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Le agevolazioni fiscali delle OdV

TeamArtist Scritto da TeamArtist
Categoria dell'articolo: Costituire Associazione

Ai sensi dell’art. 10, comma 8 del Decreto Legislativo n. 460/1997, alle Organizzazioni di Volontariato viene riconosciuto il diritto di scegliere di avvalersi della normativa di “maggior favore”. Ciò significa che una OdV, ONLUS di diritto, può applicare la disciplina fiscale più conveniente scegliendo tra le agevolazioni contenute nella legge quadro (L. 266/1991) o quelle di cui al decreto istitutivo delle ONLUS (D. Lgs. 460/1997).

La Circolare Ministeriale n. 168 del 26/6/1998 al punto 5.2 ha precisato che la scelta tra le diverse previsioni agevolative, anche se non necessita di una comunicazione agli uffici, deve essere mantenuta per tutte le operazioni che il soggetto svolge nell’arco di un intero periodo d’imposta.

Quindi, ad esempio, le OdV che svolgono attività commerciali soggette ad IVA possono scegliere, per almeno un periodo d’imposta, di operare nel regime di esclusione da IVA ex art. 8 L. 266/91 oppure di aprire la partita IVA e optare fra i vari regimi contabili previsti dal sistema.

Vediamo ora le agevolazioni fiscali previste per le OdV dalla L. 266/1991:

  • Le OdV sono esonerate dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e gli atti connessi allo svolgimento della propria attività (es: contratti di locazione o di comodato d’uso gratuito di beni immobili o mobili necessari per il proprio operare, delibere assembleari che modificano lo statuto, ecc) (art. 8, comma 1).
  • Le OdV sono esonerate anche dall’imposta di bollo per gli atti costitutivi e gli atti connessi allo svolgimento della propria attività (art. 8, comma 1).
  • Le donazioni e i lasciti testamentari sono esenti dalla relativa imposta (art. 8, comma 2).

  • Le operazioni poste in essere (operazioni attive, cioè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivo) dalle organizzazioni di volontariatonello svolgimento della propria attività sono fuori campo IVA, cioè non rientrano nell’ambito di applicazione di tale imposta (art. 8, comma 2). L’esclusione da IVA comporta l’esclusione da tutti gli obblighi formali connessi: una OdVnon è obbligata cioè ad aprire partita IVA, né deve rispettare le disposizioni dettate dal D.P.R. 633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto (ad esempio: fatturazione dei servizi offerti, registrazione contabile, ecc.). Per le prestazioni effettuate basta emettere una nota di debito o una ricevuta.

Le OdV non sono invece esonerate dal pagamento dell’IVA sugli acquisti effettuati, in quanto assimilate a consumatori finali.

  • I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini IRES, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato (art. 8, comma 4).
  • Per le erogazioni liberali sono applicabili tutte le agevolazioni previste per le ONLUS.

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