{"id":10525,"date":"2017-03-10T14:48:47","date_gmt":"2017-03-10T13:48:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.teamartist.com\/blog\/?p=10525"},"modified":"2022-05-05T13:35:40","modified_gmt":"2022-05-05T12:35:40","slug":"esenzione-iva-ostelli-per-la-gioventu-una-opportunita-per-enti-ed-associazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/2017\/03\/10\/esenzione-iva-ostelli-per-la-gioventu-una-opportunita-per-enti-ed-associazioni\/","title":{"rendered":"Esenzione IVA Ostelli per la giovent\u00f9: una opportunit\u00e0 per Enti ed Associazioni"},"content":{"rendered":"<p>Alcuni giorni fa il Presidente di una Associazione no profit che gestisce un Ostello per la Giovent\u00f9 ci ha posto un quesito molto interessante rispetto alla possibilit\u00e0 o meno di considerare la propria attivit\u00e0 esente iva. Come spesso accade l&#8217;approfondimento che abbiamo dovuto fare ha portato ad un tale sforzo di studio\u00a0che abbiamo deciso di renderlo\u00a0pubblico e metterlo\u00a0a disposizione di tutti anche perch\u00e8 <em>Googlando<\/em> l&#8217;unico articolo che si trova online, tra l&#8217;altro di una autorevole testata fiscale, \u00e8 del 2007 e quindi gravemente non aggiornato.<\/p>\n<p>Partiamo quindi dal\u00a0<a title=\"D.P.R. N\u00b0633\/1972 \u2013 Istituzione e disciplina dell\u2019IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)\" href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/istituzione-e-disciplina-delliva\/\">D.P.R. N\u00b0633\/1972 &#8211; Istituzione e disciplina dell&#8217;IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)<\/a>\u00a0lo strumento che in Italia determina quando si debba pagare o meno l&#8217;iva.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">c<\/span><\/p>\n<h2><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">Il comma 21 dell&#8217;articolo 10 del D.P.R. N\u00b0 633\/1972 e l&#8217;esenzione degli Ostelli per la Giovent\u00f9<\/span><\/strong><\/h2>\n<p>Per prima cosa \u00e8 utile copia-incollare l&#8217;esatta dicitura di questo comma:<\/p>\n<p class=\"p1\"><i>&#8220;21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e <strong>ostelli per la giovent\u00f9<\/strong> di cui alla legge <\/i><b><i>21 marzo 1958 n. 326<\/i><\/b><i>, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;&#8221;.<\/i><\/p>\n<p class=\"p1\">Leggendo questo comma di esenzione saltano subito all&#8217;occhio due elementi principali. Il primo \u00e8 che il Legislatore accomuna diverse categorie di attivit\u00e0 a cui riconosce, evidentemente, un alto valore ed utilit\u00e0 sociale: valore che giustifica, appunto, l&#8217;esenzione IVA. Vediamo queste categorie una per un e commentiamole:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"p1\"><strong>Brefotrofio<\/strong>: \u00e8 l&#8217;istituto che accoglie e alleva i neonati illegittimi, abbandonati o in pericolo di abbandono.<\/li>\n<li class=\"p1\"><strong>Orfanotrofio<\/strong>: \u00e8 la struttura di accoglienza dove sono accolti ed educati i bambini orfani, e a cui vengono anche affidati minori abbandonati o maltrattati dai genitori naturali.<\/li>\n<li class=\"p1\"><strong>Asilo<\/strong>:\u00a0la struttura educativa destinata ai bambini di et\u00e0 compresa tra 1 e i 2 anni e che precede l&#8217;ingresso alla scuola dell&#8217;infanzia.<\/li>\n<li class=\"p1\"><strong>Case di riposo per anziani e simili<\/strong>:\u00a0alloggio ammobiliato multi-residenza destinato agli anziani almeno parzialmente autosufficienti.<\/li>\n<li class=\"p1\"><strong>Colonie marine, montane e campestri<\/strong>: strutture situate presso localit\u00e0 di villeggiatura\u00a0destinate al soggiorno di bambini e adolescenti che vi svolgono attivit\u00e0 ludiche e ricreative.