{"id":5942,"date":"2014-02-26T10:50:11","date_gmt":"2014-02-26T09:50:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.teamartist.com\/blog\/?page_id=5942"},"modified":"2019-11-11T10:46:29","modified_gmt":"2019-11-11T09:46:29","slug":"coni-ed-enti-di-promozione-sportiva","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/coni-ed-enti-di-promozione-sportiva\/","title":{"rendered":"D.L. n\u00b0 242\/1999 &#8211; Riordino del CONI e degli Enti di Promozione Sportiva"},"content":{"rendered":"<div id=\"testa_atto\">\n<div><em>Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale\u00a0 n.176 del 29-7-1999<br \/>\n<\/em><\/p>\n<div id=\"note\"><em>In vigore dal 13-8-1999 <\/em><\/div>\n<div><em><em>Testo<\/em> aggiornato al 25-2-2014, con le modifiche e le integrazioni apportate dal DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 15<\/em><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<h2 style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 12pt; color: #333333;\"><strong>DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999, n. 242<\/strong><\/span><\/h2>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 12pt; color: #333333;\"><strong>Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano &#8211; CONI, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.<\/strong><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 1<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Comitato olimpico nazionale italiano<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalit\u00e0 giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed \u00e9 posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attivit\u00e0 culturali.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 2<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Statuto<\/strong><\/p>\n<p>1. Il CONI \u00e9 la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell&#8217;ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L&#8217;ente cura l&#8217;organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l&#8217;approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento sportivo, anche d&#8217;intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivit\u00e0 sportive, istituita ai sensi dell&#8217;articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l&#8217;adozione di misure di prevenzione e repressione dell&#8217;uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivit\u00e0 sportive, nonch\u00e9 la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.<\/p>\n<p>2. Lo statuto \u00e9 adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed \u00e9 approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attivit\u00e0 culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.<\/p>\n<p>3. L&#8217;organizzazione periferica del CONI \u00e9 disciplinata dallo statuto dell&#8217;ente.<\/p>\n<p>4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475.<\/p>\n<p>4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per l&#8217;elezione del presidente e della giunta nazionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 3 <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Organi<\/strong><\/p>\n<p>1. Sono organi del CONI:<\/p>\n<p>a) il consiglio nazionale;<\/p>\n<p>b) la giunta nazionale;<\/p>\n<p>c) il presidente;<\/p>\n<p>d) il segretario generale;<\/p>\n<p><em>e) lettera soppressa dal D.Lgs. 8 GENNAIO 2004, n. 15;<\/em><\/p>\n<p>f) il collegio dei revisori dei conti.<\/p>\n<p>2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell&#8217;articolo 6, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter) non possono restare in carica oltre due mandati. \u00e9 consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.<\/p>\n<p>2-bis. Il compenso spettante agli organi \u00e9 determinato con decreto del Ministero per i beni e le attivit\u00e0 culturali di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 4<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Consiglio nazionale<\/strong><\/p>\n<p>1. Il consiglio nazionale \u00e9 composto da:<\/p>\n<p>a) il presidente del CONI, che lo presiede;<\/p>\n<p>b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;<\/p>\n<p>c) i membri italiani del CIO;<\/p>\n<p>d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall&#8217;attivit\u00e0 sportiva conseguente all&#8217;utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivit\u00e0 sportive;<\/p>\n<p>e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;<\/p>\n<p>f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;<\/p>\n<p>g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;<\/p>\n<p>h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.<\/p>\n<p>1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1.<\/p>\n<p>2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d)<\/p>\n<p>del comma 1, individuati nell&#8217;ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.<\/p>\n<p>3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attivit\u00e0 o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l&#8217;equa rappresentanza di atlete e atleti.<\/p>\n<p>4. Nell&#8217;ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attivit\u00e0, che hanno preso parte ai giochi olimpici purch\u00e9, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi pi\u00f9 di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.<\/p>\n<p>5. Lo statuto pu\u00f2 prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 5<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Compiti del consiglio nazionale<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell&#8217;idea olimpica e disciplina e coordina l&#8217;attivit\u00e0 sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l&#8217;azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali.<\/p>\n<p>1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all&#8217;articolo 6.<\/p>\n<p>2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:<\/p>\n<p>a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonch\u00e9 i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;<\/p>\n<p>b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e societ\u00e0 sportive;<\/p>\n<p>c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle societ\u00e0 ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell&#8217;eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;<\/p>\n<p>d) stabilisce, in armonia con l&#8217;ordinamento sportivo internazionale e nell&#8217;ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell&#8217;attivit\u00e0 sportiva dilettantistica da quella professionistica;<\/p>\n<p>e) stabilisce i criteri e le modalit\u00e0 per l&#8217;esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;<\/p>\n<p>e-bis) stabilisce i criteri e le modalit\u00e0 di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle societ\u00e0 sportive di cui all&#8217;articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91.<\/p>\n<p>Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle societ\u00e0 di cui alla citata legge n. 91 del 1981 pu\u00f2 essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale;<\/p>\n<p>e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarit\u00e0 nella gestione o di gravi violazioni dell&#8217;ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilit\u00e0 di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;<\/p>\n<p>f) approva gli indirizzi generali sull&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;<\/p>\n<p>g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;<\/p>\n<p>h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 6<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Giunta nazionale<\/strong><\/p>\n<p>1. La giunta nazionale \u00e9 composta da:<\/p>\n<p>a) il presidente del CONI, che la presiede;<\/p>\n<p>b) i membri italiani del CIO;<\/p>\n<p>c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;<\/p>\n<p>c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;<\/p>\n<p>c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.<\/p>\n<p>1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:<\/p>\n<p>a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;<\/p>\n<p>b) componenti in carica o ex componenti dell&#8217;organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.