{"id":6957,"date":"2014-07-07T14:14:09","date_gmt":"2014-07-07T13:14:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.teamartist.com\/blog\/?page_id=6957"},"modified":"2019-11-11T10:46:56","modified_gmt":"2019-11-11T09:46:56","slug":"camera-dei-deputati-n1680-disposizioni-per-il-riconoscimento-e-la-promozione-della-funzione-sociale-dello-sport-nonche-delega-al-governo-per-la-redazione-di-un-testo-unico-delle-disposizioni-i","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/camera-dei-deputati-n1680-disposizioni-per-il-riconoscimento-e-la-promozione-della-funzione-sociale-dello-sport-nonche-delega-al-governo-per-la-redazione-di-un-testo-unico-delle-disposizioni-i\/","title":{"rendered":"Proposta di legge n\u00b01680, 10\/10\/13 &#8211; riconoscimento della funzione sociale dello sport"},"content":{"rendered":"<p>CAMERA DEI DEPUTATI N\u00b01680 &#8211; PROPOSTA DI LEGGE D<span class=\"s1\">\u2019<\/span>INIZIATIVA DEI DEPUTATI: FOSSATI, MOLEA, LUCIANO AGOSTINI, ROBERTA AGOSTINI, AMATO, ARLOTTI, BELLANOVA, BRAGA, CAPODICASA, CAPONE, CASATI, CENNI, COCCIA, MARCO DI STEFANO, D\u2019INCECCO, GASPARINI, GHIZZONI, INCERTI, IORI, LENZI LODOLINI, MANZI, MARCHETTI, MARCHI, MELILLI, MOGNATO, MONGIELLO, MONTRONI, NARDUOLO, PATRIARCA, RIGONI, SCUVERA, SENALDI.<\/p>\n<p class=\"p1\"><em>Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonch\u00e9 delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attivit\u00e0 sportiva.\u00a0<\/em>Presentata il 10 ottobre 2013<\/p>\n<p class=\"p1\"><span style=\"color: #141413;\">O<\/span><span style=\"color: #141413;\">NOREVOLI\u00a0<\/span><span style=\"color: #141413;\">C<\/span><span style=\"color: #141413;\">OLLEGHI\u00a0<\/span><span style=\"color: #141413;\">! \u2014 Con la presente proposta di legge si intende intervenire per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport.\u00a0<\/span>Tale dimensione del fenomeno sportivo \u00e8 consolidata a livello europeo e risponde a diversi princ\u00ecpi fondamentali su cui si fonda anche la Costituzione.\u00a0Il quadro italiano sotto questo profilo risulta carente, sul piano formale, rispetto ai princ\u00ecpi entrati nell\u2019ordinamento attraverso la partecipazione dell\u2019Italia all\u2019Unione europea.\u00a0Il Trattato sul funzionamento del- l\u2019Unione europea richiama espressamente la funzione sociale dello sport (articolo 165) cosa che, invece, manca nell\u2019ordinamento italiano che presenta un quadro frammentario e disorganico della normativa applicabile allo sport, con particolare riguardo allo sport non professionistico o agonistico ovvero allo sport di base a beneficio di tutti i cittadini che intendono avvicinarsi alla pratica sportiva a qualsiasi livello.<\/p>\n<p align=\"LEFT\"><span style=\"color: #141413;\">Una situazione inadeguata che deriva dalle modalit\u00e0 di un intervento legislativo spesso frutto di improvvisazione e al di fuori di un percorso di esame parlamentare \u00ab ordinario \u00bb e \u00ab ordinato \u00bb.\u00a0<\/span>Basti ricordare che un\u2019importante riforma ordinamentale in materia di attivit\u00e0 sportiva dilettantistica \u00e8 stata inserita in una legge finanziaria (legge 27 dicembre2002, n. 289) e aspetti importanti sul ruolo del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nelle procedure di riconosci- mento delle societ\u00e0 e delle associazioni sportive dilettantistiche sono stati regolati con disposizioni inserite in decreti-legge come \u00ab norme intruse \u00bb. Si tratta, in particolare, del decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004, recante \u00ab Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell\u2019ingegno, nonch\u00e9 a sostegno delle attivit\u00e0 cinematografiche e dello spettacolo \u00bb (articolo 4) e del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, recante \u00ab Disposizioni urgenti per garantire la funzionalit\u00e0 di taluni settori della pubblica amministrazione \u00bb. Con atti straordinari ed urgenti del Governo approvati a pochi giorni uno dall\u2019altro ed esaminati dal Par- lamento con procedure speciali si \u00e8 definito un quadro sul quale si intende riportare l\u2019attenzione del Parlamento.<\/p>\n<p align=\"LEFT\"><span style=\"color: #141413;\">Con la presente proposta di legge si vuole riconoscere chiaramente la funzione sociale dello sport e favorire, con l\u2019intro- duzione di nuovi e pi\u00f9 efficaci strumenti, uno sviluppo territoriale dell\u2019impiantistica anche per le discipline sportive di base.<\/span><\/p>\n<p align=\"LEFT\"><span style=\"color: #141413;\">Si intendono, inoltre, porre i presupposti per affrontare adeguatamente temi ritenuti prioritari anche in sede europea come la promozione dell\u2019attivit\u00e0 fisica a vantaggio della salute; l\u2019istruzione e la formazione; il volontariato e le organizzazioni sportive senza scopo di lucro; l\u2019inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport, compresi lo sport per i disabili e la parit\u00e0 dei sessi nello sport; il finanziamento sostenibile dello sport di base e la buona\u00a0<\/span><span style=\"color: #141413;\">governance\u00a0<\/span><span style=\"color: #141413;\">(comunicazione COM (2011) 12 def. pagina 3).