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16 Settembre 2022

Collaboratori sportivi e Registro nazionale: tante novità in arrivo per le ASD

Andrea Brizzolari Scritto da Andrea Brizzolari
Categoria dell'articolo: Adempimenti Fiscali, Contabili e Gestionali

Settembre è un mese denso di attività per le Asd.
È il periodo in cui ripartono le attività dell’associazione e tu presidente insieme ai tuoi dirigenti, sei travolto da una serie infinita di impegni: completare le iscrizioni degli atleti, formare lo staff, ricevere il materiale sportivo e iniziare a distribuirlo. Settembre è il periodo delle riunioni con i genitori e con i collaboratori per presentare la stagione. E’ il mese degli Open Day per l’iscrizione di nuovi atleti. Partono i ritiri sportivi, le amichevoli, ci sono da iscrivere le squadre ai campionati. Insomma, un mese davvero intenso per te e i tuoi collaboratori. Oltre a questi importanti aspetti organizzativi, devi trovare il tempo per aggiornarti e conoscere tutte le novità normative che interessano una ASD. In particolare, in queste settimane due temi meritano la tua attenzione: il Registro delle attività sportive dilettantistiche e l’inquadramento dei collaboratori sportivi.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Del Registro delle associazioni dilettantistiche abbiamo già detto in un articolo precedente del nostro blog. Il Registro è attivo dal 31 agosto del 2022 e le Asd devono imparare ad adempiere in modo corretto tutte le disposizioni che il registro prevede. 

L’inquadramento dei collaboratori sportivi: novità in arrivo?

Altre novità si preannunciano riguardo l’inquadramento dei collaboratori sportivi. La riforma del lavoro sportivo, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 con il d. lgs 36/21.
A luglio, però, il Governo ha elaborato uno schema di decreto correttivo con l’intenzione di migliorare alcuni aspetti previsti dalla riforma del lavoro sportivo. Le novità che il governo vorrebbe inserire non sono ancora state approvate perché mancano ancora i pareri delle commissioni. Ci sembra però importante dare ai presidenti un aggiornamento rispetto alle varie proposte di modifica sul tema dell’inquadramento dei collaboratori sportivi.

La prestazione sportiva dilettantistica

La proposta è di abolire le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi che le ASD normalmente erogavano ai propri collaboratori come prestazione sportiva dilettantistica. In questo modo verrebbe meno una delle più importanti agevolazione del mondo sportivo di base.

La figura del volontario sportivo

Il governo ha intenzione di inserire nelle ASD la figura del volontario sportivo. Tante ASD si reggono  grazie all’apporto di tante persone che operano come volontari. Qual è l’intenzione del legislatore?  Vuole separare in modo netto l’area volontaristica delle prestazioni dall’area lavoristica ed evitare che ci siano sovrapposizioni. Il volontario sportivo non potrà ricevere compensi, o rimborsi forfettari per la propria attività, ma solo un rimborso delle spese documentate di alcune spese come vitto, alloggio, e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del volontario.

Eliminate le prestazioni occasionali

Il lavoratore sportivo non potrà essere oggetto di prestazioni occasionali, ma potrà essere solo inquadrato nelle forme di lavoratore subordinato, di lavoratore autonomo (con partita iva) oppure di collaboratore coordinato e continuativo.

La co.co.co sportiva dilettantistica

Il governo ha intenzione di offrire alle ASD la possibilità di ricorrere ad una nuova forma contrattuale per i propri collaboratori: la co.co.co sportiva dilettantistica. In sostanza, il governo propone che il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico possa essere presunto come oggetto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata continuativa, se ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  1. la durata delle prestazioni, anche se hanno carattere continuativo, non deve superare le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive
  2. attraverso la co.co.co sportiva possono essere fornite quelle prestazioni lavorative che risultano essere coordinate sotto il profilo tecnico sportivo con i regolamenti tecnici delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate.

Oneri fiscali e contributivi

Una ASD quando instaura rapporti di lavoro autonomo (istruttore con partita Iva) e di co.co.co che rientra nell’area sportiva dilettantistica, potrà contare su una serie di agevolazioni.
Ai fini previdenziali sono previste una serie di agevolazioni fiscali e previdenziali:

  • fino a 5.000 euro di compensi nessun onere contributivo
  • riduzione della contribuzione nel limite del 50% dell’imponibile fino al 31 dicembre 2027
  • vengono previste aliquote previdenziali al 33% per i lavoratori subordinati, al 25% per i lavoratori autonomi e co.co.co non assicurati presso altre forme obbligatorie e al 24% per lavoratori autonomi e co.co.co assicurati presso altre forme obbligatori
  • per i compensi fino a 15.000 euro non sono previsti oneri fiscali con tassazione sull’eventuale eccedenza

Adempimenti amministrativi

Nella gestione dei propri collaboratori sportivi le ASD dovranno assolvere una serie di adempimenti che richiederanno un’organizzazione della propria amministrazione sempre più puntale. Infatti, le ASD dovranno:

  • comunicare i dati del rapporto di lavoro sportivo al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e tale comunicazione equivale alla comunicazione al centro per l’impiego. Solo i rapporti con collaboratori il cui compenso non supera i 5.000 € non sono soggetti a tale obbligo
  • utilizzare il Registro per il LUL (Libro unico del lavoro) e l’obbligo di comunicazione mensile all’INPS per le co.co.co. sportive dilettantistiche. Non saranno obbligate a produrre un cedolino se il compenso annuale del collaboratore non supera i 15.000 euro.