<\/p>\n<p><em>2. comma soppresso dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.<\/em><\/p>\n<p>3. Alle deliberazioni concernenti le attivit\u00e0 della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico.<\/p>\n<p>4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.<\/p>\n<p><em>5<\/em>.\u00a0<em>comma soppresso dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.<\/em><\/p>\n<p><em>6.<\/em>\u00a0<em>comma soppresso dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 7<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Compiti della giunta nazionale<\/strong><\/p>\n<p>1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell&#8217;attivit\u00e0 amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.<\/p>\n<p>2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:<\/p>\n<ul>\n<li>a) formula la proposta di statuto dell&#8217;ente;<\/li>\n<li>a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all&#8217;articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera \u00e9 trasmessa al Ministero vigilante per l&#8217;approvazione;<\/li>\n<li>b) delibera sull&#8217;ordinamento e sull&#8217;organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;<\/li>\n<li>c) esercita i poteri di controllo sull&#8217;organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell&#8217;ente;<\/li>\n<li>d)delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all&#8217;approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;<\/li>\n<li>e) esercita, sulla base dei criteri e modalit\u00e0 stabilite ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all&#8217;attivit\u00e0 sportiva di alto livello e all&#8217;utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;<\/li>\n<li>f) propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarit\u00e0 nella gestione o di gravi violazioni dell&#8217;ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilit\u00e0 di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;<\/li>\n<li>g) nomina il segretario generale;<\/li>\n<li>h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto;<\/li>\n<li>h-bis) individua, con delibera sottoposta all&#8217;approvazione del Ministero per i beni e le attivit\u00e0 culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:<\/li>\n<\/ul>\n<p>1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;<\/p>\n<p>2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terziet\u00e0 e imparzialit\u00e0 degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilit\u00e0 delle decisioni;<\/p>\n<p>3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 8<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Presidente del CONI<\/strong><\/p>\n<p>1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell&#8217;ente, anche nell&#8217;ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall&#8217;ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.<\/p>\n<p>2. Il presidente \u00e9 eletto dal Consiglio nazionale.<\/p>\n<p>3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, \u00e9 nominato con decreto del Presidente della Repubblica.<\/p>\n<p>3-bis. La carica di presidente \u00e9 incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.<\/p>\n<p>3-ter. Il presidente \u00e9 eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:<\/p>\n<p>a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;<\/p>\n<p>b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;<\/p>\n<p>c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d&#8217;oro al merito sportivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Art. 9<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Articolo <em>soppresso dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.<\/em><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Art. 10<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Articolo <em>soppresso dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.<\/em><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 11<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Collegio dei revisori dei conti<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>1. Il collegio dei revisori dei conti \u00e9 nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attivit\u00e0 culturali ed \u00e9 composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e gli altri designati dall&#8217;Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalit\u00e0. Il decreto di nomina del collegio dei revisori dei conti prevede altres\u00ec la nomina di due componenti supplenti.<\/p>\n<p>2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 12<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Segretario generale<\/strong><\/p>\n<p>1. Il segretario generale \u00e9 nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali.<\/p>\n<p>2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:<\/p>\n<p>a) provvede alla gestione amministrativa dell&#8217;ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l&#8217;organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalit\u00e0 dell&#8217;ente;<\/p>\n<p>b) predispone il bilancio dell&#8217;ente;<\/p>\n<p>c) espleta i compiti ad esso affidati dall&#8217;ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.<\/p>\n<p>3. La carica di segretario generale \u00e9 incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 12-bis<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Promozione dello sport dei disabili<\/strong><\/p>\n<p>1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, affinch\u00e9:<\/p>\n<p>a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell&#8217;ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;<\/p>\n<p>b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;<\/p>\n<p>c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni;<\/p>\n<p>c-bis) sia riconosciuto uno specifico ambito ed uno specifico ruolo a Special Olympics Italia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 13<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Vigilanza<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Ministro per i beni e le attivit\u00e0 culturali pu\u00f2 disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarit\u00e0 amministrative, per omissione nell&#8217;esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell&#8217;ente, ovvero per impossibilit\u00e0 di funzionamento degli organi dell&#8217;ente.<\/p>\n<p>2. Nei casi di cui al comma 1 \u00e9 nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell&#8217;ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.<\/p>\n<p>2-bis. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti indirizzo e controllo, relativi all&#8217;attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall&#8217;articolo 2 del presente decreto legislativo e dall&#8217;articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attivit\u00e0 culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Art. 14<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em><em>Articolo <em>soppresso dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.<\/em><\/em><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 15<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate.<\/strong><\/p>\n<p>1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l&#8217;attivit\u00e0 sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attivit\u00e0 individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano societ\u00e0 ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attivit\u00e0, anche singoli tesserati.<\/p>\n<p>2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalit\u00e0 giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.<\/p>\n<p>3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall&#8217;organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovr\u00e0 essere convocata l&#8217;assemblea delle societ\u00e0 e associazioni per deliberare sull&#8217;approvazione del bilancio.<\/p>\n<p>4. L&#8217;assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all&#8217;approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell&#8217;organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.