{"id":5721,"date":"2014-02-18T12:13:07","date_gmt":"2014-02-18T11:13:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.teamartist.com\/blog\/?page_id=5721"},"modified":"2022-05-05T14:06:22","modified_gmt":"2022-05-05T13:06:22","slug":"modello-eas","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/modello-eas\/","title":{"rendered":"D.L. n\u00b0 185\/2008 e Circolari AdE n\u00b0 12\/E, 45\/E del 2009 &#8211; Modello EAS"},"content":{"rendered":"<p align=\"LEFT\">Questa \u00e8 la legge con le due circolari interpretative seguenti della Agenzia delle Entrate. Ma se davvero volete capirci qualcosa, vi consiglio la lettura di questi nostri 4 post:<\/p>\n<ol>\n<li>\n<h3><span style=\"font-size: 12pt;\"><a title=\"Il modello EAS: chi, come, dove e quando lo deve fare\" href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/2012\/09\/21\/il-modello-eas-chi-come-dove-e-quando-lo-deve-fare\/\">Il <span class=\"relevanssi-query-term\">modello EAS<\/span>: chi, come, dove e quando lo deve fare<\/a><\/span><\/h3>\n<\/li>\n<li>\n<h3><span style=\"font-size: 12pt;\"><a title=\"I \u201ctrabocchetti\u201d del Modello EAS in cui non bisogna cascare\" href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/2013\/09\/13\/come-compilare-il-modello-eas\/\">I &#8220;trabocchetti&#8221; del <span class=\"relevanssi-query-term\">Modello EAS<\/span> in cui non bisogna cascare<\/a><\/span><\/h3>\n<\/li>\n<li>\n<h3><span style=\"font-size: 12pt;\"><a title=\"Quando si deve ripresentare il Modello EAS?\" href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/2016\/02\/23\/quando-si-deve-ripresentare-il-modello-eas\/\">Quando si deve ripresentare il <span class=\"relevanssi-query-term\">Modello EAS<\/span><\/a><\/span><\/h3>\n<\/li>\n<li>\n<h3><span style=\"font-size: 12pt;\"><a title=\"Presentare gratis da soli il modello EAS. E\u2019 possibile?\" href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/2013\/05\/22\/presentare-gratis-da-soli-modello-eas-e-possibile\/\">Presentare gratis da soli il <span class=\"relevanssi-query-term\">modello EAS<\/span>. E&#8217; possibile?<\/a><\/span><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p align=\"LEFT\">\n<p align=\"LEFT\"><em>Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.280 del 29-11-2008 &#8211; Suppl. Ordinario n. 263<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\" align=\"LEFT\"><em>Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28\/01\/2009, n.22)<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Testo aggiornato al 18-2-2014<\/em><\/p>\n<h2 align=\"LEFT\"><span style=\"font-size: 12pt; color: #333333;\"><b>DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 <\/b><\/span><\/h2>\n<h2 align=\"LEFT\"><span style=\"font-size: 12pt; color: #333333;\"><i><b>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.<\/b><\/i><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: center;\" align=\"CENTER\"><b>TITOLO V<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Disposizioni finanziarie<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Art. 30<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Controlli sui circoli privati<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all&#8217;articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all&#8217;articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all&#8217;articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all&#8217;Agenzia delle entrate , al fine di consentire gli opportuni controlli,i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalita&#8217; di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni gia&#8217; costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all&#8217;articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, nonche&#8217; le modalita&#8217; di comunicazione da parte dell&#8217;Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3. L&#8217;onere della trasmissione di cui al comma 1 e&#8217; assolto anche dalle societa&#8217; sportive dilettantistiche di cui all&#8217;articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l&#8217;applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attivita&#8217; commerciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">4. All&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 e&#8217; inserito il seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;2-bis. Si considera attivita&#8217; di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilita&#8217; sociale&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5. La disposizione di cui all&#8217;articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attivita&#8217; commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5-bis. Al comma 2 dell&#8217;articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: &#8221; quarto e quinto periodo &#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;quarto, quinto e nono periodo&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">5-quater. Agli oneri derivanti dall&#8217;attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l&#8217;anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di partecorrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>AGGIORNAMENTO<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto (con l&#8217;art. 1, comma 1), in relazione al presente articolo, che &#8220;E&#8217; fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0________________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 align=\"LEFT\"><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b><strong><span style=\"font-size: large;\">CIRCOLARE DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE N. 12\/E DEL 9 APRILE 2009<\/span><\/strong><\/b><\/span><\/span><\/h2>\n<h2 align=\"LEFT\"><span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"font-size: medium;\">Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 &#8211; Enti associativi e norme in materia di ONLUS &#8211;<\/span> <\/strong><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>PREMESSA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire gli opportuni controlli, introduce per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall\u2019art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall\u2019art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l\u2019onere di comunicare all\u2019Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.<br \/>\nL\u2019applicazione delle richiamate disposizioni fiscali di favore, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, \u00e8 pertanto subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni:<br \/>\na) possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria;<br \/>\nb) comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell\u2019accertamento.<br \/>\nLa comunicazione di dati e notizie deve essere effettuata con apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle entrate, nei termini e secondo le modalit\u00e0 stabilite con lo stesso provvedimento.<br \/>\nLa norma ha finalit\u00e0 esclusivamente fiscali e risponde a reali esigenze di controllo che l\u2019Agenzia delle entrate potr\u00e0 effettuare anche attraverso l\u2019acquisizione di informazioni necessarie a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute.<br \/>\nL\u2019intento della norma \u00e8 quello di acquisire una pi\u00f9 ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (societ\u00e0 sportive dilettantistiche), con l\u2019obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l\u2019uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare &#8211; tra l\u2019altro \u2013 la libert\u00e0 di concorrenza tra gli operatori commerciali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 30 in esame reca altres\u00ec alcune disposizioni in materia di ONLUS, ai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter.<br \/>\nIl comma 4 disciplina il settore della beneficenza, riconducendo nell\u2019ambito di tale attivit\u00e0, oltre agli interventi diretti a favore di soggetti svantaggiati, le erogazioni effettuate ad altri enti che realizzano programmi di utilit\u00e0 sociale (c.d. beneficenza indiretta).