<\/span><\/p>\n<p align=\"LEFT\"><span style=\"color: #141413;\">Obiettivo fondamentale della pratica sportiva, come strumento di promozione umana e sociale, deve essere la valorizzazione in maggior misura della funzione sociale che compete allo sport, mettendo in rilievo l\u2019attivit\u00e0 motoria come elemento strategico che contribuisce a una corretta educazione dei giovani e delle categorie a maggior rischio di esclusione sociale. m<\/span>L\u2019inclusione sportiva \u00e8 la grande sfida dei nostri tempi, funzionale alla lotta contro il razzismo, il bullismo e l\u2019uso di sostanze dopanti.<\/p>\n<p align=\"LEFT\"><span style=\"color: #141413;\">La pratica sportiva deve divenire uno degli strumenti imprescindibili per affrontare il problema sociale sempre pi\u00f9 emergente della frammentazione della nostra societ\u00e0, che produce mancanza di relazioni, isolamento, distacco dal contesto sociale delle minoranze, siano esse anziani, disabili o disoccupati.<\/span><\/p>\n<p align=\"LEFT\"><span style=\"color: #141413;\">Obiettivi questi che possono contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 in quanto lo sport \u00e8 un elemento in grado di sostenere la \u00ab strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva\u00bb.\u00a0<\/span>La proposta di legge introduce, inoltre, una serie di interventi di modifica legislativa puntuali e concreti partendo dalle esigenze emerse in sede parlamentare nel- l\u2019ambito di un\u2019indagine conoscitiva avviata dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica sullo sport di base e dilettantistico (novembre 2008-giugno 2011).<\/p>\n<p align=\"LEFT\"><span style=\"color: #141413;\">Gli interventi sono tutti, nel loro complesso, volti a favorire e promuovere l\u2019attivit\u00e0 sportiva e a migliorare il quadro legislativo di riferimento sullo sport partendo da un approccio che riconosca preliminarmente la funzione di promozione sociale dello sport.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La proposta di legge \u00e8 composta da 13 articoli:<\/strong><\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>L\u2019articolo 1<\/strong>\u00a0definisce le finalit\u00e0 e l\u2019ambito di applicazione della legge secondo i princ\u00ecpi gi\u00e0 esposti.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>L\u2019articolo 2<\/strong>\u00a0introduce un regime particolare per le associazioni sportive dilettantistiche allo scopo di rendere meno gravosa la responsabilit\u00e0 dei presidenti per le obbligazioni sociali. L\u2019assoggettamento al regime delle associazioni non riconosciute trova un temperamento in presenza di associazioni che, da una parte, siano comunque registrate e, dall\u2019altra, si conformino a specifici obblighi contabili che possano comunque assicurare con trasparenza l\u2019operato e l\u2019affidabilit\u00e0 delle stesse a tutela dei terzi.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>L\u2019articolo 3<\/strong>\u00a0introduce alcune disposizioni specifiche per le procedure di evidenza pubblica finalizzate all\u2019affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici valorizzando il ruolo delle organizzazioni di volontariato e dell\u2019associazionismo sportivo.<\/p>\n<p class=\"p1\">Con\u00a0<strong>l\u2019articolo 4<\/strong>\u00a0si intende inserire nei programmi di promozione dell\u2019edilizia residenziale e riqualificazione urbana previsti dall\u2019articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, anche l\u2019aspetto relativo alla promozione di spazi per l\u2019attivit\u00e0 fisica di base dei cittadini \u00ab\u00a0<em>quale strumento per il miglioramento della qualit\u00e0 della vita<\/em>\u00a0\u00bb. Si tratta di una disposizione importante per considerare anche tale aspetto nell\u2019ambito delle politiche di finanziamento dell\u2019edilizia abitativa.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>L\u2019articolo 5<\/strong>\u00a0introduce un importante riconoscimento del volontariato sportivo attraverso il riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche come organizzazioni promotrici dello stesso ai fini della legge n. 266 del 1991 sul volontariato e degli strumenti giuridici connessi. Il comma 2 riconosce il contributo del volontariato sportivo nell\u2019ambito del servizio civile nazionale.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>L\u2019articolo 6<\/strong>\u00a0interviene con disposizioni in materia di propriet\u00e0 dei diritti sulla comunicazione e sul marchio di eventi promossi dalle associazioni sportive dilettantistiche per evitare che il fenomeno della contraffazione dei marchi sportivi, dei loghi e dei nomi che per le societ\u00e0 o le associazioni sportive possa generare perdite in termini risorse da acquisire per le proprie attivit\u00e0.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>L\u2019articolo 7<\/strong>\u00a0estende le detrazioni fiscali per l\u2019iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico agli\u00a0<span class=\"s1\">over\u00a0<\/span>65.<\/p>\n<p class=\"p1\">Gli\u00a0<strong>articoli da 8 a 12<\/strong>\u00a0sono ispirati ai risultati del lavoro istruttorio effettuato nell\u2019ambito dell\u2019indagine conoscitiva sullo sport dilettantistico di cui si \u00e8 detto. Il documento conclusivo approvato nella seduta del 14 giugno 2011 dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica ha dato lo spunto per definire una serie di puntuali interventi nell\u2019ordinamento vigente che consentono di realizzare piccoli ma utili modifiche e aggiornamenti alla legislazione per la promozione dello sport dilettantistico e che si intende riproporre per un loro esame nella presente legislatura.