{"id":5977,"date":"2014-02-26T12:23:56","date_gmt":"2014-02-26T11:23:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.teamartist.com\/blog\/?page_id=5977"},"modified":"2019-11-11T10:46:23","modified_gmt":"2019-11-11T09:46:23","slug":"legge-39891-e-disposizioni-tributarie","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/legge-39891-e-disposizioni-tributarie\/","title":{"rendered":"Associazioni Sportive Dilettantistiche ASD &#8211; i pi\u00f9 importanti articoli di legge"},"content":{"rendered":"<p align=\"LEFT\"><em>Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17\/12\/1991<\/em><\/p>\n<p><em>In vigore dal 1-1-1992<\/em><\/p>\n<p><em><em>Testo <\/em> aggiornato al 26-2-2014<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><b>LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398 <\/b><\/h2>\n<h2><i><b>Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.<\/b><\/i><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 1<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita&#8217; sportive dilettantistiche e che nel periodo d&#8217;imposta precedente hanno conseguito dall&#8217;esercizio di attivita&#8217; commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta sul valore aggiunto, dell&#8217;imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell&#8217;imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all&#8217;articolo 2. L&#8217;opzione e&#8217; esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell&#8217;imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e&#8217; esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l&#8217;esercizio di attivita&#8217; commerciali esercitano l&#8217;opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell&#8217;articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L&#8217;opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.<em><strong><br \/>\n<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l&#8217;opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d&#8217;imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e&#8217; superato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>3<\/i>. <i>comma abrogato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla l. 21 novembre 2000, n. 342.<\/i><\/p>\n<pre><\/pre>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><em>AGGIORNAMENTI<\/em><\/span><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div id=\"stcpDiv\" style=\"text-align: justify;\"><em>Il Decreto-Legge 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 66 del 6 febbraio 1992) all&#8217;art. 9 bis ha disposto che: &#8220;Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.&#8221;<\/em><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p><em>La Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all&#8217;art. 2 comma 31, ha disposto che: &#8220;Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.&#8221;<\/em><\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><em>La L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U. 25\/11\/2000, n.276) ha disposto (con l&#8217;art. 25, comma 3) che &#8220;A decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l&#8217;importo fissato dall&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e&#8217; elevato a lire 360 milioni.&#8221;<\/em><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l&#8217;art. 90, comma 2) che &#8220;A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l&#8217;importo fissato dall&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall&#8217;articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e&#8217; elevato a 250.000 euro.&#8221; <\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 2<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. I soggetti di cui all&#8217;articolo 1 che hanno esercitato l&#8217;opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresi&#8217;, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. I soggetti che fruiscono dell&#8217;esonero devono annotare nella distinta d&#8217;incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell&#8217;esercizio di attivita&#8217; commerciali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all&#8217;imposta sul valore aggiunto, l&#8217;imposta continua ad applicarsi con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell&#8217;articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell&#8217;articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche&#8217; dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all&#8217;articolo 1 e&#8217; determinato applicando all&#8217;ammontare dei proventi conseguiti nell&#8217;esercizio di attivita&#8217; commerciali il coefficiente di redditivita&#8217; del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d&#8217;incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita&#8217; di compilazione.<\/p>\n<pre><\/pre>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 3<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all&#8217;articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all&#8217;articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 4<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all&#8217;imposta sul valore aggiunto con l&#8217;aliquota del 9 per cento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"stcpDiv\">\n<div id=\"stcpDiv\">\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0________________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 align=\"LEFT\"><b>LEGGE 13 maggio 1999, n. 133 <\/b><\/h2>\n<h2 align=\"LEFT\"><i><b>Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale. <\/b><\/i><\/h2>\n<p align=\"LEFT\"><em>Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.113 del 17-5-1999 &#8211; Suppl. Ordinario n. 96<\/em><\/p>\n<p align=\"LEFT\"><em>In vigore dal 18-5-1999<\/em><\/p>\n<p align=\"LEFT\"><em><em>Testo <\/em>aggiornato al 26-2-2014<\/em><\/p>\n<div>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 25<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all&#8217;articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa&#8217; e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall&#8217;articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell&#8217;imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e&#8217; a titolo d&#8217;imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e&#8217; a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell&#8217;imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d&#8217;imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni proloco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche&#8217; riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell&#8217;opzione