<br \/>\nIl comma 5 disciplina le organizzazioni di volontariato, fissando le condizioni necessarie perch\u00e9 le stesse possano acquisire la qualifica di ONLUS di diritto.<br \/>\nInfine, i commi 5-bis e 5-ter dell\u2019art. 30 introducono un\u2019agevolazione temporanea in materia di imposta catastale a favore delle ONLUS.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>1. COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1.1 Requisiti qualificanti per fruire dei regimi agevolativi dell\u2019art. 148 del TUIR e dell\u2019art. 4 del DPR n. 633.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In merito ai requisiti per avvalersi delle disposizioni di cui ai menzionati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 che escludono dalla imposizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell\u2019IVA, i contributi, le quote e i corrispettivi, pagati alle associazioni, la norma in commento ribadisce la necessit\u00e0 che gli enti associativi interessati posseggano i \u201crequisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria\u201d.<br \/>\nAl riguardo si evidenzia che presupposto di carattere generale per l\u2019applicazione sia delle disposizioni dell\u2019art. 148 del TUIR, sia di quelle dell\u2019art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633, \u00e8 la qualificazione dell\u2019ente associativo come ente non commerciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>1.1.1 Natura tributaria degli enti di tipo associativo<\/em><br \/>\nGli enti di tipo associativo che possono fruire delle disposizioni dell\u2019art. 148 del TUIR e dell\u2019art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633 sono solo gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l\u2019esercizio di attivit\u00e0 commerciali ai sensi dell\u2019art. 73 del TUIR.<br \/>\nL\u2019art. 148 \u00e8 inserito, infatti, nel Titolo II, Capo III, del TUIR concernente gli enti non commerciali, cos\u00ec come l\u2019art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633 disciplina agli effetti IVA gli stessi enti non commerciali.<br \/>\nGli enti di tipo associativo che svolgono in via esclusiva o principale attivit\u00e0 commerciale non possono fruire del regime di favore previsto dall\u2019art. 148 del TUIR e dall\u2019art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633.<br \/>\nIn particolare per detti enti la natura commerciale fa s\u00ec che anche le quote e i contributi associativi concorrono alla determinazione del reddito d\u2019impresa.<br \/>\nSi ricorda che la commercialit\u00e0 o meno di un\u2019attivit\u00e0 \u00e8 determinata ai fini fiscali sulla base di parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere e dalle sue finalit\u00e0.<br \/>\nIn sostanza la qualificazione ai fini fiscali dell\u2019attivit\u00e0 deve essere operata verificando se la stessa possa ricondursi fra quelle previste dall\u2019art. 2195 del codice civile o, qualora essa consista nella prestazione di servizi non riconducibili nel menzionato articolo (es. prestazioni didattiche, sanitarie, terapeutiche etc.), se venga svolta con i connotati dell\u2019organizzazione, della professionalit\u00e0 e abitualit\u00e0.<br \/>\nIl carattere di imprenditorialit\u00e0 pu\u00f2 di fatto derivare anche dallo svolgimento di un solo affare in considerazione della sua rilevanza economica e della complessit\u00e0 delle operazioni in cui si articola e la funzione organizzativa dell\u2019imprenditore pu\u00f2 rilevarsi nel coordinamento dei mezzi finanziari nell\u2019ambito di un\u2019operazione di rilevante entit\u00e0 economica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>1.1.2 Requisiti per particolari tipologie di associazioni<\/em><br \/>\nIl comma 3 dell\u2019art. 148 del TUIR e il quarto comma, secondo periodo, dell\u2019art. 4 del DPR n. 633 prevedono un particolare regime agevolativo, consistente nella decommercializzazione delle attivit\u00e0 rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, applicabile ad associazioni che, oltre a dover essere preventivamente qualificate come enti non commerciali, appartengano a una delle seguenti tipologie:<br \/>\n&#8211; associazioni politiche;<br \/>\n&#8211; associazioni sindacali;<br \/>\n&#8211; associazioni di categoria;<br \/>\n&#8211; associazioni religiose;<br \/>\n&#8211; associazioni assistenziali;<br \/>\n&#8211; associazioni culturali;<br \/>\n&#8211; associazioni sportive dilettantistiche;<br \/>\n&#8211; associazioni di promozione sociale;<br \/>\n&#8211; associazioni di formazione extra-scolastica della persona.<br \/>\nLe associazioni sportive dilettantistiche sono definite dall\u2019art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mentre le associazioni di promozione sociale sono quelle disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.<br \/>\nAltri specifici benefici sono stabiliti, a favore di una o pi\u00f9 tipologie di associazioni sopra richiamate, dai commi 5, 6 e 7 dell\u2019art. 148 del TUIR nonch\u00e9 dal sesto comma dell\u2019art. 4 del DPR n. 633 in presenza delle condizioni previste dalle stesse disposizioni.<br \/>\nSi precisa che l\u2019attivit\u00e0 \u201cesterna\u201d degli enti associativi, cio\u00e8 quella resa nei confronti di terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate.<br \/>\nIl regime agevolativo previsto per i corrispettivi specifici pagati dagli associati, iscritti o partecipanti ai sensi del comma 3 dell\u2019art. 148 del TUIR e del quarto comma, secondo periodo, dell\u2019art. 4 del DPR n. 633 nonch\u00e9 gli ulteriori benefici recati dai commi 5, 6 e 7 dello stesso art. 148 e dal sesto comma del menzionato art. 4 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino, oltre che alle anzidette condizioni recate dai commi sopra citati, anche alle seguenti clausole, da inserire nei relativi statuti redatti nella forma dell\u2019atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:<br \/>\na) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonch\u00e9 fondi, riserve o capitale durante la vita dell\u2019associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;<br \/>\nb) obbligo di devolvere il patrimonio dell\u2019ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalit\u00e0 analoghe o ai fini di pubblica utilit\u00e0, sentito l\u2019organismo di controllo di cui all\u2019art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;<br \/>\nc) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalit\u00e0 associative volte a garantire l\u2019effettivit\u00e0 del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneit\u00e0 della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d\u2019et\u00e0 il diritto di voto per l\u2019approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell\u2019associazione;<br \/>\nd) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;<br \/>\ne) eleggibilit\u00e0 libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all\u2019art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranit\u00e0 dell\u2019assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicit\u00e0 delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; \u00e8 ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1\u00b0 gennaio 1997, preveda tale modalit\u00e0 di voto ai sensi dell\u2019art. 2532, ultimo comma, del codice civile e semprech\u00e9 le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;<br \/>\nf) intrasmissibilit\u00e0 della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilit\u00e0 della stessa.<br \/>\nPer espressa previsione normativa (comma 9 dell\u2019art. 148 del TUIR e ottavo comma dell\u2019art. 4 del DPR n. 633 del 1972) le clausole indicate alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonch\u00e9 alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1.2 Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.<\/strong><br \/>\nDalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3-bis dell\u2019art. 30 emerge che l\u2019onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali \u00e8 previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633, ad esclusione degli enti espressamente indicati dalle stesse disposizioni (v. paragrafo 1.2.1).