{"id":184,"date":"2012-04-10T13:48:47","date_gmt":"2012-04-10T12:48:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.teamartist.com\/blog\/?page_id=184"},"modified":"2019-11-11T10:46:59","modified_gmt":"2019-11-11T09:46:59","slug":"come-creare-una-fondazione","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/come-creare-una-fondazione\/","title":{"rendered":"Come creare una Fondazione"},"content":{"rendered":"<h2>Come creare una Fondazione<\/h2>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nel creare una Fondazione \u00e8 innanzitutto necessario determinare l&#8217;ambito in cui si intender\u00e0 operare, e dunque il tipo di attivit\u00e0 che vi verr\u00e0 promossa.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il primo passo pratico sar\u00e0 quindi redigere l&#8217;<em>Atto di fondazione<\/em> della Fondazione, che comprende un <em>Atto Costitutivo<\/em> ed uno <em>Statuto<\/em>. Dovr\u00e0 avere la forma di un atto pubblico notarile, e dovr\u00e0 essere obbligatoriamente riconosciuto: entro trenta giorni, infatti, il notaio dovr\u00e0 denunciare al Prefetto l&#8217;Atto di fondazione. In esso dovranno essere indicati una serie di dati che vanno a toccare sia i requisiti legali, sia una serie di informazioni base riguardanti la Fondazione.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Dal punto di vista legale bisogner\u00e0 prima di tutto indicare il rispetto degli <strong>articoli dal 14 al 35 del Codice Civile<\/strong>; nello specifico:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 14<\/strong> \u2013 Atto Costitutivo<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>La fondazione pu\u00f2 essere disposta anche con testamento.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 15<\/strong> &#8211; Revoca dell&#8217;atto costitutivo della fondazione<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;atto di fondazione pu\u00f2 essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;opera da lui disposta.<\/em><br \/>\n<em>La facolt\u00e0 di revoca non si trasmette agli eredi.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 16<\/strong> \u2013 Atto Costitutivo e Statuto. Modificazioni<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;Atto Costitutivo e lo Statuto devono contenere la denominazione dell&#8217;ente, l&#8217;indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonch\u00e9 le norme sull&#8217;ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalit\u00e0 di erogazione delle rendite.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;Atto Costitutivo e lo Statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell&#8217;ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 18<\/strong> \u2013 Responsabilit\u00e0 degli amministratori<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Gli amministratori sono responsabili verso l&#8217;ente secondo le norme del mandato. \u00c8 per\u00f2 esente da responsabilit\u00e0 quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all&#8217;atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l&#8217;atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 19<\/strong> \u2013 Limitazioni del potere di rappresentanza<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell&#8217;art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 20<\/strong> \u2013 Convocazione dell&#8217;assemblea delle Associazioni<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;assemblea delle Associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l&#8217;anno per l&#8217;approvazione del bilancio.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessit\u00e0 o quando ne \u00e8 fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest&#8217;ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione pu\u00f2 essere ordinata dal Presidente del tribunale.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 21<\/strong> \u2013 Deliberazioni dell&#8217;assemblea<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Le deliberazioni dell&#8217;assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la met\u00e0 degli associati. In seconda convocazione la deliberazione \u00e8 valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit\u00e0 gli amministratori non hanno voto.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Per modificare l&#8217;Atto Costitutivo o lo Statuto, se in essi non \u00e8 altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<\/em><br \/>\n<em>Per deliberare lo scioglimento dell&#8217;associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 22<\/strong> \u2013 Azioni di responsabilit\u00e0 contro gli amministratori<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Le azioni di responsabilit\u00e0 contro gli amministratori delle Associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall&#8217;assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 23<\/strong> \u2013 Annullamento e sospensione delle deliberazioni<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Le deliberazioni dell&#8217;assemblea contrarie alla legge, all&#8217;Atto Costitutivo o allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell&#8217;ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell&#8217;associazione, pu\u00f2 sospendere, su istanza di colui che l&#8217;ha proposto l&#8217;impugnazione, l&#8217;esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed \u00e8 notificato agli amministratori.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;esecuzione delle deliberazioni contrarie all&#8217;ordine pubblico o al buon costume pu\u00f2 essere sospesa anche dall&#8217;autorit\u00e0 governativa.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 24<\/strong> \u2013 Recesso ed esclusione degli associati<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>La qualit\u00e0 di associato non \u00e8 trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall&#8217;Atto Costitutivo o dallo Statuto.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;associato pu\u00f2 sempre recedere dall&#8217;Associazione se non ha assunto l&#8217;obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell&#8217;anno in corso, purch\u00e9 sia fatta almeno tre mesi prima.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;esclusione d&#8217;un associato non pu\u00f2 essere deliberata dall&#8217;assemblea che per gravi motivi; l&#8217;associato pu\u00f2 ricorrere all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli \u00e8 stata notificata la deliberazione.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all&#8217;Associazione, non possono ripetere i contributi versati, n\u00e9 hanno alcun diritto sul patrimonio dell&#8217;Associazione.