{"id":171,"date":"2012-04-10T12:06:11","date_gmt":"2012-04-10T11:06:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.teamartist.com\/blog\/?page_id=171"},"modified":"2019-11-11T10:46:59","modified_gmt":"2019-11-11T09:46:59","slug":"come-fondare-un-comitato","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/come-fondare-un-comitato\/","title":{"rendered":"Come fondare un Comitato"},"content":{"rendered":"<h2>Come fondare un Comitato<\/h2>\n<p align=\"JUSTIFY\">Nel fondare un Comitato \u00e8 innanzitutto necessario determinare l&#8217;ambito in cui si intender\u00e0 operare, e dunque il tipo di attivit\u00e0 che vi verr\u00e0 promossa.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Il primo passo pratico sar\u00e0 quindi redigere l&#8217;<em>Atto Costitutivo<\/em> del Comitato. In esso dovranno essere indicati una serie di dati che vanno a toccare sia i requisiti legali, sia una serie di informazioni base riguardanti il Comitato.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">Dal punto di vista legale bisogner\u00e0 prima di tutto indicare il rispetto degli <strong>articoli dal 14 al 32 del Codice Civile<\/strong>; nello specifico:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 14<\/strong> \u2013 Atto Costitutivo<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>La fondazione pu\u00f2 essere disposta anche con testamento.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 15<\/strong> &#8211; Revoca dell&#8217;atto costitutivo della fondazione<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;atto di fondazione pu\u00f2 essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;opera da lui disposta.<\/em><br \/>\n<em>La facolt\u00e0 di revoca non si trasmette agli eredi.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 16<\/strong> \u2013 Atto Costitutivo e Statuto. Modificazioni<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;Atto Costitutivo e lo Statuto devono contenere la denominazione dell&#8217;ente, l&#8217;indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonch\u00e9 le norme sull&#8217;ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalit\u00e0 di erogazione delle rendite.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;Atto Costitutivo e lo Statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell&#8217;ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 18<\/strong> \u2013 Responsabilit\u00e0 degli amministratori<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Gli amministratori sono responsabili verso l&#8217;ente secondo le norme del mandato. \u00c8 per\u00f2 esente da responsabilit\u00e0 quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all&#8217;atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l&#8217;atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 19<\/strong> \u2013 Limitazioni del potere di rappresentanza<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell&#8217;art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 20<\/strong> \u2013 Convocazione dell&#8217;assemblea delle Associazioni<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;assemblea delle Associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l&#8217;anno per l&#8217;approvazione del bilancio.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessit\u00e0 o quando ne \u00e8 fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest&#8217;ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione pu\u00f2 essere ordinata dal Presidente del tribunale.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 21<\/strong> \u2013 Deliberazioni dell&#8217;assemblea<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Le deliberazioni dell&#8217;assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la met\u00e0 degli associati. In seconda convocazione la deliberazione \u00e8 valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit\u00e0 gli amministratori non hanno voto.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Per modificare l&#8217;Atto Costitutivo o lo Statuto, se in essi non \u00e8 altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.<\/em><br \/>\n<em>Per deliberare lo scioglimento dell&#8217;associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 22<\/strong> \u2013 Azioni di responsabilit\u00e0 contro gli amministratori<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Le azioni di responsabilit\u00e0 contro gli amministratori delle Associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall&#8217;assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 23<\/strong> \u2013 Annullamento e sospensione delle deliberazioni<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Le deliberazioni dell&#8217;assemblea contrarie alla legge, all&#8217;Atto Costitutivo o allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell&#8217;ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell&#8217;associazione, pu\u00f2 sospendere, su istanza di colui che l&#8217;ha proposto l&#8217;impugnazione, l&#8217;esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed \u00e8 notificato agli amministratori.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;esecuzione delle deliberazioni contrarie all&#8217;ordine pubblico o al buon costume pu\u00f2 essere sospesa anche dall&#8217;autorit\u00e0 governativa.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 24<\/strong> \u2013 Recesso ed esclusione degli associati<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>La qualit\u00e0 di associato non \u00e8 trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall&#8217;Atto Costitutivo o dallo Statuto.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;associato pu\u00f2 sempre recedere dall&#8217;Associazione se non ha assunto l&#8217;obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell&#8217;anno in corso, purch\u00e9 sia fatta almeno tre mesi prima.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;esclusione d&#8217;un associato non pu\u00f2 essere deliberata dall&#8217;assemblea che per gravi motivi; l&#8217;associato pu\u00f2 ricorrere all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli \u00e8 stata notificata la deliberazione.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all&#8217;Associazione, non possono ripetere i contributi versati, n\u00e9 hanno alcun diritto sul patrimonio dell&#8217;Associazione.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 25<\/strong> \u2013 Controllo sull&#8217;amministrazione delle Fondazioni<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;autorit\u00e0 governativa esercita il controllo e la vigilanza sull&#8217;amministrazione delle Fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell&#8217;atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all&#8217;atto di fondazione, all&#8217;ordine pubblico o al buon costume; pu\u00f2 sciogliere l&#8217;amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformit\u00e0 dello Statuto e dello scopo della Fondazione o della legge.