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D.L. n°398/91- Regime fiscale agevolato delle Associazioni No Profit con Partita Iva

TeamArtist Scritto da TeamArtist
Categoria dell'articolo: Gestione dell'associazione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991

In vigore dal 1-1-1992

Testo aggiornato al 20-2-2014

LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.

 

Art. 1

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione é esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui é esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attività commerciali esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite é superato.

3. comma abrogato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla l. 21 novembre 2000, n. 342.


AGGIORNAMENTI

Il Decreto-Legge 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 66 del 6 febbraio 1992) all’art. 9 bis ha disposto che: “Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.”
La Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all’art. 2 comma 31, ha disposto che: “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.”

La L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U. 25/11/2000, n.276) ha disposto (con l’art. 25, comma 3) che “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, é elevato a lire 360 milioni.”

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l’art. 90, comma 2) che “A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, é elevato a 250.000 euro.”

 

Art. 2

1. I soggetti di cui all’articolo 1 che hanno esercitato l’opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti che fruiscono dell’esonero devono annotare nella distinta d’incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali.

3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta continua ad applicarsi con le modalità di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.

5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 é determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d’incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalità di compilazione.

 

Art. 3.

1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all’articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.

 

Art. 4.

1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 9 per cento.

12 risposte a “D.L. n°398/91- Regime fiscale agevolato delle Associazioni No Profit con Partita Iva”

  1. MICHELANGELO

    SALVE SONO PRESIDENTE DI UN CLUB NAPOLI CALCIO DEDITO A PROMUOVERE IL CALCIO IN GENERE E PIU' SPECIFICATAMENTE AL SOSTEGNO DELLA SQUADRA DEL NAPOLI CALCIO. ABBIAMO COSTITUITO PER QUESTA UNA ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA SENZA FINI DI LUCRO CON ATTO REGISTRATO CHE SI E' AFFILIATA ALLA NUOVA ASSOCIAZIONE NAPOLI CLUB. VORREI SAPERE SE E' POSSIBILE ADERIRE ALLA LEGGE 398/91 E QUALI ADEMPIMENTI PORRE IN ESSERE. GRAZIE

    • TeamArtist

      Certamente;
      Dovete presentare la dichiarazione di adesione alla 398 alla SIAE e, per poter usufruire del regime fiscale agevolato, dovete anche compilare e presentare il REA all'Agenzia delle Entrate.

  2. Paola Cioppettini

    Buona Sera,
    devo inviare una richiesta di contributo alla regione per la mia A.S.D. per l'acquisto di un defibrillatore.Sul modulo mi chiedono di indicare il numero di una marca da bollo da 16,00 euro di cui dovrei essere in possesso o il motivo e il riferimento di legge per il quale sarei esente. La devo pagare o le a.s.d. sono esenti? E semmai qual è il riferimento di legge?
    Grazie mille

    • TeamArtist

      E' a vostro carico

  3. Simone

    Buongiorno, vorrei sapere se è davvero obbligatorio, per una società calcistica dilettantistica/amatoriale, l'iscrizione al CONI, per poter aderire alla legge 398/91.

    Grazie mille

    • TeamArtist

      Assolutamente si.

  4. berto

    Carissimi, intanto grazie per quello che fate e per come lo fate. Onestà e precisione uniche.
    Devo aver perso un pezzo: fondiamo ass. culturale, chiediamo c.f. e andiamo all'AdE a registrarla pagando E200 + bolli per i fogli. Ora si vorrebbe entrare in regime di 398 e abbiamo 60 giorni. A quanto ho capito è necessaria partita iva.
    1. E'vero, è necessaria partita ive per entrare in 398?
    2. Quando la dobbiamo richiedere?
    3. Fondare ora che è quasi finito l'anno comporta spese superflue dovute soltanto all'anno fiscale o non cambia nulla?
    (ho provveduto a inviare le proposte di like, 11)
    Grazie

    • TeamArtist

      1. Si
      2. SOLO nel momento in cui sarete certi che vi servirà. Tenete conto che se immaginate di fatturare meno di 3000 euro all'anno non ne vale certo la pena (la tenuta della partita iva ha dei costi e delle incombenze). Per adesso aprite solo il CF
      3. Non cambia nulla. Quale sarà il vostro anno sociale?

      • berto

        Grazie molte,
        Rispondo alla Vs domanda su quale sarà il nostro anno sociale: il problema è che non so cosa significa normativamente anno sociale.
        Se per esso si intendono i dodici mesi dalla registrazione all'AdE, partirà a giorni, nel momento in cui registreremo l'associazione.

  5. Francesco

    Salve,ho due domande da porvi.
    1)Le SSD recuperano materialmente l'iva che investono e se si in che percentuali?
    2) per quanto riguarda i contratti di gestione di strutture sportive private è possibile recuperare l'iva?
    es: se io pago 6000 euro + iva al mese per un anno l'iva la recupero o no?
    Grazie.

    • TeamArtist

      1. Dipende dal regime fiscale che scelgono. In 398, no.
      2. Idem