungere l’obiettivo della campagna.
  4. Studiare le campagne 5 per mille degli anni precedenti e i risultati ottenuti, per individuare le azioni che hanno funzionato meglio delle altre.

Partire bene e con le giuste informazioni

Vuoi sapere, alla fine, cosa ha deciso Bruna insieme al direttivo dell’associazione? Ha scelto di iscrivere l’associazione agli elenchi del 5 per mille e di preparare una campagna di promozione per finanziare l’acquisto del materiale per squadra di calcio integrato dei loro ragazzi: magliette e tute per sentirsi una vera squadra! Il loro obiettivo è raccogliere almeno 100 firme per il primo anno. E quindi si sono messi subito all’opera per coinvolgere tutta la rete dei loro contatti.
Un’associazione appena costituita ma partita subito con il piede giusto e le idee chiare.
Com’è stato possibile?
Il loro segreto è stato quello di affidarsi a PROCREO.
PROCREO è il nostro servizio dove un’associazionista, uno specialista in associazioni, aiuta a compiere tutti i passaggi corretti che si devono fare per fondare un’associazione in Italia. In questo modo, le associazioni iniziano la loro attività con tutto quanto a posto (atto costitutivo, statuto, definizione cariche ecc.) e possono dedicare le loro energie alle attività strategiche che portano valore e risorse, come una campagna del 5 per mille ben impostata.

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Il Burraco e le Associazioni Sportive Dilettantistiche: la Guida per sopravvivere al CONI https://www.teamartist.com/blog/2017/12/21/il-burraco-e-le-associazioni-sportive-dilettantistiche-la-guida-per-sopravvivere-al-coni/ https://www.teamartist.com/blog/2017/12/21/il-burraco-e-le-associazioni-sportive-dilettantistiche-la-guida-per-sopravvivere-al-coni/#comments Thu, 21 Dec 2017 17:09:57 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=10872 Se sei il Presidente di un Associazione Sportiva Dilettantistica che si occupa di BURRACO saprai senza dubbio che il CONI sta facendo di tutto per “espellerti” dallo Sport Dilettantistico e farti perdere tutte le agevolazioni di legge di natura fiscale di cui fino ad oggi hai goduto. In particolare il vero problema è che per […]

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Se sei il Presidente di un Associazione Sportiva Dilettantistica che si occupa di BURRACO saprai senza dubbio che il CONI sta facendo di tutto per “espellerti” dallo Sport Dilettantistico e farti perdere tutte le agevolazioni di legge di natura fiscale di cui fino ad oggi hai goduto.

In particolare il vero problema è che per tutta una serie di collaboratori della tua ASD non potrai più utilizzare il tanto amato “regime dei 7500” che ti permette, appunto, di retribuire fino a 7500 euro l’anno gli “sportivi dilettanti” (giocatori, arbitri, etc etc).

Questo colpo di mano è avvenuto nei mesi passati, a partire da febbraio, con 2 delibere allucinanti: la 1566 e la 1568 che, appunto, stabiliscono quali siano le discipline sportive riconosciute in Italia o meno. Se la tua disciplina sportiva non è riconosciuta (come nel caso del Burraco) a partire dal 2018 non potrai più essere iscritto nel “Registro delle Società Sportive” del CONI e perderai quindi l’accesso al regime dei 7500.

Sul fatto che questa sia una vera e propria ingiustizia (come per il Burraco così per tanti altri sport non riconosciuti) abbiamo già speso fiumi di inchiostro digitale. Soprattutto se pensiamo che vi sono tanti altri “Sport della Mente” riconosciuti (Scacchi, Dama, Bridge i più noti… ma anche il “GO” di cui personalmente non conosco UN praticante in Italia: chiedo scusa agli appassionati ma è così), tanti non-sport riconosciuti (come la Morra, vietata peraltro del Testo Unico per La Pubblica Sicurezza), tanti sport del cavolo (come il “Lancio del Formaggio” o l’Areomodellismo) e sport in cui non competono gli esseri umani ma gli animali (vedi la Cinofilia).

C’è chi sostiene che questo dipenda dal fatto che il Burraco non possa essere considerato uno Sport (nonostante i migliaia di praticanti in tutta Italia) perchè in questo gioco non conta solo la bravura del giocatore ma conta anche il “caso” (come cioè vengono distribuite le carte ai diversi giocatori). Ma forse il caso non è spesso determinante anche in tutti gli altri sport? Nel ciclismo se prendi un chiodo mentre sei in testa? Nel calcio se giochi contro-sole un tempo e nel secondo il sole è già calato quando c’è il cambio campo? Insomma… si potrebbero scrivere pagine e pagine di opinioni a sostegno di una tesi o della sua opposta.

Ultimamente però parecchi presidenti di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) di Burraco mi hanno chiesto cosa fare per sopravvivere a questa decisione del CONI e… soprattutto dopo aver sentito i consigli degli altri “professionisti” cui avevano la stessa domanda ho capito di dover intervenire.

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I due veri problemi delle Associazioni di Burraco

I problemi delle Associazioni di Burraco sono essenzialmente due:

  1. quello di pagare giocatori ed arbitri nei numerosi Tornei che svolgono. E l’unico modo sensato non potendo applicare il regime dei 7500 sono le ritenute d’acconto nei redditi diversi sino ad un massimo di 5000 euro l’anno per percipiente. E tale modo prescinde dalla natura giuridica dell’Associazione (che sia ASD, APS o generica).
  2. quello di poter ritirare le quote dei partecipanti ai tornei che non sono della propria Associazione ma provengono da altre associazioni. Questo aspetto fino ad oggi era stato risolto utilizzando il comma 3 dell’articolo 148 del TUIR che recita: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali…” cui però la recente Riforma del Terzo Settore ha CANCELLATO le parole che ho messo in grassetto.

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Trasformarsi in Associazione no profit generica (ANPG): la scelta che risolve (a metà) solo uno dei due problemi

Con questa trasformazione succede che l’Associazione potrà si pagare in ritenuta d’acconto giocatori ed arbitri ma, viceversa, non potrà ricevere contributi esentasse da chiunque non sia già socio stesso dell’Associazione. Molto difficile quindi partecipare a tornei e campionati di altre Associazioni.

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Trasformarsi in Associazione di Promozione Sociale (APS): la scelta che risolve (a metà) solo uno dei due problemi e ne crea molti altri

A che pro? Quali sarebbero i vantaggi superiori rispetto alle ANPG?

Intanto, per capirsi, si dovrebbe rifare il proprio Statuto (e quindi sostenere i costi sia di revisione che di convocazione di Assemblea Straordinaria che di imposta di Registro e Marche da bollo), fare domanda per essere iscritti al proprio albo provinciale/regionale/nazionale, adeguarsi a tutta la burocrazia ed ogni anno produrre tutti i documenti che servono per dimostrare all’ente che vi ha iscritto il mantenimento dei requisiti necessari.

Inoltre le APS sono state uccise dalla Riforma del Terzo Settore che ne ha abolito la legge (il DL 383/2000) e quindi potrebbe anche essere possibile che Province/ Regioni e Stato oggi blocchino nuove richieste di iscrizione. Oppure, ancora peggio, potrebbero accettarvi e voi nel 2019 potreste essere in automatico inserite nel Registro degli Enti del Terzo Settore, subendo una serie di pesantissimi svantaggi (tali da portarvi nel giro di breve a chiusura). E’ vero, gli Enti del Terzo Settore affiliati ad organizzazioni nazionali potranno organizzare tornei in cui le quote di iscrizioni degli ” 8..) associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale (…)” (art. 85 comma 1 DL 117/2017) – non si considerano commerciali bensì esentasse. Ma vi assicuro che OGGI gli svantaggi di essere un ETS sono ben più alti di questo svantaggio (ho scritto un libro apposta per spiegare tutto questo).

Certo, alcuni enti di affiliazione nazionale (APS nazionali o EPS nazionali) raccontano che invece questo sia utile per “assicurare i giocatori” (peccato che sia solo una spese non a vostro vantaggio e non obbligatoria per legge, visto che non sareste ASD e il Burraco non è ad alto impatto cardio-circolatorio) ma lo fanno… per vendervi affiliazioni e tesseramenti.

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Rimanere una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) senza dire bugie: la scelta che risolve tutti i problemi

Inutile credere a tutte le balle che sentite in giro. Come ha riconosciuto anche la Commissione Affari Sociali della Camera, che ha lavorato sulla Riforma del Terzo Settore, le ASD sono la tipologia associativa coi maggiori vantaggi, rispetto a TUTTE le altre. DEVI quindi LOTTARE con TUTTE le TUE FORZE per RIMANERE UNA ASD. Mettitelo bene in testa e non credere alle balle che senti in giro. Potrai infatti continuare ad usare il Regime dei 7500 per pagare i Dirigenti e la Segreteria Amministrativa (mentre per giocatori ed arbitri potrai usare la ritenuta d’acconto) ma, soprattutto, potrai continuare senza dubbi a fare tornei con quote di iscrizione esentasse per tutti i tesserati del tuo EPS (Ente di Promozione Sportiva) cui sei affiliato (visto che tutte le maggiori Federazioni di Burraco italiane continueranno ad appoggiarsi ad un EPS).