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilit\u00e0 devono essere autorizzate dall&#8217;autorit\u00e0 governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 26<\/strong> \u2013 Coordinamento di attivit\u00e0 e unificazione di amministrazione<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>L&#8217;autorit\u00e0 governativa pu\u00f2 disporre il coordinamento della attivit\u00e0 di pi\u00f9 Fondazioni ovvero l&#8217;unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto \u00e8 possibile, la volont\u00e0 del fondatore.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 28<\/strong> \u2013 Trasformazione delle Fondazioni<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Quando lo scopo \u00e8 esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilit\u00e0, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l&#8217;autorit\u00e0 governativa, anzich\u00e9 dichiarare estinta la Fondazione, pu\u00f2 provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volont\u00e0 del fondatore.<\/em><br \/>\n<em>La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell&#8217;atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell&#8217;art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o pi\u00f9 famiglie determinate.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 29<\/strong> \u2013 Divieto di nuove operazioni<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena \u00e8 stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l&#8217;estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l&#8217;autorit\u00e0, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell&#8217;Associazione, o appena \u00e8 stata adottata dall&#8217;assemblea la deliberazione di scioglimento dell&#8217;Associazione medesima.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilit\u00e0 personale e solidale.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 30<\/strong> \u2013 Liquidazione<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Dichiarata l&#8217;estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell&#8217;Associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 31<\/strong> \u2013 Devoluzione dei beni<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformit\u00e0 dell&#8217;Atto Costitutivo o dello Statuto.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l&#8217;autorit\u00e0 governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di Associazione, si osservano le deliberazioni dell&#8217;assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l&#8217;autorit\u00e0 governativa.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l&#8217;anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ci\u00f2 che hanno ricevuto.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 32 <\/strong>\u2013 Devoluzione dei beni con destinazione particolare<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell&#8217;ente, l&#8217;autorit\u00e0 governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"JUSTIFY\">\n<p align=\"JUSTIFY\">Bisogner\u00e0 dunque considerare tutti i requisiti riguardanti gli <strong>articoli 143 e 148 della legge fiscale TUIR<\/strong> (<em>Testo Unico Imposte Dirette<\/em>):<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 143<\/strong> \u2013 Reddito complessivo<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>1. Il reddito complessivo degli Enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell&#8217;articolo 73 \u00e8 formato dai redditi fondiari, di capitali, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall&#8217;imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi Enti non si considerano attivit\u00e0 commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell&#8217;articolo 2195 del Codice Civile rese in conformit\u00e0 alle finalit\u00e0 istituzionali dell&#8217;Ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>2. Il reddito complessivo \u00e8 determinato secondo le disposizioni dell&#8217;articolo 8.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli Enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell&#8217;articolo 73:<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>a) i fondi pervenuti ai predetti Enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>b) i contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche ai predetti Enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all&#8217;articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituto dall&#8217;articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivit\u00e0 aventi finalit\u00e0 sociali esercitate in conformit\u00e0 ai fini istituzionali degli Enti stessi.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em><strong>Art. 148<\/strong> \u2013 Enti di tipo associativo<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>1. Non e&#8217; considerata commerciale l&#8217;attivit\u00e0 svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformit\u00e0 alle finalit\u00e0 istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri Enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>2. Si considerano tuttavia effettuate nell&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell&#8217;articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualit\u00e0 o di occasionalit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>3. Per le Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivit\u00e0 svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivit\u00e0 e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un&#8217;unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonch\u00e9 le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne&#8217; per le prestazioni effettuate nell&#8217;esercizio delle seguenti attivit\u00e0:<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>a) gestione di spacci aziendali e di mense;<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>d) pubblicit\u00e0 commerciale;<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.<\/em><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all&#8217;articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalit\u00e0 assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell&#8217;interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l&#8217;attivit\u00e0 istituzionale, da bar ed esercizi similari e l&#8217;organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprech\u00e8 le predette attivit\u00e0 siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>6. L&#8217;organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non \u00e8 considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonch\u00e9 da Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, semprech\u00e9 sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell&#8217;esercizio di attivit\u00e0 commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonch\u00e9 l&#8217;assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le Associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o Statuti redatti nella forma dell&#8217;atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonch\u00e9 fondi, riserve o capitale durante la vita dell&#8217;Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>b) obbligo di devolvere il patrimonio dell&#8217;Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalit\u00e0 analoghe o ai fini di pubblica utilit\u00e0, sentito l&#8217;organismo di controllo di cui all&#8217;articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalit\u00e0 associative volte a garantire l&#8217;effettivit\u00e0 del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneit\u00e0 della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d&#8217;et\u00e0 il diritto di voto per l&#8217;approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell&#8217;Associazione;<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>e) eleggibilit\u00e0 libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all&#8217;articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranit\u00e0 dell&#8217;assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicit\u00e0 delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; \u00e8 ammesso il voto per corrispondenza per le Associazioni il cui Atto Costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalit\u00e0 di voto ai sensi dell&#8217;articolo 2532, ultimo comma, del Codice Civile e semprech\u00e9 le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>f) intrasmissibilit\u00e0 della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilit\u00e0 della stessa.