{"id":6041,"date":"2014-02-28T10:48:50","date_gmt":"2014-02-28T09:48:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.teamartist.com\/blog\/?page_id=6041"},"modified":"2019-11-11T10:46:58","modified_gmt":"2019-11-11T09:46:58","slug":"sicurezza-e-salute-dei-lavoratori","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/sicurezza-e-salute-dei-lavoratori\/","title":{"rendered":"Sicurezza e salute dei lavoratori nell&#8217;ambito delle Associazioni Sportive Dilettantistiche"},"content":{"rendered":"<h2 align=\"CENTER\"><span style=\"font-size: 12pt;\"><b>Chiarimento del Ministero del Lavoro circa la normativa applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell\u2019ambito delle Associazioni sportive dilettantistiche.<\/b><\/span><\/h2>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-size: medium;\"><em>Qual \u00e8 la normativa applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell\u2019ambito delle Associazioni sportive dilettantistiche?<\/em><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">A riscontro del quesito su emarginato, relativo alla applicabilit\u00e0 alle associazioni sportive dilettantistiche (indicate di seguito come ASD), si forniscono le seguenti indicazioni generali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">In via preliminare si osserva che, alla luce della ampia definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal D. Lgs. n. 81\/2008 alle lettere a) e b) dell\u2019art. 2, nonch\u00e9 del campo di applicazione di cui all\u2019art. 3 comma 1, che ricomprende tutti i settori di attivit\u00e0 e tutte le tipologie di rischio, il mondo del non profit in generale e pertanto anche le associazioni o societ\u00e0 sportive dilettantistiche, rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">Infatti il lavoratore \u00e8<em> \u201cla persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attivit\u00e0 lavorativa nell\u2019ambito dell\u2019organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un\u2019arte o una professione\u2026\u201d<\/em>, mentre la definizione di datore di lavoro \u00e8 ormai svincolata dalla titolarit\u00e0 della responsabilit\u00e0 dell\u2019impresa, e deriva invece, pi\u00f9 in generale, dalla responsabilit\u00e0 dell\u2019organizzazione delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">Bisogna ulteriormente rilevare che le prestazioni lavorative rese nell\u2019ambito delle suddette associazioni non sono oggetto di una disciplina particolare nei commi successivi del citato articolo 3, come invece avviene per altre categorie di prestazioni lavorative o tipologie di lavoratori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">Stante quanto sopra, occorre stabilire se, in mancanza di una espressa limitazione operata dal legislatore, le norme del D.Lgs. n. 81\/2008 siano applicabili integralmente nell\u2019ambito delle suddette associazioni ovvero se dalle norme che disciplinano le stesse \u2013 legge 16 dicembre 1991, n. 398 \u201cDisposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche\u201d, l\u2019art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre che da disposizioni di carattere fiscale e previdenziale concernenti le stesse \u2013 possano discendere indirettamente alcune limitazioni alla integrale applicazione delle stesse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">La principale fonte normativa che regolamenta le ASD \u00e8 il citato art. 90 della legge n. 289\/2002, che, nell\u2019estendere le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 298 e s.m. e le altre disposizioni tributarie riguardanti le ASD anche alle societ\u00e0 sportive dilettantistiche costituite in societ\u00e0 di capitali senza fini di lucro, disciplina, ai commi 17 e 18, alcuni aspetti relativi alla loro costituzione nonch\u00e9 al contenuto dell\u2019atto costitutivo e dello statuto, fra i quali i principi generali in materia di contenuti dello statuto e dell\u2019atto costitutivo delle stesse, come l\u2019assenza del fine di lucro, il rispetto del principio di democrazia interna, la gratuit\u00e0 degli incarichi degli amministratori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">Per quanto riguarda il profilo tributario, va rilevata l\u2019inclusione fra i redditi diversi ad opera dell\u2019art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico del 22\/12\/1986 n. 917 (T.U.I.R.), delle<em> \u201c indennit\u00e0 di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell\u2019esercizio diretto di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, .\u2026dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalit\u00e0 sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto\u201d<\/em>, ai quali sono stati equiparati, con le modifiche apportate a tale testo normativo, dal comma 3 del citato art. 90 della L. n. 89\/2006, quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societ\u00e0 o di associazioni sportive dilettantistiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che l\u2019ordinamento non detta un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell\u2019ambito degli enti in questione, se non sotto l\u2019aspetto tributario, ove, in considerazione delle finalit\u00e0 ritenute particolarmente degne di tutela di promozione e tutela dello sport, estende alle stesse il regime di agevolazioni previste per le prestazioni rese in favore degli organismi di promozione sociale, subordinando il conseguimento di tali benefici al possesso dei requisiti di cui sopra, attestanti l\u2019effettivo perseguimento di quei fini.<\/p>\n<p>La normativa applicabile nel caso di prestazioni lavorative \u00e8 quindi quella di diritto comune e va individuata, pertanto, nelle disposizioni che regolano in generale la materia, salvo disposizioni speciali espressamente previste.