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 25<\/strong> \u2013 Controllo sull&#8217;amministrazione delle Fondazioni<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;autorit\u00e0 governativa esercita il controllo e la vigilanza sull&#8217;amministrazione delle Fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell&#8217;atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all&#8217;atto di fondazione, all&#8217;ordine pubblico o al buon costume; pu\u00f2 sciogliere l&#8217;amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformit\u00e0 dello Statuto e dello scopo della Fondazione o della legge.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilit\u00e0 devono essere autorizzate dall&#8217;autorit\u00e0 governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 26<\/strong> \u2013 Coordinamento di attivit\u00e0 e unificazione di amministrazione<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;autorit\u00e0 governativa pu\u00f2 disporre il coordinamento della attivit\u00e0 di pi\u00f9 Fondazioni ovvero l&#8217;unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto \u00e8 possibile, la volont\u00e0 del fondatore.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 28<\/strong> \u2013 Trasformazione delle Fondazioni<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Quando lo scopo \u00e8 esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilit\u00e0, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l&#8217;autorit\u00e0 governativa, anzich\u00e9 dichiarare estinta la Fondazione, pu\u00f2 provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volont\u00e0 del fondatore.<\/em><br \/>\n<em>La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell&#8217;atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell&#8217;art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o pi\u00f9 famiglie determinate.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 29<\/strong> \u2013 Divieto di nuove operazioni<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena \u00e8 stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l&#8217;estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l&#8217;autorit\u00e0, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell&#8217;Associazione, o appena \u00e8 stata adottata dall&#8217;assemblea la deliberazione di scioglimento dell&#8217;Associazione medesima.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilit\u00e0 personale e solidale.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 30<\/strong> \u2013 Liquidazione<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Dichiarata l&#8217;estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell&#8217;Associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 31<\/strong> \u2013 Devoluzione dei beni<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformit\u00e0 dell&#8217;Atto Costitutivo o dello Statuto.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l&#8217;autorit\u00e0 governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di Associazione, si osservano le deliberazioni dell&#8217;assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l&#8217;autorit\u00e0 governativa.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l&#8217;anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ci\u00f2 che hanno ricevuto.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 32 <\/strong>\u2013 Devoluzione dei beni con destinazione particolare<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell&#8217;ente, l&#8217;autorit\u00e0 governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 35<\/strong> \u2013 Disposizione penale<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con l&#8217;ammenda da L. 20.000 (euro 10,32) a L. 1.000.000 (euro 516,46).<\/em><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"JUSTIFY\">\n<p align=\"JUSTIFY\">Bisogner\u00e0 dunque considerare tutti i requisiti riguardanti gli <strong>articoli 143 e 148 della legge fiscale TUIR<\/strong> (<em>Testo Unico Imposte Dirette<\/em>):<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 143<\/strong> \u2013 Reddito complessivo<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>1. Il reddito complessivo degli Enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell&#8217;articolo 73 \u00e8 formato dai redditi fondiari, di capitali, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall&#8217;imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi Enti non si considerano attivit\u00e0 commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell&#8217;articolo 2195 del Codice Civile rese in conformit\u00e0 alle finalit\u00e0 istituzionali dell&#8217;Ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>2. Il reddito complessivo \u00e8 determinato secondo le disposizioni dell&#8217;articolo 8.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli Enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell&#8217;articolo 73:<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>a) i fondi pervenuti ai predetti Enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>b) i contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche ai predetti Enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all&#8217;articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituto dall&#8217;articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivit\u00e0 aventi finalit\u00e0 sociali esercitate in conformit\u00e0 ai fini istituzionali degli Enti stessi.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 148<\/strong> \u2013 Enti di tipo associativo<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>1. Non e&#8217; considerata commerciale l&#8217;attivit\u00e0 svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformit\u00e0 alle finalit\u00e0 istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri Enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>2. Si considerano tuttavia effettuate nell&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell&#8217;articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualit\u00e0 o di occasionalit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>3. Per le Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivit\u00e0 svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivit\u00e0 e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un&#8217;unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonch\u00e9 le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne&#8217; per le prestazioni effettuate nell&#8217;esercizio delle seguenti attivit\u00e0:<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>a) gestione