{"id":9581,"date":"2016-04-21T11:05:41","date_gmt":"2016-04-21T10:05:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.teamartist.com\/blog\/?p=9581"},"modified":"2022-05-05T15:33:39","modified_gmt":"2022-05-05T14:33:39","slug":"come-si-calcolano-le-sanzioni-del-fisco-alle-associazioni-prima-puntata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/2016\/04\/21\/come-si-calcolano-le-sanzioni-del-fisco-alle-associazioni-prima-puntata\/","title":{"rendered":"Come si calcolano le Sanzioni del Fisco alle Associazioni &#8211; Prima puntata"},"content":{"rendered":"<div class=\"item-page\">\n<p>Allora, mettetevi comodi, armatevi di pazienza, fate un respiro profondo, spegnete gli smartphone. Questo \u00e8 uno di quei post da leggere di notte, quando tutti dormono e nulla deve potervi distrarre. Quando si parla del Fisco Italiano, riuscire a capirci qualcosa \u00e8 una impresa davvero ardua (anzi, nemmeno NOI siamo sicuri di aver capito tutto perfettamente: ogni aiuto, suggerimento, correzione \u00e8 quindi non solo ben accetta ma&#8230; benvenuta!). Abbiamo per\u00f2 fatto uno sforzo mostruoso per fare in modo che chiunque, anche chi non \u00e8 del settore, possa cominciare a capirci qualcosa. Attenzione! <strong>Questa \u00e8 solo la prima puntata&#8230;<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">c<\/span><\/p>\n<h2><strong>Dal 1\u00b0 Gennaio 2016 \u00e8 cambiato tutto.<\/strong><\/h2>\n<p>Partiamo da qui altrimenti \u00e8 un casino. Cancellate tutto quello che sapevate: il 7\/10\/2015 infatti \u00e8 stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 158 che rivede completamente\u00a0il sistema sanzionatorio che era\u00a0in vigore precedentemente, comprese le sanzioni tributarie non penali contenute nel D.Lgs. 471 del 18\/12\/1997.\u00a0L\u2019applicazione delle modifiche parte dal 1\/1\/2016 grazie alla\u00a0legge di Stabilit\u00e0 2016.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">c<\/span><\/p>\n<h2><strong>I 3 diversi &#8220;reati fiscali&#8221; che possono compiere le Associazioni.<\/strong><\/h2>\n<ol>\n<li>Il <strong>Ritardo<\/strong> <strong>nel pagamento delle Imposte o nell&#8217;invio delle Dichiarazioni obbligatorie<\/strong>\u00a0(770, Certificazioni Uniche,\u00a0Modello Unico ENC, Irap, Dichiarazioni Iva, Spesometro, Intrastat, Intra 12 e 13 etc.) &#8211;<strong>&gt;<\/strong> \u00e8 tale se il pagamento avviene<strong> entro i 90 giorni<\/strong> dal termine ultimo di pagamento e delle presentazioni delle dichiarazioni (le Dichiarazioni stesse sono comunque essere state fatte al Fisco:\u00a0Modello Unico Enc &#8211; per Ires e\u00a0Irap, Dichiarazioni Iva trimestrali).<\/li>\n<li>L&#8217;<strong>Omessa dichiarazione<\/strong>\u00a0<strong>delle Imposte da pagare<\/strong>\u00a0<strong><strong>o nell&#8217;invio delle Dichiarazioni obbligatorie\u00a0<\/strong><\/strong>(770, Certificazioni Uniche,\u00a0Modello Unico ENC, Irap, Dichiarazioni Iva, Spesometro, Intrastat, Intra 12 e 13 etc.)<strong><strong>\u00a0<\/strong>-&gt; <\/strong>\u00e8 tale se la presentazione delle Dichiarazioni omesse (Modello Unico Enc &#8211; per Ires e\u00a0Irap, Dichiarazioni Iva trimestrali) e il pagamento delle imposte avviene oltre i 90 giorni dal termine di presentazionee pagamento delle Dichiarazioni stesse e comunque entro il termine di presentazioni delle Dichiarazioni successive.<\/li>\n<li>La <strong>Dichiarazione Infedele<\/strong> -&gt; \u00e8 tale se \u00e8 stata presentata una Dichiarazione il cui contenuto \u00e8 falso.