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Come si diventa ONLUS

TeamArtist Scritto da TeamArtist
Categoria dell'articolo: Costituire Associazione

Come fa un’Associazione già costituita ad ottenere il riconoscimento di ONLUS?

Dobbiamo distinguere tre casi.

I CASO

Alcune tipologie di Associazioni vengono considerate “ONLUS di diritto“:

  • le organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritte nei registri tenuti presso le regioni e le province e che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995;

  • le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/91 e i loro consorzi se costituiti di sole cooperative sociali;

  • le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/87.

Tali enti diventano automaticamente ONLUS, senza che siano tenuti ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 460/1997; sono inoltre esonerati dall’iscrizione dell’Anagrafe unica delle ONLUS.

Le Onlus di diritto possono utilizzare, a scelta, la normativa fiscale relativa alle Onlus oppure quella della propria legge speciale (Legge quadro sul volontariato), se più favorevole.

II CASO

Le altre organizzazioni (associazioni riconosciute e non, comitati, fondazioni, società cooperative, altri enti di carattere privato senza fini di lucro) per diventare ONLUS devono innanzitutto svolgere attività in uno o più dei seguenti settori:

  1. assistenza sociale e socio-sanitaria;

  2. assistenza sanitaria;

  3. beneficenza;

  4. istruzione;

  5. formazione;

  6. sport dilettantistico;

  7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/39;

  8. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui al decreto legislativo 152/2006;

  9. promozione della cultura e dell’arte;

  10. tutela dei diritti civili;

  11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 400/1988).

Attenzione: le ONLUS non possono svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Ciò premesso, il primo passo è quello di conformare il proprio Statuto alle indicazioni contenute nell’articolo 10, comma 1 del Decreto Legislativo 460/1997 – Sezione II, riportando chiaramente:

  • lo svolgimento di attività in uno o più dei suddetti settori;

  • l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

  • il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse;

  • il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura;

  • l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse;

  • l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento – indipendentemente da quale ne sia la causa – ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Agenzia per le Onlus), salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

  • l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo (vale a dire la partecipazione attiva del socio), escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (il rapporto associativo cessa per recesso o esclusione e non può avere una scadenza predefinita) e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

  • l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.

Per modificare uno Statuto già redatto (come nel caso appunto di una Associazione già costituita), è necessario convocare un’Assemblea Straordinaria dei Soci per l’approvazione delle modifiche; lo Statuto “revisionato” deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Leggi il nostro post Quando e come si devono registrare Statuto e Atto Costitutivo.

E’ di fondamentale importanza che il vostro Statuto sia a norma di legge! Se avete bisogno, noi possiamo aiutarvi!

Infine, occorre iscriversi all’Anagrafe Unica delle ONLUS. Per far ciò, occorre inviare il modello di comunicazione alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’Associazione. Alla comunicazione va allegata una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante della Onlus, nella quale si devono attestare le attività svolte e il possesso dei requisiti. In alternativa alla dichiarazione, può essere allegata una copia dello statuto o dell’atto costitutivo. Sia il modello di comunicazione che la dichiarazione sostitutiva sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I documenti devono essere spediti tramite raccomandata, in plico senza busta, con ricevuta di ritorno o consegnati in duplice copia alla Direzione Regionale competente.

Se la verifica dei requisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate avrà esito positivo, l’Associazione otterrà l’iscrizione e sarà ufficialmente riconosciuta come ONLUS. Per effetto dell’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, l’ente interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo n. 460/1997. Gli effetti dell’iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione.

L’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS può essere fatta anche attraverso l’iscrizione al Registro Regionale delle Onlus (se esistente) della Regione ove l’Associazione ha sede legale.

III CASO

Sono considerate ONLUS “parziali”, limitatamente all’esercizio delle attività previste per le ONLUS:

  • gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

  • le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno.

La procedura per ottenere il riconoscimento di ONLUS è quello illustrato sopra.

NON possono, invece, assumere la qualifica di ONLUS:

  • enti pubblici;

  • società commerciali, diverse da quelle cooperative;

  • organizzazioni sindacali;

  • partiti e movimenti politici;

  • associazioni di categoria;

  • associazioni di datori di lavoro;

  • enti non residenti in Italia.

 

59 risposte a “Come si diventa ONLUS”

  1. Cinzia

    Buongiorno,
    sono socia di un'associazione sportiva dilettantistica per non udenti. Prima questo tipo di associazioni erano collegate direttamente all'ENS Ente per il sostegno dei Sordi. Da circa vent'anni sono autonome con un proprio statuto. Noi abbiamo il nostro certificato e convalidato all'agenzia delle Entrate, riceviamo contributi regionali annuali come altre 4 associazioni di altre province in regione. Ci occupiamo da un po' di tempo anche di attività formative Corsi LIS, e di seminari divulgativi e informativi per non udenti. Redigiamo regolarmente bilancio consuntivo e previsionale e ogni 4 anno cambia il consiglio di società. Tutto questo a titolo volontario... solo con promozione attività sportive dilettantistiche attraverso strutture del territorio. Il nostro Statuto può essere valido? Oppure dovrà essere modificato per l'iscrizione al registro delle ONLUS? Grazie per eventuale riscontro e per le informazioni del blog.
    Cinzia

    • TeamArtist

      1) Per capire se uno Statuto sia valido bisogna sicuramente leggerlo
      2) Registro ONLUS? Ma non eravate un'ASD?
      3) ti contattiamo in privato, così possiamo capire meglio di cosa stiamo parlando

  2. Ernesto

    Buongiorno,
    faccio parte di un'associazione e vorrei capire se c'è la possibilità di diventare onlus.
    L'associazione si occupa solamente di due cose:
    1- Elargire una borsa di studio;
    2- Organizzare serate gratuite di divulgazione scientifica.

