{"id":13626,"date":"2022-06-09T15:20:36","date_gmt":"2022-06-09T14:20:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/?p=13626"},"modified":"2025-03-24T11:11:01","modified_gmt":"2025-03-24T10:11:01","slug":"scadenza-del-30-giugno-gli-obblighi-di-pubblicita-e-trasparenza-per-le-associazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/2022\/06\/09\/scadenza-del-30-giugno-gli-obblighi-di-pubblicita-e-trasparenza-per-le-associazioni\/","title":{"rendered":"Scadenza del 30 giugno: gli obblighi di pubblicit\u00e0 e trasparenza per le Associazioni no profit italiane"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"p1\"><em>AGGIORNAMENTO MARZO 2025<\/em><\/p>\n<p class=\"p3\"><b>Il 30 giugno \u00e8 una data che va cerchiata in rosso sul calendario della tua Associazione no profit (non importa che sia una ASD \u2013 Associazioni Sportiva Dilettantistica o un ETS nelle tre forme: APS \u2013 Associazione di Promozione Sociale, OdV \u2013 Organizzazione di Volontariato, Altro ETS).<\/b><\/p>\n<p class=\"p4\">Devi ricordarti che ogni anno, entro questa data, devi pubblicare sul sito web della tua Associazione (o, in mancanza, sulla pagina Facebook ufficiale oppure, in alternativa, \u00e8 possibile utilizzare il sito della vostra Rete Associativa di affiliazione se ne avete una) i contributi che nell\u2019anno precedente hai ricevuto da enti della pubblica amministrazione. \u00c8 un obbligo per tutte le associazioni previsto dalla <i>Legge per il mercato e la concorrenza<\/i> (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;124\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><span class=\"s1\">legge n. 124\/2017<\/span><\/a>).<\/p>\n<h2 class=\"p5\"><b>I contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione<\/b><b><\/b><\/h2>\n<p class=\"p6\">In modo semplice ma chiaro <b>devi pubblicare contributi o aiuti, in denaro o in natura, che la tua associazione ha ricevuto da enti della pubblica amministrazione<\/b>. Questi contributi non devono avere carattere generale (erogati a tutti senza richiesta) e devono essere privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. In altre parole, non devi pubblicare le somme che la tua associazione ha ricevuto per l\u2019acquisto di beni o servizi, per incarichi professionali ricevuti o per risarcimenti dei danni subiti. Invece, devi dichiarare le somme di denaro o il valore dei beni a titolo di contributo cha hai ricevuto dalla pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attivit\u00e0 istituzionali della tua associazione. Ad esempio, se utilizzi una sede attraverso un contratto di comodato con una pubblica amministrazione, devi dichiarare il valore annuale del bene immobile.<\/p>\n<p class=\"p3\">Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la <a href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2021\/Circolare-ministeriale-6-del-25062021.pdf\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><span class=\"s1\">circolare n. 6 del 25 giugno 2021<\/span><\/a> ha <b>escluso<\/b> dall\u2019obbligo di comunicazione le somme incassate mediante l\u2019istituto del <b>5 per mille<\/b>, perch\u00e9 sono considerate donazioni private e non vantaggi economici concessi dalla Pubblica Amministrazione.<\/p>\n<p class=\"p3\"><b>Si considerano \u201centi della Pubblica Amministrazione\u201d:<\/b><b><\/b><\/p>\n<p class=\"p3\"><i>-pubbliche amministrazioni;<\/i><\/p>\n<p class=\"p3\"><i>-societ\u00e0 controllate da PA;<\/i><\/p>\n<p class=\"p3\"><i>-societ\u00e0 in partecipazione pubblica;<\/i><\/p>\n<p class=\"p3\"><i>-associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell\u2019art. 2 bis D.lgs. 33\/2017).<\/i><i><\/i><\/p>\n<h2 class=\"p5\"><b>Quando scatta l\u2019obbligo di pubblicazione<\/b><b><\/b><\/h2>\n<p class=\"p4\">L\u2019obbligo di pubblicazione scatta quando l\u2019associazione ha ricevuto nell\u2019anno solare precedente vantaggi economici per un <b>importo di valore complessivo pari o superiore a 10.000 euro (non importa se in denaro o in natura)<\/b>. Vale il principio di cassa: si conteggiano i contributi effettivamente ricevuti e incassati nell\u2019anno solare, cumulandoli (non conta se il singolo contributo \u00e8 inferiore ai 10.000 euro: contano i contributi sommati!).<b> Noi comunque consigliamo di pubblicarli a prescindere (anche perch\u00e8&#8230; fanno curriculum: \u00e8 qualcosa di cui andare orgogliosi, non da nascondere!).