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Commenti a: Entro marzo 2014 il CONI approverà un nuovo regolamento per gli EPS

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15 risposte a “Entro marzo 2014 il CONI approverà un nuovo regolamento per gli EPS”

  1. Rispondi
    Marta

    Salve, sono presidente di una nuova ASD fondata con lo scopo di divulgare le tecniche del benessere su tutto il territorio nazionale in particolare attraverso l'organizzazione di corsi. Per la parte sportiva ci occuperemo a breve di corsi di danza orientale e per bambini. Causa la strana situazione regionale (Marche) ci viene chiesto per la parte sportiva di affiliarci anche ad altro Eps per avere più possibilità di partecipare alle manifestazioni organizzate dagli enti, per le coperture assicurative e per avere accesso alle palestre comunali in quanto sembra i costi di affitto siano diversi a seconda dell'eps cui si è affiliati. Le domande sono:
    1)E' legale affiliarsi a più eps?
    2)la registrane al CONI viene sovrascitta (come ci dicono dall'eps cui siamo affiliati?)?
    Grazie per la chiarezza

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. Si
      2. No. Fanno dei gran pasticci e, normalmente, la duplicano.

  2. Rispondi
    Giuseppe

    Salve, nella nostra ASD abbiamo affidato la tenuta dei corsi a degli allenatori muniti di p. iva che ci rilasciano fattura. In questo modo non siamo tenuti a fare neanche il 770. Giusto?

    • Rispondi
      TeamArtist

      Esatto.

  3. Rispondi
    roberto

    Non lo so! Voglio solo far presente che con questa sentenza sono a rischio migliaia di club in tutta italia, se non tutte. Noi siamo in cinque istruttori, due hanno un altro lavoro, uno lo ha perso da poco e due fanno solo questo. Secondo me l'unico modo è aprire partita iva e aumento dei costi per la frequenza dei corsi. Praticamente fallire in partenza.

    • Rispondi
      TeamArtist

      Purtroppo credo che siate stati suggeriti male. Se aveste chiesto a noi MAI e POI MAI vi avremmo suggerito di pagare come sportivi dilettantistici, istruttori che di quella attività hanno fatto la loro professione. A chi vi siete rivolti?

      • Rispondi
        roberto

        beh! sono ragazzi che al massimo, quando va bene, prendono 500 euro al mese, dedicando del tempo, anima e cuore allo sport. E firmano la ricevuta del compenso, con dichiarazione che non hanno superato i 7500 euro.
        Il discorso è che, secondo la sentenza, si pretende che chi opera come istruttore in una asd tenga dei corsi senza continuità, una volta ogni tanto a seconda della voglia che ne hanno. E se hanno un titolo di allenatore o istruttore è peggio. Diventi un professionista.
        Quindi se il socio vuole frequentare un corso bisogna avvisarlo dicendogli: certo, però guarda che le lezioni si terrano una volta ogni tanto, quando sarà disponibile l'istruttore.
        Ma come si fa a preprare un'atleta per una competizione con questo sistema. E se non hai un alro lavoro non puoi fare l'istruttore di arti marziali, ammenoche non lo fai gratuitamente.
        Abbiamo toccato l'assurdo.
        Attenzione: noi non abbiamo avuto nessun controllo, mi sembra che avete inteso questo.

      • Rispondi
        lucag

        Un chiarimento: se un insegnante dichiara di svolgere una attività per una ASD come attività non professionale, perchè dovrebbe essere responsabile la ASD se ciò non fosse veritiero ?
        E' chiaro che la ASD cerca persone tecnicamente competenti: cerca la qualità dei servizi ai soci: se l' istruttore si qualifica come professionista sarà trattato come tale (IVA ecc...) ma altrimenti... non è SUA responsabilità ?!

        • Rispondi
          TeamArtist

          Il punto è: come lo dichiara? Un giudice del lavoro accetterebbe questa dichiarazione come prova inoppugnabile della vostra buona fede (e della malafede dell'istruttore che ha dichiarato il falso)?