<\/li>\n<li class=\"p1\"><strong><strong>Alberghi e Ostelli per la Giovent\u00f9 di cui alla legge\u00a021 marzo 1958 n. 326:\u00a0<\/strong><\/strong>struttura ricettiva dove\u00a0gli spazi vengono solitamente condivisi con altri ospiti. Nella sua forma moderna nasce nel 1909 per consentire anche ai giovani meno abbienti di praticare il turismo. Le stanze sono spesso a pi\u00f9 letti, solitamente sono attrezzate con letti a castello; anche gli altri spazi attrezzati, come le docce, la cucina, il salotto vengono condivise. <strong>L&#8217;ostello dovrebbe garantire il vantaggio di avere dei prezzi bassi per ogni ospite<\/strong>, inoltre c&#8217;\u00e8 la possibilit\u00e0 che tra gli ospiti si formi un&#8217;atmosfera familiare, solidale e comunicativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La volont\u00e0 del Legislatore \u00e8 quindi chiarissima<\/strong>: <span style=\"color: #ff0000;\">tutte le attivit\u00e0 di ospitalit\u00e0\u00a0che hanno una funzione\u00a0sociale, sono agevolate con l&#8217;esenzione IVA<\/span>. Da ci\u00f2 ne deriva che \u00e8 l&#8217;aspetto sociale in s\u00e8 il valore che determina l&#8217;esenzione IVA e non, come qualcuno potrebbe credere, la tipologia dell&#8217;Ente che offre tali tipi di ospitalit\u00e0 (infatti se tale attivit\u00e0 fosse solo per gli ostelli gestiti da Associazioni per i propri soci, l&#8217;esenzione iva non servirebbe a nulla perch\u00e8 gi\u00e0 opererebbe il comma 8 dell&#8217;art. 148 del TUIR!!!).<\/p>\n<p>Il secondo elemento che salta subito all&#8217;occhio \u00e8 il riferimento alla legge\u00a0<i> <\/i>21 marzo 1958 n. 326 che porta inevitabilmente allo studio del prossimo paragrafo.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">c<\/span><\/p>\n<h2><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">Chi e come stabilisce oggi se una attivit\u00e0 di ospitalit\u00e0 di turisti \u00e8 un Ostello per la Giovent\u00f9 o meno<\/span><\/strong><\/h2>\n<p>Questa la prima vera complicazione (che porta al quesito del nostro lettore e quindi a questo articolo). Perch\u00e8 il\u00a0<span style=\"font-size: 12pt;\">D.P.R. N\u00b0 633\/1972 cita ancora una legge&#8230; ormai abrogata sin dal 2o11! Con il <a href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/DL_79_2011.pdf\">DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79<\/a><\/span>\u00a0infatti, dal titolo: &#8220;Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell&#8217;articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche\u0301 attuazione della direttiva 2008\/122\/CE&#8221; all&#8217;articolo n\u00b03 &#8220;Abrogazioni&#8221; si riporta definitivamente che: &#8220;<em>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: (&#8230;) \u00a0d) la legge 21\u00a0marzo 1958, n. 326; (&#8230;)&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>Ovviamente appare chiaro che il DL 79\/2011 sostituisce il DL 326\/1958 anche agli effetti dell&#8217;esenzione IVA (ed infatti nell&#8217;ultima circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate la in cui si parla degli Ostelli per la Giovent\u00f9 &#8211; <a href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/CIRCOLARE-N.-31-E-DEL-15-LUGLIO-2016.pdf\">CIRCOLARE N.31\/E del 15 LUGLIO 2016<\/a>, pagina 6- la legge del 1958 non viene pi\u00f9 citata e si chiarisce che gli Ostelli per la Giovent\u00f9 gestiti da Cooperative o Consorzi &#8211;<em> \u00e8\u00a0quindi palese che l&#8217;AdE stessa considera superato il concetto che debbano essere per forza gestiti da Enti o Associazioni<\/em> &#8211; per gli effetti dell&#8217;Articolo 1, commi 960, 962 e 963 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilit\u00e0 2016 &#8211; \u00a0non debbano pi\u00f9 godere dell&#8217;esenzione IVA ma dell&#8217;aliquota agevolata al 5%). Vediamo quindi cosa si stabilisce oggi rispetto agli Ostelli per la Giovent\u00f9. Intanto al capo II articolo 1 lettera f definisce gli Ostelli per la Giovent\u00f9 come \u201c<em>Strutture Ricettive Extralberghiere<\/em>\u201d. Ma l&#8217;aspetto pi\u00f9 interessante \u00e8 questo:\u00a0al capo II articolo 12 comma 7 si stabilisce che:<\/p>\n<p class=\"p1\"><span style=\"color: #ff0000;\"><i>7. Gli <strong>ostelli per la giovent\u00f9<\/strong> sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da <\/i><span class=\"s1\"><i>enti<\/i><\/span><i> o <\/i><span class=\"s1\"><i>associazioni<\/i><\/span><i>. <\/i><\/span><\/p>\n<p>e\u00a0\u00a0al capo II articolo 17 stabilisce che sono gli <span style=\"color: #ff0000;\">Sportelli Unici<\/span> ad autorizzare l&#8217;apertura (e quindi il riconoscimento) degli Ostelli per la Giovent\u00f9.