<\/li>\n<\/ol>\n<h2><span style=\"color: #ffffff;\">c<\/span><\/h2>\n<h2><strong>1. Cosa fare nel caso di Ritardo nel pagamento: il <em>Ravvedimento Operoso<\/em><\/strong><\/h2>\n<p>Mettiamo che la tua Associazione si sia dimenticata di pagare delle imposte&#8230; e decida di pagarle col ravvedimento operoso. Il caso tipico \u00e8 l&#8217;Associazione con partita Iva che ha optato per il regime 398\/1991 e non ha versato l&#8217;iva di un trimestre (o di tutto l&#8217;anno; non fare quella faccia, ti assicuro che capita pi\u00f9 spesso di quanto immagini) perch\u00e8, ad esempio, la fattura non gli \u00e8 stata pagata dal Cliente (magari uno Sponsor). In questo caso tutto dipende da&#8230; quanto tempo ci metti a sistemare la tua situazione (chiaramente pi\u00f9 tempo passa, peggio \u00e8).<\/p>\n<p>GLI ESEMPI.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Versamenti effettuati <span style=\"color: #333399;\">entro 15 giorni<\/span><\/strong><span style=\"color: #333399;\">:<\/span> la sanzione \u00e8 pari al 15% dell&#8217;importo non versato, ridotta dell&#8217;1% per ogni giorno di ritardo [&#8230; cio\u00e8: se dovevi pagare 100 euro di tasse e lo fai con 2 giorni di ritardo, pagherai 100 euro (<em>le tasse non pagate<\/em>) + 2 euro (<em>la sanzione<\/em>)=<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>102<\/strong><\/span> euro];<\/li>\n<li><strong>Versamenti eseguiti <span style=\"color: #333399;\">entro e non oltre\u00a0i 90 giorni<\/span> di ritardo<\/strong>; la sanzione \u00e8 pari al 15% dell&#8217;importo non versato [tornando all&#8217;esempio qui sopra: se dovevi pagare 100 euro di tasse e lo fai con 90\u00a0giorni di ritardo, pagherai 100 euro (<em>le tasse non pagate<\/em>) + 15\u00a0euro (<em>la sanzione<\/em>)=<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>115<\/strong><\/span> euro];<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #808080;\">\u00a0modifiche introdotte per l\u2019istituto del\u00a0<strong>ravvedimento operoso<\/strong>, fanno s\u00ec che nel caso in cui\u00a0il contribuente voglia regolarizzare tale violazione, lo stesso possa avvalersi in merito alle nuove misure di <strong>riduzione delle sanzioni<\/strong> di cui all\u2019art. 13, D.Lgs. n. 472\/1997.\u00a0La sanzione prevista di 500 euro in caso di regolarizzazione dell\u2019errore entro 90 giorni, infatti, potrebbe cos\u00ec diminuire a 55,55 euro, vale a dire un <strong>1\/9 del minimo edittale<\/strong>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">c<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"color: #000000;\"><strong>2. Omessa dichiarazione (oltre i 90 giorni di ritardo dalla scadenza del termine)<\/strong><\/span><\/h2>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La novit\u00e0 pi\u00f9 importante introdotta rispetto all&#8217;omessa dichiarazione (770, Certificazioni Uniche,\u00a0Modello Unico ENC, Irap, Dichiarazioni Iva, Spesometro, Intrastat, Intra 12 e 13 etc.) \u00e8 la possibilit\u00e0 di ridurre la sanzione ordinaria tramite la presentazione del modello dichiarativo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.\u00a0In caso di omissione, la sanzione (rimasta invariata) <strong>va dal 120% al 240% dell&#8217;imposta dovuta<\/strong> con un <strong>minimo di euro 250<\/strong> (prima 258). \u00a0Si deve anche considerare il caso particolare di quelle dichiarazioni omesse senza che vi fossero delle imposte da pagare (le cosiddette dichiarazioni &#8220;a zero&#8221;, come nel caso del Modello Unico Enc per le Associazioni con Partita Iva): in questo caso la sanzione va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.000.