di cui all&#8217;articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita&#8217; culturali:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita&#8217; commerciali connesse agli scopi istituzionali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita&#8217; all&#8217;articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. A decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l&#8217;importo fissato dall&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e&#8217; elevato a lire 360 milioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) nell&#8217;articolo 1, il comma 3 e&#8217; abrogato;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) nell&#8217;articolo 2:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1) al comma 3, le parole: &#8220;quinto comma&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;sesto comma&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2) al comma 5, le parole: &#8220;6 per cento&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;3 per cento&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. I pagamenti a favore di societa&#8217;, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita&#8217; idonee a consentire all&#8217;amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L&#8217;inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l&#8217;applicazione delle sanzioni previste dall&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.<em> (*)<\/em><\/p>\n<pre><\/pre>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> (*) AGGIORNAMENTO<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l&#8217;art. 37, comma 4) che la sostituzione dei commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 decorre dal 1\u00b0 gennaio 2000 e che &#8220;restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d&#8217;imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita&#8217;, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0________________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 align=\"LEFT\"><b>LEGGE 21 novembre 2000, n. 342 <\/b><\/h2>\n<h2 align=\"LEFT\"><i><b>Misure in materia fiscale <\/b><\/i><\/h2>\n<p align=\"LEFT\"><em>Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25-11-2000 &#8211; Suppl. Ordinario n. 194<\/em><\/p>\n<p align=\"LEFT\"><em>In vigore dal 10-12-2000<\/em><\/p>\n<p align=\"LEFT\"><em><em>Testo <\/em>aggiornato al 26-2-2014<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 37.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) all&#8217;articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) e&#8217; sostituita dalla seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle societa&#8217; sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita&#8217; stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) all&#8217;articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilita&#8217; sociale, dopo la lettera c-septies) e&#8217; aggiunta la seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d&#8217;impresa dichiarato, a favore delle societa&#8217; sportive dilettantistiche&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) all&#8217;articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) e&#8217; sostituita dalla seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;m) le indennita&#8217; di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell&#8217;esercizio diretto di attivita&#8217; sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall&#8217;Unione nazionale per l&#8217;incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita&#8217; sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d) all&#8217;articolo 83, concernente premi, vincite e indennita&#8217;, il comma 2 e&#8217; sostituito dal seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;2. Le indennita&#8217;, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell&#8217;articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d&#8217;imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresi&#8217;, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all&#8217;alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">e) all&#8217;articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;, nonche&#8217; dell&#8217;onere di cui all&#8217;articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. All&#8217;articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all&#8217;articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa&#8217; e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall&#8217;articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell&#8217;imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e&#8217; a titolo d&#8217;imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e&#8217; a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell&#8217;imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d&#8217;imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche&#8217; riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell&#8217;opzione di cui all&#8217;articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita&#8217; culturali:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita&#8217; commerciali connesse agli scopi istituzionali;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita&#8217; all&#8217;articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. A decorrere dal periodo d&#8217;imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l&#8217;importo fissato dall&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e&#8217; elevato a lire 360 milioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) nell&#8217;articolo 1, il comma 3 e&#8217; abrogato;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) nell&#8217;articolo 2:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1) al comma 3, le parole: &#8220;quinto comma&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;sesto comma&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2) al comma 5, le parole: &#8220;6 per cento&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;3 per cento&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. I pagamenti a favore di societa&#8217;, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita&#8217; idonee a consentire all&#8217;amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L&#8217;inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l&#8217;applicazione delle sanzioni previste dall&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) i commi 5 e 6 sono abrogati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall&#8217;esercizio di attivita&#8217; sportive dilettantistiche, e&#8217; abrogata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1\u00b0 gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d&#8217;imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita&#8217;, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0________________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 align=\"CENTER\"><b>LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289 <\/b><\/h2>\n<h2><b>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L<\/b><strong><b>egge<\/b><\/strong><b> Finanziaria 2003).