<br \/>\nCome si desume dalla rubrica della norma, riferita ai circoli privati, la disposizione in esame si applica esclusivamente agli enti di carattere privato.<br \/>\nPertanto, sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione previsto dall\u2019art. 30 del decreto-legge n. 185 gli enti associativi di natura privata, con o senza personalit\u00e0 giuridica, che si avvalgono di una o pi\u00f9 delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.<br \/>\nNe consegue che l\u2019onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell\u2019art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell\u2019attivit\u00e0 istituzionale svolta dai medesimi.<br \/>\nL\u2019onere della comunicazione si estende, in forza del comma 3 dell\u2019art. 30 in commento, alle societ\u00e0 sportive dilettantistiche di cui all\u2019art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono tenute, altres\u00ec, alla trasmissione del modello in argomento le organizzazioni di volontariato, ad eccezione di quelle espressamente escluse dal comma 1 dell\u2019art. 30 (v. paragrafo 1.2.1.3).<br \/>\nCome si evince dal comma 2 dell\u2019articolo in commento sono tenuti a trasmettere il modello di comunicazione previsto dallo stesso articolo sia le associazioni gi\u00e0 costituite alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 sia gli enti di nuova costituzione.<br \/>\nL\u2019onere della comunicazione grava su tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, pertanto, anche sulle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, qualora queste si configurino come autonomi soggetti d\u2019imposta ai sensi dell\u2019art. 73 del TUIR.<br \/>\nResta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972, non potranno pi\u00f9 farne applicazione qualora non assolvano all\u2019onere della comunicazione nei termini e secondo le modalit\u00e0 stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle entrate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>1.2.1 Enti esonerati dalla trasmissione del modello<\/em><br \/>\nL\u2019art. 30 in commento, fermo restando il potere di controllo dell\u2019Agenzia delle entrate della sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, esclude dall\u2019onere di comunicare all\u2019Agenzia dell\u2019entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali:<br \/>\n\u2022 le associazioni pro-loco che optano per l\u2019applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;<br \/>\n\u2022 gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attivit\u00e0 commerciale.<br \/>\n\u2022 le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all\u2019art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attivit\u00e0 commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>1.2.1.1 Associazioni pro-loco<\/em><br \/>\nIl disposto del comma 3-bis dell\u2019art. 30 esonera dalla trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali le associazioni pro-loco che abbiano esercitato l\u2019opzione per il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991.<br \/>\nSi fa presente che le associazioni pro-loco possono optare per l\u2019anzidetto regime fiscale sempre che, nel periodo di imposta precedente, abbiano esercitato attivit\u00e0 commerciali, conseguendo proventi di ammontare non superiore a 250.000 euro.<br \/>\nSono tenute, pertanto, a comunicare all\u2019Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, le associazioni pro-loco che, nel periodo di imposta precedente, abbiano conseguito proventi superiori a 250.000 euro nonch\u00e9 le associazioni pro-loco che, pur avendo realizzato proventi di ammontare inferiore a tale importo, non abbiano optato per il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>1.2.1.2 Associazioni sportive dilettantistiche<\/em><br \/>\nIl comma 3-bis dell\u2019art. 30 esonera dall\u2019onere della trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti sotto il profilo fiscale gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attivit\u00e0 commerciale.<br \/>\nSono, per converso, tenute all\u2019invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, secondo le modalit\u00e0 precisate nel paragrafo 1.3, le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all\u2019attivit\u00e0 sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (ad es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell\u2019IVA e delle imposte sui redditi.<br \/>\nL\u2019onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell\u2019articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell\u2019articolo 4 del DPR n. 633 del 1972.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>1.2.1.3 Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266 del 1991 che non svolgono attivit\u00e0 commerciali diverse da quelle marginali di cui al decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995<\/em><br \/>\nL\u2019art. 30 in commento al comma 1 esonera dalla trasmissione del modello di comunicazione le \u201corganizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all\u2019art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo\u201d.<br \/>\nIl comma 5 dell\u2019art. 30, richiamato dal comma 1 dello stesso articolo, disciplina le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attivit\u00e0 commerciali diverse da quelle individuate con decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.<br \/>\nSono escluse pertanto dall\u2019onere della comunicazione in argomento le organizzazioni iscritte nei registri di cui all\u2019art. 6 della legge n. 266 del 1991, che non svolgono attivit\u00e0 commerciali se non in via marginale, nei limiti consentiti dal richiamato decreto del 1995.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1.3 Modalit\u00e0 di trasmissione e contenuti della comunicazione<\/strong><br \/>\nLa comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali deve essere effettuata, ai sensi del comma 1 dell\u2019art. 30 in commento, compilando l\u2019apposito modello, approvato con provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle entrate, che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica.<br \/>\nCome accennato in premessa, l\u2019intento del legislatore, attraverso l\u2019introduzione dell\u2019onere della comunicazione a carico degli enti che si avvalgono dei regimi agevolativi richiamati nei precedenti paragrafi ai fini delle imposte sui redditi e dell\u2019IVA, \u00e8 quello di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti al fine di acquisire per ciascun soggetto informazioni sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva dell\u2019ente associativo, sui contenuti statutari e sui profili organizzativi, sul settore di operativit\u00e0 e sulle specifiche attivit\u00e0 poste in essere, per modo che l\u2019azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell\u2019interesse degli associati.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>2. NORME IN MATERIA DI ONLUS<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2.1 Organizzazioni di volontariato ONLUS di diritto<\/strong><br \/>\nIl comma 5 dell\u2019art. 30 in commento stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui all\u2019art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 acquistano, in forza dell\u2019art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che non svolgano attivit\u00e0 commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995.<br \/>\nLa norma in esame modifica, in sostanza, la previsione del comma 8 dell\u2019art. 10 del decreto legislativo n. 460, intervenendo sui requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato per l\u2019acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto.