{"id":9840,"date":"2016-05-25T23:00:01","date_gmt":"2016-05-25T22:00:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.teamartist.com\/blog\/?page_id=9840"},"modified":"2022-05-05T13:57:23","modified_gmt":"2022-05-05T12:57:23","slug":"d-p-c-m-21-marzo-2016-associazioni-culturali-2-per-mille","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/prontuario\/associazioni-generiche\/d-p-c-m-21-marzo-2016-associazioni-culturali-2-per-mille\/","title":{"rendered":"D.P.C.M. 21 marzo 2016 &#8211; Associazioni Culturali 2 per mille"},"content":{"rendered":"<p><strong>LA LEGGE CHE ISTITUISCE IL DUE PER MILLE ALLE <a href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/prontuario\/associazioni-generiche\/come-costituire-una-associazione-culturale\/\">ASSOCIAZIONI CULTURALI<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI\u00a021 marzo 2016\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><em>Disciplina dei criteri per la destinazione del due per mille dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, a favore di associazioni culturali, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (16A03174)\u00a0(GU Serie Generale n.95 del 23-4-2016).<\/em><br \/>\nIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<\/p>\n<p>&#8211; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante\u00a0\u00abIstituzione del Ministero per i beni e le attivit\u00e0 culturali\u00bb;<br \/>\n&#8211; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,\u00a0n. 445, recante \u00ab<em>Testo unico delle disposizioni legislative e\u00a0regolamentari in materia di documentazione amministrativa<\/em>\u00bb, e\u00a0successive modificazioni;<br \/>\n&#8211; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante \u00ab<em>Codice dei beni culturali e del paesaggio<\/em>\u00bb, e successive<br \/>\nmodificazioni;<br \/>\n&#8211; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23\u00a0aprile 2010, pubblicato recante \u00ab<em>Finalit\u00e0 e soggetti ai quali pu\u00f2\u00a0essere destinato il 5 per mille per l&#8217;anno finanziario 2010<\/em>\u00bb, e\u00a0successive modificazioni;<br \/>\n&#8211; Visto l&#8217;art. 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,\u00a0recante \u00ab<em>Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni\u00a0tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di\u00a0accertamento<\/em>\u00bb, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile\u00a02012, n. 44;<br \/>\n&#8211; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29\u00a0agosto 2014, n. 171, recante \u00ab<em>Regolamento di organizzazione del\u00a0Ministero dei beni e delle attivit\u00e0\u00a0culturali e del turismo, degli\u00a0uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell&#8217;Organismo\u00a0indipendente di valutazione della performance a norma dell&#8217;art. 16,\u00a0comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con\u00a0modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89<\/em>\u00bb;<br \/>\n&#8211; Visto l&#8217;art. 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai\u00a0sensi del quale: \u00ab<em>Per l&#8217;anno finanziario 2016, con riferimento al\u00a0precedente periodo d&#8217;imposta, ciascun contribuente pu\u00f2 destinare il\u00a0due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche\u00a0a favore di un&#8217;associazione culturale iscritta in un apposito elenco<\/em><br \/>\n<em>istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri<\/em>.&#8221;<\/p>\n<p>Con\u00a0decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei\u00a0ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e\u00a0delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata\u00a0in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i\u00a0criteri per l&#8217;iscrizione delle associazioni nell&#8217;elenco nonch\u00e9 le\u00a0cause e le modalita&#8217; di revoca o di decadenza [&#8230;]<\/p>\n<p>Con il decreto di\u00a0cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalit\u00e0 per il\u00a0riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni\u00a0culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo\u00a0da garantire la tempestivit\u00e0 e l&#8217;economicit\u00e0 di gestione, nonch\u00e9 le ulteriori disposizioni applicative del presente comma\u00bb;<\/p>\n<p>Considerato che il medesimo comma 985 dell&#8217;art. 1 della legge n.208 del 2015 prevede che per le sopra riportate finalita&#8217; e&#8217;\u00a0autorizzata la spesa di <strong>100 milioni di euro per l&#8217;anno 2016<\/strong> e che le\u00a0somme non impegnate nell&#8217;esercizio 2016 possono esserlo in quello\u00a0successivo;<\/p>\n<p>Su proposta del Ministro dei beni e delle attivit\u00e0\u00a0culturali e del\u00a0turismo, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze;<\/p>\n<h3><strong>Decreta:<\/strong><\/h3>\n<h3><strong>Art. 1<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Individuazione dei soggetti aventi diritto<\/strong> alla corresponsione delle\u00a0somme di cui all&#8217;art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015 .