<\/b><\/h2>\n<p align=\"LEFT\"><em>Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.305 del 31\/12\/2002 &#8211; Suppl. Ordinario n. 240 <\/em><\/p>\n<p align=\"LEFT\"><em>In vigore dal 01\/01\/2003<\/em><\/p>\n<p align=\"LEFT\"><em><em>Testo <\/em> aggiornato al 26\/02\/2014<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 90<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Disposizioni per l&#8217;attivita&#8217; sportiva dilettantistica<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa&#8217; sportive dilettantistiche costituite in societa&#8217; di capitali senza fine di lucro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l&#8217;importo fissato dall&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall&#8217;articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e&#8217; elevato a 250.000 euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) all&#8217;articolo 81, comma 1, lettera m), e&#8217; aggiunto, in fine, il seguente periodo: &#8220;Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa&#8217; e associazioni sportive dilettantistiche.&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) all&#8217;articolo 83, comma 2, le parole: &#8220;a lire 10.000.000&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;a 7.500 euro&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa&#8217; e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall&#8217;articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa&#8217; e associazioni sportive dilettantistiche, nonche&#8217; delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell&#8217;attivita&#8217; sportiva, sono soggetti all&#8217;imposta di registro in misura fissa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">6. Al n. 27-bis della tabella di cui all&#8217;allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">7. All&#8217;articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: &#8220;organizzazioni non lucrative di utilita&#8217; sociale (ONLUS)&#8221; sono inserite le seguenti: &#8220;e le societa&#8217; e associazioni sportive dilettantistiche&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa&#8217;, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche&#8217; di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita&#8217; nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita&#8217;, volta alla promozione dell&#8217;immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita&#8217; del beneficiario, ai sensi dell&#8217;articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">9. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) all&#8217;articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e&#8217; sostituita dalla seguente: &#8220;i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d&#8217;imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa&#8217; e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita&#8217; stabilite con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400&#8221;;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) all&#8217;articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e&#8217; abrogata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">10. All&#8217;articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: &#8220;delle indennita&#8217; e dei rimborsi di cui all&#8217;articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi&#8221; sono soppresse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">11. All&#8217;articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &#8220;ed alle associazioni sportive dilettantistiche&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicita&#8217;, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e&#8217; da considerarsi, ai fini dell&#8217;applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalita&#8217; rispetto all&#8217;evento sportivo direttamente organizzato.<em> (*)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">12. Presso l&#8217;Istituto per il credito sportivo e&#8217; istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all&#8217;ampliamento, all&#8217;attrezzatura, al miglioramento o all&#8217;acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l&#8217;acquisizione delle relative aree, da parte di societa&#8217; o associazioni sportive nonche&#8217; di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalita&#8217; sportive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">13. Il Fondo e&#8217; gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall&#8217;Autorita&#8217; di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta dell&#8217;Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">14. Il Fondo e&#8217; gestito e amministrato a titolo gratuito dall&#8217;istituto per il credito sportivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>15. comma abrogato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">16. La dotazione finanziaria del Fondo e&#8217; costituita dall&#8217;importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all&#8217; articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">17. Le societa&#8217; e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita&#8217; sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) associazione sportiva priva di personalita&#8217; giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) associazione sportiva con personalita&#8217; giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) societa&#8217; sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita&#8217; di lucro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">18. Le societa&#8217; e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l&#8217;altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a) la denominazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b) l&#8217;oggetto sociale con riferimento all&#8217;organizzazione di attivita&#8217; sportive dilettantistiche, compresa l&#8217;attivita&#8217; didattica;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c) l&#8217; attribuzione della rappresentanza legale dell&#8217;associazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d) l&#8217;assenza di fini&#8217; di