<br \/>\nLe attivit\u00e0 commerciali marginali individuate dal predetto decreto del 1995, consentite alle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell\u2019art. 30, comma 5, al fine dell\u2019acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto e al fine dell\u2019esonero dalla trasmissione telematica dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti, sono le seguenti:<br \/>\na) attivit\u00e0 di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidariet\u00e0 svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell\u2019organizzazione di volontariato;<br \/>\nb) attivit\u00e0 di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall\u2019organizzazione senza alcun intermediario;<br \/>\nc) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita di prodotti sia curata direttamente dall\u2019organizzazione senza alcun intermediario;<br \/>\nd) attivit\u00e0 di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;<br \/>\ne) attivit\u00e0 di prestazione di servizi rese in conformit\u00e0 alle finalit\u00e0 istituzionali, non riconducibili nell\u2019ambito applicativo dell\u2019art. 148, comma 3, del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.<br \/>\nLe attivit\u00e0 sopra elencate, ai sensi del comma 2 dell\u2019art. 1 del citato decreto del 25 maggio 1995, devono essere svolte:<br \/>\na) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell\u2019organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all\u2019art. 6 della legge n. 266 del 1991;<br \/>\nb) senza l\u2019impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialit\u00e0 sul mercato, quali l\u2019uso di pubblicit\u00e0 dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell\u2019impresa.<br \/>\nIn sintesi, in base alla previsione del comma 5 dell\u2019art. 30, le organizzazioni di volontariato sono ONLUS di diritto e possono fruire della disciplina a favore delle ONLUS se:<br \/>\n1) sono iscritte negli appositi registri del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;<br \/>\n2) non svolgono attivit\u00e0 commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto del 25 maggio 1995.<br \/>\nPertanto, qualora le organizzazioni di volontariato, ancorch\u00e9 iscritte negli anzidetti registri, svolgano attivit\u00e0 commerciali non riconducibili fra quelle sopra richiamate, le stesse non possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto e sono tenute, ai sensi dei commi 1 e 5 dell\u2019art. 30 del decreto-legge n. 185, a trasmettere il modello di comunicazione previsto dallo stesso articolo.<br \/>\nLa qualificazione dell\u2019attivit\u00e0 come commerciale o non commerciale deve essere effettuata ai fini fiscali sulla base dei parametri oggettivi richiamati nel precedente paragrafo 1.1.1, senza che a tal fine possa assumere rilievo la qualificazione statutaria della stessa.<br \/>\nIn sostanza, in base alla disposizione in esame, l\u2019Agenzia delle entrate esercita l\u2019autonoma attivit\u00e0 di controllo anche sulle organizzazioni iscritte negli appositi registri del volontariato al fine di accertare l\u2019eventuale svolgimento di attivit\u00e0 commerciali diverse da quelle elencate dal decreto del 25 maggio 1995 e, conseguentemente, la spettanza o meno delle agevolazioni fiscali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2.2 Attivit\u00e0 di beneficenza svolta da ONLUS<\/strong><br \/>\nIl comma 4 dell\u2019art. 30 prevede quanto segue:<br \/>\n4. All\u2019art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\n\u201c2-bis. Si considera attivit\u00e0 di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilit\u00e0 sociale\u201d.<br \/>\nLa formulazione della norma con le parole \u201csi considera attivit\u00e0 di beneficenza (\u2026)\u201d fa assumere carattere interpretativo alla disposizione che qualifica e delimita l\u2019attivit\u00e0 di beneficenza, conferendo alla previsione in esame efficacia retroattiva.<br \/>\nIl comma 4 dell\u2019art. 30, aggiungendo all\u2019art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, il comma 2-bis), riconduce nella beneficenza, quale settore di attivit\u00e0 in cui possono operare le ONLUS, oltre all\u2019attivit\u00e0 consistente direttamente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore degli indigenti, anche l\u2019attivit\u00e0 di erogazione gratuita di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale della ONLUS o da campagne di raccolta di donazioni, a favore di enti che presentino i requisiti stabiliti dalla stessa norma.<br \/>\nIn particolare gli enti destinatari delle erogazioni gratuite di denaro devono avere i seguenti requisiti:<br \/>\na) devono essere enti senza scopo di lucro;<br \/>\nb) devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attivit\u00e0 previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e quindi nei settori dell\u2019assistenza sociale e socio-sanitaria, dell\u2019assistenza sanitaria, dell\u2019istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d\u2019interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell\u2019ambiente, della promozione della cultura e dell\u2019arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.<br \/>\nPer quanto riguarda la natura degli enti destinatari delle erogazioni, in mancanza di una limitazione normativa, si ritiene che gli stessi possano avere natura pubblica o privata e possano assumere qualsiasi forma giuridica.<br \/>\nL\u2019espressa previsione dell\u2019assenza di lucrativit\u00e0 comporta che l\u2019ente deve osservare di fatto e prevedere statutariamente il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione nonch\u00e9 di fondi riserve o capitale.<br \/>\nAffinch\u00e9 le erogazioni destinate a tali enti possano essere ricondotte nell\u2019attivit\u00e0 di beneficenza \u00e8 inoltre necessario che:<br \/>\n\u2022 provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;<br \/>\n\u2022 siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilit\u00e0 sociale.<br \/>\nRiguardo a quest\u2019ultima previsione si chiarisce che la norma esclude che gli enti beneficiari delle erogazioni effettuate dalle ONLUS c.d. erogative possano a loro volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti.<br \/>\nLa norma non consente, quindi, che si verifichi il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi, ma impone che gli enti beneficiari utilizzino \u201cdirettamente\u201d le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di utilit\u00e0 sociale.<br \/>\nLa specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilit\u00e0 sociale comporta, peraltro, da una parte la necessit\u00e0 della tracciabilit\u00e0 della donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e dall\u2019altra l\u2019esistenza non di un programma generico, ma di un progetto gi\u00e0 definito nell\u2019ambito del settore di attivit\u00e0 dell\u2019ente destinatario prima dell\u2019effettuazione dell\u2019erogazione.<br \/>\nL\u2019utilit\u00e0 sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di finalit\u00e0 solidaristiche indirizzate, a seconda del settore di appartenenza dell\u2019ente (ad es. formazione, istruzione etc.), a particolari tipologie di soggetti o collettivit\u00e0 svantaggiate o, per la rilevanza artistica, scientifica o ambientale dell\u2019intervento proposto (ad es. tutela di beni di interesse artistico e storico, ricerca scientifica di particolare interesse sociale etc.) a vantaggio della collettivit\u00e0 diffusa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2.3 Agevolazione in materia di imposta catastale per le ONLUS<\/strong><br \/>\nI commi 5-bis e 5-ter dell\u2019art. 30 in commento introducono, con efficacia temporale limitata al 31 dicembre 2009, una nuova agevolazione in favore delle ONLUS in materia di imposta catastale.<br \/>\nTale agevolazione consiste, in sostanza, nella previsione dell\u2019applicazione dell\u2019imposta catastale in misura fissa, pari a 168 euro, per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle ONLUS, a condizione che la ONLUS dichiari nell\u2019atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivit\u00e0 e che realizzi l\u2019effettivo utilizzo diretto entro due anni dall\u2019acquisto.