<\/p>\n<p>5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale.<\/p>\n<p>6. Il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate \u00e9 concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.<\/p>\n<p>7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI pu\u00f2 concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua propriet\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 16<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all&#8217;attivit\u00e0 sportiva da parte di chiunque in condizioni di parit\u00e0 e in armonia con l&#8217;ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.<\/p>\n<p>2. Gli statuti prevedono le procedure per l&#8217;elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.<\/p>\n<p>3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non \u00e9 immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. \u00e9 consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.<\/p>\n<p>4. Per l&#8217;elezione successiva a due o pi\u00f9 mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato \u00e9 confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalit\u00e0 per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto.<\/p>\n<p>5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivit\u00e0 o che siano stati tesserati per almeno due anni nell&#8217;ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto pu\u00f2 prevedere, altres\u00ec, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.<\/p>\n<p>6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 16-bis<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Enti di promozione sportiva.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonch\u00e9 una relazione documentata in ordine all&#8217;utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l&#8217;assegnazione relativa agli esercizi successivi.<\/p>\n<p>2. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarit\u00e0 relative all&#8217;utilizzazione dei finanziamenti per attivit\u00e0 o spese non attinenti alle finalit\u00e0 degli enti adotta i provvedimenti necessari e pu\u00f2 proporre al Consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi pi\u00f9 gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Art. 17<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>Articolo soppresso dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 18<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Disposizioni transitorie<\/strong><\/p>\n<p>1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto \u00e9 approvato lo statuto del CONI, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 2.<\/p>\n<p>2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attivit\u00e0 culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o pi\u00f9 commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.<\/p>\n<p>3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalit\u00e0 giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all&#8217;approvazione degli statuti di cui all&#8217;articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall&#8217;approvazione dello statuto del CONI.<\/p>\n<p>4. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del presidente del CONI, le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i centocinquanta giorni successivi.<\/p>\n<p>5. Il Ministro per i beni e le attivit\u00e0 culturali pu\u00f2 provvedere a norma dell&#8217;articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4.<\/p>\n<p>6. Nulla \u00e9 innovato quanto alla natura giuridica dell&#8217;Aeroclub d&#8217;Italia, dell&#8217;Automobile club d&#8217;Italia e dell&#8217;Unione italiana tiro a segno.<\/p>\n<p>7. Sino all&#8217;approvazione dello statuto dell&#8217;ente a norma dell&#8217;articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 19<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Abrogazioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Sono abrogati la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e l&#8217;articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"stcpDiv\">\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0________________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 align=\"LEFT\"><strong>Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva<\/strong><\/h2>\n<p align=\"LEFT\"><em>Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n\u00b0 1427 del 17\/12\/2010<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO I<\/strong><br \/>\n<strong>Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 1<\/strong><br \/>\n<strong>Definizione<\/strong><\/p>\n<p>1. Sono riconosciute ai fini sportivi in qualit\u00e0 di Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Associazioni a livello nazionale, nonch\u00e9 le Associazioni a livello regionale non riconosciute gi\u00e0 a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attivit\u00e0 motorie &#8211; sportive con finalit\u00e0 ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell\u2019osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI &#8211; NADO. Il loro statuto stabilisce l\u2019assenza dei fini di lucro e garantisce l\u2019osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunit\u00e0.<\/p>\n<p>2. Gli EPS ai fini sportivi sono costituiti da associazioni e\/o societ\u00e0 sportive.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 2<\/strong><br \/>\n<strong>Attivit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attivit\u00e0 multidisciplinari per tutte le fasce di et\u00e0 e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:<\/p>\n<p><em>a) Motorio &#8211; Sportive<\/em><br \/>\n1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalit\u00e0 competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;<br \/>\n2) attivit\u00e0 ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.<br \/>\n3) attivit\u00e0 agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate e dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalit\u00e0 e regolamentate da apposite convenzioni stipulate tra EPS e FSN o DSA.<\/p>\n<p><em>b) Attivit\u00e0 Formative<\/em>. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e\/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell\u2019ambito associativo dell\u2019Ente fatti salvi i casi in cui l\u2019EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e\/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO II<\/strong><br \/>\n<strong>Riconoscimento ai fini sportivi in qualit\u00e0 di Enti di Promozione Sportiva<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 3<\/strong><br \/>\n<strong>Requisiti per il riconoscimento<\/strong><\/p>\n<p>1. Con riferimento ai requisiti di cui all\u2019art. 27 dello Statuto del CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi in qualit\u00e0 di Ente di Promozione Sportiva \u00e8 necessario:<\/p>\n<p>a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli art.12 e seguenti del Cod. Civ.;<\/p>\n<p>b) essere dotati di uno Statuto conforme alle disposizioni di legge, allo Statuto e ai Principi Fondamentali del CONI e che stabilisca l\u2019assenza di fini di lucro, garantendo l\u2019osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunit\u00e0;<\/p>\n<p>c) 1)<br \/>\nper gli EPS riconosciuti a livello nazionale, avere un numero di societ\u00e0 o associazioni sportive dilettantistiche, di cui all\u2019art.90 della L. 289\/2002 e successive modificazioni, affiliate non inferiore a 1.000 (mille) con un numero di iscritti tesserati non inferiore a 100.000 (centomila).<br \/>\nLa polisportiva ha la stessa valenza di una singola associazione\/societ\u00e0.<\/p>\n<p>c) 2)<br \/>\nper gli EPS riconosciuti su base regionale, avere un numero di societ\u00e0 o associazioni sportive dilettantistiche, di cui all\u2019art.90 della L. 289\/2002 e successive modificazioni, affiliate non inferiore a 3 (tre) per ognuna delle province presenti in regione e comunque non inferiore a:<br \/>\n&#8211; 150 (centocinquanta) per regioni con numero province uguali o superiori a 9;<br \/>\n&#8211; 100 (cento) per regioni con numero province uguali o superiori a 5;<br \/>\n&#8211; 50 (cinquanta) per regioni con numero province inferiori a 5 e con un numero di iscritti tesserati non inferiore a:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">(100.000 x popolazione regionale)<br \/>\n&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br \/>\npopolazione nazionale<\/p>\n<p>La polisportiva ha la stessa valenza di una singola associazione\/societ\u00e0.