<\/p>\n<p>1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle\u00a0somme di cui all&#8217;art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015 le\u00a0associazioni di cui al libro I del codice civile che:<br \/>\na) <strong>abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la\u00a0finalit\u00e0 di svolgere e\/o promuovere attivit\u00e0 culturali<\/strong>;<br \/>\nb) <strong>risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della\u00a0presentazione della domanda<\/strong> di cui al comma 2 del presente articolo.<\/p>\n<p>2. Le associazioni ammesse sono iscritte in un apposito <a href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/2permille2016.pdf\">elenco<\/a> istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal\u00a0fine,<strong> le associazioni interessate presentano istanza di iscrizione,\u00a0entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante\u00a0<\/strong><strong>apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero dei beni e\u00a0<\/strong><strong>delle attivit\u00e0 culturali e del turismo, di seguito Ministero, al\u00a0<\/strong><strong>seguente indirizzo: www.beniculturali.it<\/strong>.<\/p>\n<p>3. <strong>Alla domanda<\/strong> presentata ai sensi del comma 2 <strong>deve essere\u00a0allegata una dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notoriet\u00e0<\/strong> ai\u00a0sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,\u00a0<strong>sottoscritta dal rappresentante legale dell&#8217;ente richiedente,\u00a0relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra\u00a0quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1, nonch\u00e9 una\u00a0relazione sintetica descrittiva dell&#8217;attivit\u00e0 di promozione di\u00a0attivit\u00e0 culturali svolta nell&#8217;ultimo quinquennio<\/strong>.<\/p>\n<p>4. Entro il <strong>30 aprile 2016,<\/strong> il Ministero redige l&#8217;elenco degli enti\u00a0di cui al comma 2, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede\u00a0e codice fiscale. <strong>Tale elenco \u00e9\u00a0pubblicato sul sito web del\u00a0Ministero. Il legale rappresentante dell&#8217;ente richiedente pu\u00f2\u00a0chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 10\u00a0maggio 2016<\/strong>.\u00a0Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di\u00a0iscrizione il Ministero, <strong>entro il 31 maggio 2016, trasmette gli\u00a0<\/strong><strong>elenchi definitivi<\/strong>, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a\u00a0quelli esclusi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la\u00a0pubblicazione sul proprio sito web e all&#8217;Agenzia delle entrate per la<br \/>\ndeterminazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in\u00a0base alle scelte effettuate dai contribuenti.<\/p>\n<p>5. <strong>Il Ministero procede ai controlli, anche a campione, circa la\u00a0veridicit\u00e0\u00a0della dichiarazione sostitutiva<\/strong> di cui al comma 3 del\u00a0presente articolo. I soggetti che non risultino in possesso dei\u00a0requisiti previsti sono cancellati dall&#8217;elenco con provvedimento del\u00a0Direttore generale bilancio del Ministero.<\/p>\n<h3><strong>Art. 2<\/strong><br \/>\n<strong> Destinazione del due per mille<\/strong><\/h3>\n<p>1. Nell&#8217;anno finanziario 2016, con riferimento al precedente\u00a0periodo d&#8217;imposta, ciascun contribuente, all&#8217;atto della presentazione\u00a0della dichiarazione dei redditi, pu\u00f2 effettuare la scelta di\u00a0destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle\u00a0persone fisiche a favore di uno dei soggetti di cui all&#8217;art. 1 del\u00a0presente decreto ammessi al riparto.<\/p>\n<p>2. <strong>Il contribuente effettua la scelta di destinazione del due per\u00a0mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione Unica 2016\u00a0nel modello 730\/1 2016 ovvero nel modello Unico Persone Fisiche 2016.<\/strong><\/p>\n<p>3. Il contribuente effettua la scelta indicando il codice fiscale\u00a0dell&#8217;associazione cui intende destinare la quota del due per mille\u00a0della propria imposta e apponendo la firma nell&#8217;apposito riquadro\u00a0presente nella scheda di cui al comma 2. <strong>Gli importi relativi alle\u00a0scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un\u00a0codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non\u00a0inserito negli elenchi di cui all&#8217;art. 1 del presente decreto, sono\u00a0ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute\u00a0da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale<\/strong>.<\/p>\n<p>4. Ogni contribuente pu\u00f2 indicare una sola associazione per scelta\u00a0di destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito\u00a0delle persone fisiche. L&#8217;apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.<\/p>\n<h3>Art. 3<\/h3>\n<h3>Riparto del due per mille<\/h3>\n<p>1. Ai soggetti aventi diritto di cui all&#8217;art. 1 del presente\u00a0decreto spettano le quote del due per mille a loro specificamente\u00a0destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di redditi non\u00a0sottoposti all&#8217;obbligo di presentarne dichiarazione che hanno\u00a0effettuato una valida scelta attraverso l&#8217;apposizione della firma e\u00a0l&#8217;indicazione del codice fiscale del beneficiario.