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05 Gennaio 2023

La Riforma dello Sport entrerà in vigore il 1° luglio 2023. Tre temi che i presidenti di ASD non possono però rinviare

Andrea Brizzolari Scritto da Andrea Brizzolari
Categoria dell'articolo: Adempimenti Fiscali, Contabili e Gestionali

Riforma dello Sport: si parte il 1° luglio 2023

Ora è ufficiale. La Riforma dello Sport non entrerà in vigore agli inizi del 2023.
L’art. 16 del “decreto Milleproroghe” ha disposto al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2021, ovvero il decreto legislativo che stabilisce le norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. La prima conseguenza importante di questo rinvio è che le ASD, fino al 30 giugno 2023, possono continuare ad utilizzare la disciplina dell’art. 67, c. 1, lett. m) del T.U.I.R., relativa ai compensi erogati agli sportivi dilettanti: ovvero il cosiddetto regime dei “10.000 Euro”.

Cosa fare nel frattempo?

Questo rinvio offre una grande opportunità alle ASD che hanno così il tempo necessario per prepararsi come si deve alle nuove regole previste dalla Riforma. Qui, vogliamo richiamare l’attenzione di presidenti e consiglieri su tre aspetti da affrontare senza perdere ulteriore tempo:

  1. aggiornare in modo corretto lo Statuto
  2. verificare l’iscrizione al Registro nazionale dello sport dilettantistico
  3. comprendere come inquadrare correttamente i collaboratori sportivi

Il presidente e i consiglieri di un’ASD devono fin da subito dedicarsi a questi tre aspetti che abbiamo appena elencato. In questo modo, potranno evitare che l’associazione possa perdere la natura di ASD e così tutti i vantaggi concessi a questa forma di associazione.

1. Aggiornare lo statuto

È importantissimo avere uno statuto aggiornato in modo corretto. Lo statuto deve recepire le novità legislative introdotte dalle recenti riforme. Sarà importante che l’oggetto sociale, ad esempio, citi espressamente le attività dilettantistiche principali svolte dall’associazione e anche le altre attività secondarie. Senza uno statuto scritto bene e aggiornato in modo corretto le associazioni corrono il rischio di perdere la natura di associazione sportiva dilettantistica e non godere dei benefici fiscali ad esse riservati. Aggiornare lo statuto in modo serio richiede tempo e professionalità. Il metodo copia e incolla non funziona, anzi espone l’associazione a forte rischio di ricevere multe e sanzioni proprio perché non ha una versione aggiornata del proprio statuto. In questi mesi, abbiamo affiancato migliaia di associazioni con un servizio dedicato per aiutare i presidenti e le associazioni nel delicato compito di aggiornare lo statuto, per renderlo conforme alle ultime novità legislative.

2. Verificare l’iscrizione al Registro nazionale dello sport dilettantistico

Deve essere chiaro un concetto: se non è iscritta al Registro, un’ASD non può essere considerata tale. È un aspetto importante che non può essere sottovalutato. Il registro ha natura certificativa. Un’associazione sportiva iscritta correttamente nel registro può godere dello status di ASD, con tutto quello che ne consegue in tema di vantaggi fiscali legati alle entrate istituzionali. Le quote incassate sono decommercializzate, perché rientrano tra le attività sportive dilettantistiche. Ma essere iscritti al registro non basta. Per rimanervi, il presidente e i consiglieri devono controllare anche la sezione riservata del registro. È responsabilità degli amministratori dell’associazione aggiornare la sezione riservata inserendo i dati economici degli ultimi bilanci, caricare i verbali del direttivo e dell’assemblea dei soci, inserire i nomi degli amministratori in carica e tutti i dati di contatto dell’associazione. Anche le modifiche statutarie devono essere inserite nel registro.

3. Comprendere come inquadrare i collaboratori sportivi

Su questo tema i presidenti devono metterci testa perché la riforma dello sport cambia in modo significativo le regole del gioco. Viene di fatto abolita la possibilità di pagare i collaboratori delle ASD attraverso il regime che per comodità veniva chiamato il regime dei 10.000 €. La riforma dello sport introduce il concetto del lavoratore sportivo e di fatto equipara la figura del presidente di un’ASD alla figura di datore di lavoro. La situazione quindi si complica rispetto alla situazione attuale. Consigliamo ai presidenti di verificare quanti collaboratori retribuiti l’ASD ha avuto nell’ultimo anno e il compenso ricevuto da ogni collaboratore. Queste informazioni preliminari permettono ai presidenti di scegliere la forma contrattuale più appropriata da utilizzare con ogni collaboratore. Di seguito, proponiamo un semplice schema, basato sull’ammontare dei compensi che verranno erogati al collaboratore, che permette di individuare le forme contrattuali da utilizzare.

Compensi fino a 5.000 euro
Per collaborazioni che non superano questo importo complessivo, conviene utilizzare il nuovo Regime degli “Sportivi Amatoriali” simile all’ex Regime degli Sportivi Dilettanti, che di fatto non comporta costi di tassazione per il collaboratore ed è una forma di collaborazione molto agile da gestire.

Compensi tra i 5.001 e i 15.000 euro
Per i compensi compresi in questa fascia conviene utilizzare il nuovo Regime dei “CoCoCo sportivi” perché è quello che garantisce i minori costi aggiuntivi (tra costi previdenziali diretti -12,5% per i primi 5 anni e costi indiretti, calcoliamo il 20% circa).