Una serie di webinar per aiutare i presidenti

La riforma del lavoro sportivo e l’introduzione del Registro obbligheranno le ASD ad avere un settore amministrativo interno organizzato molto bene. Senza una buona organizzazione dell’amministrazione la tua associazione non potrà sopravvivere e tu presidente ti troverai presto in grosse difficoltà.
Se vuoi essere pronto ad affrontare questi cambiamenti e non essere travolto dalle nuove disposizioni amministrative ti mettiamo a disposizione una serie di webinar dedicati al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e alla Riforma del lavoro sportivo.
Ti forniranno molte  informazioni utili per evitare di commettere errori che poi pagheresti caro.

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0 risposte a “Collaboratori sportivi e Registro nazionale: tante novità in arrivo per le ASD”

  1. Rispondi
    Fadda Carla

    Ma io non ho capito l’obbligo di comunicazione è solo per chi supera i 5 mila, ma va fatta nel momento in cui si supera tale soglia o dobbiamo sapere a priori se li supera o meno? ( noi di solito paghiamo in base alle ore per quello abbiamo questo problema, non potremo più farlo ?). E per chi lavora in due posti ? Se da noi non supera la soglia ma avendo un altro lavoro si la comunicazione la dobbiamo fare ugualmente?
    Grazie mille

  2. Rispondi
    tari luigi

    Buonasera, vorrei chiedere come va inquadrato il compenso da versare ad una segretaria di una ASD. E' possibile instaurare un contratto di lavoro subordinato ed usufruire dell'agevolazione prevista fino ai 10000 euro di compenso annui (no tassazione/oneri previdenziali a carico del committente)? Grazie

    • Rispondi
      Stefano Marini

      Buongiorno Luigi,

      con l'attuale normativa in vigore nelle ASD possono essere retribuiti con il “regime dei 10.000”:

      • gli sportivi che svolgono attività quali “la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” (come si legge nell’art. 35, comma 5, della Legge n. 14 del 27 Febbraio 2009): atleti, allenatori/istruttori, cronometristi, giudici di gara/arbitri, commissari speciali;
      • dirigenti (non meglio specificati);
      • collaboratori amministrativi, cioè coloro che si occupano dei compiti di segreteria;
      • altre figure necessarie per garantire la pratica sportiva certificate dalle Federazioni Sportive Nazionali (vedi la Circolare INL 1° Dicembre 2016). A questo link trovi le Federazioni che hanno fatto gli elenchi delle figure ammesse (e gli elenchi stessi).

      NB: Nelle ASD il presidente e i consiglieri possono essere retribuiti in qualità di allenatori, istruttori, ecc, ma NON in qualità di amministratori.

  3. Rispondi
    Meroni Patrizia

    Siamo obbligati a iscriverci al runts?

  4. Rispondi
    Vinciguerra Salvatore

    specifica che non si possono ricoprire caiche sociali in 2 asd affiliate alla stessa federazione?
    grazie

    • Rispondi
      Stefano Marini

      Buongiorno Salvatore

      Il tema dell’incompatibilità attualmente è regolato dall’art. 90, c. 18 bis, l. 289/02 secondo cui: “È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”.

  5. Rispondi
    Gaudio Luigi

    In quanto coop sociale onlus siamo iscritti al Runts, possiamo/dobbiamo iscriverci anche come SSD?

    • Rispondi
      Stefano Marini

      Buongiorno Luigi,

      non mi è chiara molto chiara la tua domanda. Una SSD può iscriversi al RUNTS solo dopo aver valutato bene vantaggi e svantaggi che ne derivano.
      L’iscrizione nel RUNTS implica l’acquisto delle agevolazioni proprie degli ETS, ma la perdita di gran parte di quelle previste dalla L. 398/91

  6. Rispondi
    Vinciguerra Salvatore

    sono tesoriere di una APS affiliata alla federazione italiano gioco bridge FIGB, posso far parte del
    C.D. di una ASD anch'essa affiliata alla FIGB?
    Grazie

    • Rispondi
      Stefano Marini

      Buongiorno Salvatore,

      una persona può far parte del Direttivo di due o più associazioni, tranne in una casistica specifica per le ASD:

      La norma specifica "È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. ".

      In sostanza, onde evitare frode sportiva e falsificazione dei risultati, una persona fisica non può essere nel Direttivo di due ASD affiliate alla stessa federazione / EPS, se fanno lo stesso sport.

  7. Rispondi
    Premoli Silvia

    Grazie per le informazioni. Ma questi cambIamenti riguarderanno anche le APS filodrammatiche dilettanti?
    Grazie

    • Rispondi
      Stefano Marini

      Buongiorno Silvia,

      nell'articolo abbiamo illustrato i cambiamenti che potranno interessare le collaborazioni nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche.

  8. Rispondi
    Mohamed Ghanm Ramy

    La nostra Polisportiva ha tra i suoi collaboratori dei PENSIONATI, quindi chiediamo come saranno le trattenute sul compenso che verrà concordato? la loro pensione subirà modifiche?
    Altra domanda: i rimborsi chilometrici che vengono rimborsati come andranno inquadrati?
    Grazie

    • Rispondi
      Stefano Marini

      Buongiorno Ramy.

      Dipende dalla tipologia di compenso.
      Ipotizzando un regime dei 10.000 euro, al di sotto non ci sono trattenute, al di sopra del limite riferito ai compensi di questa tipologia ricevuti dal collaboratore anche presso altri enti, si dovranno trattenere Irpef e addizionale comunali e regionali (all'incirca parliamo di 25% totale).
      In questo caso, se si supera il limite dei 10.000 euro, si va poi a conguaglio con gli altri redditi, per cui il pensionato potrebbe andare a credito/debito, ma dipende da diversi altri fattori.
      I rimborsi km, effettuati per tragitti tra comuni distinti, costituiscono un semplice rimborso.
      Ad ogni modo le indicazioni fornite valgono solo fino al 2022. Con la riforma dello Sport, che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2023, queste indicazioni potrebbero non essere più valide.