          • lucag

            Gli insegnati che operano con la nostra ASD ricevono un compenso mensile in base alle ore di insegnamento effettive e rilasciano una ricevuta mensile sottoscrivendo il testo seguente che contiene una chiara dichiarazioen dell' ambito in cui lo ricevono:

            La sottoscritta Pinca Pallina nata xxx, Residente YYY CAP ##### in via XXX XXX , Codice Fiscale AAABBB##S##A###H, nella sua qualità di insegnante di XXX, in riferimento a questo compenso di Euro ###,##, ricevuto in data 31 gennaio 2014, e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.76 del D.P.R. 445/2000 e art.489 del Codice Penale)
            CERTIFICA ALLA DATA ODIERNA
            che il presente compenso di Euro ###,##, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta associazione NON comporta il superamento della franchigia di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per l' anno 2014 prevista dall' art.69, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 per il suo intero importo.
            Per certificazione Data certificazione Firma
            Pinca Pallina 31 gennaio 2014

            Se il tema è il giudice del lavoro il tema può essere delicato, ma dal punto di vista fiscale una persona dichiara di ricevere qualcosa con riferimento a certe leggi. Se tali leggi non possono applicarsi al suo caso (ossia se è un professionuista che dovrebbere rilasciare fattura facendomi pagare l' IVA e poi versarla) non è responsabilità SUA mandarmela ?!
            Grazie

          • TeamArtist

            Mi sembra un tema diverso. Un conto è dichiarare di non superare i 7500. Un altro di aver diritto ai redditi sportivi dilettantistici. Un altro ancora di non essere stati costretti a firmare una dichiarazione capestro.

  4. Rispondi
    roberto

    Salve, dopo aver letto una sentenza, che vi allegherò dopo, penso che l'unica cosa da fare dopo 20 anni di attività nel mio microscopico club (Insegnamento delle arti marziali e del fitness),a livello dilettantistico, sia chiudere. Verbali, iscrizioni, ricevute, contratti istuttori, regisri soci e altro fatti alla perfezione non contano nulla.
    Non è possibile insegnare un qualsiasi sport, a chi ha voglia di apprenderlo, eliminando i punti causa del contenzioso riportati in questa sentenza. Se non c'è continuità e professionalità, in termini di esperienza e bravura da parte degli istruttori, che logicamente devono e vogliono svolgere l'attività in tempi e orari prestabiliti da loro, con carattere continuativo ma non subordinato, perchè possono decidere di lasciare tutto in un qualunque momento o assentarsi, diventa inpossibile istruire gli atleti.
    Nel mio club gli istruttori percepiscono dei compensi, per un massimo di 500 euro mensili, trascorrendo diverse ore al giorno, anche se non devono tenere dei corsi, con lo spirito di stare insieme ai soci e metendosi a disposizione per qualsiasi consiglio riguardo l'allenamento per le varie attività sportive praticate nel club.
    Anche presidente e segretario fanno gli istruttori, sono i soci fondatori, e percepiscono lo stesso compenso.
    Si parla di possibile conflitto di interessi, ma sfido chiunque a trovare una persona che voglia fare il presidente gratuitamente, con tutte le responsabilità di caratere legale e fiscale che questo comporta.

    Ecco la sentenza:
    Associazione Sportiva Dilettantistica sanzione di 54.146,85 euro in relazione alla problematica in questione.

    SENTENZA N. 9284/2013 pubblicata il 11/07/2013 RG. N. 6732/2013
    TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE LAVORO
    “L’art. 67 TUIR, nell’elencare i “redditi diversi”, come tali non soggetti a contribuzione stabilisce alla lettera m) che rientrano tra l’altro in tale categoria “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. L’art. 35, comma 5, DL 207/2008 ha fornito un’interpretazione autentica della frase “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, chiarendo che in tale concetto “sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
    Dalla lettura della norma si ricava che, ai fini dell’inclusione tra i “redditi diversi” dei compensi erogati nell’ambito delle associazioni dilettantistiche, devono ricorrere due condizioni: le prestazioni remunerate devono avere carattere non professionale e devono essere rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
    Alla luce della citata norma di interpretazione autentica, la seconda condizione può dirsi soddisfatta anche quando la prestazione è resa al di fuori di competizioni dilettantistiche o non è ad esse funzionale. Lo ha riconosciuto lo stesso Enpals con la circolare n. 18 del 2 novembre 2009, adottata in epoca successiva all’accertamento ispettivo per cui è causa. Non può dirsi pertanto rilevante il fatto che nella specie i tre istruttori non siano stati remunerati per aver preso parte a gare o per le attività svolte in vista di esse.
    La norma di interpretazione autentica non ha tuttavia inciso sulla prima condizione richiesta dal testo originario dell’art. 67, lett. m). Indipendentemente dalla forma della collaborazione, subordinata o autonoma, la prestazione remunerata non deve avere carattere professionale.
    Si tratta dunque di stabilire quando un’attività resa nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche abbia carattere professionale.