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I 3 modi per rimanere una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) e praticare il Burraco anche se non è uno Sport riconosciuto

Esistono queste 3 possibilità (che nessuno ti ha spiegato perchè  sono come i 3 Segreti di Fatima):

  1. Rifai il tuo Statuto come ASD che pratica gli “Sport per la mente” (che sono riconosciuti dal CONI). Dovrai inserire Scacchi, Dama, Bridge, Go e potrai inserire anche Burraco, Poker e Pinnacola. Dalla mia esperienza nelle ASD dove si gioca a Burraco c’è sempre una quota di praticanti di quegli altri Sport. Non si tratta quindi di dichiarare il falso, ma dire una parte di una verità a cui non hai fino ad oggi dato peso. Si tratta di uno Statuto difficile da redigere ma un buon Associazionista saprà aiutarti.
  2. Fondati con un’altra ASD che pratica uno Sport riconosciuto dal CONI. Dalla mia esperienza le ASD di Burraco spesso sono ospiti di Club di Tennis, Golf, Equitazione etc etc che sono già a loro volta ASD. Inutile avere 2 Associazioni diverse: vi potete fondare in una e godere una dell’altra dei rispettivi vantaggi. Le fusioni sono possibili ed anche auspicabili per ridurre i costi di tutti (e poi le stesse persone eviterebbero di avere in tasca due tesser di due Associazioni diverse… nello stesso posto!). Gli atti di fusione non sono semplici; anche in questo caso un buon Associazionista è sicuramente utile.
  3. Crea una Associazione Polisportiva Dilettantistica: si tratta di Associazioni composte non solo dai soci ma anche da un corpo intermedio, la SEZIONE. La Sezione è come se fosse una Associazione dentro l’Associazione che raccoglie tutti coloro che praticano un solo Sport. Facciamo un esempio: la Polisportiva San Luigi di Milano è una ASD che pratica Tennis, Calcio e Burraco. Ogni Sport ha una sezione con un suo Presidente, un suo Consiglio Direttivo e un suo Conto Corrente (ha quindi una certa autonomia economica e patrimoniale). In Italia esistono da sempre: una volta erano molto più diffuse ed oggi sono entrate nel dimenticatoio. Ma si tratta di un’ottima soluzione con tanti vantaggi: si riducono i costi gestionali, burocratici ed amministrativi ad esempio. Lo Statuto però è difficilissimo da redigere e in Italia noi di TeamArtist siamo tra i pochissimi in grado di farlo.

 

Per adesso questo è tutto. Se hai delle domande nel merito di questo post puoi farle nel form che trovi qui sotto.

 

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Come fondare un’Associazione partendo con il piede giusto https://www.teamartist.com/blog/2017/12/01/come-fondare-unassociazione-partendo-con-il-piede-giusto/ https://www.teamartist.com/blog/2017/12/01/come-fondare-unassociazione-partendo-con-il-piede-giusto/#comments Fri, 01 Dec 2017 17:37:03 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=10861 “Ma cosa vuoi che sia aprire un’associazione?! Scarico uno statuto da internet e faccio e il coso lì..come si chiama..l’atto costitutivo, poi vado a registrarlo e sono a posto! Faccio tutto da me e mi apro l’associazione” Tutte le volte che un futuro “dirigente” di associazione dice o pensa una cosa del genere c’è un controllore […]

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“Ma cosa vuoi che sia aprire un’associazione?! Scarico uno statuto da internet e faccio e il coso lì..come si chiama..l’atto costitutivo, poi vado a registrarlo e sono a posto! Faccio tutto da me e mi apro l’associazione”

Tutte le volte che un futuro “dirigente” di associazione dice o pensa una cosa del genere c’è un controllore dell’Agenzia delle Entrate che stappa una bottiglia di Champagne, e noi di TeamArtist che ci mettiamo le mani tra i capelli.

Scherzi a parte, entrando in relazione con centinaia di persone ogni mese sento molto spesso frasi di questo tipo che denotano una sottovalutazione impressionante di che cosa significhi fondare un’associazione.

Certo,  aprire un’Associazione può essere meno impegnativo che fondare una società. Ma non così tanto meno.

Allora mi chiedo: ma perché per aprire la p.iva si va dal commercialista, e per fondare un’Associazione si ha la presunzione di poter fare tutto da sé?

É il classico problema del no profit: tutti pensano che sia un settore “meno serio”, “meno controllato”, un mondo insomma dove si può fare un po’ tutto alla carlona.

Se forse poteva essere così 30 anni fa, oggi purtroppo la situazione è molto diversa.

Fondare un’associazione no profit è un’operazione molto seria, quindi va affrontata con la dovuta attenzione.

Come fare?

Prima di tutto è necessario affrontare alcune questioni, ancor prima di preoccuparsi del fac simile dello statuto da usare.

Ci sono infatti diverse tipologie di associazione fra cui si può scegliere, e la scelta di un modello piuttosto che di un altro dipende dallo scopo sociale, dalle attività che si vorranno organizzare, da come pensate di strutturare l’associazione nel breve, nel medio e nel lungo periodo.

Insomma non è che una vale l’altra. Non funziona così, anche perché ad ogni tipologia differente di associazione corrisponde molto spesso un diverso trattamento fiscale e diverse opportunità di ricevere delle agevolazioni.

Sbagliare tipologia, o scegliere quella meno conveniente per le proprie specificità, potrebbe farvi buttare in tasse molti più soldi di quelli che si potrebbero investire per farvi seguire da qualcuno in questa fase di analisi preliminare.

E poi, c’è da valutare la possibile iscrizione ai registri, la possibile affiliazione a uno o più federazioni… cose di cui magari all’inizio non si ci preoccupa molto, ma che se vengono affrontate in un secondo momento comportano molto spesso la necessità di modifica di uno statuto, magari registrato solo da pochi mesi (e ogni volta che si modifica lo statuto bisogna registrarlo nuovamente, quindi sono almeno altri 300 euro a cui dovrete dire addio)

Per esempio, fai sport ma sei registrato come una associazione generica? Bene, hai appena scelto di bruciare un sacco di euro in tasse che potresti non pagare aderendo al regime agevolato corretto.

O magari hai scritto nello Statuto che sei una ONLUS, ma non hai mai registrato l’associazione come tale al registro? “Ah ma c’è un registro?”. Si, e senza farne parte non sei davvero una ONLUS, quindi non hai diritto alle agevolazioni che magari stai usando impropriamente, cioè tasse non pagate che qualcuno un domani potrebbe contestarti e chiederti di pagare con tutti gli interessi e le multe del caso.

Quindi, prima di tutto, quando si vuole aprire una associazione è importante analizzare obiettivi, finalità, attività e capire a quale modello fare riferimento.

Ma questo è solo il primo di una serie di possibili errori.

Ormai riconosco subito uno statuto Fai-da-te. Alla fine si ricade sempre in una di queste situazione:

  • Lo statuto “copia- incolla”: É il più comune: si scaricano n modelli diversi, si copiano e incollano pezzi di uno e dell’altro, e alla fine il risultato è uno statuto disomogeneo, non coerente con la normativa, con delle regole prive di logica o peggio delle regole contrarie alle Legge o in contraddizione fra loro.
  • Lo statuto “barocco”: Uno statuto pieno di regole assurde e non obbligatorie per Legge inserite perché “le avevo trovate sul fac simile che ho scaricato da internet” , che ti complicano la vita inutilmente. Presentazione di bilanci di previsione, collegi dei garanti, comunicazioni ai soci tramite raccomandata, tutti adempimenti non obbligatori ma che poi, una volta scritti a statuto, sei obbligato a rispettare.
  • Lo statuto “fuorilegge”: uno statuto talmente fatto a caso che alla fine non ha neanche i requisiti minimi previsti dalla normativa, che mette la tua associazione a rischio al primo possibile controllo.

Alla fine, uno statuto fai-da- te non è mai una buona idea. Ti espone inutilmente a dei rischi, ti comporta comunque una spesa (almeno i 300 euro necessari per la registrazione e le marche da bollo)  che nella stragrande maggioranza dei casi ti trovi a dover ripagare quando capisci che devi rifarlo.

Se nel frattempo ti arriva anche un accertamento, lo ripaghi con gli interessi!