<\/p>\n<p class=\"p1\">Con\u00a0<strong>l\u2019articolo 8<\/strong>\u00a0si introducono una serie di modifiche all\u2019articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di societ\u00e0 sportive dilettantistiche di seguito illustrate:<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">a)\u00a0<\/span>i commi 1 e 2 modificano il comma 2 dell\u2019articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale disposizione ha elevato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1<span class=\"s2\">o\u00a0<\/span>gennaio 2003, dai vecchi 360 milioni di lire a 250.000 euro la soglia massima dei proventi commerciali conseguiti dalle societ\u00e0 e associazioni sportive dilettantistiche per accedere alla forfettizzazione dell\u2019imposta sul valore ag- giunto (IVA) e dell\u2019imposta sul reddito delle societ\u00e0 (IRES), di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.\u00a0<strong>Stanti gli intervenuti mutamenti nei valori monetari nel corso dei sei anni ormai trascorsi, si propone l\u2019elevazione di tale limite, portandolo a 350.000 euro;<\/strong><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">b)\u00a0<\/span>il comma 3 interviene sul comma 3, lettera\u00a0<span class=\"s1\">b)<\/span>, dello stesso articolo 90 che ha portato, com\u2019\u00e8 noto, a decorrere dal 1<span class=\"s2\">o\u00a0<\/span>gennaio 2003, dai vecchi 10 milioni di lire a 7.500 euro l\u2019ammontare delle indennit\u00e0, rimborsi, premi e compensi di cui all\u2019articolo 67, comma 1, lettera\u00a0<span class=\"s1\">m)<\/span>, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che non concorre a formare il reddito del perci- piente, ai sensi dell\u2019articolo 69, comma 2, del medesimo TUIR. Onde procedere agli opportuni adeguamenti alle intervenute variazioni nei valori monetari,\u00a0<strong>si propone di elevare il predetto importo a 10.000 euro<\/strong>, ferme restando, per la parte eccedente, le modalit\u00e0 di applicazione dell\u2019im- posta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell\u2019articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133;<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">c)\u00a0<\/span>il comma 4 modifica il comma 6 che aveva esteso alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI il\u00a0<strong>regime di esenzione dall\u2019imposta di boll<\/strong>o previsto ai sensi dell\u2019articolo 27-<span class=\"s1\">bis\u00a0<\/span>dell\u2019allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per le organizzazioni non lucrative di utilit\u00e0 sociale (ONLUS) in relazione agli atti, documenti, istanze, contratti, eccetera. Con la richiamata legge inavvertitamente sono state escluse dall\u2019agevolazione le societ\u00e0 e le associazioni sportive dilettantistiche, in favore delle quali se ne propone ora l\u2019estensione;<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">d)\u00a0<\/span>il comma 5 interviene sul comma 8 del citato articolo 90 che, com\u2019\u00e8 noto, ha riconosciuto, ricorrendo le condizioni in esso stabilite, per gli\u00a0<span class=\"s1\">sponsor\u00a0<\/span>e per i committenti di prestazioni pubblicitarie rese dalle societ\u00e0 e associazioni sportive dilettantistiche e dalle altre strutture sportive individuate dal comma medesimo, il diritto alla deduzione delle spese a tale titolo sostenute dal reddito d\u2019impresa, considerandole comunque di pubblicit\u00e0 ai sensi dell\u2019articolo 108, comma 2, del TUIR, limitando tuttavia l\u2019entit\u00e0 della deduzione stessa a 200.000 euro annui. In concreto, quindi, la richiamata norma ha introdotto, ai fini delle imposte sul reddito, una presunzione assoluta in ordine alla natura di tali spese, considerandole comunque di pubblicit\u00e0, sia pure nel limite di 200.000 euro annui. Le esperienze finora maturate in sede di attuazione di tale disposizione inducono per\u00f2 ad avanzare riserve sull\u2019utilit\u00e0 del permanere del ripetuto limite di deducibilit\u00e0. Esso, invero, mentre per i soggetti sportivi menzionati si \u00e8 rivelato di ostacolo al reperimento di mezzi finanziari da destinare al perseguimento delle finalit\u00e0 istituzionali, nessun apprezzabile beneficio ha recato alle casse erariali. A quest\u2019ultimo proposito \u00e8 utile considerare che le spese di pubblicit\u00e0, proprio in virt\u00f9 del citato articolo 108, comma 2, del TUIR, sono riconosciute interamente deducibili dal reddito d\u2019impresa del soggetto che le sopporta, nell\u2019esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell\u2019esercizio stesso e nei quattro successivi. Quanto evidenziato sembra, pertanto, idoneo a motivare validamente una<strong>\u00a0proposta di modifica di tale limite portandolo a 400.000 euro annu<\/strong>i;<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">e)\u00a0<\/span>il comma 9, che modifica l\u2019articolo 15, comma 1, lettera\u00a0<span class=\"s1\">i-ter)<\/span>, del TUIR, consente alle persone fisiche di detrarre dalla propria IRPEF, nel rispetto delle condizioni poste, il 19 per cento dell\u2019ammontare delle erogazioni liberali eseguite in favore di societ\u00e0 e associazioni sportive dilettantistiche, per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ciascun periodo d\u2019imposta. Identica detrazione \u00e8 consentita anche ai fini dell\u2019IRES, in virt\u00f9 del rinvio contenuto nell\u2019articolo 78 del medesimo TUIR.