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06 Novembre 2014

Associazioni in 398! Finisce la distinzione tra “Pubblicità” e “Sponsorizzazione” – Aliquota unica al 50%

Giovanni Damiano Dalerba Scritto da Giovanni Damiano Dalerba
Categoria dell'articolo: Gestione dell'associazione
Associazioni in 398! Finisce la distinzione tra “Pubblicità” e “Sponsorizzazione” – Aliquota unica al 50%

Lo chiedevamo con forza da anni e con noi tanti parlamentari sensibili al mondo del No Profit e dello Sport, insieme a tanti rappresentanti del Terzo Settore e delle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva. 

Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato in maniera definitiva il decreto legislativo relativo alle semplificazioni fiscali (lo potete scaricare da qui). In particolare, l’articolo 29 (che introduce delle modifiche al sesto comma dell’articolo 74 del DPR 633/72) prevede l’unificazione forfettaria dell’IVA al 50% sia per i proventi derivanti da pubblicità sia da sponsorizzazioni (prima erano al 90% come ben ricorderete) raccolti da TUTTE le Associazioni che hanno optato od optano per la legge 398 del 1991.

Il decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, rappresenta un traguardo importantissimo per tutte le Associazioni che, da anni, vivono il problema di non saper distinguere tra pubblicità e sponsorizzazioni (tema di tantissimi quesiti sui nostri post relativi a questi aspetti) ed hanno spesso subito sanzioni da parte del Fisco quando sbagliavano… Cosa facilissima, spesso per alcune interpretazioni molto discutibili (come, ad esempio, il “principio di attrazione”: secondo questo principio infatti una Ditta che era vostro Sponsor non poteva pagarvi prestazioni pubblicitarie e l’iva era sempre e comunque dovuta al 90%) cui seguivano altrettante interpretazioni differenti fornite dalla stessa Corte di Cassazione, recando gravi problemi alle Associazioni.

IN DEFINITIVA: non dovrete più spaccarvi la testa per decidere se il logo di una Azienda su uno striscione sia pubblicità o sponsorizzazione e cosa cambi se sia sul vostro furgone sociale o meno… Tanto si pagherà la stessa aliquota (adeguandosi a quella inferiore e non a quella superiore, risparmiando un po’ di soldini!).

Pertanto, dall’IVA gravante sui proventi di sponsorizzazione indicati in fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (che decorre dal giorno seguente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: vi avviseremo appena ciò avverrà), le Associazioni che fruiscono della legge 398/1991 potranno detrarre fortettariamente il 50% versando l’altro 50% già con la liquidazione del trimestre in corso (ottobre-dicembre 2014).

ATTENZIONE! Appena ciò sarà fatto, aggiorneremo il file excel gratuito del Registro Iva Minori ed adegueremo la nostra piattaforma TeamArtist nella sezione della tenuta contabile!

N.B. Tale norma sarà applicabile anche alle SSD a RL.

 

Damiano Dalerba & Stefano Cabot

Direttori area noprofit di TeamArtist

 

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54 risposte a “Associazioni in 398! Finisce la distinzione tra “Pubblicità” e “Sponsorizzazione” – Aliquota unica al 50%”

  1. Rispondi
    alberto pastorella

    buongiorno
    sono tra i soci di una srls, stiamo organizzando un torneo di tennis e stiamo cercando sponsor da inserire nelle locandine del torneo. Che tipo di contratto dobbiamo sottoscrivere con chi accetta di mettere la pubblicità sulla nostra locandina?
    grazie

    • Rispondi
      TeamArtist

      Salve, questo blog è gratuito solo per le Associazioni no profit.

  2. Rispondi
    Clelia

    la nostra associazione culturale a promozione sociale è iscritta all'albo delle associazione del nostro comune. Sta organizzando un evento nel teatro comunale della nostra città e gestito da un privato a cui pagheremo un affitto agevolato perchè appunto associazione iscritta all'albo.
    Sui manifesti e locandine devo mettere il logo del comune (non abbiamo il loro patrocinio) e il logo del teatro?

    • Rispondi
      TeamArtist

      No

  3. Rispondi
    Gianpietro

    Buongiorno, un chiarimento per quanto concerne la tassazione:
    - detrazione forfetaria dell'IVA, che consiste nella possibilià. di versare all'erario soltanto il 50% dell'imposta incassata sui corrispettivi derivanti dall'attività commerciale;
    - l'imposta sui redditi delle società (in breve IRES) che viene determinata assumendo come base imponibile soltanto il 3% delle entrate commerciali. L'aliquota IRES . attualmente pari al 27,5%;
    - Corresponsione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), pari al 3,9% del reddito come determinato in precedenza (base imponibile soltanto il 3% delle entrate commerciali).
    1. Le risulta corretto questa distinta?
    2. Anche per quanto riguarda i contratti di pubblicità e sponsorizzazione si applicano le suddette tassazioni?
    3. Risultano esserci altre imposte o oneri?

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. Si... tranne che sull'Irap ove la questione è un po' più complessa.
      2. Si
      3. Certamente. Ma dipendono dalle attività che si svolgono...

      • Rispondi
        Gianpietro

        Siamo una Asd che pratica calcio a 5 e che non ha lavoratori dipendenti e con la gestione di impianti sportivi. L IRAP non si dovrebbe pagare, in questo caso. Conferma?
        La ringrazio per la cortesia,

        Saluti

        • Rispondi
          TeamArtist

          Forse la materia non le è chiarissima. Legga questo nostro post ---> http://www.teamartist.com/blog/2013/06/20/irap-associazioni/

          e venga al nostro convegno per SUPERdirigenti di associazioni.

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