Motivo in più per assicurarsi che sia corretto fin dall’inizio.

L’unico modo per assicurarsi che il tuo Statuto sia scritto in maniera conforme alla normativa vigente e che sia tarato esattamente sulla tipologia di associazione che fa al caso tuo è solo uno: non devi scriverlo tu, andando su Google e cercando uno statuto a caso tra migliaia di opzioni differenti tra loro che trovi su internet.

Devi farti seguire da qualcuno che ne capisce di associazioni, che sa di cosa parla e sa come consigliarti.

Non sto neanche a spiegarti quanto possa essere una pessima idea andare dal tuo amico/cuggino che ha già un’associazione per farti spiegare cosa devi fare: il fatto che sia tuo amico/parente/persona fidata non esclude che ti dia (in buona fede, per carità!) una marea di indicazioni sbagliate.

Magari la sua associazione è diversa dalla tua, magari ha fatto in buona fede degli errori anche lui, magari il suo statuto risale a 10 anni fa e nel frattempo è cambiata la normativa. Insomma, evita il cuggino sempre e comunque.

Ci sono diversi Professionisti del settore a cui puoi appoggiarti:

Ad esempio i CSV (Centri Servizi per il Volontariato) possono offrirti un valido supporto, ma solo nel caso in cui tu voglia aprire una OdV (Organizzazione di Volontariato) in cui sono specializzati.

Se invece non pensavi a un’OdV, magari sai già che vorrai affiliarti  a una federazione o a una Associazione Nazionale. In questo caso puoi usare come traccia un loro prototipo.

Attenzione però a due elementi. Primo: le federazioni spesso spingono perché tu adotti il loro modello associativo, anche se magari non è quello più adatto a te… In secondo luogo, spesso inseriscono della clausole a statuto che ti vincolano a rimanere per sempre affiliato a quella organizzazione, per cui se un domani volessi cambiare sarai costretto a modificare lo statuto.

Alla fine ci sta: magari ti seguono gratis o a poco in fase di costituzione, ma poi ti vincolano a loro per il futuro.

Alla fine la regola è sempre la stessa, nessuno ti da niente per niente.

In questo caso però il problema è duplice, perché se si sbaglia all’inizio (per risparmiare un po’) nel 70% dei casi poi si spende molto di più per rimediare agli errori iniziali.

Alla fine l’unico modo per farsi seguire in modo serio è rivolgersi a degli associazionisti esperti in Associazioni no profit, che conoscono la normativa di settore, sanno darti una panoramica delle opzioni possibili e consigliarti quale è davvero la strada migliore per te.

Tanti si rivolgono al commercialista di fiducia. Può essere una buona idea, a patto che sia esperto anche nella normativa che riguarda le associazioni  e che abbia esperienza nel settore.

Ti faccio un esempio per farti capire. Tantissime volte incontriamo associazioni che scoprono solo dopo anni di avere una p.iva aperta, che magari non usano,  per la quale non hanno fatto alcun adempimento (con tutto quello che ciò comporta).

Come è possibile? In realtà la situazione è molto più comune di quello che si pensi. Capita infatti che il commercialista che ha aperto l’associazione lo abbia fatto utilizzando un portale on line progettato per le società profit.

Peccato che per finalizzare la registrazione in quel caso sia necessaria la p.iva, che quindi è stata aperta all’insaputa del povero presidente.

Ma anche senza arrivare a queste situazioni limite, il vero tema è che la normativa sul no profit è complessa e in continua evoluzione (basta pensare alla recente riforma del terzo settore).

Noi, che lavoriamo solo per le associazioni, ci abbiamo messo anni a specializzarci e non smettiamo mai di imparare.

Dopo anni di attività abbiamo ormai costituito o modificato lo statuto a centinaia di associazioni in tutta Italia, di ogni tipologia possibile all’interno del mondo associativo.

Per questo se vorrai affidarti a noi ti garantiamo il massimo del supporto e della professionalità.

Abbiamo progettato un servizio ad hoc che si chiama ProCreo, appositamente dedicato a supportare tutti coloro che vogliono essere certi di fondare la propria associazione partendo con il piede giusto.

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La Riforma del Terzo Settore è approvata: ma per 5 motivi diversi potrebbe non nascere mai https://www.teamartist.com/blog/2017/06/30/la-riforma-del-terzo-settore-e-approvata-ma-per-5-motivi-diversi-potrebbe-non-nascere-mai/ https://www.teamartist.com/blog/2017/06/30/la-riforma-del-terzo-settore-e-approvata-ma-per-5-motivi-diversi-potrebbe-non-nascere-mai/#respond Fri, 30 Jun 2017 16:14:40 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=10678 Stavo pensando a cosa scrivere dopo l’approvazione definitiva dei decreti legislativi sul Codice del Terzo Settore (CTS), 5 per mille e Impresa Sociale quando mi sono imbattuto in un fantastico articolo a firma di Carlo Mazzini di Quinonprofit che mi ha preceduto splendidamente nello spiegare come la Riforma del Terzo Settore sia ancora molto lontana […]

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Stavo pensando a cosa scrivere dopo l’approvazione definitiva dei decreti legislativi sul Codice del Terzo Settore (CTS), 5 per mille e Impresa Sociale quando mi sono imbattuto in un fantastico articolo a firma di Carlo Mazzini di Quinonprofit che mi ha preceduto splendidamente nello spiegare come la Riforma del Terzo Settore sia ancora molto lontana dal poter essere davvero operativa.

Ho quindi scelto, dopo avergliene chiesto l’autorizzazione, di usare le sue parole (semplificando solo alcune parti che ho ritenuto troppo tecniche). Buona lettura

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Servono 31 Decreti prima di poter cominciare ad usare la Riforma

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Carlo lo spiega così: “L’impresa sociale, per poter nascere come araba fenice dalle sue infelici ceneri necessita di 11 decreti (Ministero del lavoro e politiche sociali, a volte di concerto con Ministero dell’Economia e/o delle Attività produttive), il 5 per mille necessita di 1 solo ma importantissimo (Presidenza del consiglio dei ministri), e il Codice del terzo settore di ben 19 decretazioni (anche qui spesso si tratta di decreti concertati tra diversi ministeri).

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Ci sono 6 scadenze diverse tra abrogazioni ed entrate in vigore, oltre a dover attendere il pronunciamento della Commissione Europea

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“Basta questo? No. Parlando solo del Codice del terzo settore (CTS), abbiamo 6 scadenze cioè date diverse tra abrogazioni ed entrate in vigore. E poi, per una parte sostanziosa delle disposizioni fiscali dobbiamo attendere la pronuncia della Commissione europea affinché queste possano essere dichiarate ammissibili e superino la presunzione di aiuto di Stato.”

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Ci vorrà almeno 1 anno e mezzo per rendere utilizzabile il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore

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“Non solo. Il Registro Unico degli enti del terzo settore sarà attivo entro un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del CTS; anzi, mi correggo. Entro un anno sarà predisposta la macchina dell’amministrazione centrale dello Stato (Ministero del lavoro) poi le regioni e le province autonome avranno tempo 6 mesi per modificare le proprie leggi sugli enti per far accedere gli stessi al Registro. Solo dopo tutto ciò il registro potrà essere attivo.

(…)

Vi ricordate le onlus? Bene: il vero start alle Onlus è stato dato con la pubblicazione della Circolare 168/98 dell’Agenzia delle entrate, cui hanno seguito credo un centinaio tra circolari e risoluzioni. La ricerca scientifica delle Onlus è partita 5 anni dopo la promulgazione della legge Onlus (DPR 135/03) perché si erano dimenticati di definire cosa si intendesse per ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Quindi dobbiamo aspettare (speriamo non 5 anni) una imponente produzione di atti amministrativi, che ci auguriamo “congrui” al dettato dei decreti legislativi.