<br \/>\n\u00b0\u00b0\u00b0\u00b0\u00b0<br \/>\nLe Direzioni Regionali vigileranno affinch\u00e9 i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0________________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 align=\"LEFT\"><span style=\"font-size: large; color: #000000;\"><strong>CIRCOLARE DELL&#8217;AGENZIA DELLE ENTRATE N.45\/E DEL 29 OTTOBRE 2009<\/strong><\/span><\/h2>\n<h2 align=\"LEFT\"><span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"font-size: medium;\">Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 \u2013 Modello enti associativi (modello EAS) \u2013 Ulteriori chiarimenti<\/span><\/strong><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>PREMESSA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 \u00e8 stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali di cui all\u2019articolo 30 del<br \/>\ndecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono stati stabiliti i tempi e le modalit\u00e0 di trasmissione<br \/>\ndello stesso modello.<br \/>\nCon successivo provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2009 il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali (di seguito \u201cmodello EAS\u201d), gi\u00e0 fissato al 30 ottobre 2009, \u00e8 stabilito alla data del 15 dicembre 2009.<br \/>\nCon la presente circolare, fermi restando i chiarimenti forniti con circolare n. 12\/E del 9 aprile 2009 in merito alle disposizioni in materia di enti associativi e di ONLUS recate dal richiamato articolo 30, si formulano, al termine di un proficuo confronto con l\u2019Agenzia per le ONLUS, il Forum del terzo settore e le associazioni di categoria, ulteriori precisazioni in relazione alla natura, ai contenuti della comunicazione e ai soggetti tenuti alla sua presentazione nonch\u00e9 alle modalit\u00e0 di compilazione del modello.<br \/>\nLa presente circolare si compone di due parti:<br \/>\n&#8211; la prima, integrando la precedente circolare n. 12, chiarisce ulteriori dubbi interpretativi sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull\u2019ambito soggettivo della comunicazione;<br \/>\n&#8211; la seconda contiene risposte ai quesiti sulle modalit\u00e0 di compilazione del modello.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>1. NATURA, CONTENUTI E AMBITO SOGGETTIVO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1.1. Natura ed effetti della comunicazione.<\/strong><br \/>\nOccorre ribadire preliminarmente che la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, prevista dall\u2019articolo 30 del DL n. 185 del 2008, costituisce un onere che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non<br \/>\ncommerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall\u2019articolo 148 del TUIR e dall\u2019articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.<br \/>\nPertanto, gli enti associativi che non adempiano nel termine del 15 dicembre 2009 all\u2019onere della comunicazione in argomento nonch\u00e9 gli enti di nuova costituzione che non provvedano all\u2019invio del modello EAS nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009, non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell\u2019IVA di cui ai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1.2. Soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione dell\u2019articolo 30: ulteriori chiarimenti<\/strong><br \/>\nCome precisato con circolare n. 12 del 2009, paragrafo 1.2.1, sono esonerati dalla presentazione del modello EAS per espressa previsione dello stesso articolo 30 del DL n. 185 i seguenti soggetti:<br \/>\n&#8211; associazioni pro-loco che optano per l\u2019applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;<br \/>\n&#8211; associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attivit\u00e0 commerciale;<br \/>\n&#8211; organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all\u2019articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attivit\u00e0 commerciali al di fuori di quelle marginali individuate con decreto del Ministro<br \/>\ndelle finanze 25 maggio 1995.<br \/>\nAl riguardo, si ricorda, come evidenziato nella citata circolare n. 12, che sono tenute all\u2019onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attivit\u00e0 strutturalmente commerciali, ancorch\u00e9\u00a0 \u201cdecommercializzate\u201d ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633. Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell\u2019ambito di attivit\u00e0 strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.<br \/>\nLe associazioni e le societ\u00e0 sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non soddisfano i requisiti prescritti ai fini dell\u2019esonero dalla presentazione del modello assolvono l\u2019onere della comunicazione dei dati e<br \/>\nnotizie rilevanti ai fini fiscali compilando l\u2019anzidetto modello con le modalit\u00e0 indicate nel successivo paragrafo 1.3.<br \/>\nPer quanto riguarda le organizzazioni del volontariato, si chiarisce che le associazioni iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, che svolgono attivit\u00e0 commerciali al di fuori di quelle marginali di cui al citato DM 25 maggio 1995 e che, pertanto, non assumono la qualifica di ONLUS di diritto, sono tenute alla presentazione del modello EAS secondo le modalit\u00e0 descritte nel seguente paragrafo 1.3.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1.3 Contenuto della comunicazione: enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche<\/strong><br \/>\nIl modello di comunicazione approvato con il menzionato provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 \u00e8 composto da un primo riquadro contenente i dati identificativi dell\u2019ente e del rappresentante legale e da un successivo riquadro recante i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.<br \/>\nTutti gli enti non commerciali associativi, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, sono tenuti in via generale alla compilazione del modello EAS in ogni sua parte ove si avvalgano delle<br \/>\ndisposizioni dell\u2019articolo 148 del TUIR, comprese quelle recate dal comma 1 di detto articolo, e dell\u2019articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.<br \/>\nA tal fine, occorre tuttavia precisare che la ratio della disposizione dell\u2019articolo 30 in esame &#8211; che come evidenziato nella citata circolare n. 12 risponde all\u2019esigenza di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti per<br \/>\nmodo che l\u2019azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudoassociazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell\u2019interesse degli associati &#8211; nonch\u00e9 ragioni di semplificazione degli<br \/>\nadempimenti a carico dei contribuenti evidenziano l\u2019opportunit\u00e0, qualora i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano gi\u00e0 in possesso di un\u2019Amministrazione pubblica, di evitare inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati e notizie. Ci\u00f2 in conformit\u00e0, peraltro, al disposto dell\u2019articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 contenente \u201cDisposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente\u201d, secondo cui \u201cal contribuente non possono (\u2026) essere richiesti documenti ed informazioni gi\u00e0 in possesso dell\u2019amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche\u201d.<br \/>\nPer quanto sopra, le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore e in particolare:<br \/>\n&#8211; le associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell\u2019articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall\u2019articolo 30 del DL n. 185 del 2008;<br \/>\n&#8211; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;<br \/>\n&#8211; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello (v. paragrafo 1.2);<br \/>\n&#8211; le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; fermo restando l\u2019onere generalizzato per tutti gli enti associativi di effettuare la comunicazione attraverso l\u2019apposito modello, possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell\u2019ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche compilano, altres\u00ec, il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalit\u00e0 giuridica barrano la casella \u201cs\u00ec\u201d del rigo 3).