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23 Gennaio 2019

Esenzione dall’imposta di bollo per le ASD

Giovanni Damiano Dalerba Scritto da Giovanni Damiano Dalerba
Categoria dell'articolo: Adempimenti Fiscali, Contabili e Gestionali
Esenzione dall’imposta di bollo per le ASD

E’ FINITA L’ANSIA dei “77 euro e 47 centesimi!!!!”

Il provvedimento è inserito nella LEGGE DI BILANCIO di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l’art. 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642) estendendo anche alle “associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni” l’esenzione da bollo fino all’anno scorso applicabile solo alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

Pertanto dal primo gennaio di quest’anno gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste dalle ASD saranno esenti da bollo.

Ma quali sono questi documenti esenti da bollo?

A nostro parere sono:

– estratti conto bancari emessi a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (quindi contattate subito la vostra banca e fatevi ridurre questo costo!);

– ricevute generiche e fiscali emesse dalla ASD a qualsiasi titolo (contributi di partecipazione alle attività da parte di associati e tesserati, contributi da parte di altre Associazioni o Comuni, erogazioni liberali, contributi versati da FSN/DSA/EPS etc etc);

– fatture emesse dalla ASD in esenzione iva (prima vi si apponeva una marca da bollo di 2 euro quando questa superava i 77,47 euro);

– ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle ASD ai propri collaboratori;

– variazioni di Statuti da registrare all’ufficio del Registro;

 registrazioni di contratti (che so: di sponsorizzazione, di affitto, etc etc).

NOTA BENE: ovviamente potrebbe capitare prima o poi una Circolare interpretativa dell’AdE che dica qualcosa di diverso… ma fino a quel momento potete seguire le nostre indicazioni. In ogni caso ricordati che l’eventuale sanzione va da una a cinque volte l’importo dovuto… non c’è quindi troppo da scherzare (anche se in 8 anni di attività e centinaia di verbali fiscali, sino ad oggi, non abbiamo MAI visto contestare alle associazioni no profit la mancata apposizione delle marche da bollo).

E per gli ETS?

Ti ricordo che Il D.lgs 117/2017 ha introdotto l’esenzione dall’imposta di bollo a favore di ONLUS, APS e ODV iscritte nei rispettivi registri pubblici. L’art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ha infatti stabilito che “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo”.

Buon lavoro!

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0 risposte a “Esenzione dall’imposta di bollo per le ASD”

  1. Rispondi
    PERILLO VITO

    https://www.teamartist.com/blog/2019/01/23/esenzione-dallimposta-di-bollo-per-le-asd/

    Ho letto questo articolo, l'esenzione può essere retroattiva per i conti correnti?

    • Rispondi
      Stefano Marini

      Buongiorno Vito,

      è possibile chiedere alla propria banca la restituzione delle somme indebitamente trattenute dopo il 1° gennaio 2019, data in cui è entrato in vigore il provvedimento, a titolo di imposta di bollo.