<\/b><\/p>\n<h2 class=\"p5\"><b>Dove pubblicare le informazioni<\/b><b><\/b><\/h2>\n<p class=\"p4\">Per adempiere agli obblighi di pubblicit\u00e0 e di trasparenza devi pubblicare l\u2019elenco dei contributi ricevuti sul sito internet della tua associazione, oppure in alternativa puoi pubblicare le informazioni sulla pagina Facebook. Non hai la pagina Facebook? Puoi chiedere di pubblicare l\u2019elenco dei contributi sul sito internet della rete associativa alla quale la tua associazione aderisce.<\/p>\n<h2 class=\"p5\"><b>Come pubblicare le informazioni<\/b><\/h2>\n<p class=\"p6\"><b>Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile.<\/b><br \/>Ti consigliamo di creare <b>sul sito una sezione specifica<\/b>, nella quale ordinare in modo chiaro le informazioni divise per anni finanziari. <b>Le informazioni minime e indispensabili che devi inserire:<\/b><b><\/b><\/p>\n<ol class=\"ol1\">\n<li class=\"li3\">1.la denominazione e il codice fiscale della tua associazione;<\/li>\n<li class=\"li3\">2.la denominazione del soggetto che ha erogato il contributo;<\/li>\n<li class=\"li3\">3.le somme incassate indicate in modo distinto per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;<\/li>\n<li class=\"li3\">4.la data o le date di effettivo incasso;<\/li>\n<li class=\"li3\">5.la causale d\u2019incasso, ovvero il motivo per il quale tali somme sono state erogate<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"p3\">\u2014 &gt; <a href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/fac_simile_schema_informazioni_sui_vantaggi_economici_ricevuti__30_giugno_2022.doc\"><span class=\"s1\">Qui puoi scaricare un fac simile da utilizzare per la pubblicazione<\/span><\/a> &lt; \u2014<\/p>\n<p class=\"p9\">\u00a0<\/p>\n<h2 class=\"p5\"><b>Attenzione alle sanzioni<\/b><b><\/b><\/h2>\n<p class=\"p4\">Sono anche previste delle sanzioni per le associazioni che non rispettano l\u2019obbligo di trasparenza e pubblicit\u00e0. Se non pubblichi i contributi che la tua associazione ha ricevuto nell\u2019anno precedente, puoi ricevere una sanzione pari all\u20191% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro. La situazione poi diventa pi\u00f9 grave se non agisci in fretta. Hai tempo 90 giorni dalla contestazione della sanzione per pagare la multa e pubblicare sul tuo sito l\u2019elenco dei vantaggi economici ricevuti. Se non lo fai, ti verr\u00e0 chiesto di restituire interamente i contributi ricevuti.<b> <\/b>In considerazione della crisi pandemica, il decreto legge n. 52\/2021 ha previsto che per tutto il 2021 non potessero essere comminate sanzioni per la mancata pubblicazione, le quali sono tornate ad applicarsi dal 1\u00b0 gennaio 2022<b>.<\/b><\/p>\n<h2 class=\"p5\"><b>Normativa di riferimento<\/b><b><\/b><\/h2>\n<p class=\"p6\">Se vuoi approfondire il tema consultando direttamente le fonti, di seguito riportiamo le leggi e le circolari di riferimento.<\/p>\n<p class=\"p10\">Legge annuale per il mercato e la concorrenza (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;124\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\" target=\"_blank\"><span class=\"s1\">legge n. 124\/2017<\/span><\/a>), in particolare l\u2019art. 1, commi da 125 a 129.<\/p>\n<p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><a href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2021\/Circolare-ministeriale-6-del-25062021.pdf\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\" target=\"_blank\">Circolare n. 6 del 25 giugno 2021<\/a><\/span>, del Ministero delle Politiche Sociali, dove si specifica il concetto di \u201c<b>carattere generale\u201d dei vantaggi ricevuti<\/b><b><\/b><\/p>\n<p class=\"p10\"><span class=\"s1\"><a href=\"https:\/\/www.lavoro.gov.it\/documenti-e-norme\/normative\/Documents\/2019\/Circolare-Ministeriale-n-2-del-11012019.pdf\" rel=\"nofollow noopener noreferrer\" target=\"_blank\">Circolare n. 2 dell\u201911 gennaio 2019<\/a><\/span> il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativa alle modalit\u00e0 di pubblicazione dei contributi ricevuti.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p class=\"p11\"><b>Giovanni Damiano Dalerba<\/b><b><\/b><\/p>\n<p class=\"p12\"><i>Associazionista senior di TeamArtist<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AGGIORNAMENTO MARZO 2025 Il 30 giugno \u00e8 una data che va cerchiata in rosso sul calendario della tua Associazione no profit (non importa che sia una ASD \u2013 Associazioni Sportiva Dilettantistica o un ETS nelle tre forme: APS \u2013 Associazione di Promozione Sociale, OdV \u2013 Organizzazione di Volontariato, Altro ETS). 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