<br \/>\nL\u2019Agenzia delle entrate provveder\u00e0 ad acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte, secondo modalit\u00e0 che saranno definite di comune accordo con gli organi depositari dei registri stessi nonch\u00e9 con l\u2019Agenzia per le ONLUS.<br \/>\nRelativamente ai dati non desunti dai predetti registri, l\u2019Agenzia delle entrate, d\u2019intesa con l\u2019Agenzia per le ONLUS e sentito il Forum del terzo settore, potr\u00e0 inoltrare, altres\u00ec, specifiche richieste alle singole associazioni oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.<br \/>\nAnalogamente alle associazioni sopra elencate, possono assolvere l\u2019onere della comunicazione compilando il primo riquadro del modello EAS contenente i dati identificativi dell\u2019ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4, 5, 6, 25 e 26 i seguenti soggetti:<br \/>\n-le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell\u2019interno come enti che svolgono in via preminente attivit\u00e0 di religione e di culto, nonch\u00e9 le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;<br \/>\n&#8211; i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque<br \/>\npresentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;<br \/>\n&#8211; le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonch\u00e9 le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e\/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi dell\u2019articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attivit\u00e0 istituzionali proprie di queste ultime;<br \/>\n&#8211; le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall\u2019articolo 14 del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell\u2019articolo 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ad es.: Associazione italiana per la ricerca sul cancro).<br \/>\nAnche nei confronti di detti soggetti, nel caso in cui i dati e le notizie in possesso dell\u2019Amministrazione pubblica di riferimento non siano sufficienti ai fini del controllo fiscale, l\u2019Agenzia delle entrate, d\u2019intesa con l\u2019Agenzia per le ONLUS, potr\u00e0 attivarsi presso gli enti interessati inoltrando specifiche richieste, anche attraverso le strutture centrali di riferimento, come per le associazioni iscritte nei pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1.4 Soggetti esclusi dalla presentazione del modello per mancanza dei presupposti<\/strong><br \/>\nSono stati rappresentati dubbi interpretativi in merito all\u2019ambito soggettivo di applicazione dell\u2019onere della presentazione del modello EAS.<br \/>\nA tal fine si fa presente, ribadendo quanto gi\u00e0 chiarito con circolare n. 12 del 2009, che l\u2019onere di presentazione del modello EAS grava sugli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle disposizioni<br \/>\nagevolative recate dall\u2019articolo 148 del TUIR, ivi compreso il comma 1 dello stesso articolo, e dall\u2019articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.<br \/>\nNon sono, invece, tenuti all\u2019invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali:<br \/>\n&#8211; gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni, e che, pertanto, non si avvalgono delle disposizioni sopra richiamate;<br \/>\n&#8211; gli enti di diritto pubblico; secondo quanto precisato, infatti, con circolare n. 12 del 2009, l\u2019onere della comunicazione di cui al citato articolo 30 del DL n. 185 del 2008 deve essere assolto esclusivamente dalle associazioni di carattere privato, come si evince dalla rubrica della stessa norma (\u201ccontrolli sui circoli privati\u201d);<br \/>\n&#8211; gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad es.: fondi pensione) che non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 in argomento.<br \/>\nResta inteso che l\u2019onere della trasmissione del modello EAS non riguarda gli enti associativi commerciali che, non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici recati dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972.<br \/>\nCi\u00f2 premesso, tenuto conto dei numerosi quesiti relativi in particolare all\u2019applicabilit\u00e0 o meno dell\u2019onere della presentazione del modello alle Organizzazioni non lucrative di utilit\u00e0 sociale, si forniscono al riguardo le seguenti ulteriori precisazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>1.4.1 ONLUS<\/em><br \/>\nLe ONLUS, individuate sulla base di specifici criteri di qualificazione, sono destinatarie di un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi, IVA e altre imposte indirette.<br \/>\nL\u2019applicabilit\u00e0 del regime agevolativo \u00e8 riservato alle organizzazioni iscritte nell\u2019Anagrafe delle ONLUS.<br \/>\nAi fini dell\u2019iscrizione in detta Anagrafe le Direzioni regionali dell\u2019Agenzia delle entrate procedono ad un controllo preventivo della regolarit\u00e0 della comunicazione e dell\u2019allegata documentazione nonch\u00e9 della sussistenza, sulla<br \/>\nbase dei documenti presentati, dei requisiti previsti dall\u2019articolo 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997.<br \/>\nIl controllo preventivo operato dalle Direzioni regionali non pregiudica l\u2019ulteriore azione accertatrice da parte dell\u2019Agenzia delle entrate.<br \/>\nDa quanto sopra consegue che le ONLUS, in quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti sia alle agevolazioni fiscali, e in quanto iscritte in un\u2019apposita anagrafe, non rientrano fra<br \/>\ni soggetti tenuti all\u2019invio del modello EAS.<br \/>\nSono parimenti escluse dall\u2019onere della presentazione del modello le ONLUS di diritto di cui all\u2019articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997. Pertanto, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ONLUS di diritto, non sono tenute alla presentazione del modello EAS.<br \/>\nCon riguardo alle organizzazioni di volontariato, come gi\u00e0 precisato nei precedenti paragrafi, lo stesso articolo 30 del DL n. 185 del 2008 prevede l\u2019esonero dalla presentazione del modello EAS per le organizzazioni di<br \/>\nvolontariato che si qualifichino ONLUS di diritto, cio\u00e8 per quelle organizzazioni iscritte nei registri del volontariato di cui all\u2019articolo 6 della legge n. 266 del 1991 che non svolgono attivit\u00e0 commerciali al di fuori di quelle individuate con DM 25 maggio 1995.<br \/>\nNon sono, altres\u00ec, destinatarie delle disposizioni dell\u2019articolo 30 del DL n. 185 le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.<br \/>\nPer quanto riguarda le ONLUS parziali di cui all\u2019articolo 10, comma 9, del D.Lgs n. 460, si fa presente che ove le stesse abbiano natura di enti associativi e fruiscano, per le attivit\u00e0 diverse da quelle indicate all\u2019articolo 10, comma 1, lettera a), dell\u2019anzidetto D.Lgs. n. 460, del regime agevolativo recato dall\u2019articolo 148 del TUIR e dall\u2019articolo 4 del DPR n. 633 del 1972 assolvono l\u2019onere della comunicazione secondo le modalit\u00e0 semplificate illustrate al paragrafo 1.3.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>2. MODALITA\u2019 PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS &#8211; QUESITI.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si forniscono, di seguito, chiarimenti in merito ai quesiti posti dagli enti associativi concernenti la compilazione del modello EAS.<br \/>\nSi precisa che i dati e le notizie richiesti si riferiscono, ove non diversamente indicato dal modello, al momento di presentazione dello stesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Gli enti associativi che nel corso dell\u2019anno 2007 hanno avviato la procedura di liquidazione e che dal medesimo anno non hanno pi\u00f9 associati sono tenuti alla presentazione del modello?<br \/>\nR. Nel caso descritto gli enti interessati non sono tenuti a presentare il modello EAS.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Che cosa si intende per articolazione territoriale e\/o funzionale, ai righi 4 e 5? Rigo 4): Dichiarazione \u201cche l\u2019ente ha articolazioni territoriali e\/o funzionali\u201d. Rigo 5): Dichiarazione \u201cche l\u2019ente \u00e8 un\u2019articolazione territoriale<br \/>\ne\/o funzionale di altro ente\u201d.