<br \/>\nIn nessuna regione, qualunque sia il numero delle sue province, e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il numero delle societ\u00e0 potr\u00e0 comunque essere inferiore a 50 (cinquanta) ed il numero degli iscritti inferiore a 1.000 (mille).<\/p>\n<p>d) 1)<br \/>\nper gli EPS riconosciuti a livello nazionale, avere una presenza organizzata in almeno 15 (quindici) regioni e 70 (settanta) province.<br \/>\nViene considerata \u201cpresenza organizzata\u201d se:<br \/>\na) nella regione e\/o nella provincia l\u2019Ente \u00e8 operante con un proprio Comitato democraticamente eletto e dotato di una sede;<br \/>\nb) nella provincia risultano affiliate almeno 4 (quattro) associazioni o societ\u00e0 sportive dilettantistiche praticanti almeno 2 (due) discipline sportive e nella regione sono costituiti almeno la met\u00e0 dei Comitati Provinciali, arrotondata per eccesso.<\/p>\n<p>d) 2)<br \/>\nPer gli EPS riconosciuti su base regionale, avere una presenza organizzata in tutte le province.<br \/>\nViene considerata \u201cpresenza organizzata\u201d se in ogni provincia e nella regione \u00e8 operante un proprio Comitato democraticamente eletto dotato di una sede.<\/p>\n<p>e) aver svolto attivit\u00e0 del tipo motorio e sportiva e\/o formativa di cui al precedente art. 2, da almeno quattro anni.<br \/>\nTale attivit\u00e0 deve intendersi svolta a livello nazionale dagli EPS riconosciuti a livello nazionale e svolta a livello regionale dagli EPS riconosciuti su base regionale.<br \/>\nLo svolgimento delle attivit\u00e0 deve essere congruo, di carattere ampiamente pluridisciplinare, comprovato da idonea documentazione e la titolarit\u00e0 dell\u2019organizzazione appartenere esclusivamente all\u2019 organismo che richiede il riconoscimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>2. Ai fini del contenuto della lettera c) del presente articolo:<\/p>\n<p>a) almeno il 60% delle associazioni o societ\u00e0 sportive dilettantistiche devono essere affiliate da almeno 2 anni solo ed esclusivamente all\u2019organismo che richiede il riconoscimento fatta eccezione per gli eventuali rapporti<br \/>\nassociativi in essere con FSN o DSA.<\/p>\n<p>b) sono considerati iscritti \u2013 utili ai fini del riconoscimento \u2013 i soggetti impegnati nell\u2019attivit\u00e0 sportiva, vale a dire i praticanti, i dirigenti, i tecnici, nonch\u00e9 altre figure similari di operatori sportivi, che abbiano con l\u2019associazione o societ\u00e0 sportiva dilettantistica affiliata, o direttamente con l\u2019Ente, un rapporto continuativo ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lg. 460\/1997.<\/p>\n<p>c) ai fini del conteggio degli iscritti tesserati, nel caso un soggetto lo sia in pi\u00f9 ruoli, verr\u00e0 conteggiato una sola volta.<\/p>\n<p>d) le associazioni o societ\u00e0 sportive devono avere le caratteristiche di cui all\u2019art. 90 della L. 289\/2002 e successive modificazioni e, pertanto, in possesso dei requisiti per l\u2019iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Societ\u00e0 Sportive Dilettantistiche del CONI.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 4<\/strong><br \/>\n<strong>Presentazione della domanda<\/strong><\/p>\n<p>1. La domanda di riconoscimento, in qualit\u00e0 di EPS, deve essere presentata dal legale rappresentante dell\u2019organismo e inviata al competente Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS presso la sede nazionale del CONI, per il livello nazionale e al Comitato Regionale CONI territorialmente competente, in caso di EPS a livello regionale, corredata dai seguenti documenti:<\/p>\n<p>a) Atto Costitutivo e Statuto vigente in originale o copia conforme autenticata.<\/p>\n<p>b) Documentazione attestante la vigenza della carica ricoperta dal legale rappresentante unitamente alla copia del documento d\u2019identit\u00e0.<\/p>\n<p>c) Regolamenti richiamati nello Statuto.<\/p>\n<p>d) Bilanci consuntivi degli ultimi quattro anni e il Bilancio di previsione relativo all\u2019esercizio in cui viene richiesto il riconoscimento unitamente ai provvedimenti di approvazione assunti dall\u2019Organo statutariamente competente e dall\u2019organismo di controllo. I Bilanci dovranno essere integrati con la gestione amministrativa delle strutture territoriali dell\u2019organismo; qualora lo Statuto preveda la gestione separata, l\u2019organismo dovr\u00e0 presentare entrambe le gestioni; nei Bilanci dovranno essere evidenziate le voci di conto in entrata relativa alle quote di affiliazione e tesseramento praticate.<\/p>\n<p>e) Verbali, in originale o in copia conforme, di svolgimento delle Assemblee che hanno eletto i Comitati Provinciali e Regionali corredati dalla rispettiva lettera di convocazione e dall\u2019elenco degli aventi diritto a voto.<\/p>\n<p>f) Elenchi suddivisi per provincia\/regione delle associazioni o societ\u00e0 sportive dilettantistiche affiliate, in possesso dei requisiti di cui all\u2019art. 90 della L. 289\/2002 e successive modificazioni, completi delle informazioni utili alla loro identificazione quali a titolo esemplificativo non esaustivo: denominazione, forma giuridica, legale rappresentante, indirizzo sede, codice di affiliazione, e corredati, per ciascuna associazione \/ societ\u00e0 sportiva dilettantistica, dall\u2019elenco di tutti gli iscritti tesserati completi delle informazioni utili alla loro identificazione quali a titolo esemplificativo non esaustivo: cognome, nome, data di nascita, numero e tipologia di tessera sportiva (praticante, dirigente, tecnico etc.) disciplina praticata. Questa documentazione dovr\u00e0 essere presentata su supporto informatico secondo tracciati predefiniti dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS.<\/p>\n<p>g) Elenchi suddivisi per provincia\/regione con indicazione delle eventuali ed ulteriori basi associative sportive che, pur carenti dei requisiti di cui all\u2019art. 90\u00a0 della L. 289\/2002 e successive modificazioni, risultino comunque inseriti nei ruoli dell\u2019Ente, con i relativi tesserati.<br \/>\nAnche questa documentazione dovr\u00e0 essere presentata su supporto informatico secondo tracciati predefiniti dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS.<\/p>\n<p>h) Relazione dettagliata del Legale Rappresentante dell\u2019organismo sulle attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 2, organizzate nei quattro anni precedenti la domanda di riconoscimento e su quelle programmate nell\u2019anno in cui viene presentata l\u2019istanza di riconoscimento, corredata da idonea documentazione probante riferita a tutte le attivit\u00e0 e le discipline sportive dichiarate e organizzate. A titolo esemplificativo non esaustivo dovranno essere presentati per ogni anno i calendari ufficiali delle gare e delle manifestazioni organizzate, e di tutte le altre attivit\u00e0, da cui dovr\u00e0 risultare inequivocabilmente l\u2019esclusiva e diretta titolarit\u00e0 dell\u2019organizzazione delle attivit\u00e0 dichiarate.<\/p>\n<p>i) Provvedimento del competente organo statutario dell\u2019organismo richiedente di approvazione della istanza di riconoscimento e di tutta la documentazione allegata, assunto in data non superiore a 6 mesi antecedenti l\u2019invio dell\u2019istanza stessa.