(…)”

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Le 5 variabili che potrebbero affossare per sempre la Riforma

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“Tutta questa mole di lavoro non tiene conto di almeno cinque variabili:

  1. per quanto ciò dispiaccia a molti, ogni tanto in Italia si va a votare, e ciò succederà a febbraio ’18. Quindi i nostri politici o sono particolarmente avveduti e capiscono che la gran parte dei decreti deve essere scritta e resa attiva entro quella data (anche per incassare un credito verso un mondo non profit che comunque si compone di elettori) oppure … sono i nostri politici, e gran parte delle 31 decretazioni e dei chiarimenti ministeriali saranno spinte un pò più in là. Tanto non avete mica fretta, no?
  2. da settembre in poi i ministeri e i parlamentari saranno chiamati a redigere e votare la solita legge di stabilità, che quest’anno, tanto per cambiare, sarà lacrime e sangue anche se il governo dice che andrà tutto bene. Abbiamo la scure della clausola di salvataggio legata all’IVA, un PIL che non aumenta e quindi gli indicatori richiesti dall’Europa che non migliorano, le richieste e prebende locali dalle quali i parlamentari soprattutto in prossimità delle elezioni non potranno sottrarsi;
  3. c’è lo spoil-sistem, quel simpatico fox-trot di poltrone dirigenziali che si realizza ogni volta che cambia un governo, e con le elezioni il ballo si riproporrà, togliendo tempo ed energie alla decretazione;
  4. le disposizioni integrative – cioè il cambiamento in corsa sopra richiamato dei decreti legislativi – viene attuato tenendo “conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse”; ma, signori miei, se in un anno solo una parte del decreto CTS (e quasi nulla del 5 per mille i cui cambiamenti sono attesi per il ’19) andrà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, mi dite cosa sarà emerso come evidenza attuativa, in assenza di attuazione?
  5. c’è il problema che non si è raggiunta per il CTS l’intesa tra Stato e Regioni e pertanto temiamo che si apra una stagione di conflitti istituzionali (ricorsi alla Corte Costituzionale) così come sta avvenendo per il decreto più “pacifico” che potesse esserci, quello sul servizio civile universale oggetto di ricorso da parte di alcune Regioni.

 

Per approfondire il tema della Riforma del Terzo Settore ho organizzato un convegno, per fare in modo di renderti più chiare le modifiche e le novità previste dalla riforma. 

L’incontro è previsto per Giovedì 8 Febbraio alle ore 20.15 a Roma, presso l’ HOTEL SINA BERNINI BRISTOL di Piazza Barberini 23. Il costo del biglietto è di euro 50.

>>> Per acquistare il tuo biglietto clicca qui <<<

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Scarica subito la Riforma del Terzo Settore https://www.teamartist.com/blog/2017/06/08/scarica-subito-la-riforma-del-terzo-settore/ https://www.teamartist.com/blog/2017/06/08/scarica-subito-la-riforma-del-terzo-settore/#respond Thu, 08 Jun 2017 14:37:10 +0000 https://www.teamartist.com/blog/?p=10623 c Hai presente Indiana Jones che cerca il Santo Graal? Ecco, sicuramente ha fatto meno fatica di noi a trovare il testo ufficiale della bozza di Riforma del Terzo Settore che è attualmente in discussione al Parlamento italiano (atto n°417, inviato ai parlamentari dal Governo il 19 maggio 2017). “Solo” 104 articoli su 67 pagine […]

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Hai presente Indiana Jones che cerca il Santo Graal?

Ecco, sicuramente ha fatto meno fatica di noi a trovare il testo ufficiale della bozza di Riforma del Terzo Settore che è attualmente in discussione al Parlamento italiano (atto n°417, inviato ai parlamentari dal Governo il 19 maggio 2017). “Solo” 104 articoli su 67 pagine (ricordiamoci che doveva “semplificare”… così di primo impatto ci sembra invece una bella complicazione).

Una bozza tenuta nascosta e riservata dagli “addetti ai lavori” perché si sa… i comuni mortali non devono sapere una fava. Chissà mai che possano rompere le balle con domande, osservazioni etc etc.

>>> CLICCA QUI PER SCARICARE IL TESTO DELLA RIFORMA <<<

Alla faccia della tanto decantata trasparenza e partecipazione di cui tanti politici e tante organizzazioni nazionali si riempiono la bocca senza mai applicarla davvero. La pretendono per sé stessi ma MAI che la applichino per sé.

Molto meglio farla trovare bell’è e pronta e immodificabile pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale quando ormai è definitiva. Così poi ci si deve tenere anche gli errori più stupidi perchè nessuno dei loro “esperti” se ne era accorto. Come fu per il famigerato e demenziale Decreto Balduzzi sui Defibrillatori (fra poco partirà l’obbligo e ancora non hanno risolto il problema; che efficienza, eh?).

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A chi interessa la Riforma del Terzo Settore?

A tutte le Associazioni No Profit sicuramente. Che tua sia una Onlus, una Associazione di promozione Sociale (APS), una Organizzazione di Volontariato (OdV), una Associazione culturale generica, riconosciuta o non riconosciuta comunque ti toccherà. Questo discorso vale anche per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che comunque anche se in parte minore, ne possono essere interessate… (vi spiegherò poi il perché).

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Perché la riforma del Terzo Settore potrebbe non avvenire mai?

Da una parte però sono oggettivamente tranquillo. Entro 2-3 settimane verrà tolta la fiducia al Governo Gentiloni (appena approvata la riforma elettorale, vero tema che appassiona i nostri parlamentari mentre noi volontari di Associazioni no profit ci facciamo il culo ad aiutare davvero la gente dal basso) e quindi è molto probabile che questa Riforma finirà alle ortiche.

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Perché devi comunque studiare la riforma del Terzo Settore?

Dall’altra sono obbligato moralmente a studiarla e ad essere sul pezzo. Peccato che sia onestamente troppo lunga (lo vedrai coi tuoi occhi) o con troppe novità per poterlo fare in tempi brevi. L’ho suddivisa con altri 5 membri del mio staff e nel giro di pochi giorni ti forniremo una lettura “critica” con evidenziate tutte le cose più importanti, i maggiori pregi e i maggiori difetti, tutti i dubbi che crea.

E, insieme a te, promuoveremo un ragionamento online per capire se sostenerla se chiedere che venga modificata oppure totalmente abbandonata.

Ecco perché tutti i commenti a questo post sono importantissimi.  A partire dal tuo. Dacci la tua opinione!

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Modello 69 come si compila per Registrare Statuto Associazione https://www.teamartist.com/blog/2016/07/15/modello-69-come-si-compila-per-registrare-statuto-associazione/ https://www.teamartist.com/blog/2016/07/15/modello-69-come-si-compila-per-registrare-statuto-associazione/#comments Fri, 15 Jul 2016 09:51:17 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=10178 Il modello 69 serve per la registrazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo delle Associazioni no profit; scopri come si compila.

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Come abbiamo spiegato abbondantemente nella nostra pagina relativa a Come Costituire una nuova Associazione No Profit il Modello 69 è il terzo documento indispensabile da compilare e consegnare all’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate, appunto per la Registrazione di Statuto e Atto Costitutivo di una Associazione No Profit (nulla cambia che sia una Associazione Sportiva Dilettantistica ASD, Associazione di Promozione Sociale APS, Onlus, Associazione di Volontariato OdV, Associazione Culturale o No Profit generica).

Diciamolo subito: al primo impatto non è semplicissimo. Questo modello infatti nasce per registrare tutto un altro tipo di atti ed è quindi stato riadattato a questo scopo un po’ alla XXXXX di cane.

Per semplicità ti andiamo a spiegare solo quello c’è da compilare. Tutto il resto puoi bellamente saltarlo.

==> QUI PUOI SCARICARE IL TUO MODELLO 69 DA COMPILARE

==> QUI PUOI SCARICARE IL NOSTRO FACSIMILE DA CONFRONTARE CON QUELLO CHE ANDRAI A FARE.

 

IL QUADRO A della PRIMA PAGINA del MODELLO 69

Il Quadro A è il primo quadro che ci interessa.

Quadro A Modello 69 registrazione Statuto Associazione No Profit

Quadro A Modello 69 registrazione Statuto Associazione No Profit

In questo quadro dovrai scrivere:

  • ALL’UFFICIO DI -> l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale andrai a registrare l’atto (puoi anche indicare la sola provincia);
  • CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE -> il Codice Fiscale dell’associazione ;
  • DATA DI STIPULA ADEMPIMENTO -> la data dell’Atto Costitutivo (il giorno in cui l’Associazione è stata fondata, quello in cui i soci fondatori si sono trovati ed hanno firmato tutti insieme lo Statuto);
  • TIPOLOGIA DEll’ATTO -> Scrivi “Atto Privato – Atto Costitutivo e Statuto”;
  • ADEMPIMENTO -> barra la casella “Reg” (sta per Registrazione).

NOTA BENE: tutte le altre caselle del quadro devono essere lasciate in bianco:

  • Foglio N.;
  • N. di repertorio;
  • Data di fine proroga.

 

IL QUADRO B della PRIMA PAGINA del MODELLO 69

Il Quadro B riguarda i soggetti su cui l’atto che andiamo a registrare avrà degli effetti. L’unico soggetto che va indicato è l’Associazione stessa. Devi quindi compilare solo il primo dei 6 campi a disposizione indicando i dati dell’Associazione. Tutte le restanti parti del campo devono essere lasciate in bianco.