<\/p>\n<p>Ed infatti tutti gli uffici SUAP dei Comuni italiani oggi hanno una pratica specifica per la richiesta di apertura degli Ostelli per la Giovent\u00f9 (che, di solito, variano da Regione a Regione perch\u00e8, come sappiamo, le competenze turistiche dopo la Riforma Costituzionale del 2001 sono passate dallo Stato alle Regioni) che prevede requisiti particolari che devono essere rispettati per le strutture. Vi elenchiamo alcuni di questi requisiti tipici:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"p1\"><span class=\"s1\">camere e<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>camerate<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>con<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>servizi<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>igienici<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>disposti<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>in<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>settori\u00a0<\/span><span class=\"s1\">separati per uomini e per donne; <\/span><\/li>\n<li class=\"p1\"><span class=\"s1\">una cucina comune dove gli<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>ospiti<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>possano<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>preparare<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>il<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>loro\u00a0<\/span><span class=\"s1\">cibo; <\/span><\/li>\n<li class=\"p1\"><span class=\"s1\">uno o pi\u00f9 locali comuni di ritrovo; <\/span><\/li>\n<li class=\"p1\"><span class=\"s1\">impianti antincendi;<\/span><\/li>\n<li class=\"p1\"><span class=\"s1\">mensa<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>economica<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0 <\/span>per\u00a0<\/span><span class=\"s1\">gli ospiti (opzionale). <\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">c<\/span><\/p>\n<h2><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">Come si riconosce se un Ostello per la Giovent\u00f9 \u00e8 realmente tale o \u00e8 un Albergo &#8220;camuffato&#8221;\u00a0per avere l&#8217;esenzione IVA<\/span><\/strong><\/h2>\n<p>Dobbiamo rifarci alle definizione dell&#8217;articolo di Legge qui sopra riportato, senza cadere nella trappola di pensare a &#8220;<em>quando ero giovane io e giravo l&#8217;Europa con lo zaino in spalla<\/em>&#8220;. Il Legislatore infatti nel 2011 aveva capito che il mondo era cambiato rispetto al 1958. Vediamo quindi le caratteristiche:<\/p>\n<ol>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\"><em>Strutture ricettive per il soggiorno e pernottamento<\/em><\/span>: in pratica sono strutture in cui si ospitano le persone non solo per dormire (quindi non devono avere solo camere da letto) ma anche per soggiornare (e quindi devono esservi spazi comuni come: aree svago, bar, cucine) e costruire uno\u00a0spirito di aggregazione e interfaccia, come punto di incontro e interscambio.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\"><em>Per periodi limitati<\/em><\/span>: sono strutture per Turisti e non posti letto per persone che si sono trasferite in questa o quella citt\u00e0 e cercano una soluzione a basso costo per dormire.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\"><em>Dei giovani e dei loro accompagnatori<\/em><\/span>: sono strutture che nascono per permettere ai ragazzi anche con poca disponibilit\u00e0 di economica di girare e scoprire il mondo\u00a0a basso costo (<strong>ecco perch\u00e8 c&#8217;\u00e8 l&#8217;esenzione IVA!<\/strong>) riconoscendo nell&#8217;incontro tra culture diverse\u00a0un alto valore\u00a0formativo e di investimento sul futuro delle nuove generazioni.