<\/p>\n<p>2. La presentazione dell\u2019istanza incompleta nella documentazione oppure con formalit\u00e0 difformi da quelle previste nel presente articolo determiner\u00e0 la sua irrecivibilit\u00e0 che comunque sar\u00e0 oggetto di specifica comunicazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 5<\/strong><br \/>\n<strong>Istruttoria e verifica istanza di riconoscimento<\/strong><br \/>\n<strong>in qualit\u00e0 di EPS a livello nazionale<\/strong><\/p>\n<p>1. La Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS, delegata all\u2019istruttoria, provvede alla verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 3, con le seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<p><em>a) Requisito numero societ\u00e0 sportive:<\/em><\/p>\n<p>1) le associazioni\/societ\u00e0 sportive comprese negli elenchi trasmessi dall\u2019organismo richiedente saranno autorizzate all\u2019uso del programma informatico di gestione del Registro Nazionale delle Associazioni e Societ\u00e0 Sportive Dilettantistiche del CONI per un periodo massimo di 90 giorni.<\/p>\n<p>2) La procedura informatica, seppure regolarmente conclusa, non dar\u00e0 luogo al riconoscimento ai fini sportivi CONI. Tali associazioni\/societ\u00e0 dunque non compariranno nel Registro Pubblico sul sito del CONI e non potranno stampare alcuna certificazione di iscrizione.<\/p>\n<p><em>b) Requisito numero tesserati:<\/em><\/p>\n<p>1) sulla base dei tabulati trasmessi verranno individuate a campione un numero di societ\u00e0 pari al 33% (1\/3) del totale, cui lo stesso organismo richiedente provveder\u00e0 ad inviare una specifica modulistica fornita dal CONI che ciascun Presidente delle societ\u00e0 prescelte dovr\u00e0 sottoscrivere a titolo di autocertificazione.<\/p>\n<p>2) i moduli compilati, sottoscritti dai Presidenti con allegata copia del documento di riconoscimento dovranno pervenire al CONI ovvero presso i suoi Comitati provinciali non oltre 90 gg. dalla consegna della modulistica all\u2019organismo richiedente;<\/p>\n<p>3) i Comitati provinciali del CONI avranno cura di raccogliere le autocertificazioni, stendere un rapporto riepilogativo e trasmetterlo alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS in tempo utile affinch\u00e9 la fase istruttoria si concluda in complessivi 120 gg.<\/p>\n<p><em>c) Requisito Strutture territoriali. Esame atti costitutivi dei Comitati Provinciali e Regionali.<\/em><\/p>\n<p><em>d) Statuto.<\/em> Lo Statuto sar\u00e0 acquisito dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DSA e EPS ed esaminato dagli Uffici del CONI che lo sottoporranno all\u2019approvazione della Giunta Nazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 6<\/strong><br \/>\n<strong>Istruttoria e verifica istanza di riconoscimento<\/strong><br \/>\n<strong>in qualit\u00e0 di EPS a livello regionale<\/strong><\/p>\n<p>1. Il Comitato Regionale territorialmente competente delegato all\u2019istruttoria, provvede alla verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 3, applicando, ove compatibili, le modalit\u00e0 descritte al precedente art. 5.<\/p>\n<p>2. Al termine dell\u2019istruttoria il Comitato Regionale territorialmente competente, dispone, con provvedimento adottato dal Consiglio Regionale, la trasmissione della documentazione all\u2019Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi per gli ulteriori adempimenti nei casi di accertato possesso dei requisiti ovvero il rigetto dell\u2019istanza nei casi negativi.<\/p>\n<p>3. Il Comitato Regionale trasmette all\u2019Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi il provvedimento adottato dal Consiglio Regionale unitamente a copia dell\u2019istanza e della documentazione allegata per gli ulteriori adempimenti, entro 90 giorni a far data dal ricevimento dell\u2019istanza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 7<\/strong><br \/>\n<strong>Deliberazioni<\/strong><\/p>\n<p>1. La Giunta Nazionale provvede entro 210 giorni, a far data dal ricevimento della istanza di riconoscimento presso l\u2019Ufficio competente ovvero Comitato Regionale delegato all\u2019istruttoria, salva l\u2019ipotesi di cui al precedente articolo 4 comma 2, a deliberare in merito.<\/p>\n<p>2. In caso di rigetto della domanda la richiesta di riconoscimento non potr\u00e0 essere ripresentata prima di 24 mesi dal provvedimento di diniego.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 8<\/strong><br \/>\n<strong>Effetti del Riconoscimento<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019 EPS riconosciuto ai fini sportivi dal CONI, acquisisce il diritto di riportare la dicitura, riferita al riconoscimento in qualit\u00e0 di Ente di Promozione Sportiva ai sensi dell\u2019art. 27 dello Statuto del CONI, e l\u2019utilizzo del logo CONI<br \/>\nesclusivamente secondo le direttive previste nel Manuale per la gestione integrata dell\u2019immagine del logo CONI.<br \/>\nTale diritto non \u00e8 cedibile a terzi n\u00e9 ai propri affiliati e tesserati.<\/p>\n<p>2. L\u2019EPS, a partire dall\u2019anno successivo a quello del riconoscimento, potr\u00e0 godere della contribuzione economica da parte del CONI secondo quanto disposto nei successivi articoli del Titolo III.<\/p>\n<p>3. Le associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche che hanno utilizzato il programma di gestione delle iscrizioni al Registro potranno beneficiare dell\u2019iscrizione al Registro a far data dal primo giorno del mese successivo a<br \/>\nquello del provvedimento di riconoscimento ai fini sportivi dell\u2019EPS di appartenenza.<\/p>\n<p>4. Gli EPS sono tenuti al rispetto delle norme di legge di riferimento nonch\u00e9 al rispetto delle deliberazioni del CONI e sono altres\u00ec tenuti a vigilare su quanto sopra anche nei confronti dei loro affiliati e tesserati.<\/p>\n<p>5. Nel caso di utilizzo improprio del logo, da parte dell\u2019Ente o dei propri affiliati e tesserati l\u2019EPS sar\u00e0 passibile di sanzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 23 dopo opportuno richiamo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 9<\/strong><br \/>\n<strong>Verifiche annuali per il mantenimento della qualifica di EPS<\/strong><\/p>\n<p>1. Negli anni successivi al riconoscimento, entro il termine inderogabile del 31 gennaio, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento ai fini sportivi di cui al precedente art. 3, gli EPS dovranno inviare al CONI \u2013 Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS:<\/p>\n<p>a) elenco suddiviso per regioni\/province con l\u2019indicazione del numero delle associazioni o societ\u00e0 sportive dilettantistiche affiliate alla data del 31 dicembre dell\u2019anno precedente in possesso dei requisiti di cui all\u2019art. 90 della<br \/>\nlegge 289\/2002 e successive modificazioni. Resta confermata l\u2019ulteriore specifica del 60 % di cui al precedente articolo 3 comma 2 lettera a) riferita al requisito numerico minimo per il riconoscimento ed applicata alle affiliate per l\u2019anno sportivo concluso. Gli affiliati a due o pi\u00f9 EPS devono indicare, dopo l\u2019iscrizione telematica al Registro e dopo il rinnovo annuale dell\u2019affiliazione, quale sia il primo Ente di riferimento. La dichiarazione di scelta sottoscritta dal Presidente della associazione o societ\u00e0 sportiva dilettantistica, \u00e8 inoltrata ai Comitati Provinciali del CONI competenti per territorio, anche a cura dell\u2019Ente affiliante, entro il 30 giugno dell\u2019anno di rinnovo dell\u2019affiliazione. La medesima \u00e8 presentata una sola volta e reiterata solo in caso di modifica della scelta. Il mancato inoltro della dichiarazione di scelta, entro i termini previsti, rende l\u2019associazione o societ\u00e0 sportiva dilettantistica insussistente ai soli fini del conteggio di appartenenza ai diversi Enti.<\/p>\n<p>b) elenco suddiviso per province del numero degli iscritti tesserati per l\u2019anno sportivo di riferimento.<\/p>\n<p>c) elenco dei comitati provinciali e regionali, in cui dovr\u00e0 essere indicato, oltre all\u2019indirizzo, il nominativo del Presidente; per ogni carica dovranno essere indicate le date di elezione e di scadenza del mandato.<\/p>\n<p>d) elenco degli eventuali delegati provinciali e regionali: per ogni carica dovranno essere indicate le date di nomina e di scadenza del mandato.<\/p>\n<p>e) elenco suddiviso per province con l\u2019indicazione del numero delle restanti basi associative sportive affiliate alla data del 31 dicembre dell\u2019anno precedente, che non possiedono i requisiti di cui all\u2019art. 90 della legge 289\/2002 e successive modificazioni, comunque inserite nei ruoli degli Enti, con i relativi tesserati.