Quadro B Modello 69 registrazione Statuto Associazione No Profit

Quadro B Modello 69 registrazione Statuto Associazione No Profit

In questo quadro dovrai compilare 7 campi in questo modo:

  • N. ORD -> “1“;
  • CODICE FISCALE -> il Codice Fiscale dell’Associazione ;
  • COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE -> il nome esteso della tua Associazione;
  • DOMICILIO FISCALE: CAP e COMUNE -> Cap e Comune ove ha sede legale l’Associazione;
  • PROVINCIA -> la Provincia ove ha sede legale l’Associazione;
  • VIA O PIAZZA -> la Via ove ha sede legale l’Associazione;
  • N. CIVICO -> il numero civico ove ha sede legale l’Associazione.

NOTA BENE: tutte le altre caselle del quadro devono essere lasciate in bianco:

  • Nome;
  • Comune o Stato estero di nascita;
  • Provincia;
  • Data di nascita;
  • Sesso.

ATTENTO ALL’ERRORE TIPICO: capita che gli impiegati dell’Agenzia delle Entrate dicano di scrivere nel riquadro i dati dei componenti il Consiglio Direttivo (a volte pure di tutti i soci fondatori). NON FATELO (è un errore).

 

LA SECONDA PAGINA del MODELLO 69

Basta scrivere gli stessi dati del Quadro A. NON DEVI compilare i campi:

  • N. di Repertorio
  • Foglio N.

apice Modello 69 registrazione Statuto Associazione No Profit

apice Modello 69 registrazione Statuto Associazione No Profit

 

NOTA BENE: il Presidente deve firmare nell’ultimo riquadro in basso a destra “Firma del richiedente la registrazione”.

firma seconda pagina Modello 69 registrazione Statuto Asssociazione

firma seconda pagina Modello 69 registrazione Statuto Associazione

 

LA TERZA PAGINA del MODELLO 69

Come ormai avrai capito devi per prima cosa compilare il riquadro di riepilogo dei dati inseriti in alto nel foglio.

apice Modello 69 registrazione Statuto Associazione No Profit

apice Modello 69 registrazione Statuto Associazione No Profit

 

LA DELEGA (Opzionale) nella TERZA PAGINA del MODELLO 69

Questo quadro denominato “Delega” lo devi compilare solo se a presentare il modello sarà qualcuno diverso dal Presidente dell’Associazione.

Delega Modello 69 per Registrazione Statuto Associazione

Delega Modello 69 per Registrazione Statuto Associazione

In questo quadro dovrai scrivere:

  • CODICE FISCALE -> il Codice Fiscale del Presidente dell’Associazione;
  • FIRMA -> la firma del Presidente dell’Associazione;

Sezione “Dati del Delegato”:

  • COGNOME -> il cognome della persona delegata a fare la pratica in sostituzione del Presidente (chi si reca fisicamente all’Agenzia delle Entrate);
  • NOME -> il nome della persona delegata a fare la pratica in sostituzione del Presidente (chi si reca fisicamente all’Agenzia delle Entrate);
  • CODICE FISCALE->il Codice Fiscale della persona delegata a fare la pratica in sostituzione del Presidente (chi si reca fisicamente all’Agenzia delle Entrate);

ATTENZIONE: se il modello viene presentato da un delegato, ricordati di allegare anche una copia della Carta di Identità del Presidente.

NOTA BENE: il Presidente deve firmare nell’ultimo riquadro in basso a destra “Firma del richiedente la registrazione”.

firma terza pagina Modello 69 registrazione Statuto Asssociazione

firma terza pagina Modello 69 registrazione Statuto Asssociazione

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Creare e gestire un’associazione culturale https://www.teamartist.com/blog/come-costituire-una-associazione-culturale/ https://www.teamartist.com/blog/come-costituire-una-associazione-culturale/#comments Wed, 25 May 2016 11:05:57 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?page_id=6529

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Le associazioni culturali? 

Non esistono. 

Può sembrare una provocazione questa frase d’introduzione, soprattutto perché apparentemente è in contrasto con il titolo dove invece si parla di come creare e gestire un’associazione culturale

Per questo motivo ti consigliamo di continuare a leggere l’articolo, così da comprendere meglio cosa vogliamo dire veramente quando facciamo questa affermazione.

Quando asseriamo che le Associazioni Culturali non esistono, intendiamo dire che non esiste una normativa che le identifichi come tali e che di conseguenza le regoli. 

La costituzione di un’associazione culturale è sicuramente soggetta a una procedura da seguire, ma prima di andare avanti, è bene essere informati su cosa sono realmente le associazioni culturali.

Per definizione, un’associazione culturale è un ente non commerciale, quindi senza scopo di lucro, costituita da un gruppo di persone che decidono di “associarsi” appunto, per svolgere e seguire attività di interesse generale. Nel caso in cui l’associazione culturale, invece, svolga attività commerciale in modo continuativo, non prevalente rispetto alle attività istituzionali, è consigliabile fare richiesta di Partita IVA, sebbene non sia obbligatorio.

Bisogna porre però attenzione a una differenza importante che intercorre tra le associazioni culturali e le organizzazioni di volontariato, in quanto spesso viene fatta confusione. Quest’ultime sono regolamentate dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo la quale l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

Come si può quindi comprendere, le associazioni culturali hanno tutt’altro obiettivo, non sono sottoposte alla stessa regolamentazione e sono classificabili come imprese sociali.

Prosegui la lettura dell’articolo per approfondire cosa si intende per associazione culturale e come crearne una.

Cosa si intende per associazione culturale?

Sebbene la maggior parte dei sedicenti professionisti del Terzo Settore ne sia totalmente all’oscuro, siano essi Notai, Avvocati o Commercialisti, quando si parla di “Associazione Culturale” si intende una delle 6 forme di associazioni senza scopo di lucro qui sopra riportate (si, anche le ASD perché lo sport è certamente una forma di cultura) che tra le proprie finalità, attività e iniziative riportate a Statuto, annovera anche quelle di natura culturale.

In questo senso si è certamente fatto un passo in avanti con la riforma del Terzo Settore (Decreto legislativo 117/2017) perché per la prima volta lo Stato, oltre che introdurre un registro unico nazionale degli enti del terzo settore (RUNTS), ha stilato un elenco di attività che gli Enti del Terzo Settore possono svolgere e, tra queste, ha identificato quelle di natura culturale. 

Si tratta della lettera i) dell’articolo 5 del già menzionato D.Lgs 117/2017, la quale riporta, tra le attività svolgibili dagli ETS: 

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”.

Se vuoi scoprire come organizzare la tua associazione a seguito della riforma del terzo settore, può interessarti partecipare al corso di Buona Gestione dell’Associazione.

Se invece vuoi sapere di più su come creare un’associazione culturale e quale tipologia è più conveniente, prosegui la lettura. 

Come creare un’associazione culturale

La creazione di un’associazione culturale inizia con la stesura di un atto costitutivo. Questo è seguito dallo sviluppo dello statuto dell’associazione che stabilisce le regole interne, gli obiettivi e attività dell’associazione. 

I requisiti formali per fondare un’associazione includono un numero minimo di soci e la formalizzazione della volontà di costituirsi in associazione.

La comunione di intenti e la passione condivisa rappresentano la linfa vitale di ogni ente culturale. L’essenza di ogni associazione culturale è lo scopo non lucrativo, e spesso si focalizza sulla promozione e organizzazione di attività culturali.

Per rendere ufficiale l’ente, è fondamentale la presentazione della domanda per ottenere il codice fiscale come associazione. Una volta ottenuto il codice fiscale come associazione, l’ente può essere inserito nel registro delle associazioni culturali.

Gli associati fondatori sono coloro che avviano l’associazione e hanno un ruolo centrale nelle sue attività iniziali. 

La gestione dell’associazione si basa sul consiglio direttivo dell’associazione culturale. Quest’ultimo è responsabile dell’elaborazione del bilancio annuale dell’associazione culturale, e non solo.

È importante tener conto dei costi per costituire un’associazione culturale, che possono variare a seconda delle circostanze e delle esigenze specifiche dell’associazione.

Ma quanti tipi di associazioni culturali esistono? Approfondiamolo seguendo la lettura di questo articolo.

Quali tipi di associazioni culturali esistono?

Nella normativa italiana sono identificate queste tipologie di Associazioni:

ASD – Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), normate e identificate dalla Riforma dello Sport, D.Lgs 36/2021.

Scopri di più sulle ASD a questo link: https://www.teamartist.com/blog/associazioni-sportive-dilettantistiche/

APS – Associazioni di Promozione Sociale (oggi all’interno degli “Enti del Terzo Settore”, normate e identificate dalla Riforma del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017). Secondo quanto espresso dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, in merito alle risorse economiche per sostenere l’associazione, le APS prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.