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">Tanto premesso, pu\u00f2 concludersi che, nel caso in cui gli enti in questione abbiano dipendenti o sportivi professionisti dipendenti, \u00e8 pacifica l\u2019applicazione delle norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, mentre, in base al tenore letterale del combinato disposto degli artt. 61 del citato D.Lgs. n. 276\/2003 e 3, comma 7, del D.Lgs. n. 81\/2008, \u00e8 prevista una deroga alla generale applicabilit\u00e0 delle stesse nel caso di lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attivit\u00e0 lavorativa nei locali del committente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">Infatti il citato <b>art. 3 comma 7, nel prevedere l\u2019applicabilit\u00e0 delle norme antinfortunistiche ai lavoratori a progetto di cui sopra, rimanda, per la definizione degli stessi, all\u2019art. 61 del D.Lgs. n.276\/2003, che espressamente esclude dal campo di applicazione della disciplina relativa ai lavoratori a progetto, fra gli altri, \u201ci rapporti e le attivit\u00e0 di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche (..) come individuate e disciplinate dall\u2019articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289\u201d, salva <\/b>comunque l\u2019applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo pi\u00f9 favorevoli per il collaboratore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\"><b>Per tali lavoratori si esclude, altres\u00ec, l\u2019equiparazione ai volontari di cui alla legge 266 del 1991<\/b>, per i quali \u00e8 previsto uno speciale regime dal comma 12 bis dell\u2019art. 3, del D.Lgs. n. 81\/2008, equiparazione possibile unicamente se la associazione rientra, in base allo statuto e all\u2019atto costituivo, fra quelle di volontariato di cui alla citata legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">Si pu\u00f2 infatti ritenere che la gi\u00e0 citata classificazione dei compensi percepiti per le prestazioni rese in tale ambito fra i redditi diversi ad opera dell\u2019art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico del 22\/12\/1986 n. 917 (T.U.I.R.), come redditi diversi da quelli lavorativi operi unicamente a fini fiscali, dal momento che gli stessi si sostanziano in compensi dovuti a vere e proprie prestazioni lavorative, a meno che, come gi\u00e0 esposto, non sia provata la natura volontaria della prestazione nel senso sopra specificato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">Ci\u00f2 \u00e8 ulteriormente suffragato dalla equiparazione, pure sopra citata, a tali redditi di quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societ\u00e0 o di associazioni sportive dilettantistiche, per le quali non vi \u00e8 dubbio circa la natura lavorativa della prestazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\"><b>Stante quanto sopra, si ritiene che il regime applicabile nei casi suddetti sia<\/b> quello previsto per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all\u2019art. 409 del codice di procedura civile anteriormente all\u2019entrata in vigore del D. Lgs. n. 276\/2003, e cio\u00e8 <b>quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all\u2019articolo 2222 del codice civile, per i quali l\u2019art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81\/2008 dispone l\u2019applicazione degli articoli 21 e 26 del medesimo testo normativo.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"JUSTIFY\">Al riguardo appare comunque opportuno puntualizzare come si applichino, in materia, i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al responsabile dell\u2019impianto o dell\u2019associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilit\u00e0 \u2013 da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia \u2013 di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di riferimento della associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilit\u00e0 secondo i principi comuni della responsabilit\u00e0 civile e penale nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilit\u00e0.<\/p>\n<p>Occorre, in ogni caso, sottolineare la competenza legislativa concorrente attribuita dall\u2019art. 117 della Costituzione alle Regioni in materia di ordinamento sportivo, tutela della salute e sicurezza del lavoro. Pertanto, occorrer\u00e0 tenere presente anche le normative regionali eventualmente emanate in materia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><a class=\"ninja_pages_read_more\"  href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/sicurezza-e-salute-dei-lavoratori\/\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14481,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","format":[],"meta":{"ns_format_proposto":0,"ns_tipologia_proposta":0,"ns_tag_proposti":[],"ns_argomento_proposto":0,"ns_categoria_proposta":0,"ns_check_query_entries":[],"ns_valutazione_query_keywords":[],"ns_pagespeed_results":[],"footnotes":""},"categories":[747],"tags":[896],"tipologia":[],"argomento":[],"class_list":["post-6041","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-absolvo","tag-associazione_sportiva_dilettantistica_-_asd"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6041","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6041"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6041\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14481"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6041"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6041"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6041"},{"taxonomy":"tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tipologia?post=6041"},{"taxonomy":"argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/argomento?post=6041"},{"taxonomy":"format","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/format?post=6041"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}