<\/p>\n<p>f) elenco delle discipline sportive per le quali l\u2019EPS intende organizzare attivit\u00e0 nell\u2019anno in corso a favore dei propri affiliati\/tesserati.<\/p>\n<p>g) tutta la documentazione dovr\u00e0 essere sottoposta all\u2019attenzione del competente Organo statutario dell\u2019EPS e il relativo provvedimento di approvazione dovr\u00e0 essere presentato contestualmente alla documentazione.<\/p>\n<p>2. I dati e la documentazione di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi mediante il modello di schema approvato<br \/>\ndalla Giunta Nazionale di cui al successivo art. 17 comma 7.<\/p>\n<p>3. Il presente articolo si applica anche agli EPS su base regionale la cui verifica sar\u00e0 condotta dal Comitato Regionale territorialmente competente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 10<\/strong><br \/>\n<strong>Revoca<\/strong><\/p>\n<p>1. All\u2019esito della verifica di cui al precedente art. 9, in caso di sopravvenuta mancata rispondenza dei requisiti da parte dell\u2019EPS riconosciuto a livello nazionale e da parte dell\u2019EPS riconosciuto su base regionale, rispettivamente la Giunta Nazionale e la Giunta Regionale competente potr\u00e0:<br \/>\na) nel caso in cui sia accertata la carenza di uno dei requisiti minimi previsti al precedente art. 3, potr\u00e0 offrire all\u2019EPS l\u2019opportunit\u00e0 di conseguire nuovamente il requisito mancante concedendo un tempo massimo per il ripristino della regolarit\u00e0;<br \/>\nb) nel caso in cui sia accertata la carenza di due o pi\u00f9 dei requisiti minimi previsti al precedente art. 3, proporr\u00e0 all\u2019organo competente la revoca del riconoscimento ai fini sportivi;<br \/>\nc) nel caso in cui l\u2019EPS non abbia colmato la carenza in ordine al requisito mancante entro il tempo limite stabilito, proporr\u00e0 all\u2019organo competente la revoca del riconoscimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>2. La revoca del riconoscimento ai fini sportivi comporter\u00e0 la conseguente decadenza di tutte le prerogative conseguenti allo status di Ente di Promozione Sportiva ricadenti anche sui rispettivi affiliati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 11<\/strong><br \/>\n<strong>CUSI<\/strong><\/p>\n<p>1. Le disposizioni di cui ai presenti articoli 3, 4, 5 e 7 non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), gi\u00e0 riconosciuto come ente dotato di personalit\u00e0 giuridica con D.P.R. 30 aprile 1968, n. 770, di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue specifiche finalit\u00e0 di sviluppo dello sport universitario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 12<\/strong><br \/>\n<strong>Alta Corte di Giustizia Sportiva e<\/strong><br \/>\n<strong>Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport<\/strong><\/p>\n<p>1. Eventuali controversie che contrappongano un Ente di Promozione Sportiva a soggetti affiliati o tesserati sono di competenza dell\u2019 Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport istituiti presso il CONI secondo quanto sancito all\u2019art.12 dello Statuto del CONI, a condizione che tale norma sia recepita nello Statuto dell\u2019EPS.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 13<\/strong><br \/>\n<strong>Codice di comportamento sportivo<\/strong><\/p>\n<p>1. I tesserati agli Enti di Promozione Sportiva in qualit\u00e0 di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e gli altri soggetti dell\u2019ordinamento sportivo ed eventuali altre figure diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui \u00e8 riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle societ\u00e0 sportive, sono tenuti all\u2019osservanza del Codice di comportamento sportivo secondo quanto sancito all\u2019art. 13 bis dello Statuto del CONI presso cui \u00e8 istituito il Garante.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 13 bis<\/strong><br \/>\n<strong>Normativa antidoping<\/strong><\/p>\n<p>1. La somministrazione e\/o l\u2019uso di sostanze o metodi dopanti sono vietati. Le procedure e le modalit\u00e0 per l\u2019effettuazione dei controlli antidoping, nonch\u00e9 i relativi procedimenti disciplinari a carico di tesserati, affiliati e soci di Enti di Promozione Sportiva sono stabiliti dalle Norme Sportive Antidoping del CONI \u2013 NADO a cui si fa rinvio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 14<\/strong><br \/>\n<strong>Obblighi di denuncia<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019Organo statutario dell\u2019EPS che venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo a responsabilit\u00e0 debbono farne tempestiva denuncia alla competente Procura presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l\u2019accertamento delle responsabilit\u00e0 e per la determinazione dei danni.<\/p>\n<p>2. Di tale denuncia devono essere tempestivamente informati il Collegio dei Revisori dei Conti dell\u2019EPS medesimo e:<br \/>\na) il Presidente Nazionale del CONI quando trattasi di EPS riconosciuti a livello nazionale;<br \/>\nb) il Presidente del Comitato Regionale del CONI competente per territorio, quando trattasi di EPS riconosciuto su base regionale.<\/p>\n<p>3. Resta salva la piena facolt\u00e0 di ogni singolo EPS di adottare ogni misura ritenuta conveniente per la propria tutela e salvaguardia.<\/p>\n<p>4. Quanto sancito dal presente articolo deve trovare applicazione anche in quanto disposto nell\u2019articolato dei successivi Titolo III e Titolo IV.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO III<\/strong><br \/>\n<strong>Determinazione e concessione dei contributi<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 15<\/strong><br \/>\n<strong>Risorse finanziarie<\/strong><\/p>\n<p>1. Il CONI eroga annualmente contributi agli EPS con riferimento alla consistenza organizzativa e all\u2019attivit\u00e0 svolta.<\/p>\n<p>2. Tali contributi sono complementari e non esclusivi delle entrate proprie degli Enti.<\/p>\n<p>3. Per il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) si rimanda al successivo art. 17, comma 2.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 16<\/strong><br \/>\n<strong>Criteri per la determinazione del contributo<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019entit\u00e0 del contributo annuale da erogare a ciascun EPS, con esclusione del CUSI, viene calcolata con riferimento a:<\/p>\n<p><em>a) Consistenza organizzativa.<\/em> La consistenza organizzativa viene valutata sui seguenti parametri, tenuto conto di quanto stabilito al Titolo II, art.3, del presente Regolamento.<br \/>\n1) presenza organizzata nelle regioni;<br \/>\n2) presenza organizzata nelle province;<br \/>\n3) numero delle societ\u00e0 o associazioni sportive dilettantistiche affiliate in possesso dei requisiti di cui all\u2019art. 90 della legge 289\/2002 e successive modificazioni e iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Societ\u00e0 Sportive Dilettantistiche del CONI;<br \/>\n4) numero degli iscritti (praticanti, dirigenti, tecnici e altre figure similari di operatori sportivi);<br \/>\n5) numero delle basi associative sportive che non possiedono i requisiti di cui all\u2019art. 90 della legge 289\/2002 e successive modificazioni, comunque inseriti nei ruoli dell\u2019Ente, con i relativi tesserati.<\/p>\n<p><em>b) Attivit\u00e0 Svolta.<\/em> Per attivit\u00e0 svolta nel campo della promozione sportiva si intendono le attivit\u00e0 di cui all\u2019art. 2.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 17<\/strong><br \/>\n<strong>Determinazione del contributo<\/strong><\/p>\n<p>1. Il CONI determina nel proprio budget la somma complessiva destinata agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti su base nazionale.<\/p>\n<p>2. Da tale somma complessiva viene detratta la quota di contributo assegnata al CUSI.<\/p>\n<p>3. La somma residua, depurata della entit\u00e0 riferita al CUSI, viene cos\u00ec assegnata agli altri EPS:<\/p>\n<p>a) 30% da erogare in parte uguale a tutti gli EPS;<br \/>\nb) 40% sulla base della consistenza organizzativa;<br \/>\nc) 20% sulla base dell\u2019attivit\u00e0 svolta;<br \/>\nd) 10% sulla base della progettualit\u00e0 mirata ad obbiettivi di sviluppo della pratica motorio sportiva indicati annualmente dal Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 18.