\u00a0<strong>A motivo del mutato valore della moneta verificatosi dal 2003 ad oggi, si propone di elevare il limite a 3.000 euro.<\/strong><\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>L\u2019articolo 9<\/strong>\u00a0interviene sulle disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche. In particolare viene imposto l\u2019aggiornamento dei limiti previsti dall\u2019articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall\u2019articolo 37, comma 2, lettera\u00a0<span class=\"s1\">a)<\/span>, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Com\u2019\u00e8 noto la norma prevede l\u2019esclusione di particolari proventi dal reddito imponibile delle societ\u00e0 e associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni tributarie della legge 16 dicembre 1991, n. 398. In particolare non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo, i proventi realizzati:\u00a0<span class=\"s1\">a)\u00a0<\/span>nello svolgimento di attivit\u00e0 commerciali connesse agli scopi istituzionali;\u00a0<span class=\"s1\">b)\u00a0<\/span>per il tramite di raccolte pubbliche di fondi. Vale in proposito osservare che risulta tuttora vigente il limite di 100 milioni di vecchie lire, pari a 51.645,69 euro, fissato con decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1999, pubblicato nella\u00a0<span class=\"s1\">Gazzetta Ufficiale\u00a0<\/span>n. 275 del 23 novembre 1999. Dato il tempo trascorso, sembra opportuno introdurre un obbligo di aggiornamento periodico del limite, per evitare che rimanga inalterato cos\u00ec a lungo.\u00a0<strong>Nell\u2019immediato si dispone di raddoppiare il limite.<\/strong><\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>L\u2019articolo 10<\/strong>\u00a0prevede l\u2019esclusione dal pagamento dell\u2019equo compenso previsto dall\u2019articolo 73-<span class=\"s1\">bis\u00a0<\/span>della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l\u2019utilizzazione di musica registrata nelle manifestazioni sportive dilettantistiche. Com\u2019\u00e8 noto la norma attualmente prevede in materia di diritti connessi all\u2019esercizio del diritto d\u2019autore, fatti salvi i diritti dell\u2019autore dell\u2019opera, che i produttori fonografici e gli artisti interpreti ed esecutori abbiano diritto a un equo compenso anche nel caso in cui l\u2019utilizzazione pubblica di musica registrata non sia effettuata a scopo di lucro. In relazione a tale norma, giova considerare che per molte discipline sportive svolte in ambito dilettantistico (nuoto sincronizzato, danza sportiva, ginnastica artistica, pattinaggio eccetera) l\u2019esecuzione di musica registrata perde la sua peculiare connotazione di pubblica utilizzazione, in quanto finalizzata a fondersi, in funzione strumentale, nella realizzazione della specifica disciplina sportiva che ne deve fare uso. Atteso quanto rilevato,\u00a0<strong>appare corretto prevedere l\u2019esclusione dal pagamento dell\u2019equo compenso di cui all\u2019articolo 73-<span class=\"s1\">bis\u00a0<\/span>della legge n. 633 del 1941 nelle manifestazioni sportive dilettantistiche effettuate od organizzate dalle federazioni nazionali sportive, dalle discipline associate e dagli enti di promozione sportiva nonch\u00e9 per le associazioni e societ\u00e0 sportive iscritte nel registro delle societ\u00e0 sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI.<\/strong><\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>L\u2019articolo 11<\/strong>\u00a0introduce disposizioni in materia di controlli sui circoli privati. In particolare si modifica il comma 1 dell\u2019articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La disposizione in questione ha stabilito che per gli enti associativi i corrispettivi, le quote e i contributi (di cui all\u2019articolo 148 del TUIR e all\u2019articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) non sono imponibili a condizione che gli enti associativi, con l\u2019esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all\u2019articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, trasmettano per via telematica all\u2019Agenzia delle entrate un apposito modello (modello EAS). L\u2019onere della trasmissione deve essere assolto anche dalle societ\u00e0 sportive dilettantistiche di cui al- l\u2019articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per completezza, deve essere rammentato che gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attivit\u00e0 commerciali non sono tenuti alla presentazione del modello EAS. Tale previsione non \u00e8 tuttavia risolutiva atteso che la predetta esclusione non opera per le associazioni dilettantistiche che svolgono attivit\u00e0 commerciali che risultano decommercializzate. Tale previsione rende quindi obbligatoria per la quasi totalit\u00e0 dei soggetti l\u2019obbligo di invio del modello EAS. L\u2019Agenzia delle entrate, con la circolare della Direzione centrale normativa e contenzioso n. 45\/E del 29 ottobre 2009, ha chiarito che la mancata trasmissione comporta la non fruibilit\u00e0 dei regimi fiscali agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell\u2019IVA. Ne consegue che molte associazioni sportive dilettantistiche, nonostante abbiano regolarmente provveduto alla iscrizione al registro del CONI, possono subire pesanti conseguenze per effetto anche di mere violazioni di carattere formale derivanti dalla mancata trasmissione del modello o dell\u2019aggiornamento del medesimo.