Scopri di più sulle APS a questo link: https://www.teamartist.com/blog/prontuario/fondare-una-associazione-di-promozione-sociale/

ODV – Organizzazioni di Volontariato (oggi all’interno degli “Enti del Terzo Settore”, normate e identificate dalla Riforma del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017). Secondo l’Art. 3 della Legge 6 agosto 1990, n. 266 è considerata organizzazione di volontariato, ogni organismo liberamente costituito ai fini di svolgere attività di volontariato (non retribuita nemmeno dal beneficiario), che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Scopri di più sulle ODV a questo link: https://www.teamartist.com/blog/prontuario/associazioni-di-volontariato/

Associazioni “Altri Enti del Terzo Settore” (normate e identificate dalla Riforma del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017).

Associazioni non riconosciute generiche (normate e identificate dal Codice Civile Italiano, articoli dal 36 al 42)

Associazioni riconosciute generiche (normate e identificate dal Codice Civile Italiano, articoli dal 14 al 35).

Come viene inquadrata un’associazione culturale?

Al momento quindi una associazione che volesse svolgere attività culturali sarebbe bene che fosse un Ente del Terzo Settore (soprattutto per i vantaggi fiscali che ne derivano) e, tra questi, con tutta probabilità sarebbe bene scegliere la sottocategoria delle APS – Associazioni di Promozione Sociale. 

Questo sia per i particolari vantaggi fiscali, sia perché di norma un’associazione culturale si occupa di raccogliere attorno a sé gli appassionati di un determinato ambito culturale, come ad esempio l’astrofilia, la musica, il teatro, le lingue, l’età) e a essi rivolge le proprie iniziative – che è proprio ciò per cui le APS sono pensate.

Per fare un esempio molto comune, un’APS può organizzare corsi di avviamento e specializzazione. Scuole di musica, scuole di teatro, scuole di lingue eccetera, infatti, sono spesso create e gestite con questa forma associativa.

Quali sono i benefici fiscali dedicati ad un’APS culturale?

L’associazione di promozione sociale culturale avrebbe anche accesso al 5 per mille, al 90% dei ricchi bandi pubblici che ogni anno vengono rivolti agli Enti del Terzo Settore, ma anche, quando lo Stato lo prevede (è dal 2021 che non accade), al 2 per mille.

Se hai trovato questo articolo utile o se hai altre domande, ricordati di lasciare un commento e ti risponderemo al più presto!

Se ti interessa rimanere aggiornato mensilmente sulle novità e gli argomenti più importanti relativi al tuo ETS, clicca su questo link. (Link landing membership webinar).

Data di aggiornamento 30/10/2023

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https://www.teamartist.com/blog/come-costituire-una-associazione-culturale/feed/ 59 6529
Quali sono le entrate istituzionali e quali commerciali in una Associazione https://www.teamartist.com/blog/2016/05/02/quali-sono-le-entrate-istituzionali-e-quali-commerciali-in-una-associazione/ https://www.teamartist.com/blog/2016/05/02/quali-sono-le-entrate-istituzionali-e-quali-commerciali-in-una-associazione/#comments Mon, 02 May 2016 08:43:43 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=9609 Ora, la maggior parte di voi riderà, ma mi sono capitati in mano statuti di gente che prevedeva la produzione e vendita di droghe leggere, oppure lo sfruttamento della prostituzione...

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Ok, rimando da troppo tempo questo post. É arrivato il momento che ve ne parli e vi apra gli occhi.

Ne ho davvero sentite di tutti i colori e sono certo che moltissimi che leggeranno questo post non crederanno ad alcune delle cose che sono scritte e quindi cominceranno le domande ed una serie di “Ma a me hanno detto che…” – “Ma io sapevo che…” – “Ma quell’altra Associazione fa così…” – “Ma mio cuggino mi ha detto che una volta il suo commercialista gli ha detto che…“.

Questo quindi è uno di quei tipici argomenti di cui pensate di sapere tutto… ed invece spesso non sapete nulla (senza cattiveria eh… ma quando ci vuole, ci vuole). Ulteriore complicazione: esistono una montagna di eccezioni… tanto per complicare la vita di tutti noi.

 

PERCHÉ É IMPORTANTE CONOSCERE LA DIFFERENZA TRA LE DUE

Molto semplice. Le entrate istituzionali sono esentasse, le entrate commerciali (in 9 casi su 10) NO. Per avere entrate commerciali quindi le Associazioni devono avere (in 9 casi su 10) una Partita Iva ed emettere fatture, ricevute fiscali o scontrini oltre che poi decidere se aderire o meno al Regime 398/1991, fare il Modello Unico ENC (per pagare Ires e Irap), lo Spesometro (in alcuni casi anche gli Studi di Settore), le Dichiarazioni Iva, l’iscrizione alla Camera di Commercio etc etc.

Non solo, le Associazioni che hanno entrate commerciali nel 99% dei casi aderiscono al Regime Contabile Semplificato della legge 398/1991 il quale prevede il limite a 250mila euro l’anno di entrate commerciali (leggi questo post per approfondire). È quindi fondamentale per le Associazioni saper redigere correttamente il  REFA (Rendiconto Economico Finanziario Annuale, altrimenti detto “Bilancio”) per mostrare bene e in modo distinto questi due tipi di entrata (che vanno comunque ben evidenziati anche nel Registro Iva Minori).

 

LO STATUTO C’ENTRA… MA FINO AD UN CERTO PUNTO

Una serie infinita di persone in questi anni, sia di persona nel mio studio che via web nel nostro gruppo segreto per Super Dirigenti di Associazione su Facebook o ancora nei quesiti su questo blog è convinta di questo ragionamento che di solito gli ha messo in testa qualche professionista incompetente: “Tutte le entrate derivanti da attività previste negli Scopi o Finalità del vostro Statuto, sono Istituzionali“.

Questa frase è ambigua ed ha generato nel tempo una montagna di casini. Perchè un conto è cosa sia “istituzionale” per l’Associazione, un conto cosa sia “FISCALMENTE istituzionale” per lo Stato (e, appunto, il Fisco).

Quindi: se a Statuto avete scritto che la finalità dell’Associazione è la promozione dell’Arancia Rossa di Sicilia, questa è sicuramente una attività istituzionale ma se vi mettete a venderle (non importa a chi: soci o non soci) si tratterà sicuramente di una attività, fiscalmente, COMMERCIALE.

 

QUALI DOVREBBERO ESSERE LE ENTRATE ISTITUZIONALI A PRIORI (se siete davvero una No Profit in regola in tutto e per tutto).

  1. Le quote sociali e di tesseramento (se corrisposte dai Soci/Tesserati);
  2. Le quote per partecipare a corsi ed attività (se corrisposte dai Soci/Tesserati);
  3. Le erogazioni liberali (dette donazioni);
  4. Gli incasso di raccolte pubbliche di fondi.

Ma leggi tutto il post perchè è tutto molto più complesso di così!

 

QUALI SONO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI A PRIORI

Quelle cioè che, a prescindere che siano previste nelle finalità della vostra Associazione (e quindi siano istituzionali per voi) sono COMMERCIALI per il Fisco Italiano.

  1. cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
  2. erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
  3. gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  4. gestione di spacci aziendali e di mense;
  5. somministrazione di pasti;
  6. prestazioni di trasporto e di deposito;
  7. organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici;
  8. prestazioni alberghiere e di alloggio;
  9. prestazione di servizi portuali ed aeroportuali;
  10. telecomunicazioni e radiodiffusioni;
  11. pubblicità commerciale.

 

MA VI SONO ALCUNE ECCEZIONI

Vediamole caso per caso.

1. cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; Onlus e Ong possono fare banchetti di vendita (pensati ai bonsai o ai sacchetti di arance) nell’ambito delle loro attività di raccolta fondi in cui, appunto, vendono dei beni nuovi prodotti per la vendita ma questa (solo per loro) è una attività istituzionale defiscalizzata. Oppure, per tutte le altre Associazioni, quando si fanno gli Eventi di Raccolta Fondi secondo il DL 460/1997 e si vendono dei beni nuovi di modico valore (il modico valore è di prassi fissato entro i 50 euro) come magliette o altri gadget.

5. somministrazione di pasti; le APS iscritte nei registri pubblici (Nazionali, Regionali o Provinciali) e anche tutte le Associazioni loro affiliate (comprese le ASD affiliate ad EPS nazionali) che abbiano seguito le procedure per le licenze di somministrazione alimenti e bevande ai soci, possono somministrare pasti dietro il versamento di contributi (ai soli soci, ai familiari conviventi e tesserati all’ente però) e questi sono defiscalizzati, fiscalmente parificati alle entrate istituzionali.

7. organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici; e 8. prestazioni alberghiere e di alloggio; le APS iscritte nei registri pubblici (Nazionali, Regionali o Provinciali) e anche tutte le Associazioni loro affiliate (comprese le ASD affiliate ad EPS nazionali) possono invece fare queste prestazioni dietro il versamento di contributi (ai soli soci, ai familiari conviventi e tesserati all’ente però) e questi sono defiscalizzati, fiscalmente parificati alle entrate istituzionali.