<\/p>\n<p>4. Per quanto attiene alla quota contributiva del 40 % &#8211; comma 3 lettera b) &#8211; il CONI provvede come segue:<\/p>\n<p>a) 60% sulla base del numero delle associazioni\/societ\u00e0 iscritte al Registro Nazionale delle associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche;<br \/>\nb) 10% sulla base del numero delle basi associative sportive presenti nelle sezioni parallele del Registro CONI;<br \/>\nc) 25% sulla base del numero dei tesserati delle associazioni\/societ\u00e0 iscritte al Registro Nazionale delle associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche;<br \/>\nd) 5% sulla base del numero dei tesserati delle basi associative sportive presenti nelle sezioni parallele del Registro CONI;<\/p>\n<p>5. Per quanto attiene alla quota contributiva del 20% &#8211; comma 3 lettera c) \u2013 la valutazione dell\u2019attivit\u00e0 svolta sar\u00e0 effettuata secondo due criteri:<br \/>\na) Livello (provinciale, regionale, nazionale quest\u2019ultimo comprensivo dell\u2019attivit\u00e0 internazionale realizzata sul territorio nazionale);<br \/>\nb) Durata (settimanale, fino a tre mesi, fino a sei mesi, annuale).<\/p>\n<p>6. Per quanto attiene alla quota contributiva del 10% &#8211; comma 3 lettera d) \u2013 la valutazione del progetto realizzato da ciascun EPS sar\u00e0 effettuata dal Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 18.<\/p>\n<p>7. La trasmissione delle informazioni riferite alla consistenza organizzativa, alle discipline sportive organizzate ed al volume delle attivit\u00e0 proposte incluse quelle formative, dovr\u00e0 essere attuata utilizzando esclusivamente la specifica modulistica approvata dalla Giunta Nazionale.<br \/>\nLe informazioni relative alle attivit\u00e0 sportive e formative realizzate nell\u2019anno in corso dovranno essere trasmesse entro il 30 ottobre, unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 8 lettera c).<\/p>\n<p>8. Per quanto attiene alla quota contributiva del 10% &#8211; comma 3 lettera d) &#8211; riferita alla progettualit\u00e0:<\/p>\n<p>a) entro il 30 settembre di ciascun anno il \u201cNucleo per la valutazione degli EPS\u201d definisce le linee guida di n\u00b0 1 (uno) progetto finalizzato che gli EPS, dovranno realizzare nel corso dell\u2019anno successivo.<br \/>\nb) entro il termine del 31 gennaio dell\u2019anno successivo, gli EPS trasmettono alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS la documentazione completa del progetto che intendono realizzare nel corso dell\u2019anno, utilizzando l\u2019apposita modulistica predisposta dal CONI per la raccolta uniforme delle informazioni e per omogeneit\u00e0 di valutazione.<br \/>\nc) entro il 30 ottobre gli EPS trasmettono alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS la documentazione completa del progetto realizzato ai fini della valutazione per la determinazione del contributo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 18<\/strong><br \/>\n<strong>Nucleo di Valutazione degli EPS<\/strong><\/p>\n<p>1. Il \u201cNucleo di valutazione degli EPS\u201d \u00e8 l\u2019organismo deputato a valutare l\u2019attivit\u00e0 sportiva e formativa realizzata dagli EPS ai fini della ripartizione delle quote di contributo di cui al precedente art. 17 comma 3 lettere c) e d).<\/p>\n<p>2. Il Nucleo di Valutazione \u2013 alla cui nomina provvede la Giunta Nazionale entro luglio di ciascun anno &#8211; \u00e8 composto da 7 (sette) componenti: un membro di Giunta Nazionale, tre membri del Consiglio Nazionale e tre rappresentanti degli EPS designati dal Coordinamento degli EPS.<\/p>\n<p>3. Il Nucleo di Valutazione si riunisce almeno 2 (due) volte nel periodo di mandato:<br \/>\na) per l\u2019elaborazione del bando per la progettualit\u00e0 da realizzarsi nell\u2019anno successivo;<br \/>\nb) per l\u2019esame delle attivit\u00e0 sportive e formative nonch\u00e9 della progettualit\u00e0 realizzate dagli EPS nell\u2019anno in corso.<\/p>\n<p>4. Le ripartizioni di contributo formulate dal \u201cNucleo di Valutazione degli EPS\u201d sono sottoposte all\u2019esame della Giunta Nazionale dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 19<\/strong><br \/>\n<strong>Tempi e modalit\u00e0 di erogazione<\/strong><\/p>\n<p>1. L\u2019erogazione del contributo, cos\u00ec come determinato per ciascun EPS, \u00e8 subordinato alla regolarit\u00e0 della documentazione nonch\u00e9 al rispetto dei termini previsti nel presente Regolamento ed avviene verosimilmente nel rispetto dei seguenti tempi e nei limiti delle erogazioni statali ricevute:<\/p>\n<p>a) per quanto attiene la quota complessiva del 70% di cui al precedente art. 17 comma 3, lettere a) e b), in tre rate:<\/p>\n<ul>\n<li>30% entro il mese di marzo;<\/li>\n<li>20% entro il mese di giugno;<\/li>\n<li>20% entro il mese di settembre.<\/li>\n<\/ul>\n<p>b) per quanto attiene la quota complessiva del 30% di cui al precedente art. 17 comma 3, lettere c) e d), in un&#8217;unica rata nel mese di dicembre.<\/p>\n<p>2. Per quanto riguarda il CUSI il contributo cos\u00ec come determinato al precedente art. 17 comma 2, viene erogato in quattro rate di uguale importo verosimilmente nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre e nei limiti delle erogazioni statali ricevute.<\/p>\n<p>3. Nel caso in cui vi sia ritardo nell\u2019approvazione del budget del CONI da parte degli Organi Vigilanti, la corresponsione dei contributi avviene nei limiti previsti dalla normativa vigente.<\/p>\n<p>4. Il CONI provvede al versamento delle somme mediante accredito su conto corrente bancario intestato all\u2019Ente di Promozione Sportiva, previa espressa indicazione delle coordinate bancarie sottoscritta dal Presidente dell\u2019EPS e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 20<\/strong><br \/>\n<strong>Bilancio di Previsione e domanda di contribuzione<\/strong><\/p>\n<p>1. Entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno gli EPS presentano al CONI \u2013 Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS:<\/p>\n<p>a) il Bilancio di Previsione dell\u2019EPS nel suo insieme, in copia conforme all\u2019originale unitamente alla copia, del provvedimento di approvazione deliberato dall\u2019Organo statutariamente competente, completo dei previsti<br \/>\nallegati, come di seguito indicati:<br \/>\n1) la relazione del Presidente dell\u2019EPS che illustri in dettaglio i programmi di attivit\u00e0 che l\u2019EPS ha previsto di svolgere nel corso dell\u2019anno e che devono trovare riferimento nel Bilancio di Previsione stesso;<br \/>\n2) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al bilancio di previsione deliberato;<\/p>\n<p>b) prospetto sintetico del bilancio di previsione dell\u2019EPS nel suo insieme, come da allegati al presente Regolamento, munito del visto di conformit\u00e0 al Regolamento di Amministrazione e Contabilit\u00e0 dell\u2019EPS, di cui al successivo art. 24, da parte degli organi centrali.<\/p>\n<p>c) la specifica modulistica di cui al precedente art. 17 comma 7 riferita alla sola consistenza organizzativa, i cui dati devono riferirsi al 31 dicembre dell\u2019anno precedente.<\/p>\n<p>d) la descrizione del progetto che l\u2019EPS intende realizzare secondo le linee guida indicate dal Nucleo di Valutazione.<br \/>\nEventuali modifiche all\u2019iniziale programmazione del progetto dovranno essere comunicate anche in corso d\u2019opera.<\/p>\n<p>e) una dichiarazione sottoscritta dal Presidente attestante il rispetto dell\u2019art. 7 della legge 195\/1974.<\/p>\n<p>f) una dichiarazione delle coordinate bancarie del conto corrente su cui vengono accreditati i contributi deliberati dal CONI, con indicazione dei poteri di firma, sottoscritta congiuntamente sia dal Presidente dell\u2019Ente che dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.<\/p>\n<p>2. Quanto indicato al precedente comma si applica anche al CUSI fatta eccezione per la lettera d).