\u00a0<strong>Si ritiene dunque opportuno ed equo estendere l\u2019esclusione dall\u2019obbligo dell\u2019invio del modello EAS, gi\u00e0 previsto per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all\u2019articolo 6 della legge n. 266 del 1991, anche nei confronti delle associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito per espressa previsione di legge presso il CONI.<\/strong>\u00a0Tale intervento eliminerebbe un iniquo doppio adempimento a carico delle associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche, la cui inosservanza di adempimenti formali comporta pesanti conseguenze, come la correlata perdita del diritto alla fruizione delle agevolazioni fiscali.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>L\u2019articolo 12<\/strong>\u00a0prevede una delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attivit\u00e0 sportiva che raccolga le norme riguardanti l\u2019intera materia, ora frammentate in molteplici provvedimenti legislativi.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>L\u2019articolo 13<\/strong>\u00a0reca le disposizioni finali. Si stima che gli oneri che possono derivare dalle misure previste siano nell\u2019ordine di 20 milioni di euro l\u2019anno, che saranno coperti dal fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, istituito con la legge di stabilit\u00e0 2013 (legge n. 228 del 2012) che ha una dotazione di 249 milioni di euro per l\u2019anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l\u2019anno 2014, di 590 milioni di euro per l\u2019anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall\u2019anno 2016.<\/p>\n<p class=\"p1\">IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE __<\/p>\n<p class=\"p2\"><strong>A<span class=\"s1\">RT<\/span>. 1.\u00a0<\/strong><em>(Finalit\u00e0 e ambito di applicazione).<\/em><\/p>\n<p class=\"p2\">1. La Repubblica, in coerenza con i princ\u00ecpi stabiliti dall\u2019articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea e in attuazione degli articoli 2, 3, 32 e 33 della Costituzione, riconosce nella promozione dell\u2019attivit\u00e0 sportiva di base una specifica e autonoma funzione sociale che contribuisce al miglioramento della qualit\u00e0 della vita individuale e collettiva attraverso lo svolgimento di pratiche motorie finalizzate a promuovere funzioni educative, sociali, sanitarie, culturali e del tempo libero. Il riconoscimento dell\u2019attivit\u00e0 sportiva e la sua promozione sono interesse di tutte le istituzioni, centrali e territoriali, che operano in una logica di sistema con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, ispirata ai princ\u00ecpi del federalismo solidale di cui all\u2019articolo 5 della Costituzione, con un ruolo di programmazione e di sostegno. L\u2019attivit\u00e0 sportiva di base \u00e8 caratterizzata dalla prevalenza delle finalit\u00e0 di promozione umana e sociale su quelle legate alla prestazione agonistica secondo una logica che privilegia l\u2019inclusione dei praticanti rispetto alla loro selezione operata in base alle attitudini psico-fisiche, allo scopo di garantire la socializzazione, l\u2019integrazione e la promozione della cittadinanza attiva, come parte integrante del sistema dello Stato sociale. La pratica sportiva \u00e8 promossa, altres\u00ec, come strumento di conoscenza e dialogo, nonch\u00e9 di rispetto delle regole e solidariet\u00e0 per contrastare la criminalit\u00e0 e il disagio sociale, promuovendo la diffusione di valori di lealt\u00e0, correttezza e legalit\u00e0 in particolare in contesti disagiati e caratterizzati da un alto rischio di criminalit\u00e0 e dispersione scolastica.<\/p>\n<p class=\"p1\">2. La presente legge detta i princ\u00ecpi fondamentali per il riconoscimento e per la diffusione dell\u2019attivit\u00e0 sportiva di base, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a rispettare nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni che promuovono la funzione sociale dello sport. Le politiche di promozione dell\u2019attivit\u00e0 sportiva di base coincidono con lo sviluppo dello sport sociale, i cui campi di azione collimano con altri servizi sociali quali la sanit\u00e0 pubblica, l\u2019istruzione, la formazione professionale e l\u2019ambiente, la cura degli anziani e dei disabili, la lotta all\u2019esclusione sociale e la ricerca di forme pacifiche di integrazione.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>A<span class=\"s1\">RT<\/span>. 2.\u00a0<\/strong><em>(Responsabilit\u00e0 per le obbligazioni sociali).<\/em><\/p>\n<p class=\"p1\">1. Le associazioni sportive dilettantistiche senza personalit\u00e0 giuridica, costituite con scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora le stesse siano iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e si siano conformate agli obblighi contabili di cui all\u2019articolo 20-<span class=\"s2\">bis\u00a0<\/span>del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.