raccolte fondi annuali Archives - blog.TeamArtist https://www.teamartist.com/blog Servizi e Software per Associazioni Thu, 05 May 2022 13:00:37 +0000 it-IT hourly 1 78367162 Le due raccolte fondi Annuali che possono fare tutte le Associazioni https://www.teamartist.com/blog/2015/06/11/le-due-raccolte-fondi-annuali-che-possono-fare-tutte-le-associazioni/ https://www.teamartist.com/blog/2015/06/11/le-due-raccolte-fondi-annuali-che-possono-fare-tutte-le-associazioni/#comments Thu, 11 Jun 2015 14:20:59 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=8165 TUTTE le Associazioni infatti (con o senza partita iva), di qualsiasi natura (OdV, APS, ONLUS, ASD, No profit generiche etc etc) possono fare 2 eventi annuali di raccolta fondi, fino a 51.600 euro!

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Le Associazioni col solo codice fiscale non possono fare attività commerciale“. Quante volte avete sentito questa frase? Tantissime immagino ma, per fortuna, è una FRASE in parte SBAGLIATA.

TUTTE le Associazioni infatti (con o senza partita iva), di qualsiasi natura (OdV, APS, ONLUS, ASD, No profit generiche etc etc) possono fare 2 eventi annuali di raccolta fondi, fino a 51.645,69 euro! Ne avevamo già parlato qui, ma ci pare utile semplificare il tutto.

Ciò è determinato dall’art. 2 del D.Lgs. 460/1997:  “i fondi pervenuti agli enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche non concorrono alla formazione del reddito  e, oltre ad essere esclusi da IVA, sono esenti da ogni altro tributo (es: imposta sugli intrattenimenti). Queste agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono:

  • pubbliche e svolte in modo occasionale;
  • concomitanti con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

La Legge non specifica però quando le raccolte pubbliche possano essere considerate “occasionali” e quindi fruire delle suddette agevolazioni fiscali. L’unico riferimento potenzialmente applicabile è quello contenuto nell’art. 25, comma 1, della Legge 133/1999 (articolo che contiene disposizioni tributarie relative alle ASD in regime 398/1991): si stabilisce che, affinché le raccolte di fondi possano essere considerate escluse dal calcolo della base imponibile, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

Il rispetto di tali condizioni consente a tutte le tipologie di associazioni di essere al riparo da eventuali contestazioni in caso di controlli fiscali.

Ma come devono essere registrate queste entrate nel Rendiconto Economico Annuale della Associazione?

Semplicemente sotto una apposita voce che avrete predisposto “Entrate da attività commerciali produttive marginali“.

Ricordiamo inoltre che, secondo l‘art. 8 del D.Lgs. 460/1997, “indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″. Nel caso in cui, nel corso di uno stesso esercizio sociale, l’Associazione organizzi più raccolte di fondi, sarà necessario redigere specifici rendiconti separati (e relazioni illustrative) per ognuna di esse e riportare i risultati netti (incassi meno spese) degli eventi nel rendiconto economico annuale.

Cosa succede in caso di mancata tenuta del rendiconto previsto per ciascuna raccolta fondi?

Come chiarito dalla Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni fiscali non vengono perse a patto che, in sede di controllo, “sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile”. Se, al contrario, non è possibile produrre alcun documento attestante l’operazione, i proventi della raccolta fondi, per i quali non si è provveduto alla redazione dell’apposito rendiconto, saranno soggetti a tassazione e concorreranno alla formazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività pari al 3 per cento (per le Associazioni in regime fiscale agevolato 398/1991); tali proventi saranno considerati commerciali e, se ciò comportasse il superamento del limite annuo di 250.000 euro, si avrebbe la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991 e l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione delle imposte che agli adempimenti contabili.

La mancata tenuta del rendiconto comporta inoltre l’applicabilità di una sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 7.746.

Potete scaricare un fac-simile di rendiconto di raccolta fondi.

 

CHE TIPO DI EVENTI SI POSSONO ORGANIZZARE?

Tutto quello che vi viene in mente! Saggi di fine anno, concerti, feste, sagre (ovviamente rispettando tutte le regole sanitarie, di eventuali diritti SIAE connessi, delibere locali, messa a norma degli impianti e delle strutture eventualmente montate, etc etc).

 

CHE PEZZE GIUSTIFICATIVE SI RILASCIANO?

Non servono le ricevute generiche ma può essere utile usare dei biglietti madre-figlia numerati per poter tenere sotto controllo le entrate della cassa.

 

COSA SI PUò VENDERE?

Praticamente tutto! Magliette, salamelle, pesci rossi..

 

 

Damiano Dalerba & Stefano Cabot

Direttori area noprofit di TeamArtist

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