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Le attività delle ONLUS

TeamArtist Scritto da TeamArtist
Categoria dell'articolo: Commercialista Per Associazioni

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Come abbiamo visto precedentemente, le attività istituzionali delle ONLUS sono quelle svolte esclusivamente in uno o più settori stabiliti dall’art. 10, comma 1 del D. Lgs. 460/1997:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell’arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le attività istituzionali devono inoltre perseguire finalità di solidarietà sociale. In base a tale principio, le attività istituzionali vengono distinte in due categorie:

ATTIVITÀ “ A SOLIDARIETÀ CONDIZIONATA” (art. 10, commi 2 e 3)

Sono attività considerate solidaristiche solo se rivolte a:

  • persone svantaggiate (soci e non soci) in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti),

  • componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Sono le attività esercitate in uno dei seguenti settori (i numeri corrispondono all’elenco di cui sopra):

2) assistenza sanitaria

4) istruzione

5) formazione

6) sport dilettantistico

9) promozione della cultura e dell’arte (N.B.: se NON ha ricevuto contributi statali)

10) tutela dei diritti civili.

ATTIVITÀ “A SOLIDARIETÀ PRESUNTA” (art. 10, comma 4)

Sono attività per le quali le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite a prescindere dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell’attività; pertanto possono essere svolte nei confronti di qualunque soggetto.

Sono le attività esercitate in uno dei seguenti settori (i numeri corrispondono all’elenco di cui sopra):

1) assistenza sociale e socio-sanitaria

3) beneficenza

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, incluse biblioteche e archivi di Stato

8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente

9) promozione della cultura e dell’arte (N.B.: solo se ha ricevuto contributi statali)

11) ricerca scientifica.

Per alcuni settori (come l’assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza) il fine solidaristico è considerato insito nelle attività stesse, considerata la condizione di svantaggio dei destinatari; per altri settori (quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico o della natura e dell’ambiente e la ricerca scientifica) il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa.

Lo svolgimento delle attività istituzionali, nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale, non costituisce esercizio di attività commerciale ai fini delle imposte sui redditi (art.12) e quindi i relativi proventi non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono irrilevanti ai fini IRES.

Si considerano realizzate nell’ambito delle attività istituzionali e rimangono fuori da ogni forma di tassazione:

  • le quote associative;

  • le erogazioni liberali;

  • i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali;

  • i contributi delle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione.

ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE

La legge consente alle ONLUS di esercitare,  oltre alle attività istituzionali, anche le cosiddette attività “direttamente connesse”: si tratta di attività da svolgersi nell’ambito delle attività istituzionali allo scopo di reperire fondi per finanziare l’Associazione (art. 10, comma 1, lett. C). Non è  ammesso lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali e direttamente connesse.

Le attività “direttamente connesse” sono di 2 tipi (art. 10, comma 5):

a) attività a solidarietà condizionata (cioè limitatamente ai settori di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili) esercitate nei confronti di soggetti non svantaggiati;

b) attività accessorie (per ciascuno degli 11 settori elencati nel decreto) a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse: si tratta di attività da svolgere all’interno dell’organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche (es: vendita di oggetti di modico valore).

Le attività direttamente connesse:

non devono essere prevalenti rispetto alle attività “istituzionali”;

i loro proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell’Associazione.

Questi limiti vanno verificati per ogni esercizio sociale e rispettati entrambi.

I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse  non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES (art. 12).

ATTIVITÀ ESENTI DA IVA

Nello svolgimento delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, le ONLUS possono effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi dietro corrispettivi, assoggettando ad IVA (indipendentemente dalla “decommercializzazione” stabilita ai fini IRES) solo le attività qualificabili come “commerciali” alla luce dei criteri fiscali e civili che definiscono le attività d’impresa. Supponiamo ad esempio che una ONLUS gestisca una casa di riposo con rette dei privati e contributi pubblici: in questo caso l’attività istituzionale della ONLUS (attività socio-assistenziale) gode dell’esenzione da IRES, ma, avendo carattere commerciale, è soggetta ad IVA.

