La corretta stesura di uno Statuto e di un Atto Costitutivo non possono prescindere da una corretta e consapevole impostazione gestionale coerente con la normativa, e questo non può essere trasmesso mediante format precostituiti a monte. Lo Statuto è solo un piccolo tassello di questo processo. Non pensate quindi di aver risolto il 99% dei vostri problemi perché avete “trovato” gratis questo Statuto!
Le bozze di uno Statuto vanno personalizzate e rese coerenti con una impostazione che è (sempre di più) complessa. Per far ciò è SEMPRE consigliabile affidarsi ad un professionista.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“ ____________________________ – APS”
Denominazione e sede
Art. 1) Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “__________________________ – APS”.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
Art. 2) L’Associazione ha sede in _________________ (____), Via _________________ n.____ .
Finalità
Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4) L’Associazione intende operare nel/i settore/i _______________________________________ svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:
• ________________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________________
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.
Durata
Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Soci
Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 8 ) Tutti i soci hanno diritto di:
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16 del presente Statuto.
Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro ____ giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Assemblea dei Soci
Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Art. 14) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno ____ dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno ___ giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Art. 17) All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
IN SEDE STRAORDINARIA:
Art. 18) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per ___ giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.
Consiglio Direttivo e Presidente
Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni __ anni. Esso è composto da un minimo di __ a un massimo di __ membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
la fissazione delle quote sociali;
la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno ___ giorni prima della
data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni ___ anni.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Segretario e Tesoriere
Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Patrimonio ed esercizio finanziario
Art. 30) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Art. 31) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Art. 32) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal ____________ al ____________ di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Scioglimento
Art. 33) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme finali
Art. 34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.
Seguono le firme dei soci fondatori:
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Salve, vorrei sapere quale forma associativa è più adatta secondo le seguenti finalità della Associazione che stiamo costituendo e che non avrà fini di lucro:
(estratto dalla bozza di statuto)
Articolo 2: Finalità e ambito territoriale
Gli scopi del Club sono:
1. L’acquisizione delle quote di maggioranza della Società Sportiva “US Città di Palermo” o, in alternativa, la creazione di una nuova Società polisportiva in grado di proporsi – sia a livello calcistico, sia a livello di organizzazione societaria – come valida offerta alternativa alla “US Città di Palermo”.
2. La promozione, la pratica, la diffusione del calcio (maschile e femminile) e di altre discipline sportive che possono essere aggiunte o rimosse dal Consiglio Direttivo del Club con decisione ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci.
3. Lo studio e la promozione della lingua e letteratura siciliana nonché la partecipazione in attività di rilevanza sociale, culturale, artistica, scientifica o ricreativa che siano ritenute compatibili a dar lustro all'immagine del Club in Sicilia e nel mondo.
Attendo fiducioso vs riscontro.
Direi una ASD, tuttavia scritto così il vostro statuto non sarebbe in regola sotto molti punti di vista..
Dobbiamo costituire un'associazione, che avrà come soci sia persone fisiche che persone giuridiche (aziende e associazioni). Pensavamo ad una APS.
L'associazione avrà la finalità di promuovere la rimozione degli ostacoli al completo sviluppo professionale dell'individuo, attraverso attività rivolte al territorio e un supporto allo sviluppo dei progetti di impresa degli associati.
Tra i progetti dell'Associazione, questa riceverà in comodato d'uso gratuito uno spazio, da trasformare in maker space e da suddividere in subcomodato ad alcuni tra i suoi soci (quelli che vorranno aderire al progetto) per partecipare ad un progetto di sostegno all'autoimprenditorialità. Alcuni di questi soci che partecipaeranno al progetto saranno categorie svantaggiate (over 50, giovani precari, giovani a basso reddito, immigrati, donne in contesti dove la discriminazione di genere è forte), altri no.
1) L'associazione si intesterà le bollette dell'intero spazio e vorremmo ripartire i costi tra i soci partecipanti al progetto in funzione dei mq occupati. è possibile? l'idea è di rendere fattivo un principio di democrazia e mutuo aiuto: non paghi in base a quanto consumi ma in base allo spazio occupato sulla base del principio "più sei grande più supporti il progetto"
Per dare supporto ai soci (business plan, comunicazione, ecc), l'associazione si avvarrà di una o più società esterne (profit).
2) può l'associazione fare un contratto agevolato con l'azienda e poi ripartirne il costo tra i soci partecipanti in funzione dei mq occupati dagli stessi? (il principio è mutualistico. nessun ricarico, nessuna finalità commerciale: l'azienda esterna viene pagata e i costi ripartiti non in base ai servizi ricevuti da ciascuna, ma in base allo spazio occupato sulla base del principio "più sei grande più supporti il progetto")
3) può l'associazione proporre all'azienda di consulenza un contratto di fornitura basato sulla medesima logica? ovvero proporre al'azienda un pagamento non proporzionale ai singoli servizi erogati, ma allo spazio occupato dai soci partecipanti (a tutela dell'associazione: non c'è un costo unico da coprire, ma un costo variabile in funzione di quanto "grandi" sono le esigenze dei soci.
