IRAP associazioni Archives - blog.TeamArtist https://www.teamartist.com/blog Servizi e Software per Associazioni Thu, 05 May 2022 13:02:50 +0000 it-IT hourly 1 78367162 L’IRAP per le Associazioni https://www.teamartist.com/blog/2013/06/20/irap-associazioni/ https://www.teamartist.com/blog/2013/06/20/irap-associazioni/#comments Thu, 20 Jun 2013 09:14:32 +0000 http://www.teamartist.com/blog/?p=4030 Anche le Associazioni, sono soggetti all'IRAP, cioè all'Imposta Regionale sulle Attività Produttive; la determinazione della base imponibile, su cui calcolare l'IRAP da pagare, varia a seconda che l'Associazione svolga solo attività istituzionale o svolga anche attività commerciale. Attualmente, l'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile (al netto delle eventuali deduzioni) è del 3,9%, ma le Regioni possono aumentarla fino ad un punto percentuale.
La dichiarazione IRAP va presentata all'Agenzia delle Entrate per via telematica, entro il termine del nono mese dalla chiusura dell'esercizio sociale; per i termini di versamento dell'IRAP (acconti e saldo) occorre far riferimento alle istruzioni ministeriali contenute nel relativo modello dichiarativo.

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Anche gli enti non commerciali, e quindi le Associazioni, sono soggetti all’IRAP, cioè all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive istituita dal D. Lgs. 446/1997.

Cercheremo di chiarire alcuni aspetti di questo complesso argomento; ad ogni modo, vi consigliamo di farvi assistere da un commercialista!

Come si determina l’imponibile ai fini IRAP?

La determinazione della base imponibile, su cui calcolare l’IRAP da pagare, varia a seconda che l’Associazione svolga solo attività istituzionale o svolga anche attività commerciale.

Se l’Associazione svolge SOLO attività istituzionale, secondo quanto disposto dall’art.10 del D.Lgs. n. 446/1997, la base imponibile IRAP si calcola con il cosiddetto metodo retributivo facendo la somma di:

  • retribuzioni per il personale dipendente e compensi spettanti per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es: compensi a collaboratori coordinati e continuativi o collaboratori a progetto). Nota: le retribuzioni del personale dipendente impiegato nell’attività istituzionale vanno considerate al netto dei contributi assicurativi e previdenziali;
  • compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo.

Se l’Associazione svolge ANCHE attività commerciale, la base imponibile si determina con il cosiddetto metodo misto, che richiede che le due attività siano distinte. Per l’attività istituzionale, la base imponibile IRAP si calcola con il metodo retributivo che abbiamo illustrato prima, considerando solo i compensi e le retribuzioni relativi al personale impiegato in tale attività. Per la parte commerciale, per le Associazioni che godono del regime fiscale agevolato ex L. 398/1991, la base imponibile IRAP si calcola, secondo quanto disposto dall’art.17 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, facendo la somma di:

  • base imponibile ai fini IRES;
  • retribuzioni per il personale dipendente (impiegato nell’attività commerciale) e compensi spettanti per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es: compensi a collaboratori coordinati e continuativi o collaboratori a progetto);
  • compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo;
  • interessi passivi.

 

Esistono delle agevolazioni fiscali?

Per le ASD, come stabilito dall’art. 90 della Legge 289/2002NON concorrono alla formazione della base imponibile IRAP le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati agli sportivi dilettanti e ai collaboratori amministrativi non professionisti.

Per tutte le Associazioni, come stabilito dall’art. 11 del D. Lgs. 446/1997 e successive modifiche, possono essere portati in deduzione, cioè sottratti dalla base imponibile:

  1. le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
  2. i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (es: contributi INAIL);
  3. i contributi assistenziali e previdenziali (comprese le forme pensionistiche complementari) relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  4. un importo pari a € 7.500 per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a € 13.500 per i lavoratori di sesso femminile o di eta’ inferiore ai 35 anni. Tali importi in deduzione possono essere aumentati per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  5. un importo pari a €1.850 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque dipendenti. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

ATTENZIONE: le deduzioni 2, 3, 4 e 5 spettano solo in relazione al personale impiegato nell’eventuale attività commerciale svolta dall’Associazione; inoltre, per ciascun dipendente il valore complessivo delle deduzioni non può superare l’importo della retribuzione lorda annua.

Infine, spettano le seguenti deduzioni per scaglioni di reddito:

  • € 7.350,00 se la base imponibile non supera € 180.759,91;
  • € 5.500,00 se la base imponibile supera € 180.759,91 ma non € 180.839,91;
  • € 3.700,00 se la base imponibile supera € 180.839,91 ma non € 180.919,91;
  • € 1.850,00 se la base imponibile supera 180.919,91 ma non € 180.999,91.

ATTENZIONE: la Legge di stabilità 2013 (Legge n.228 del 24/12/2012 ), all’art. 1 comma 484, ha aumentato queste deduzioni IRAP, ma a partire dal periodo d’imposta 2014; quindi, quando compilerete la dichiarazione IRAP nel 2015 le deduzioni per scaglioni di reddito saranno:

  • € 8.000,00 se la base imponibile non supera € 180.759,91;
  • € 6.000,00 se la base imponibile supera € 180.759,91 ma non € 180.839,91;
  • € 4.000,00 se la base imponibile supera € 180.839,91 ma non € 180.919,91;
  • € 2.000,00 se la base imponibile supera 180.919,91 ma non € 180.999,91.

 

Come si calcola l’IRAP da pagare?

Sottraendo dalla base imponibile le varie deduzioni, si ottiene il valore della produzione netta su cui calcolare l’IRAP da pagare: dal 2008 l’aliquota ordinaria da applicare è del 3,9%, ma le Regioni possono aumentarla fino ad un punto percentuale.

Se le deduzioni azzerano completamente il valore della produzione netta (è il caso, ad esempio, delle Associazioni che hanno un base imponibile inferiore a € 7.350,00), allora l’Associazione non dovrà versare nulla, ma dovrà comunque presentare la dichiarazione IRAP, come disposto dall’art. 19 comma 1 del D. Lgs. 446/1997. Se, invece, applicando le deduzioni, si ottiene un valore della produzione netta diverso da zero, l’IRAP da pagare si calcola moltiplicando questo valore per l’aliquota del 3.9% (o altra aliquota prevista dalla legge regionale).

La dichiarazione IRAP va presentata all’Agenzia delle Entrate per via telematica (direttamente dall’Associazione o tramite intermediari abilitati), entro il termine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio sociale (30 settembre per gli esercizi “solari”). E’ possibile, inoltre, presentare la dichiarazione tramite gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono assistenza anche per la compilazione.

Per i termini di versamento dell’IRAP (acconti e saldo) occorre far riferimento alle istruzioni ministeriali contenute nel relativo modello dichiarativo.

 

Damiano Dalerba & Stefano Cabot

Direttori area noprofit di TeamArtist

 

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