Alcune operazioni sono in ogni caso IVA esenti; sono indicate nell’articolo 10 del DPR 633/72:

15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze;

19) le prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;

20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale. Sono quindi IVA esenti le convenzioni stipulate con Enti Pubblici (es: Comuni, Scuole) per lo svolgimento di attività educative/didattiche (es: corsi sportivi, musicali, ecc, presso le scuole);

27 ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

OBBLIGHI CONTABILI

  • In relazione all’attività complessivamente svolta (comprensiva cioè sia dell’attività istituzionale che delle attività connesse), è previsto l’obbligo redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Tale obbligo si considera assolto qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale è necessario redigere un documento riepilogativo (rendiconto economico-finanziario) che deve rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’organizzazione, distinguendo i risultati dell’attività istituzionale da quelli che interessano le attività direttamente connesse.

Per le ONLUS che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse abbiano conseguito in un anno entrate inferiori a € 51.645,69, la legge concede l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili per l’anno successivo, essendo sufficiente la redazione del rendiconto economico-finanziario. Leggi il nostro post Redazione del Rendiconto Economico annuale di una Associazione.

  • In relazione alle attività direttamente connesse, le ONLUS devono tenere le scritture contabili stabilite dalle disposizioni previste per l’esercizio di impresa commerciale (artt. 14-15-16 e 18 del DPR 600/1973). Se però l’ammontare annuale di tali ricavi non è superiore a € 15.493 relativamente alle attività di prestazioni di servizi, o a € 25.822 negli altri casi, la legge concede l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili, essendo sufficiente la compilazione del Registro IVA minori. Leggi il nostro post Registro IVA Minori per le Associazioni con contabilità 398/1991.

4 risposte a “Le attività delle ONLUS”

  1. Giorgio

    Buongiorno, in primis grazie per il vostro tempo e per l'enorme mole di materiale utile che mettete a disposizione...una autentica miniera!

    Faccio parte di un gruppo di acquisto, attivo da tre anni, costituito come APS, che in questi anni è stato molto attivo sul territorio attraverso iniziative di promozione della salvaguardia dell'ambiente, inteso come sostegno e diffusione dei metodi di agricoltura biologica, del consumo critico, riduzione dei rifiuti, riciclo, etc.

    Poichè queste tematiche rientrano nel più ampio concetto di "tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente", stiamo valutando di fondare una nuova APS, per la quale richiederemmo lo status di ONLUS, che porterebbe avanti queste attività informative e formative, ed all'interno della quale far proseguire anche l'attività del gruppo di acquisto.

    Avrei quindi tre domande:

    1) Posto che esistono già altre APS Onlus che hanno attivi gruppi di acquisto al loro interno (ammesso e non concesso che questa sia una evidenza sufficiente a rendere il tutto a norma di legge), voi come valutate questo aspetto?

    2) Tenendo dei corsi, ad es per promuovere l'orticoltura biologica a livello familiare, con relativa retribuzione/rimborso spese ai docenti ed incasso di quote dai partecipanti, queste entrate se ho ben capito si configurerebbero come "attività direttamente connesse - a solidarietà condizionata" ed esenti IVA secondo il l’articolo 10, comma 20 del DPR 633/72 ...sbaglio?

    3) ai corsi di cui sopra potrebbero partecipare solamente i soci o anche non-soci? In quest'ultimo caso diventerebbe un'attività commerciale?

    Grazie mille!

    • TeamArtist

      Purtroppo l'argomento è piuttosto complesso da affrontare così su due piedi.
      Sarebbe necessaria una consulenza privata.
      Clicchi qui ----> https://www.teamartist.com/consulenza/

  2. Fabio Ferro

    sono un ingegnere libero professionista molto interessato al terzo settore, volevo sapere quali sono le attività in cui posso collaborare e quali sono le procedure per accreditarsi presso le ONLUS e gli enti benefici. Possiamo collaborare con voi nel settore tecnico a 360°, svolgiamo, infatti, attività inerenti progettazione e direzione lavori, sicurezza sul lavoro nei cantieri e nelle aziende, collaborazione tecnica sui business plan, analisi costi civile ed industriale, pratiche catastali, prevenzione incendi e molto altro. Se siete interessati scrivetemi all'email sopra indicata e posso inviarvi un curriculum delle mie attività. Saluti, ing. Fabio Ferro

    • TeamArtist

      Salve Ingegnere, purtroppo non abbiamo un servizio di messa in contatto tra domande e offerte di questo genere. Grazie in ogni caso per il suo spirito positivo e propositivo.