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\" align=\"JUSTIFY\"><em>9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle Associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonch\u00e9 alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.<\/em><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">\n<p align=\"JUSTIFY\">Per quanto riguarda i <strong>dati<\/strong> pi\u00f9 specifici del Comitato, bisogner\u00e0 indicare:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">luogo e data di fondazione del Comitato;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">i nomi dei Soci, coi relativi dati personali;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">denominazione del Comitato;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">chi sono i primi componenti degli organi di controllo del Comitato;<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p align=\"JUSTIFY\">lo <strong>Statuto del Comitato<\/strong>, da allegare all&#8217;Atto Costitutivo. Si tratta del documento che regola la vita e il funzionamento del Comitato; pertanto vi <strong>si dovranno stabilire<\/strong> (secondo la Legge 383\/2000, articolo 3, comma 1):<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; denominazione e sede;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; scopo e attivit\u00e0;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; durata (anche qualora sia illimitata);<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; coordinate per la domanda di ammissione di soci e iscritti;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; soci e diritti e doveri dei soci;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; causalit\u00e0 per la decadenza dei soci;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; organi sociali (tra i quali saranno indispensabili l&#8217;Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo);<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; coordinate dell&#8217;assemblea generale e straordinaria;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; diritti di partecipazione;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; validit\u00e0 assembleare;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; caratteristiche del Consiglio Direttivo;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; procedura per le eventuali dimissioni;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; modalit\u00e0 di convocazione del Consiglio Direttivo;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; compiti del Consiglio Direttivo;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; compiti del Presidente;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; mezzi finanziari e bilancio<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; coordinate per eventuali modifiche allo Statuto<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; direttive per l&#8217;eventuale scioglimento dell&#8217;Associazione;<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">&#8211; norma di rinvio per ci\u00f2 che non viene espressamente delineato nello Statuto.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"JUSTIFY\">\n<p align=\"JUSTIFY\">Una volta stesi questi due fondamentali documenti (<em>Atto Costitutivo<\/em> e <em>Statuto<\/em>) si potr\u00e0 dunque procedere con la registrazione del Comitato, al fine di poter ottenere i benefici fiscali previsti: la maniera pi\u00f9 semplice sar\u00e0 recandosi all&#8217;<strong>Agenzia delle Entrate<\/strong>. Prima di tutto si dovr\u00e0 richiedere il <strong>Codice Fiscale<\/strong> dell&#8217;Associazione, attraverso il <strong>Modulo A-5<\/strong> (reperibile sul sito dell&#8217;Agenzia o direttamente in loco). Dopodich\u00e9, si dovranno presentare l&#8217;<strong>Atto Costitutivo<\/strong> e lo <strong>Statuto<\/strong> in duplice copia e provvisti di marche da bollo di 14,62 euro; anche la copia che rimarr\u00e0 all&#8217;Associazione dovr\u00e0 essere bollata e presentata all&#8217;Agenzia affinch\u00e9 sia vidimata. Insieme a questi documenti bisogner\u00e0 presentare il <strong>Modulo di Registrazione del Comitato<\/strong> (reperibile sul sito dell&#8217;Agenzia o direttamente in loco), che dovr\u00e0 essere firmato dal Presidente del Comitato. A completamento, bisogner\u00e0 pagare la <strong>tassa di registrazione<\/strong>, dell&#8217;ammontare di 168,00 euro.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">A questo punto il Comitato sar\u00e0 ufficialmente costituito e pronto ad operare nel perseguimento dei propri scopi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><a class=\"ninja_pages_read_more\"  href=\"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/come-fondare-un-comitato\/\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14522,"parent":0,"menu_order":9,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"prontuario.php","format":[],"meta":{"ns_format_proposto":0,"ns_tipologia_proposta":0,"ns_tag_proposti":[],"ns_argomento_proposto":0,"ns_categoria_proposta":0,"ns_check_query_entries":[],"ns_valutazione_query_keywords":[],"ns_pagespeed_results":[],"footnotes":""},"categories":[863],"tags":[892],"tipologia":[],"argomento":[],"class_list":["post-171","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","category-costituireassociazione","tag-costituire_un_comitato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/171","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=171"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/171\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14522"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=171"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=171"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=171"},{"taxonomy":"tipologia","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tipologia?post=171"},{"taxonomy":"argomento","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/argomento?post=171"},{"taxonomy":"format","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teamartist.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/format?post=171"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}