<\/p>\n<p class=\"p1\">2. La disposizione del comma 1 si applica a condizione che lo statuto del- l\u2019associazione preveda le seguenti clausole:<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s2\">a)\u00a0<\/span>l\u2019obbligo di istituire e di accrescere il fondo comune ai sensi dell\u2019articolo 37 del codice civile;<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s2\">b)\u00a0<\/span>l\u2019obbligo di vincolo al fondo comune dei contributi, delle quote annuali degli associati e dei beni durevoli con essi acquistati, a garanzia delle obbligazioni assunte dall\u2019associazione e con divieto di loro destinazione al finanziamento della spesa corrente;<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s2\">c)\u00a0<\/span>l\u2019obbligo, in caso di disavanzo di gestione, della sua copertura con i prece- denti avanzi di gestione e, in caso di incapienza, con versamenti in denaro da<\/p>\n<p class=\"p1\">parte degli associati da eseguire entro l\u2019esercizio sociale successivo a quello in cui il disavanzo si \u00e8 formato.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>A<span class=\"s1\">RT<\/span>. 3.<\/strong>\u00a0\u00a0<em>(Gestione degli impianti sportivi pubblici).<\/em><\/p>\n<p class=\"p1\">1. Nelle procedure ad evidenza pub- blica per l\u2019affidamento ai privati della gestione di impianti sportivi pubblici \u00e8 sempre utilizzato il criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell\u2019offerta tenendo conto, oltre a quelli elencati a titolo esemplificativo al comma 1 dell\u2019articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni- ture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, anche di criteri che valorizzano il ruolo delle organizzazioni di volontariato e del- l\u2019associazionismo sportivo.<\/p>\n<p class=\"p1\">2. \u00c8 fatto divieto di ricorrere al solo criterio del prezzo pi\u00f9 basso.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>A<span class=\"s1\">RT<\/span>. 4. \u00a0<\/strong><em>(Programmi di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana).<\/em><\/p>\n<p class=\"p1\">1. Dopo il comma 6 dell\u2019articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n<p class=\"p1\">\u00ab<span class=\"s2\">6-bis.\u00a0<\/span>I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati, inoltre, alla promozione degli spazi per l\u2019attivit\u00e0 fisica di base quale strumento per il miglioramento della qualit\u00e0 della vita, il contrasto della devianza giovanile, il recupero della marginalit\u00e0 delle fasce a pi\u00f9 alto rischio di esclusione sociale e l\u2019inclusione sociale degli anziani nella prospettiva di una formazione globale e multi-dimensionale della persona \u00bb.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>A<span class=\"s1\">RT<\/span>. 5.<\/strong>\u00a0<em>(Riconoscimento del volontariato sportivo).<\/em><\/p>\n<p class=\"p1\">1. Le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti o iscritte nel registro del CONI sono riconosciute come organizzazioni promotrici di volontariato sportivo di cui all\u2019articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266.<\/p>\n<p class=\"p1\">2. All\u2019articolo 1, comma 1, lettera\u00a0<span class=\"s2\">e)<\/span>, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo la parola: \u00ab contribuire \u00bb sono inserite le seguenti: \u00abanche attraverso il volontariato sportivo, \u00bb.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>A<span class=\"s1\">RT<\/span>. 6. \u00a0<\/strong>(Garanzia della propriet\u00e0 dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per gli eventi promossi dalle societ\u00e0 e associazioni sportive).<\/p>\n<p class=\"p1\">1. Costituiscono segni distintivi di propriet\u00e0 delle societ\u00e0 e associazioni sportive i marchi, i loghi, le denominazioni, i simboli, i colori sociali e i trofei che ne contraddistinguono le attivit\u00e0 agonistico- sportive; le attivit\u00e0 commerciali, connesse o non connesse a quelle agonistico-sportive; le attivit\u00e0 di licenza d\u2019uso dei predetti segni distintivi e di\u00a0<span class=\"s2\">merchandising<\/span>, definito ai sensi del comma 3. I segni distintivi, compresi quelli elencati nell\u2019articolo 12 del codice della propriet\u00e0 industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, appartengono in via esclusiva, anche in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo 12, a cia- scuno dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.<\/p>\n<p class=\"p1\">2. I segni distintivi di cui al comma 1 non possono costituire oggetto di registra- zione come marchio da parte di soggetti diversi dalle societ\u00e0 e associazioni spor- tive.<\/p>\n<p class=\"p1\">3. Ai fini della presente legge, con il termine\u00a0<span class=\"s2\">merchandising\u00a0<\/span>si fa riferimento<\/p>\n<p class=\"p1\">alle tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una societ\u00e0 o associazione sportiva, nel commercio di pro- dotti o di servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati, accostati o collegati. Il contratto di\u00a0<span class=\"s1\">merchandising\u00a0<\/span>\u00e8 l\u2019accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivo concede la facolt\u00e0 di uso del marchio stesso a un altro soggetto per apporlo su prodotti o per abbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro diritto esclusivo \u00e8 stato realizzato e registrato in precedenza.