<\/p>\n<p>2. L&#8217;Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate ai\u00a0sensi del comma 1, trasmette al Ministero dell&#8217;economia e delle\u00a0finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati\u00a0occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a\u00a0ciascuno dei soggetti di cui all&#8217;art. 1, comma 1, del presente\u00a0decreto per i quali sia stata effettuata una valida destinazione\u00a0della quota del due per mille. Ai fini della determinazione del due\u00a0per mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare riferimento\u00a0all&#8217;imposta personale netta di ciascuno.<\/p>\n<p>3. Le somme previste, in base alla legislazione vigente, per la\u00a0corresponsione del due per mille sono iscritte in bilancio, per\u00a0l&#8217;anno 2016, sul capitolo 2260 &#8211; piano gestionale 1 &#8211; dello stato di\u00a0previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attivit\u00e0\u00a0culturali e del turismo.<\/p>\n<p>4. Per ragioni di economicit\u00e0 amministrativa, <strong>non sono erogate le\u00a0somme di importo complessivo inferiore a 12 euro<\/strong>, in coerenza con le\u00a0indicazioni contenute nell&#8217;art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n.\u00a0289.<\/p>\n<p>5. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto\u00a0non pu\u00f2 superare il limite di spesa stabilito dall&#8217;art. 1, comma\u00a0985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. <strong>Qualora le somme\u00a0risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente superiori all&#8217;anzidetto limite di spesa annuale, gli\u00a0importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente\u00a0ridotti<\/strong>.<\/p>\n<h3>Art. 4<\/h3>\n<h3>Rendicontazione<\/h3>\n<p>1. Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da\u00a0parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al precedente\u00a0articolo si applicano le disposizioni di cui all&#8217;art. 12 del decreto\u00a0del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e\u00a0successive modificazioni. A tal fine l&#8217;amministrazione competente \u00e8\u00a0il Ministero dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo.<\/p>\n<h3>Art. 5<\/h3>\n<h3>Modalit\u00e0\u00a0e termini per il recupero di somme<\/h3>\n<p>1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo\u00a0le modalit\u00e0 previsti dall&#8217;art. 13 del decreto del Presidente del\u00a0Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni.<\/p>\n<p>2. Il Ministero dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo\u00a0previa contestazione, provvede al recupero del contributo.\u00a0Il presente decreto \u00e9\u00a0trasmesso ai competenti organi di controllo\u00a0ed \u00e9\u00a0pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<\/p>\n<p><em>Roma, 21 marzo 2016<\/em><\/p>\n<p><em>p. il Presidente del Consiglio dei ministri<\/em><br \/>\n<em> De Vincenti<\/em><\/p>\n<p><em>Il Ministro dei beni\u00a0<\/em><em>e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo<\/em><br \/>\n<em> Franceschini<\/em><\/p>\n<p><em>Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze<\/em><br \/>\n<em> Padoan<\/em><\/p>\n<p><em>Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2016<\/em><br \/>\n<em> Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,\u00a0<\/em><em>reg.ne prev. n. 975<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><a class=\"ninja_pages_read_more\"  href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/prontuario\/associazioni-generiche\/d-p-c-m-21-marzo-2016-associazioni-culturali-2-per-mille\/\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9842,"parent":6839,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","format":[],"meta":{"ns_format_proposto":0,"ns_tipologia_proposta":0,"ns_tag_proposti":[],"ns_argomento_proposto":0,"ns_categoria_proposta":0,"ns_check_query_entries":[],"ns_valutazione_query_keywords":[],"ns_pagespeed_results":[],"footnotes":""},"categories":[707],"tags":[],"tipologia":[],"argomento":[],"class_list":["post-9840","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-commercialista_per_associazioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9840","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9840"}],"version-history":[{"count":"1","href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9840\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13109,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/9840\/revisions\/13109"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6839"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9842"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9840"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9840"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9840"},{"taxonomy":"tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tipologia?post=9840"},{"taxonomy":"argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/argomento?post=9840"},{"taxonomy":"format","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/format?post=9840"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}