di spacci aziendali e di mense;<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>d) pubblicit\u00e0 commerciale;<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all&#8217;articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalit\u00e0 assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell&#8217;interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l&#8217;attivit\u00e0 istituzionale, da bar ed esercizi similari e l&#8217;organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprech\u00e8 le predette attivit\u00e0 siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>6. L&#8217;organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non \u00e8 considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonch\u00e9 da Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, semprech\u00e9 sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonch\u00e9 l&#8217;assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le Associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o Statuti redatti nella forma dell&#8217;atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonch\u00e9 fondi, riserve o capitale durante la vita dell&#8217;Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>b) obbligo di devolvere il patrimonio dell&#8217;Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalit\u00e0 analoghe o ai fini di pubblica utilit\u00e0, sentito l&#8217;organismo di controllo di cui all&#8217;articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalit\u00e0 associative volte a garantire l&#8217;effettivit\u00e0 del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneit\u00e0 della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d&#8217;et\u00e0 il diritto di voto per l&#8217;approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell&#8217;Associazione;<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>e) eleggibilit\u00e0 libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all&#8217;articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranit\u00e0 dell&#8217;assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicit\u00e0 delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; \u00e8 ammesso il voto per corrispondenza per le Associazioni il cui Atto Costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalit\u00e0 di voto ai sensi dell&#8217;articolo 2532, ultimo comma, del Codice Civile e semprech\u00e9 le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>f) intrasmissibilit\u00e0 della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilit\u00e0 della stessa.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle Associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonch\u00e9 alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">\n<p align=\"JUSTIFY\">Per quanto riguarda i <strong>dati<\/strong> pi\u00f9 specifici dell&#8217;Associazione, bisogner\u00e0 indicare:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">denominazione e scopo della Fondazione;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">descrizione del patrimonio, che deve essere adeguato a quanto necessario per il raggiungimento dello scopo (tra i 50 mila e i 100 mila euro per le Fondazioni che operano a livello Nazionale; minori per le Fondazioni che operano a livello Regionale);<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">l&#8217;organizzazione della Fondazione, per quanto riguarda le risorse umane, gli spazi e gli strumenti;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">l&#8217;organizzazione dell&#8217;amministrazione della Fondazione e dei suoi Organi;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">le modalit\u00e0 di erogazione di fondi in caso di tratti di una Fondazione di tipo erogativo;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">la procedura da seguire in caso di cessata attivit\u00e0 e di smaltimento del patrimonio residuo, che dovr\u00e0 essere devoluto obbligatoriamente a terzi.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"JUSTIFY\">\n<p align=\"JUSTIFY\">Una volta stesi questi due fondamentali documenti (<em>Atto Costitutivo<\/em> e <em>Statuto<\/em>) si potr\u00e0 dunque procedere con il riconoscimento della Fondazione, che avverr\u00e0 per mezzo di un notaio e rivolgendosi alla <strong>Prefettura<\/strong> di competenza (se si intende operare a livello Nazionale) o alla Regione (in caso si intenda operare a livello Regionale). Si dovr\u00e0 presentare una <strong>domanda di riconoscimento<\/strong> sottoscritta dal fondatore o chi rappresenta la Fondazione, con una copia dell&#8217;<strong>Atto Costitutivo<\/strong> e dello <strong>Statuto<\/strong>; la Prefettura (o la Regione) rilascer\u00e0 una ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, ed entro 120 giorni proceder\u00e0 alla registrazione della Fondazione. Potrebbero essere richiesti ulteriori 30 giorni di tempo in caso siano necessari dei documenti integrativi; qualora allo scadere del 150 giorni totali la Prefettura (o Regione) non avr\u00e0 comunicato nulla alla Fondazione significher\u00e0 che la domanda di iscrizione \u00e8 stata negata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><a class=\"ninja_pages_read_more\"  href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/come-creare-una-fondazione\/\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14524,"parent":0,"menu_order":14,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"prontuario.php","format":[],"meta":{"ns_format_proposto":0,"ns_tipologia_proposta":0,"ns_tag_proposti":[],"ns_argomento_proposto":0,"ns_categoria_proposta":0,"ns_check_query_entries":[],"ns_valutazione_query_keywords":[],"ns_pagespeed_results":[],"footnotes":""},"categories":[863],"tags":[890],"tipologia":[],"argomento":[],"class_list":["post-184","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-costituireassociazione","tag-costituire_una_fondazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/184","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=184"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/184\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14524"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=184"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=184"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=184"},{"taxonomy":"tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tipologia?post=184"},{"taxonomy":"argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/argomento?post=184"},{"taxonomy":"format","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/format?post=184"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}