 

UN’ALTRA ECCEZIONE: LE ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI ED OCCASIONALI

Tutte le Associazioni SENZA PARTITA IVA (quindi quelle con solo CF) possono svolgere attività commerciali marginali ed occasionali senza che queste siano fiscalizzate. Questo argomento meriterebbe un post dedicato (e prima o poi lo farò) ma comunque è bene che vi spieghi un paio di cose. “Marginali” significa che l’impatto di queste entrate nel vostro Rendiconto Economico Finanziario Annuale DEVE essere minimo (di prassi si indica inferiore al 10% del totale delle entrate… ma comunque non oltre i 1.000 euro). “Occasionali” significa che devono essere capitate quasi per caso, per sbaglio; non devono essere entrate stabili e programmate insomma.

Il caso tipico: l’Associazione che fa un corso per i soci (attività istituzionale) e vuole partecipare un non-socio in mezzo agli altri. Il pagamento di questo singolo non socio costituisce una entrata marginale occasionale (che si può rendicontare con una normale ricevuta generica).

 

UN’ALTRA ECCEZIONE: LE ATTIVITÁ IN CONVENZIONE CON LA Pubblica Amministrazione (le PA: Scuole e Comuni nella maggior parte dei casi)

Ne abbiamo parlato in lungo ed in largo su questo Blog. Se le attività che andate a fare sono in Convenzione con la Pubblica Amministrazione (Scuole e Comuni per l’appunto) sono attività istituzionali esentasse. Se volete approfondire potete farlo qui.

 

UN’ALTRA ECCEZIONE: LE ATTIVITÁ SVOLTE A BENEFICIO DI ALTRE ASSOCIAZIONI AFFILIATE ALLO STESSO VOSTRO ENTE NAZIONALE

Lo sancisce il comma 8 dell’art 148 del TUIR. Il caso tipico sono quelle Associazioni che aderiscono al medesimo ente che fanno attività insieme (tornei, convegni, simposi, adunate, etc etc). I passaggi di denaro, i contributi, da una Associazione all’altra sono esentasse.

Caso particolare invece quello del noleggio di spazi che potete approfondire in questo post.

 

UN’ALTRA ECCEZIONE: LE ATTIVITÁ ESENTI IVA IN BASE AL DPR IVA del 1972

Caso ancora più complicato che funesta la vita di tutti coloro che si occupano di questo settore. Ci sono attività che pur rimanendo commerciali (e quindi con obbligo di fatturazione o ricevuta fiscale o scontrino) sono esenti IVA o esenti IRES o esenti entrambi. In linea di massima sono casi che riguardano solo le ONLUS (di fatto o di diritto) e si trovano all’art. 10 del DPR IVA 633 del 1972.

 

UN’ALTRA ECCEZIONE: LE ATTIVITÁ “DIRETTAMENTE CONNESSE” DELLE ONLUS

La legge consente alle ONLUS di esercitare,  oltre alle attività istituzionali, anche le cosiddette attività “direttamente connesse”: si tratta di attività da svolgersi nell’ambito delle attività istituzionali allo scopo di reperire fondi per finanziare l’Associazione. Le attività “direttamente connesse” sono di 2 tipi:
a) attività a solidarietà condizionata (cioè limitatamente ai settori di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili) esercitate nei confronti di soggetti non svantaggiati;
b) attività accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse: si tratta di attività da svolgere all’interno dell’organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche (es: vendita di oggetti di modico valore).

Esistono inoltre delle condizioni e dei limiti per l’esercizio delle attività connesse:
– le attività direttamente connesse non devono essere prevalenti rispetto alle attività istituzionali;
– i proventi delle attività direttamente connesse non devono superare il 66% delle spese complessive dell’associazione.

Le entrate derivanti da queste attività sono esentasse.

 

LE ENTRATE COMMERCIALI  DE-COMMERCIALIZZATE PARIFICATE ALLE ENTRATE ISTITUZIONALI NELLE ASSOCIAZIONI di tutti i tipi

Siamo in Italia, i maestri della Burocrazia e degli Uffici “Complicazione Affari Semplici”. Ecco quindi un’altra complicazione. Il 99,9% delle Associazioni No Profit fa fare attività ai soci (o anche, se siete affiliati ad una APS Nazionale, a tutti i tesserati di quell’ente) dietro il pagamento di un Corrispettivo Specifico (che per sua natura è una entrata commerciale). Qui le norme sentenziano che tali corrispettivi sono de-commercializzati e parificati alle entrate istituzionali (diventando quindi esentasse) SE e SOLO SE:

  1. Lo Statuto dell’Associazione è a norma con le regole del No Profit (ecco perchè lo statuto fai-da-te è una stupidaggine);
  2. L’Associazione ha presentato, se tenuta, il regolare modello EAS Semplificato;
  3. L’Associazione è sostanzialmente tale e non solo nella forma. Questo è l’aspetto più complicato da rispettare e che sempre più spesso, nelle Ispezioni Fiscali, “ammazza” le Associazioni. Abbiamo creato un Corso apposta per Super Dirigenti di Associazione per trattare e risolvere questo argomento.

 

LE ENTRATE COMMERCIALI  DE-COMMERCIALIZZATE PARIFICATE ALLE ENTRATE ISTITUZIONALI NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Stesso discorso di qui sopra con alcune varianti. Il 99,9% delle Associazioni Sportive Dilettantistiche svolge corsi sportivi ad atleti minorenni (spesso non soci perchè tesserati come atleti direttamente alle FSN Federazioni Sportive Nazionali cui l’ASD è affiliata) dietro il pagamento di un Corrispettivo Specifico (che per sua natura è una entrata commerciale). Qui le norme sentenziano che tali corrispettivi sono de-commercializzati e parificati alle entrate istituzionali (diventando quindi esentasse) SE e SOLO SE:

  1. Lo Statuto dell’ASD è a norma con le regole del No Profit e dell’associazionismo sportivo (ecco perchè lo statuto fai-da-te è una stupidaggine);
  2. L’ASD ha presentato il regolare modello EAS Semplificato;
  3. L’Associazione è sostanzialmente tale e non solo nella forma. Questo è l’aspetto più complicato da rispettare e che sempre più spesso, nelle Ispezioni Fiscali, “ammazza” le ASD.

 

MA SE INVECE DI CHIEDERE UN PAGAMENTO MI FACCIO FARE UNA DONAZIONE?

Commetteresti solo una sequela di reati: dal falso all’evasione fiscale. Le “Erogazioni Liberali” (così si definiscono fiscalmente le donazioni) sono tali solo se:

  1. L’importo non è predeterminato (non può esserci quindi un tariffario delle donazioni! Il donatore deve poter donare quanto gli pare).
  2. Non c’è il “nesso di causalità”, cioè non avviene uno scambio (non è possibile cedere un bene o un servizio in cambio della donazione).

 

“POSSO FARE TUTTO CIÒ CHE è PREVISTO NEL NOSTRO STATUTO”

Questa è un’altra stupidaggine che mi tocca ascoltare spesso. No, non puoi fare tutto quello che è previsto a Statuto perchè deve essere innanzitutto LEGALE per le normative italiane. Faccio sempre l’esempio della droga. Se la tua Associazione ha scritto tra le proprie finalità la promozione della diffusione della Cocaina, questo non significa che per te diventi legale venderla (magari pure… esentasse!). E non vuol dire NULLA che l’ufficio del Registro ti abbia comunque registrato lo Statuto con quella dicitura… l’ufficio del Registro infatti non rilascia autorizzazione ma, come dice il nome, registra solo le scemate che hai scritto. Ora, la maggior parte di voi riderà, ma mi sono capitati in mano statuti di gente che prevedeva la produzione e vendita di droghe leggere, oppure lo sfruttamento della prostituzione…

 

COME FACCIO A NON CADERE IN UNO DI QUESTI MILLE ERRORI POSSIBILI?

Semplice come bere un bicchier d’acqua. Smettila di pensare di dover capire e risolvere tutto da solo e affidati a dei veri esperti di questo settore che possano risolvere ogni tuo dubbio e prevenire la maggior parte dei tuoi errori. Il servizio principe in questo caso è il nostro Associazione Protetta.

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Perchè non si può modificare l’Atto Costitutivo di una Associazione https://www.teamartist.com/blog/2016/02/01/perche-non-si-puo-modificare-latto-costitutivo-di-una-associazione-2/ https://www.teamartist.com/blog/2016/02/01/perche-non-si-puo-modificare-latto-costitutivo-di-una-associazione-2/#comments Mon, 01 Feb 2016 08:21:25 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=9102 La risposta è molto semplice. ASSOLUTAMENTE NO. Occhio perchè l'atto costitutivo registrato è uno dei primi documenti ad essere richiesti e controllati durante le Ispezioni Fiscali. Ė quindi, come lo Statuto, un documento delicatissimo che non si può raffazzonare ma va fatto BENE possibilmente da un professionista.