4) si può quindi proporre ai soci partecipanti al progetto il pagamento di un contributo mensile proporzionato ai metri quadri occupati, calcolato "abbondante" e destinato a coprire i costi previsti (bollette e fornitori) e contribuire (per la parte eccedente) alla costituzione del fondo di garanzia?
5) questo contributo può assumere la forma di quota straordinaria?
6) tutto questo è compatibile con una APS?
7) può una APS prevedere un organo decisionale aggiuntivo, ovvero una semplice assemblea bisettimanale o mensile che si riunisca senza obbligo di doppia convocazione e che decida su questioni ordinarie e monitori l'andamento dei progetti in essere?
8) può questa assemblea avere come regola per la presa di decisioni il metodo del consenso, che prevede l'unanimità?
grazie
2. In linea di massima, si. Ma se arrivano nuovi soci a valore spazi magari già esauriti?
3. fornitura... di cosa?
4. si
5. si
6. si
7. si
8. si anche se mi pare un po' folle...
Buon giorno
Siamo una associazione onlus regolarmente registrata e affiliata alla ARCL (associazione Regionale Cori del Lazio). Per variare lo status (da Onlus a APS) dovremmo riscrivere un nuovo statuto e registrarlo ?
Si, lo possiamo fare noi con questo apposito servizio
Gentilissimi,
io lavoro per un'associazione sportiva dilettantistica che organizza da 4 anni programmi di formazione per danzatori a livello europeo e internazionale, con sede a Torino.
Vorremmo modificare il nostro stato di essere, quindi lo statuto di ASD, in ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, anche al fine di poter partecipare a bandi e concorsi.
Vorrei un consiglio, o un modello, su cui basarmi per modificare l'attuale statuto.
Un cordiale saluto,
Andrea Zardi
Probabilmente lo statuto andrà rivisto a fondo per poter essere iscritti ai registri pubblici.
Consiglio una revisione approfondita
Buongiorno; approfittiamo della vostra disponibilità per chiedere una cosa. La nostra associazione di promozione sociale e culturale è nata a ottobre di due anni fa; siamo un'associazione senza fini di lucro, non siamo iscritti a nessun Registro (Nazionale o Regionale). Abbiamo registrato lo statuto all'Ufficio del Registro. Allora abbiamo fatto l'atto costitutivo utilizzandone uno trovato su internet(ce lo aveva trovato e girato un nostro amico avvocato). Due anni fa, sbagliando, non abbiamo dato la giusta importanza a tutti i punti e gli articoli dello statuto. Ora, passati due anni, dovremo rinnovare le cariche sociali. In maniera unanime si vuole confermare lo stesso consiglio direttivo, presidente e vice esattamente come sono ora. Leggendo lo statuto però ci siamo accorti che ad un punto c'è scritto che il presidente non può essere rieletto consecutivamente. Non l'abbiamo messa "volutamente" questa dicitura. Per rieleggere lo stetto direttivo e lo stesso presidente e vice presidente, possiamo registrare un nuovo statuto senza quella dicitura? Cioè: assemblea straordinaria con tutti i soci, approvazione nuovo statuto senza la dicitura in questione e registrazone all'Ufficio del Registro. Successivamente elezioni per rinnovo cariche.
Si può?
Grazie mille.
Si si può, ma a questo punto suggerisco una revisione approfondita per sistemare eventuali altre "incongruenze", a per permettervi l'iscrizione a un registro pubblico
http://www.teamartist.com/revisione-statuto/
siamo una Associazione di promozione sociale e come tale iscritta nell'album regionale della nostra Regione.
Vorrei sapere se siamo esenti dal pagamento dell'IVA nelle spese per acquisto di beni necessari allo svolgimento normale delle nostre attività. Grazie.
No
dato che desidero dare vita ad una associazione sono indeciso se associazione cooperativa sociale, sociale onlus o associazione cooperativa sociale aps, la nuova associazione serve ad una integrazione sociali alle persone svantaggiate sia economicamente che con qualunque deficit tipo non autosufficenti, con l'assunzione di personale idoneo ed anche eventualmente degli stessi.
Esistono già tante associazioni in difficoltà sul territorio, perchè non ne aiuta una già esistente?