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\"><em>Gestite in forma diretta o indiretta da enti o associazioni<\/em><\/span>:\u00a0non importa chi eroga questa attivit\u00e0. La definizione giuridica di Ente \u00e8 estremamente aperta:<em> i<\/em><i>stituzione organizzata per determinati fini (ad esempio, nel diritto italiano, una f<\/i><span class=\"s1\"><i>ondazione<\/i><\/span>, una societ\u00e0 etc).<\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">c<\/span><\/p>\n<h2><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">L&#8217;errore: considerare esente l&#8217;attivit\u00e0 solo in base alla natura giuridica di chi la eroga<\/span><\/strong><\/h2>\n<p>Cos\u00ec come per\u00a0<i>brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani\u00a0e colonie<\/i>\u00a0, anche nel caso degli Ostelli per la Giovent\u00f9 l&#8217;esenzione IVA\u00a0non \u00e8 assolutamente legata\u00a0alla natura giuridica di chi offre il servizio (e se si tratta quindi di enti profit o no profit) come in altri commi dell&#8217;articolo 10 del DPR 633\/1972, bens\u00ec alla natura del servizio stesso. Al Legislatore quindi non interessa se aiuti un anziano\u00a0solo o (ospiti un giovane squattrinato)\u00a0guadagnandoci o meno: l&#8217;importante \u00e8 che tu lo faccia!<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\">Ci dispiace quindi dare una risposta negativa al nostro lettore: l&#8217;attivit\u00e0 di Ostello per la Giovent\u00f9, perch\u00e8 sia in esenzione iva, non deve necessariamente essere svolta da una Associazione <span style=\"color: #000000;\">\ud83d\ude41<\/span> Ci\u00f2 non toglie per\u00f2 che sia una splendida opportunit\u00e0 per qualsiasi tipo di Associazione, perch\u00e8 si tratta sicuramente di una attivit\u00e0 compatibile.<\/span><\/p>\n<p>Certo, nulla toglie che una Associazione, magari di Promozione Sociale aderente al DL 383\/2000 possa offrire come attivit\u00e0 istituzionale (e quindi non Esente IVA ma proprio completamente de-fiscalizzata, non imponibile) una attivit\u00e0 ricettiva aperta ai propri associati, come previsto dal comma 3 dell&#8217;art. 31: &#8220;<em>Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attivit\u00e0 turistiche e ricettive per i propri associati. (&#8230;)<\/em>&#8220;. Ma questa si tratta di un&#8217;altra casistica non applicabile agli Ostelli per la Giovent\u00f9. Come si potrebbe infatti mai conciliare il rendere soci i propri ospiti (che, come abbiamo visto, devono soggiornare solo per &#8220;<strong>periodi limitati<\/strong>&#8221; col principio inderogabile per tutte le Associazioni no profit italiane della &#8220;<strong><a href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/2014\/02\/11\/il-principio-di-non-temporaneita-del-vincolo-associativo\/\">non temporaneit\u00e0 del vincolo associativo<\/a><\/strong>&#8221; (il principio cio\u00e8 che \u00e8 necessario per distinguere un cliente da un socio).<\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">c<\/span><\/p>\n<h2><strong><span style=\"font-size: 12pt;\">I controlli dei Comuni per le \u00a0tasse di soggiorno<\/span><\/strong><\/h2>\n<p>Questo articolo interessa anche la Polizia Locale di tutti quei comuni che ospitano sul proprio territorio un Ostello per la Giovent\u00f9. Perch\u00e8 un&#8217;altra agevolazione (che \u00e8 in linea con l&#8217;Esenzione Iva) \u00e8 la tassa di soggiorno ridotta&#8230; che \u00e8 giusto sia riconosciuta solo se l&#8217;Ostello \u00e8 realmente tale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il comma n. 21 dell&#8217;art. 10 del dpr 633\/73 manda esenti da Iva le prestazioni rese dagli Ostelli per la Giovent\u00f9. Ma quando un Ostello \u00e8 davvero tale ed ha diritto a godere di questa agevolazione?<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":10534,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"template-post-central-photo.php","format":[],"meta":{"ns_seo_title":"Esenzione IVA Ostelli per la giovent\u00f9 per Enti ed Associazioni\u23aa TeamArtist","ns_meta_description":"Il comma n. 21 dell'art. 10 del dpr 633\/73 manda esenti da Iva le prestazioni rese dagli Ostelli per la Giovent\u00f9. 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