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>A<span class=\"s2\">RT<\/span>. 7.<\/strong>\u00a0<em>(Detrazione fiscale).<\/em><\/p>\n<p class=\"p1\">1. La detrazione fiscale per l\u2019iscrizione a societ\u00e0 o associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico, prevista dall\u2019articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica anche ai soggetti di et\u00e0 pari o superiore a sessanta anni.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>A<span class=\"s2\">RT<\/span>. 8.<\/strong>\u00a0\u00a0<em>(Disposizioni in materia di attivit\u00e0 sportiva dilettantistica).<\/em><\/p>\n<p class=\"p1\">1. Al comma 2 dell\u2019articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: \u00ab250.000 euro\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab350.000 euro\u00bb.<\/p>\n<p class=\"p1\">2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d\u2019imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.<\/p>\n<p class=\"p1\">3. All\u2019articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: \u00ab a 7.500 euro \u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab a 10.000 euro \u00bb.<\/p>\n<p class=\"p1\">4. All\u2019articolo 27-<span class=\"s1\">bis\u00a0<\/span>della tabella di cui all\u2019allegato\u00a0<span class=\"s1\">B\u00a0<\/span>annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole: \u00ab e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI \u00bbsono sostituite dalle seguenti: \u00abnonch\u00e9 dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle societ\u00e0 e associazioni sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI \u00bb.<\/p>\n<p class=\"p1\">5. Al comma 8 dell\u2019articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: \u00ab ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro \u00bb sono sostituite dalle seguenti:\u00ab a un importo annuo complessivamente non superiore a 400.000 euro \u00bb.<\/p>\n<p class=\"p1\">6. All\u2019articolo 15, comma 1, lettera\u00a0<span class=\"s1\">i-ter)<\/span>, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, le parole: \u00ab non superiore a 1.500 euro \u00bb sono sosti- tuitedalleseguenti:\u00ab nonsuperiorea 3.000 euro \u00bb.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>A<span class=\"s2\">RT<\/span>. 9.<\/strong>\u00a0<em>(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche).<\/em><\/p>\n<p class=\"p1\">1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno quadriennale, il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo, provvede ad aggiornare il limite annuo complessivo di cui all\u2019articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.<\/p>\n<p class=\"p1\">2. In prima applicazione il decreto di cui al comma 1 provveder\u00e0 ad un incre- mento del limite almeno pari al raddoppio di quello attualmente determinato.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>A<span class=\"s2\">RT<\/span>. 10.<\/strong><em>\u00a0(Esclusione dal pagamento dell\u2019equo compenso per l\u2019utilizzazione di musica registrata nelle manifestazioni sportive dilettantistiche).<\/em><\/p>\n<p class=\"p1\">1. Al primo comma dell\u2019articolo 73-<span class=\"s1\">bis\u00a0<\/span>della legge 22 aprile 1941, n. 633, \u00e8 ag-<\/p>\n<p class=\"p1\">giunto, in fine, il seguente periodo: \u00ab L\u2019equo compenso non \u00e8 dovuto se l\u2019utilizzazione avviene in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche effettuate od organizzate dalle federazioni nazionali sportive, dalle discipline associate o dagli enti di promozione sportiva nonch\u00e9 da associazioni o societ\u00e0 sportive iscritte nel registro delle societ\u00e0 sportive dilettantistiche tenuto presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) \u00bb.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>A<span class=\"s1\">RT<\/span>. 11.<\/strong>\u00a0<em>(Misure in materia di controlli sui circoli privati).<\/em><\/p>\n<p class=\"p1\">1. Al comma 1 dell\u2019articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: \u00ab ad esclusione delle organizzazioni di volonta- riato iscritte nei registri regionali di cui all\u2019articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, \u00bb sono inserite le seguenti: \u00ab non- ch\u00e9 delle societ\u00e0 sportive dilettantistiche di cui all\u2019articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, \u00bb.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>A<span class=\"s1\">RT<\/span>. 12.<\/strong>\u00a0\u00a0<em>(Delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attivit\u00e0 sportive).