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 21<\/strong><br \/>\n<strong>Bilancio consuntivo e utilizzo dei contributi CONI<\/strong><\/p>\n<p>1. Entro il termine del 15 maggio di ciascun anno gli EPS inviano al CONI \u2013 Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS:<\/p>\n<p>a) il Bilancio Consuntivo dell\u2019EPS nel suo insieme, in copia conforme all\u2019originale unitamente alla copia del provvedimento di approvazione, deliberato dall\u2019Organo statutariamente competente, completo dei previsti allegati, come di seguito indicati:<br \/>\n1) la relazione del Presidente dell\u2019EPS che illustri in dettaglio i programmi di attivit\u00e0 che l\u2019EPS ha svolto nel corso dell\u2019anno e che devono trovare riferimento nel Bilancio Consuntivo.<br \/>\n2) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell\u2019EPS al Bilancio Consuntivo;<\/p>\n<p>b) prospetto sintetico del bilancio consuntivo dell\u2019EPS nel suo insieme, come da allegati al presente Regolamento, munito del visto di conformit\u00e0 al Regolamento di Amministrazione e Contabilit\u00e0 dell\u2019EPS, di cui al successivo<br \/>\nart. 24, da parte degli organi centrali.<\/p>\n<p>c) una relazione documentata del Presidente dell\u2019EPS in ordine all\u2019attivit\u00e0 svolta e all\u2019utilizzo dei contributi ricevuti dal CONI nell\u2019anno precedente tenuto conto che essi sono finalizzati per il 60% a spese per attivit\u00e0 sportive e formative e per il 40% a spese di funzionamento il cui importo complessivo, in ogni caso, non potr\u00e0 superare il 60% del totale delle spese per Funzionamento e spese generali \u201cattivit\u00e0 centrale\u201d riportato nel quadro riepilogativo dei bilanci di cui alla precedente lettera b).<\/p>\n<p>2. Quanto indicato al precedente comma si applica anche al CUSI.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 22<\/strong><br \/>\n<strong>Attivit\u00e0 di vigilanza \u2013 Verifiche documentali \u2013<\/strong><br \/>\n<strong>Procedure di controllo<\/strong><\/p>\n<p>1. Fermo restando la responsabilit\u00e0 dell\u2019Organo statutario competente e del Collegio dei Revisori dei Conti dell\u2019EPS, il CONI vigila sull\u2019attivit\u00e0 degli Enti, attraverso l\u2019attivit\u00e0 di monitoraggio, oppure a seguito della trasmissione da parte di Enti di atti e documenti relativi ad attivit\u00e0 contrastanti l\u2019ordinamento sportivo.<\/p>\n<p>2. Nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di controllo da svolgersi sulla documentazione amministrativo\u2013contabile riferita ai contributi di natura pubblica erogati, in ordine all\u2019attivit\u00e0 svolta nell\u2019anno precedente, il CONI \u2013 almeno una volta all\u2019anno \u2013 esegue un controllo a campione sulla documentazione presentata dagli Enti.<\/p>\n<p>3. Gli EPS sono tenuti ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione sono obbligati per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI e gli Organi dallo stesso preposti al controllo facciano richiesta, nel rispetto della normativa vigente.<\/p>\n<p>4. Il Registro Nazionale delle Associazioni e Societ\u00e0 Sportive Dilettantistiche \u00e8 lo\u00a0 strumento utilizzato per la verifica diretta del numero delle affiliate di cui all\u2019art. 90 della L. 289\/2002 e succ. modificazioni ed indiretta per gli altri dati compatibili.<\/p>\n<p>5. La veridicit\u00e0 delle informazioni riferite alle discipline sportive organizzate ed al volume delle attivit\u00e0 proposte incluse quelle formative, contenute nel modello di schema di cui al precedente art. 17 comma 5 saranno accertate mediante il supporto dei Comitati Regionali del CONI.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 23<\/strong><br \/>\n<strong>Sanzioni<\/strong><\/p>\n<p>1. In caso di violazioni accertate il CONI pu\u00f2, in ogni momento, irrogare provvedimenti sanzionatori nei confronti degli Enti di Promozione Sportiva.<\/p>\n<p>2. Qualora attraverso atti in suo possesso o accertamenti svolti, il CONI riscontri irregolarit\u00e0 di tipo normativo, regolamentare, amministrativo e relative all\u2019utilizzazione dei contributi erogati, per attivit\u00e0 o spese non attinenti alle loro finalit\u00e0 ed anche per omessa, scarsa vigilanza sui propri affiliati, la Giunta Nazionale adotter\u00e0 le seguenti sanzioni:<\/p>\n<p>a) sospensione dei contributi: nel caso in cui la Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS riscontri irregolarit\u00e0 gestionali ed amministrative.<br \/>\nb) riduzione dei contributi ovvero decadenza dei contributi: fatto salvo il recupero delle somme complessive non regolarmente rendicontate, nel caso in cui la Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS riscontri reiterati comportamenti contrastanti o elusivi della normativa CONI.<br \/>\nc) proposta della revoca del riconoscimento: nel caso in cui la Direzione Territorio e Promozione dello Sport \u2013 Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS riscontri gravi, reiterate od estese irregolarit\u00e0 gi\u00e0 sanzionate secondo quanto previsto al precedente art. 7.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>TITOLO IV<\/strong><br \/>\n<strong>Disposizioni transitorie e finali<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 24<\/strong><br \/>\n<strong>Regolamento di Amministrazione e Contabilit\u00e0 degli EPS<\/strong><\/p>\n<p>1. Ciascun EPS \u00e8 tenuto ad adottare e trasmettere al CONI, entro 12 mesi dall\u2019entrata in vigore del presente atto normativo, un Regolamento di Amministrazione e Contabilit\u00e0 nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto del<br \/>\nCONI, ispirato ai principi e regole contenuti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilit\u00e0 del CONI.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 25<\/strong><br \/>\n<strong>Allegati<\/strong><\/p>\n<p>1. Gli allegati prospetti sintetici di bilancio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.<\/p>\n<p>2. Le eventuali modifiche o integrazioni sono approvate dalla Giunta Nazionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Articolo 26<\/strong><br \/>\n<strong>Norme transitorie<\/strong><\/p>\n<p>1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per gli EPS gi\u00e0 riconosciuti all\u2019entrata in vigore del presente Regolamento, il requisito di cui all\u2019articolo 3, comma 2 lettera a) sara verificato con riferimento al solo anno sportivo 2011 e quindi nel periodo dal 01\/01\/2011 al 31\/12\/2011.<\/p>\n<p>3. Ai fini di quanto disposto al precedente articolo 17, fino all\u2019attivazione delle sezioni parallele del Registro per le basi associative sportive, far\u00e0 fede la dichiarazione dell\u2019Ente sulla consistenza organizzativa presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><a class=\"ninja_pages_read_more\"  href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/coni-ed-enti-di-promozione-sportiva\/\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14482,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","format":[],"meta":{"ns_format_proposto":0,"ns_tipologia_proposta":0,"ns_tag_proposti":[],"ns_argomento_proposto":0,"ns_categoria_proposta":0,"ns_check_query_entries":[],"ns_valutazione_query_keywords":[],"ns_pagespeed_results":[],"footnotes":""},"categories":[749],"tags":[896,914],"tipologia":[],"argomento":[],"class_list":["post-5942","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-consulenza","tag-associazione_sportiva_dilettantistica_-_asd","tag-leggi_e_normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5942"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5942\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14482"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5942"},{"taxonomy":"tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tipologia?post=5942"},{"taxonomy":"argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/argomento?post=5942"},{"taxonomy":"format","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/format?post=5942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}