Buongiorno, nelle mie ricerche on line sono fortunatamente incappata nel vostro sito! Faccio parte da ormai 4 anni del Direttivo, in qualità di Consigliere, di un'Associazione Culturale del paese in cui abito, Ci occupiamo di mandare avanti il Cinema che è di proprietà della Parrocchia, del paese di... Siamo tutti volontari, e dopo non poche difficoltà, e pericolo di chiusura, per un periodo lo è stato, (questo il motivo della nascita Associazione) oggi il nostro Cinema è nuovamente attivo! Stiamo pensando di trasformare la nostra Associaz. in APS perchè le nostre attività si stanno ampliando, non si vive di soli film, quali: musica live, conferenze, dibattiti, teatro e progetto con le scuole. Abbiamo un regolare Atto Costitutivo, registrato alle Agenzie delle Entrate nel 2011. Nel corso del tempo, come spesso accade, vi sono stati dei cambiamenti all'interno del nostro Direttivo, come il cambio del Presidente, Vice-Presidente, sede legale in ultimo il Tesoriere, con regolare Assemblea dei soci.
1. Tutte queste modifiche, dovrebbero essere comunicare alle Agenzia delle Entrate giusto?
2. Se così fosse, dovrebbero rilasciare un documento che attesti tali variazioni?
Ho più volte fatto richiesta al legale rappresentate associaz. di poter verificare, per scrupolo e per chiarezza, ma ho solo visionato l'Atto Costitutivo, mentre dello Statuto nemmeno l'ombra...!! Ho solo quello stilato dal primo Presidente.
3. Leggendo nel vostro sito, molto chiaro e professionale, per fare domanda di iscrizione nel Registro APS, è necessario variare lo Statuto, nello specifico quali sono le variazioni richieste?
4. Nello Statuto devono necessariamente comparire i nomi dei componenti del Direttivo con le relative mansioni?
5. In qualità di Socia e del Direttivo, e non potendo fare direttamente richiesta di copia conforme alle Agenzie delle Entrate, credo sia un mio diritto poterlo visionare.
6. Mi è stato detto che tali modifiche sono state apportate sui verbali, ma è sufficiente?
1. Si.
2. Ricevuta invio del Modello Eas e aggiornamento dell'anagrafica fiscale.
3. Quelle previste dalla L. 383/2000
4. Assolutamente NO!
5. Assolutamnte SI!
6. No.
Buonasera,
sono stato eletto presidente di un'associazione non riconosciuta e vorrei iscriverla nel registro regionale delle APS. L'attuale statuto è molto molto povero e non ricopre i fondamentali punti previsti dalla normativa. Il "rattoppamento" dello statuto in vigore produrrebbe un documento confusionario e di difficile lettura/interpretazione.
L'Assemblea dei soci in sede straordinaria può abrogare in toto lo statuto in vigore e approvare il nuovo?
Grazie mille per la risposta.
Si, ma... perchè non lo fate rivedere da noi? Legga qui
Buongiorno,
Per cambiare lo statuto della nostra APS è necessaria la presenza dei 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggior parte dei presenti.
Nel calcolo del quorum di presenze devo includere anche i soci minorenni, che non hanno diritto di voto neanche tramite i propri genitori?
Grazie!
Se lo statuto non lo specifica è a discrezione dell'assemblea. A mio parere non vanno computati.
Vi ringrazio per il vostro aiuto.
Ho ancora una domanda:
Sono Direttore Artistico di una Associazione Musicale Culturale e sono stato eletto Tesoriere di una APS. Le due associazioni svolgono le medesime attività (coro) ma non svolgono attività commerciale nè (penso io) si può dire che siano in competizione; una ha sede in Torino e l'altra nella provincia.
è un problema? Devo dimettermi da una delle due cariche?
No, non è necessario che si dimetta da uno dei 2 incarichi in quanto incarichi differenti.
Buongiorno,
1. è obbligatorio scrivere nello statuto che TUTTI i soci hanno diritto a partecipare a TUTTE le attività promosse dall'Associazione?
2. un caso pratico: un coro nel quale i nuovi coristi vengono sottoposti ad audizione. E' possibile negare la partecipazione a tale attività se non si è in possesso dei requisiti minimi (decisi insindacabilmente dal direttore)?
Grazie!
1) sì
2) al momento dell'audizione i coristi ancora non sono soci, quindi sì è possibile.
Gentilissimi,
abbiamo la necessità di modificare lo statuto della nostra aps nell'articolo che riguarda scopi e attività dell'associazione.
1. E' sufficiente inviare il "nuovo" statuto a tutti i soci?
2. dobbiamo darne comunicazione anche all'Agenzia delle Entrate?
molte grazie
1. No, dovete convocare una Assemblea Soci Straordinaria, secondo le regole contenute nello Statuto stesso! Legga però questo nostro post.
2. Alla fine dell'iter di approvazione all'interno della Associazione, dovrete provvedere ad una nuova Registrazione dello Statuto.
Viste le domande, fosse in lei penserei ad una consulenza dedicata prima di fare errori irrecuperabili.