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Qualche giorno fa mi è stato ri-proposto un quesito che a me sembra molto banale ma, evidentemente, non lo è. Eccovelo:

Salve, sono la segretaria di una piccola ASD, con l’assemblea ordinaria avvenuta ieri, è stato nominato un nuovo presidente e un nuovo consigliere. Devo stilare un uovo atto costitutivo?

La risposta è molto semplice. ASSOLUTAMENTE NO. Occhio perchè l’atto costitutivo registrato è uno dei primi documenti ad essere richiesti e controllati durante le Ispezioni Fiscali. Ė quindi, come lo Statuto, un documento delicatissimo che non si può raffazzonare ma va fatto BENE possibilmente da un professionista.

 

CHE COS’Ė L’ATTO COSTITUTIVO DI UNA ASSOCIAZIONE

Ė, di fatto, il verbale della prima Assemblea dei Soci, quella di fondazione (o costituzione), dell’Associazione. Ė il verbale che racconta quello che è successo in una certa data (la data di costituzione o fondazione dell’Associazione, uno dei dati richiesti quando si compila il modello EAS).

Essendo quindi un verbale, non lo si può cambiare! Come si fa, infatti, a raccontare (ad esempio) a distanza di anni che chi ha fondato l’Associazione non è stato Tizio (come scritto nel primo atto costitutivo registrato) ma Caio?

 

L’UNICA ECCEZIONE

L’unica eccezione tollerabile è la correzione di piccoli errori formali (che so, il codice fiscale di uno dei soci fondatori): deve trattarsi comunque di piccoli cambiamenti NON significativi. NB: l’Atto Costitutivo NON è lo Statuto; quest’ultimo invece si può cambiare in qualsiasi momento seguendo le modalità stesse previste al suo interno, in Assemblea Straordinaria.

 

IO L’HO FATTO e L’AGENZIA DELLE ENTRATE NON MI HA DETTO NULLA

Sfatiamo un altro mito: l’Ufficio del Registro NON HA IL COMPITO di valutare i documenti che voi state chiedendo di registrare. Non solo, chi sta allo sportello non ha nemmeno il dovere di sapere le norme che regolano la burocrazia delle No Profit. L’Ufficio del Registro… registra (tra marche da bollo e imposta di registro sono anche 300 euro circa che ogni volta date allo Stato… è quindi interesse dello Stato raccogliere questi denari se voi volete donarglieli, anche quando è inutile o sbagliato).

 

PERCHE’ SPESSO LO SI VUOLE CAMBIARE?

Quando mi fate questa domanda, di solito rabbrividisco. Perchè nasconde altri errori molto più profondi o nello Statuto stesso, o nella prassi dell’Associazione, oppure semplicemente mi fa capire che NON SAPETE come dovrebbe funzionare una Associazione nei suoi principi base. In alcuni casi mi sento dare queste motivazioni:

1. “Ho litigato con uno dei soci fondatori che ne ha combinate di ogni (a volte mi è capitato anche reati penali ndA) e voglio che non compaia in nessun modo nei documenti dell’Associazione”. Comprensibile ma infattibile.

2.Il nostro Consiglio Direttivo è deciso nell’Atto Costitutivo e non viene rieletto dall’Assemblea dei Soci: quindi per modificare il Direttivo dobbiamo rifare l’Atto Costitutivo“.  Qui il problema è un altro: lo Statuto è da buttare e voi non siete una Associazione.

3.Solo i soci fondatori hanno particolari diritti: vogliamo che li abbia anche Caio, quindi dobbiamo modificare l’Atto Costitutivo“. Mai sentito parlare di democrazia interna? Mi sa di no…

4.Il nome della nostra Associazione è A nell’atto costitutivo e B nello Statuto.“. In questo caso va corretto lo Statuto.

 

E tu? Hai mai pensato di modificare l’Atto Costitutivo? Oppure lo hai già fatto? Raccontaci perchè e per come!

 

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La costruzione degli impianti sportivi e la loro gestione: un processo non sempre limpido https://www.teamartist.com/blog/2015/11/26/immobili-e-asdssd/ https://www.teamartist.com/blog/2015/11/26/immobili-e-asdssd/#comments Thu, 26 Nov 2015 13:38:35 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=8777 Il sospetto è che risulti conveniente realizzare e attrezzare un impianto sportivo decidendo poi di non gestirlo direttamente ma di utilizzare invece una costituenda società o associazione sportiva dilettantistica.

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Assistiamo ultimamente ad un fenomeno molto particolare in termini di gestione di impianti sportivi di nuova realizzazione tramite Associazioni di ancor più recente costituzione. Difficile pensare che siano tutte coincidenze, quindi bisogna pensare che questo schema nasconda qualcosa dietro:

 >>> Lo schema che NON funziona: 

SOCIETA’ IMMOBILIARE -> COSTRUISCE IMPIANTO -> I SOCI DELL’IMMOBILIARE COSTITUISCONO ASD/SSD – > LA SOCIETA’ IMMOBILIARE AFFITTA ALLA ASD/SSD. <<<

Il sospetto è che risulti conveniente realizzare e attrezzare un impianto sportivo decidendo, poi, di non gestirlo direttamente, ma di utilizzare invece una Società o Associazione Sportiva Dilettantistica (SSD o ASD) costituita ad hoc dalle stesse persone o da prestanomi.

Vediamo ora quali potrebbero essere le motivazioni di questo comportamento e le conseguenze sotto il profilo fiscale.

La fattispecie descritta ricade nei casi disciplinati dall’articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 secondo cui “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.

Leggendo la normativa appaiono chiari i problemi rappresentati dal comportamento descritto inizialmente (costruttori=soci della A.S.D. / S.S.D. che vanno a gestire o loro prestanomi – parenti, amici, cuggini, conoscenti pagati ad hoc, malavitosi provenienti da ambiti mafiosi etc etc).

Quindi, qualora si dimostrasse che la gestione in capo alla Associazione/Società Sportiva sia tesa esclusivamente ad ottenere riduzioni di imposte altrimenti indebite, l’ente di controllo potrebbe ritenere “simulato” il contratto di affitto d’azienda tra immobiliare e sportiva. Ciò porterebbe a ricostruire in capo alla Società Immobiliare (o costruttrice) il reddito conseguito, con relativa quantificazione delle imposte dirette e dell’Iva evasa in quanto la Associazione/ Società sportiva avrebbe illegittimamente usufruito delle agevolazioni previste. Potrebbe anche accadere che si ricostruisca tutto in capo alla sportiva facendogli perdere però il diritto a qualsivoglia forma agevolativa.

Qualcuno potrebbe allora obiettare: perché non si trasforma la Società Immobiliare in Associazione/ Società sportiva e si risolve il problema?

E qui sta il punto perché così facendo si legittimerebbe la situazione ma … si perderebbe il controllo del patrimonio.

Per evitare tale rischio è necessario dimostrare la completa estraneità tra i due soggetti (dal punto di vista delle quote di controllo) e la corresponsione di un canone che sia per l’immobiliare “economicamente conveniente. Ciò significherebbe diversificare gli amministratori tra le due realtà e adeguare il canone corrisposto dalla Associazione/ Società sportiva che dovrà essere equiparabile agli standard di mercato.

Ma se il canone fosse di mercato, l’Iva a carico della sportiva salirebbe, con notevole riduzione della “convenienza” ad attivare un processo come quello descritto fin qui.

Ad avviso dell’Ufficio Amministrazione finanziaria, in questo caso, oltre alla tutela del patrimonio, i soci conseguono, con la riscossione del canone di affitto da parte della Società Immobiliare, la possibilità di trasferire “l’utile di esercizio” in capo alla società profit, con conseguente diritto alla distribuzione del medesimo e alla quota parte dei beni residui in caso di scioglimento.

Infatti, anche ove la immobiliare non distribuisse utili, accumulerebbe risorse e patrimonio in favore dei propri soci che vedrebbero le quote della Società in loro possesso, in questo caso sicuramente cedibili, aumentare di valore.

È evidente che, anche in questo caso diventerebbero illegittime tutte le esclusioni da imposta utilizzate come Associazione/ Società Sportiva e conseguente recupero a tassazione delle attività economiche svolte. Ciò evidenzierebbe quindi che ogni scappatoia percorribile è ugualmente osservata dagli enti di controllo che hanno previsto per ogni caso sanzioni e controlli adeguati. 

 

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