Compensi superiori a 15.000 euro
In questi casi si possono perseguire due strade. La prima, il collaboratore apre partita Iva e avvia una collaborazione con l’associazione in veste di libero professionista. La seconda, prevede l’assunzione del collaboratore da parte dell’ASD, ricorrendo a un rapporto di subordinazione sportiva. È una strada questa che non consigliamo alle ASD perché richiede una maturità organizzativa e gestionale che molte associazioni al momento non possiedono.

Un webinar per approfondire

Questi sono i temi che un presidente deve affrontare subito, in modo che la sua ASD sia pronta a recepire le regole che la riforma dello sport introdurrà a partire dal 1° luglio 2023. Ma le novità non finiscono qui. Ci sono altri aspetti che è importante conoscere. Per avere un quadro completo e ricevere anche alcuni utili strumenti, come ad esempio i modelli di lettera d’incarico, abbiamo preparato un webinar specifico. S’intitola “Tutto sulla Riforma dello Sport” e spiega in modo semplice e concreto come inquadrare correttamente i volontari, quali permessi un dipendente pubblico deve chiedere prima di avviare una collaborazione con un’ASD, il tema delle definizioni di lavoratore sportivo e i costi aggiuntivi che la riforma dello Sport porterà in dote alle ASD.

===> ACQUISTA E GUARDA SUBITO IL WEBINAR SULLA RIFORMA DELLO SPORT

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0 risposte a “La Riforma dello Sport entrerà in vigore il 1° luglio 2023. Tre temi che i presidenti di ASD non possono però rinviare”

  1. Rispondi
    Cazzato Keti

    Parliamo di ciclismo.
    Mio figlio 13 anni i primi di dicembre ha deciso di non voler più proseguire.
    Ora la società mi chiede quasi 1000 euro,per spese palestra(180€) presa per 3 mesi(preparazione invernale) mio figlio ci è andato solo 2 volte,e spese x il preparatore.
    Loro dicono che con la nuova riforma hanno dovuto fare un contratto co.co.co da novembre a novembre.
    Mi sembra assurdo.
    Posso avere qualche info in più?
    Grazie.

    • Rispondi
      TeamArtist

      Buongiorno Keti, servirebbe capire in quali termini avete concordato la quota con la società ciclistica. Nei termini in cui l'avete concordata la dovete alla società, altrimenti non siete tenuti ad esborsi maggiori.

  2. Rispondi
    Albini Eugenia

    Sono parte del consiglio direttivo, insegno nella ASD come unica occupazione. Ho 65 anni e non credo sia corretto chiedere di aprire una posizione Inps alla mia età. Come comportarsi ?

    • Rispondi
      Giovanni Damiano Dalerba

      Buongiorno Eugenia.

      Possiamo concordare con lei che possa non essere corretto chiederle di aprire una posizione INPS a 65 anni, purtroppo o per fortuna, siamo tutti tenuti a rispettare le norme e le leggi, anche quelle che non ci piacciono. Purtroppo, invece, non possiamo esserle utili.

  3. Rispondi
    Di Pietro Francesco

    Buongiorno,
    ho letto il vostro articolo e volevo ringraziarvi per la scrittura semplice e comprensibile.
    Avrei solamente una domanda sul tema dei compensi fino a 5k.
    Nella nostra associazione, nella quale pratichiamo il padel, abbiamo bisogno essenzialmente di un custode e di qualcuno che gestisca la parte amministrativa/gestionale.
    Se i compensi di questi collaboratori non dovessero superare la quota di 5k annui, che tipo di contratto deve essere sottoscritto? Vanno bene i contratti di collaborazione sportiva che abbiamo utilizzato fin ora o bisogna sottoscrivere qualche contratto particolare?

    • Rispondi
      Giovanni Damiano Dalerba

      Buongiorno Francesco.

      Al momento si possono utilizzare le lettere di incarico per gli sportivi dilettanti nel Regime dei 10 mila euro.
      Ma dal 1 luglio 2023 potrebbe accadere che la Riforma dello Sport in via di definizione imponga sistemi diversi (tra cui il più probabile "Regime degli sportivi amatoriali"). Consiglio di visionare il nostro webinar dedicato a questo argomento.

  4. Rispondi
    Mariano Daniele

    Aspetto di essere chiamato. Ho alcune cose da chiarire. La persona a cui facevo riferimento Sig.a Messina Anna Maria non è più disponibile (mi ha detto che è stata sostituita dalla Sig.a Sara). Quando vuole al cell. 3387938511
    Daniele Mariano presidente Canoanium Club Subiaco a.s.d. Canoa

    • Rispondi
      Andrea Brizzolari

      Buongiorno Daniele,

      è stato contattato dai nostri consulenti?

      Grazie

  5. Rispondi
    Sannino Gino

    Se c'è stata la proroga come faccio fino a giugno a pagare un atleta fino al 30giugno di 10mila euro...e poi cosa faccio dal 1 agosto?

    • Rispondi
      Andrea Brizzolari

      Buongiorno Gino,

      questa è la domanda che si pongono molti presidenti di Asd. Vediamo nei prossimi mesi se ci saranno novità in merito all'entrata in vigore della legge.