lucro e la previsione che i proventi delle attivita&#8217; non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">e) le norme sull&#8217;ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell&#8217;elettivita&#8217; delle cariche sociali, fatte salve le societa&#8217; sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa&#8217; di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">f) l&#8217;obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche&#8217; le modalita&#8217; di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">g) le modalita&#8217; di scioglimento dell&#8217;associazione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">h) l&#8217;obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di&#8217; scioglimento delle societa&#8217; e delle associazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">18-bis. E&#8217; fatto divieto agli amministratori delle societa&#8217; e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre societa&#8217; o associazioni sportive dilettantistiche nell&#8217;ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell&#8217;ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">18-ter. Le societa&#8217; e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all&#8217;integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall&#8217;assemblea dei soci.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all&#8217;articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>20. comma abrogato dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2004, n. 128.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>21.<em> comma abrogato dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2004, n. 128.<\/em><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>22. <em><em>comma abrogato dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2004, n. 128.<\/em><\/em><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita&#8217;, nell&#8217;ambito delle societa&#8217; e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall&#8217;orario di lavoro, purche&#8217; a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all&#8217;amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita&#8217; e i rimborsi di cui all&#8217;articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">24. L&#8217;uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e&#8217; aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa&#8217; e associazioni sportive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cu all&#8217;articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l&#8217;ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e&#8217; affidata in via preferenziale a societa&#8217; e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d&#8217;uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l&#8217;individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita&#8217; di affidamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell&#8217;attivita&#8217; didattica e delle attivita&#8217; sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa&#8217; e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l&#8217;istituto scolastico o in comuni confinanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em> (*) AGGIORNAMENTO<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l&#8217;art. 1, comma 128) che la disposizione di cui al comma 11-bis del presente articolo si interpreta nel senso che la pubblicita&#8217;, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all&#8217;interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e&#8217; esente dall&#8217;imposta sulla pubblicita&#8217; di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.<\/em><\/p>\n<div id=\"stcpDiv\">\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0________________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<h2 align=\"LEFT\"><b>DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004, n. 136 <\/b><\/h2>\n<h2 align=\"LEFT\"><b>Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita&#8217; di taluni settori della pubblica amministrazione. <\/b><\/h2>\n<p align=\"LEFT\"><em>Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 28-5-2004<\/em><\/p>\n<p align=\"LEFT\"><em>Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 (in SO n.131, relativo alla G.U. 28\/07\/2004, n.175).<\/em><\/p>\n<p><em>In vigore dal 29-5-2004<\/em><\/p>\n<p><em><em>Testo <\/em>aggiornato al 26-2-2014.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 7<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Disposizioni in materia di attivita&#8217; sportiva dilettantistica<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. In relazione alla necessita&#8217; di confermare che il CONI e&#8217; unico organismo certificatore della effettiva attivita&#8217; sportiva svolta dalle societa&#8217; e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell&#8217;articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle societa&#8217; ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell&#8217;unicita&#8217; dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Agenzia delle entrate, l&#8217;elenco delle societa&#8217; e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><a class=\"ninja_pages_read_more\"  href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/legge-39891-e-disposizioni-tributarie\/\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14478,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":[],"meta":{"ns_format_proposto":0,"ns_tipologia_proposta":0,"ns_tag_proposti":[],"ns_argomento_proposto":0,"ns_categoria_proposta":0,"ns_check_query_entries":[],"ns_valutazione_query_keywords":[],"ns_pagespeed_results":[],"footnotes":""},"categories":[749],"tags":[896,914],"tipologia":[],"argomento":[],"class_list":["post-5977","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-consulenza","tag-associazione_sportiva_dilettantistica_-_asd","tag-leggi_e_normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5977","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5977"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5977\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14478"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5977"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5977"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5977"},{"taxonomy":"tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tipologia?post=5977"},{"taxonomy":"argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/argomento?post=5977"},{"taxonomy":"format","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/format?post=5977"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}