<\/em><\/p>\n<p class=\"p1\">1. Allo scopo di promuovere e di sostenere la diffusione della pratica sportiva riordinando e semplificando la relativa normativa il Governo \u00e8 delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni vigenti in materia di attivit\u00e0 sportiva nel rispetto dei seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s2\">a)\u00a0<\/span>puntuale individuazione del testo vigente delle disposizioni;<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">b)\u00a0<\/span>ricognizione delle disposizioni abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">c)\u00a0<\/span>coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonch\u00e9 la coerenza logica e sistematica della normativa;<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">d)\u00a0<\/span>aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.<\/p>\n<p class=\"p1\">2. Il Governo, nell\u2019esercizio della delega di cui al comma 1, deve altres\u00ec assicurare:<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">a)\u00a0<\/span>la tutela dei vivai e dei giovani talenti sportivi, garantendone la partecipazione alle competizioni di alto livello, quali i campionati, atta a favorire la crescita sportiva indispensabile per la se- lezione delle squadre rappresentanti la nazione;<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">b)\u00a0<\/span>gli incentivi statali e le agevolazioni finanziarie e tributarie per le societ\u00e0 e le associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell\u2019incremento e della manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo;<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">c)\u00a0<\/span>il rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni finanziarie e tributarie per limitare l\u2019accesso improprio al regime di agevolazioni;<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">d)\u00a0<\/span>l\u2019introduzione di livelli\u00a0<span class=\"s1\">standard\u00a0<\/span>di insegnamento dell\u2019attivit\u00e0 sportiva nella scuola, compresa la scuola primaria;<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">e)\u00a0<\/span>l\u2019intervento delle regioni in materia sanitaria con visite mediche specifiche a cadenza annuale gratuite per tutti gli atleti, anche di et\u00e0 superiore a diciotto anni, tesserati delle societ\u00e0 e delle associazioni sportive dilettantistiche;<\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">f)\u00a0<\/span>l\u2019introduzione di strumenti per favorire intese con l\u2019Associazione nazionale dei comuni italiani e con l\u2019Unione delle province d\u2019Italia per l\u2019utilizzo in orari extrascolastici delle strutture sportive degli istituti scolastici, nonch\u00e9 con le amministrazioni locali, al fine di conferire maggiore rilevanza agli interventi che realizzino sinergie tra i territori e diffondano buone prassi, innalzando il livello di pratica motoria in particolare nelle aree pi\u00f9, svantaggiate e per contrastare qualsiasi forma di violenza e di bullismo a scuola nonch\u00e9 diffondere la cultura della corretta educazione e pratica sportiva.<\/p>\n<p class=\"p1\">3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 \u00e8 adottato su proposta del Ministro delegato per lo sport e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto \u00e8 trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell\u2019espressione del parere delle Commissioni parlamentari com- petenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto pu\u00f2 essere comunque adottato. Qualora il termine per l\u2019espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l\u2019esercizio della delega o successivamente, quest\u2019ultimo \u00e8 prorogato di sessanta giorni.<\/p>\n<p class=\"p1\"><strong>A<span class=\"s1\">RT<\/span>. 13.\u00a0<\/strong>(Disposizioni finali).<\/p>\n<p class=\"p1\">1. Agli oneri derivanti dall\u2019attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dall\u2019anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell\u2019autorizzazione di spesa di cui all\u2019articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><a class=\"ninja_pages_read_more\"  href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/camera-dei-deputati-n1680-disposizioni-per-il-riconoscimento-e-la-promozione-della-funzione-sociale-dello-sport-nonche-delega-al-governo-per-la-redazione-di-un-testo-unico-delle-disposizioni-i\/\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14454,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","format":[],"meta":{"ns_format_proposto":0,"ns_tipologia_proposta":0,"ns_tag_proposti":[],"ns_argomento_proposto":0,"ns_categoria_proposta":0,"ns_check_query_entries":[],"ns_valutazione_query_keywords":[],"ns_pagespeed_results":[],"footnotes":""},"categories":[749],"tags":[896,914],"tipologia":[],"argomento":[],"class_list":["post-6957","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-consulenza","tag-associazione_sportiva_dilettantistica_-_asd","tag-leggi_e_normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6957","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6957"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6957\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14454"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6957"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6957"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6957"},{"taxonomy":"tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tipologia?post=6957"},{"taxonomy":"argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/argomento?post=6957"},{"taxonomy":"format","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/format?post=6957"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}