    Affinché i compensi erogati in favore di istruttori, tecnici, collaboratori dell’associazione possano andare esenti da contribuzione, è necessario che l’attività da loro svolta non sia abituale e non abbia alle spalle un bagaglio di competenze tecniche spese nell’esecuzione della prestazione.

    Nella specie, la professionalità della collaborazione resa dai tre istruttori è dimostrata da plurimi e convergenti elementi.
    Tutti e tre gli istruttori tenevano dei corsi stabiliti presso l’associazione, almeno tre volte alla settimana, di tre o quattro ore per ogni giornata. Lo hanno loro stessi dichiarato agli ispettori Enpals (…) e lo riconosce l’opponente, allorché dichiara in ricorso che essi gestivano tali corsi in piena autonomia, sia sotto il profilo organizzativo che nella scelta delle giornate in cui effettuare le proprie prestazioni: … Ciò non soltanto dimostra che essi rendevano una prestazione stabile in favore dell’Associazione, ma anche che erano in possesso di un’adeguata competenza tecnica, se rendevano tale prestazione in piena autonomia.
    In tale contesto, il fatto che l’opponente dichiari che almeno due degli istruttori preparavano gli allievi per manifestazioni o gare sportive, talvolta per conto di un’altra associazione (…), lungi dallo smentire la tesi della natura professionale della loro attività, la avvalora. Pur costituendo esercizio diretto dell’attività dilettantistica, la prestazione resa dai tre istruttori aveva carattere professionale, in quanto essi erano dotati di tali competenze tecniche (dunque, professionali) da poter preparare gli allievi (pur dilettanti) a gare, spettacoli e manifestazioni.
    In terzo luogo, il compenso erogato in favore degli istruttori non era occasionale, ma fisso, ed era tale da poter costituire per loro una fonte autonoma di sostentamento o comunque un contributo significativo, se proporzionato all’impegno richiesto (l’istruttore ___ ha dichiarato di aver percepito circa 1.700 euro al mese in base alle ore, la ____ 1.500 euro al mese, il ___ 9,00 euro netti all’ora).
    Tutti questi convergenti elementi portano a ritenere che in capo all’opponente sussistesse, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto lavorativo intercorso con i tre istruttori e del tipo di contratto con loro concluso (ex art. 90, l. 289/2002), l’obbligo contributivo rivendicato dall’Enpals e oggi dall’Inps.
    L’opposizione va pertanto rigettata.

    P.Q.M.
    Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ___ nei confronti dell’Inps …:
    - Rigetta l’opposizione, confermando l’avviso opposto …

    • Rispondi
      TeamArtist

      Mi spiace molto per voi. Una curiosità: i 3 istruttori in questione svolgevano davvero questa attività come "primaria" oppure avevano un altro reddito?

  5. Rispondi
    Massimo Romani

    Salve, nel vostro post del 15 /01 leggo: "Innanzitutto, in un rapporto sportivo dilettantistico deve essere rigorosamente esclusa ogni forma di subordinazione: istruttori, allenatori, ecc. devono svolgere le proprie ore di lezione, insegnamento, allenamento, ecc. senza vincoli rigidi negli orari, e senza soggiacere al potere direttivo dei dirigenti e dell’organizzazione aziendale". Vorrei una spiegazione della frase " senza vincoli rigidi degli orari". Infatti, sembrerebbe di capire che una asd debba dover variare sempre giorni ed orari di allenamento con i propri atleti (noi svolgiamo Minibasket)affinché il rapporto con l'istruttore sia dilettantistico. Se fosse così credo che nessuna asd sia in regola!!! Qual è il Vostro parere?
    Grazie e buon lavoro

    • Rispondi
      TeamArtist

      Il punto è che se gli allenamenti iniziano alle 17.00 e l'allenatore arriva alle 17.05 non c'è un cartellino da timbrare e una "trattenuta" dei compensi. Si presuppone infatti che l'allenatore lo faccia per passione, sia una persona seria che cerca di essere puntuale, ma non abbia un mitra spianato!

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