<br \/>\nR. Relativamente al rigo 4) si fa presente che il rappresentante legale dell\u2019ente associativo tenuto alla compilazione del modello EAS deve barrare la casella \u201cs\u00ec\u201d qualora l\u2019ente abbia articolazioni territoriali e\/o funzionali di qualsiasi tipo, a prescindere dalla circostanza che tali articolazioni territoriali e\/o funzionali abbiano autonomia tributaria.<br \/>\nRiguardo al rigo 5), deve essere barrata la casella \u201cs\u00ec\u201d qualora l\u2019ente associativo, bench\u00e9 costituisca un\u2019articolazione territoriale e\/o funzionale di un altro ente, sia autonomo e, pertanto, tenuto all\u2019invio del modello EAS.<br \/>\nIl codice fiscale deve riferirsi all\u2019ente nazionale, ovverosia all\u2019ente apicale di cui il soggetto che presenta il modello costituisce articolazione.<br \/>\nSi precisa che le articolazioni territoriali e\/o funzionali di un ente nazionale si considerano dotate di autonomia tributaria qualora le stesse si configurino come autonomi soggetti d\u2019imposta ai sensi dell\u2019articolo 73 del TUIR.<br \/>\nPer l\u2019individuazione di altri elementi utili ai fini della definizione dell\u2019autonoma soggettivit\u00e0 tributaria in capo ad un\u2019articolazione territoriale e\/o funzionale di organismi associativi, si rinvia ai chiarimenti forniti al paragrafo 1<br \/>\ndella circolare n. 59\/E del 31 ottobre 2007 che, ancorch\u00e9 riferiti alle ONLUS, assumono carattere generale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Cosa si intende per \u201caffiliazione\u201d a federazioni o gruppi? Rigo 6): Dichiarazione \u201cche l\u2019ente \u00e8 affiliato a federazioni o gruppi\u201d.<br \/>\nR. La casella \u201cs\u00ec\u201d va barrata dagli enti associativi dotati di autonomia tributaria che abbiano conseguito l\u2019affiliazione presso federazioni o enti di carattere nazionale (ad es.: Comitato olimpico nazionale italiano; federazioni<br \/>\nsportive nazionali; enti di promozione sportiva; associazioni di promozione sociale a carattere nazionale).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Nel caso in cui gli associati siano imprese e non persone fisiche e, pertanto, non sia possibile fare riferimento all\u2019et\u00e0 dell\u2019associato, come deve essere compilato il rigo 8? Si pu\u00f2 non rispondere alla richiesta o si deve<br \/>\nrispondere in ogni caso? Rigo 8): Dichiarazione \u201cche gli associati maggiorenni hanno parit\u00e0 di diritti nell\u2019elettorato attivo e passivo\u201d.<br \/>\nR. Il riferimento alla maggiore et\u00e0 \u00e8 valido, ovviamente, solo per le persone fisiche. Ci\u00f2 che rileva, ai fini della risposta, \u00e8 la parit\u00e0 di diritti nell\u2019elettorato attivo e passivo.<br \/>\nPertanto, occorre sempre formulare la risposta barrando la casella \u201cs\u00ec\u201d ogniqualvolta gli associati (anche diversi dalle persone fisiche) abbiano parit\u00e0 di diritti nell\u2019elettorato attivo e passivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Le quote associative possono essere differenziate sulla base della natura giuridica degli associati (ditte individuali, societ\u00e0 di persone o di capitali), del settore di attivit\u00e0 in cui operano, della dimensione aziendale o<br \/>\ndell\u2019et\u00e0. In tali casi al rigo 9 va indicato \u201cno\u201d? Rigo 9): Dichiarazione \u201cche le quote associative sono uguali e non differenziate\u201d.<br \/>\nR. Va indicato \u201cno\u201d ogniqualvolta le quote non siano uguali, anche se la differenziazione derivi dalla natura degli associati o da altre loro caratteristiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Gli enti associativi che effettuano attivit\u00e0 decommercializzate ai sensi dell\u2019articolo 148, comma 3, del TUIR, al rigo 12 sono tenuti a barrare la casella \u201cs\u00ec\u201d? Rigo 12): Dichiarazione \u201cche l\u2019ente svolge attivit\u00e0 nei confronti degli<br \/>\nassociati verso corrispettivi specifici\u201d.<br \/>\nR. In tale rigo occorre barrare la casella \u201cs\u00ec\u201d in tutti i casi in cui l\u2019ente svolga attivit\u00e0 nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici, a prescindere dal trattamento tributario riservato a tali attivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Atteso che non tutte le associazioni prevedono il versamento della quota associativa ordinaria per tutti gli associati, come si deve rispondere in tale ipotesi al rigo 14? Rigo 14): Dichiarazione \u201cche gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria\u201d.<br \/>\nR. Qualora soltanto alcuni degli associati versino le quote associative ordinarie, la casella da barrare sar\u00e0 comunque \u201cs\u00ec\u201d.<br \/>\nSi precisa, inoltre, che qualora gli associati o una parte di essi, in aggiunta alle quote associative ordinarie, versino contributi straordinari o somme una tantum, occorrer\u00e0 barrare la casella \u201cno\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. L\u2019attivit\u00e0 svolta nei confronti dei non associati deve intendersi come attivit\u00e0 a pagamento o no ? Rigo 15) Dichiarazione \u201cche l\u2019attivit\u00e0 nei confronti dei non associati \u00e8 svolta: abitualmente; occasionalmente; no\u201d.<br \/>\nR. Il riferimento \u00e8 a tutti i tipi di attivit\u00e0 che l\u2019ente associativo svolge all\u2019esterno nei confronti dei non associati, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo in capo a questi ultimi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Nell\u2019ambito del personale dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, devono essere compresi anche i \u201csoggetti assimilati\u201d ? Rigo 16): Dichiarazione \u201cche l\u2019ente si avvale di personale dipendente\u201d<br \/>\nR. Nell\u2019ambito del personale dipendente devono intendersi ricompresi anche i lavoratori percettori dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell\u2019articolo 50 del TUIR.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Nel caso in cui l\u2019ente associativo utilizzi, a ore o a giornate, locali a noleggio dietro pagamento di un corrispettivo (ad es.: locali attrezzati ad uso palestra, sale prove, sale arredate per convegni od altro), al rigo 18) occorre barare la casella \u201cs\u00ec\u201d? Rigo 18): Dichiarazione \u201cche l\u2019ente utilizza locali in locazione\u201d.<br \/>\nR. Al rigo 18 va barrata la casella \u201cs\u00ec\u201d in tutti i casi in cui l\u2019ente associativo utilizzi locali dietro pagamento di un corrispettivo, indipendentemente dallo specifico schema contrattuale utilizzato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. La dichiarazione di cui al rigo 22 si riferisce a operazioni effettuate nei confronti sia degli associati sia di terzi ? Rigo n. 22): Dichiarazione \u201cche l\u2019ente effettua vendite di beni o prestazioni di servizi (\u2026)\u201d.<br \/>\nR. La dichiarazione va resa con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti sia degli associati sia dei non associati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Nell\u2019ammontare delle entrate dell\u2019ente devono essere indicati i ricavi risultanti dal bilancio d\u2019esercizio, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari (ad es.: cessione di partecipazione in societ\u00e0)? Rigo n. 23): Dichiarazione \u201cche l\u2019ammontare delle entrate dell\u2019ente (media degli ultimi tre esercizi) \u00e8 pari a euro (\u2026)\u201d.<br \/>\nR. L\u2019ammontare totale delle entrate dell\u2019ente deve comprendere tutte le tipologie di proventi nonch\u00e9 tutti i ricavi, anche derivanti da attivit\u00e0 decommercializzate, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Per l\u2019individuazione del numero degli associati, considerato che il modello fa riferimento all\u2019ultimo esercizio chiuso, mentre le istruzioni indicano, a tal fine, la data di presentazione del modello, a quale data occorre far<br \/>\nriferimento? Rigo 24): Dichiarazione \u201cche il numero di associati dell\u2019ente nell\u2019ultimo esercizio chiuso \u00e8 pari a (\u2026)\u201d.