    Secondo me l'associazione potrebbe rientrare in queste attività:
    beneficenza - istruzione - promozione della cultura e dell’arte
    e quindi avere i requisiti per essere Onlus.
    Oltre alle marche da bollo ed eventuale revisione dello statuto da parte vostra, quali altri costi di registrazione/trasformazione sono necessari? Il notaio è un obbligo oppure è possibile evitarlo?

    Grazie.

    • TeamArtist

      Potete evitare di passare tramite un notaio.
      Se uno statuto deve essere rifatto, lo dovrete registrare, comprensivo quindi di imposta di registro e marche da bollo

  3. Giuseppe

    Mi chiamo Giuseppe e sono presidente di un'associazione che tra pochi giorni la stessa verrà registrata all'ordine del volontariato. Mi è stato indicato di farla divenire ONLUS 383. In cosa consiste , qual'è la prassi da seguire e se ci sono costi.

    • TeamArtist

      mi scusi ma non capisco... è una Onlus o una ODV (organizzazione di volontariato) quella di cui sta parlando?

  4. Ulrico

    Buongiorno. Complimenti per il blog! Bellissimo! Approfitto della vostra competenza per una domanda.
    Premesso che sono presidente di una ONLUS di Roma, vorrei istituire una sezione a Napoli, dandole una certa autonomia. Quindi chiedo:
    1) La nuova sezione, per operare in autonomia, deve avere un proprio statuto e magari anche un proprio codice fiscale ed un proprio presidente?
    2) Se avra' nuovo codice fiscale (e magari nuovo presidente), sara' comunque una ONLUS (sempre che il nuovo statuto ne abbia i requisiti)?
    Grazie!

    • TeamArtist

      1. In questo caso sarebbe una nuova associazione
      2. Se ha i requisiti, si, ma deve richiedere anch'essa l'ammissione all'elenco onlus

  5. francesca

    Salve sono Presidente di un'associazione riconosciuta ONLUS, a Roma. Ringraziandovi anticipatamente per la possibilità che mi date vi faccio questa domanda: avendo la mia associazione finalità nel sociale, aiutando persone indigenti, bambini ed anziani la mia domanda è : Ho bisogno di un locale da prendere in locazione per ampliare l'attività della mia associazione.Come devo fare per ottenere il rimborso dalla Regione?A quanto ammonta? Nessuno vuol dirmi niente al Comune son stata ben due volte.E poi, esiste un bando per ottenere in locazione un locale del Comune? Vi prego rispondete alle mia prima domanda.Grazie infinite dott.ssa F.Marcone

    • Chiara Fiocchi

      Non è previsto un automatico rimborso da parte della Regione; potete fare una richiesta di contributo. Per ottenere un locale in locazione dal comune dovete tenere monitorati eventuali bandi promossi dall'amministrazione comunale, verificando di avere i requisiti per accedervi

  6. Gianluca

    Buongiorno, siamo una Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro con solo volontari e nessuno retribuito. Abbiamo solo il codice fiscale e non la P.IVA. Facciamo attività sportiva dilettantistica di volo a vela e gestiamo una scuola di volo a vela, facendo sia istruzione che formazione. Siamo federati all'Aero Club d'Italia e quindi abbiamo l'iscrizione al CONI
    1. Potremmo diventare una ONLUS?
    2. Che incombenze in più ci spetterebbero rispetto allo stato attuale?
    3. Siete in grado di revisionare il nostro statuto?
    4. in che tempi?
    5. e a che costi?

    • TeamArtist

      1. In linea teorica, si... ma per avere quali vantaggi?
      2. iscrivervi al registro delle Onlus tenuto dall'Agenzia delle Entrate e rivedere lo Statuto (con conseguente nuova registrazione)
      3. Certo
      4. Gennaio 2017
      5. 354 euro iva inclusa

  7. ASSOCIAZIONE ALEVIARE LA POVERTA alpo

    la nostra associazione `e' stata iscritta nel regisro regionale sardo nel 2002 per i settori sociale, asistenza sociale e nel 2014 nel settore di cooperazione internazionale. Ora controllando le associazione onlus non veniamo inclusi come mai? eppure nella dicitura rilasciata della Regione Sardegna c'`e la dicitura associazione "alleviare la povertá´Onlus Alpo
    Onlus ALPO. Vorrei avere delle spiegazioni. Tra l'altro riceviamo anche il 5 per mille. Grazie Rosaria Cadelano.

    • TeamArtist

      Dove avete controllato?

  8. MARIO MASSA

    Buonasera,
    sono il vice presidente di un'associazione culturale dotata di codice fiscale e vorrei gentilmente chiederVi se e come fosse possibile trasformarla in onlus.

    Resto in attesa di un benevolo riscontro.

    Distinti saluti

    • TeamArtist

      Ha letto bene l'articolo?

  9. franco

    vorrei trasformare questa associazione giò costituita nel 1982 in una onlus

    • TeamArtist

      Ha letto il post?

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