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"> Il nuovo articolo 1 del Dlgs 471\/1997 ha introdotto, tuttavia, una mitigazione della sanzione applicabile nell&#8217;ipotesi in cui il contribuente che si \u00e8 dimenticato di trasmettere il modello <strong>lo faccia dal novantunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione successiva<\/strong>. Ci\u00f2 a condizione che non sia iniziata alcuna attivit\u00e0 di Accertamento (in questa ipotesi, infatti, la sanzione andr\u00e0 dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro) con il solo scopo di premiare (con l&#8217;abbattimento alla met\u00e0 della sanzione rispetto alle vecchie regole \u00a0&#8211; quando si andava dal 120% al 240%) l&#8217;intento collaborativo del contribuente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">c<\/span><\/p>\n<h2><strong>3. Dichiarazioni infedeli (dicendo di non aver imposte da pagare o sbagliando i calcoli)<\/strong><\/h2>\n<p>Questo accade alla Associazioni pi\u00f9 furbette oppure pi\u00f9 sbadate. Non \u00e8 che si dimenticano di pagare una Imposta (770, Certificazioni Uniche,\u00a0Modello Unico ENC, Irap, Dichiarazioni Iva, Spesometro, Intrastat, Intra 12 e 13 etc.) &#8230; ma proprio fanno una dichiarazione sbagliata (non indaghiamo se ci\u00f2 \u00e8 accaduto per caso o&#8230; volutamente!).<\/p>\n<p>La riforma riduce la sanzione ordinaria per le violazioni configurabili come infedele dichiarazione con una forbice del 90-180% che, tuttavia, si incrementano dal 135% al 270% nel caso di condotte fraudolente, ma, soprattutto, introduce una notevole riduzione per le \u201ccondotte\u201d meno gravi.<\/p>\n<p>Tra queste rientrano il caso di \u201cesigua evasione\u201d (maggiore imposta accertata inferiore al 3% di quella dichiarata e non superiore a 30mila euro) e di evasione derivante da errori relativi all&#8217;applicazione del principio di competenza. In entrambe le ipotesi la sanzione diventa dal 60% al 120 per cento. Inoltre, nel caso in cui l&#8217;evasione derivante da inesattezze sull&#8217;imputazione temporale di un componente non abbia comportato alcun danno erariale, la sanzione diventa fissa, 250 euro.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\"><strong><em>c<\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<h2><strong><em>FOCUS:\u00a0Favor Rei<\/em><\/strong><\/h2>\n<p>Viene istituito il principio del <em>favor rei<\/em> (<em>principio in base al quale nessuno pu\u00f2 subire\u00a0una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce pi\u00f9 una violazione; se, invece, la legge in vigore al momento in cui \u00e8 stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entit\u00e0 diversa, si applica la legge pi\u00f9 favorevole<\/em>)\u00a0con conseguente applicazione delle sanzioni pi\u00f9 favorevoli anche alle violazioni commesse prima del 1\/1\/2016.<\/p>\n<p><strong>NB:<\/strong> Le Associazioni potranno usufruire degli abbattimenti anche in presenza di PVC, avvisi di accertamento, avvisi di irrogazione di sanzioni non ancora definitivi per i quali si \u00e8 scelta la strada dell&#8217;impugnazione o dell&#8217;accertamento con adesione\u00a0(in base all&#8217;articolo 3, comma 3 del Dlgs 472\/1997).<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">c<\/span><\/p>\n<h2><strong>E per non avere tutti questi casini?<\/strong><\/h2>\n<p>La soluzione migliore \u00e8 affidarsi al nostro servizio <a href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/associazione-protetta-2\/\">Associazione Protetta<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"custom\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Allora, mettetevi comodi, armatevi di pazienza, fate un respiro profondo, spegnete gli smartphone. 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