<br \/>\nR. Occorre seguire le indicazioni contenute nel modello. Va indicato, quindi, il numero di associati relativo all\u2019ultimo esercizio chiuso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Nel caso in cui l\u2019ente associativo operi in un settore che non coincida con i tredici settori elencati nelle istruzioni al modello, quale codice deve essere indicato ? Rigo 25): Dichiarazione \u201cche l\u2019ente opera prevalentemente nel<br \/>\nseguente settore (\u2026)\u201d.<br \/>\nR. Riguardo al rigo 25), occorre indicare un solo settore. Qualora l\u2019ente operi in un settore non esattamente riconducibile ad uno di quelli elencati nelle istruzioni, va indicato quello assimilabile al proprio settore di attivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Al rigo 26) occorre indicare, eventualmente, la sola attivit\u00e0 commerciale svolta ovvero anche l\u2019attivit\u00e0 istituzionale? Nel caso in cui l\u2019enteassociativo svolga un\u2019attivit\u00e0 che non coincida con le ventisei attivit\u00e0 elencate<br \/>\nnelle istruzioni al modello, quale codice deve essere indicato? Qualora l\u2019ente non svolga alcuna attivit\u00e0 commerciale, \u00e8 tenuto alla compilazione di tale rigo ? Rigo 26): Dichiarazione \u201cche l\u2019ente svolge le seguenti specifiche attivit\u00e0 (\u2026)\u201d.<br \/>\nR. La compilazione del rigo va effettuata indicando tutte le attivit\u00e0 svolte dall\u2019ente associativo (attivit\u00e0 istituzionali, attivit\u00e0 decommercializzate e attivit\u00e0 commerciali). Come gi\u00e0 specificato nelle istruzioni, qualora l\u2019ente associativo non svolga alcuna delle attivit\u00e0 elencate, pu\u00f2 non essere barrata alcuna casella.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Fra le erogazioni liberali rientrano anche i contributi non aventi natura di corrispettivi? Rigo n. 30): Dichiarazione che \u201cle erogazioni liberali ricevute sono pari a euro\u201d.<br \/>\nR. Si considerano erogazioni liberali tutte le somme elargite da privati per spirito di liberalit\u00e0 senza alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto fra donante e donatario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Fra i contributi pubblici devono ricomprendersi anche quelli aventi la natura di corrispettivi? Rigo n. 31): Dichiarazione \u201cche i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro\u2026\u201d.<br \/>\nR. Nell\u2019ammontare dei contributi pubblici vanno ricompresi tutti i contributi che l\u2019ente associativo riceve da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli aventi natura di corrispettivi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Al rigo 32 devono essere indicati gli avanzi di gestione con riferimento all\u2019ultimo esercizio chiuso ovvero la sommatoria degli avanzi accumulati fino all\u2019ultimo esercizio, risultanti dal patrimonio netto dell\u2019ente? Rigo 32) Dichiarazione \u201cche esistono avanzi di gestione\u201d.<br \/>\nR. Occorre barrare la casella \u201cs\u00ec\u201d qualora, con riferimento all\u2019ultimo esercizio chiuso, esistono avanzi di gestione anche derivanti da esercizi precedenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. La quantificazione dei giorni delle manifestazioni di cui al rigo 33 deve effettuarsi con riferimento a quella con maggiore durata, o in base alla somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte? Rigo 33): Dichiarazione \u201cche l\u2019ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi \u2013 numero (\u2026) \u2013 giorni (\u2026)\u201d<br \/>\nR. Occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che \u00e8 durata pi\u00f9 a lungo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Ai fini della compilazione del rigo 35, quali sono gli estremi di registrazione dell\u2019atto costitutivo e\/o dello statuto che devono essere indicati? Occorre fare riferimento all\u2019ultimo statuto registrato che contiene i requisiti di<br \/>\ncui agli articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero al primo statuto registrato che ha recepito i requisiti previsti da dette disposizioni, indicando le modifiche intervenute successivamente ed entro la data di<br \/>\npresentazione del modello? Rigo 35): Dichiarazione \u201cche l\u2019atto costitutivo e\/o lo statuto redatto ai fini dell\u2019applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6, e 7 dell\u2019art. 148 del TUIR e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell\u2019art. 4 del DPR n. 633 del 1972 \u00e8 stato elaborato nella forma di: atto pubblico (\u2026); scrittura privata autenticata (\u2026); scrittura privata registrata (\u2026); registrato presso l\u2019ufficio di (\u2026); e che sono state apportate modifiche (eventuali) all\u2019atto costitutivo e\/o allo statuto mediante i seguenti atti (\u2026)\u201d<br \/>\nR. Occorre fare riferimento al primo atto costitutivo e\/o statuto registrato che ha recepito le clausole previste dall\u2019articolo 148, comma 8, del TUIR e dall\u2019articolo 4, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, indicando le eventuali successive modifiche intervenute entro la data di presentazione del modello.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">D. Al rigo 37 la casella \u201cs\u00ec\u201d deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 o anche da quelli che applicano il regime forfetario di cui all\u2019articolo 145 del TUIR? Rigo 37): Dichiarazione \u201cdi aver optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991\u201d<br \/>\nR. La casella \u201cs\u00ec\u201d deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00b0\u00b0\u00b0\u00b0\u00b0<br \/>\nLe Direzioni Regionali vigileranno affinch\u00e9 i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformit\u00e0 e forniranno la massima assistenza e il necessario supporto, a beneficio in modo particolare delle associazioni di pi\u00f9 ridotte dimensioni, attraverso la rete degli Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, nel caso in cui gli enti associativi dovessero incontrare difficolt\u00e0 nella compilazione e nella trasmissione del modello EAS.<br \/>\nLe Direzioni Regionali attiveranno, altres\u00ec, opportuni momenti di confronto con i rappresentanti del Forum del terzo settore per il pi\u00f9 efficace coordinamento delle attivit\u00e0 di assistenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><a class=\"ninja_pages_read_more\"  href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/modello-eas\/\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10025,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","format":[],"meta":{"ns_format_proposto":0,"ns_tipologia_proposta":0,"ns_tag_proposti":[],"ns_argomento_proposto":0,"ns_categoria_proposta":0,"ns_check_query_entries":[],"ns_valutazione_query_keywords":[],"ns_pagespeed_results":[],"footnotes":""},"categories":[747,863],"tags":[906,914],"tipologia":[],"argomento":[],"class_list":["post-5721","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-absolvo","category-costituireassociazione","tag-associazione_no_profit","tag-leggi_e_normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5721","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5721"}],"version-history":[{"count":"1","href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5721\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13398,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5721\/revisions\/13398"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10025"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5721"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5721"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5721"},{"taxonomy":"tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tipologia?post=5721"},{"taxonomy":"argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/argomento?post=5721"},{"taxonomy":"format","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/format?post=5721"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}