Attendi...

Scarica gratis la nostra NUOVA guida per evitare le multe

Per il nuovo GDPR Regolamento UE 2016/679 questa è una newsletter commerciale. Scopri di più.

Scarica gratis la nostra NUOVA guida per evitare le multe
Rimani sempre aggiornato, Diventa Fan di TeamArtist su Facebook!

Scarica gratis la nostra NUOVA guida per evitare le multe

Per il nuovo GDPR Regolamento UE 2016/679 questa è una newsletter commerciale. Scopri di più.

Le attività delle OdV

TeamArtist Scritto da TeamArtist
Categoria dell'articolo: Costituire Associazione

Secondo la Legge 11 agosto 1991, n. 266per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Pertanto le attività delle OdV devono essere rivolte, non ad esclusivo vantaggio dei soci, ma a vantaggio di terzi (individui o collettività) che si trovino in uno stato di bisogno, materiale o morale, o in situazioni di sfavore, svantaggio o marginalità sociale.

Le OdV devono operare in modo prevalente con il lavoro gratuito dei volontari (che non possono essere in alcun modo retribuiti, nemmeno dai beneficiari), limitando al minimo indispensabile l’impiego di personale retribuito. I volontari hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute entro i limiti preventivamente concordati e previa formale attribuzione di incarico da parte del Consiglio direttivo dell’ente.

I volontari devono essere iscritti in apposito registro dei volontari numerato e vidimato da segretario comunale o altro pubblico ufficiale abilitato, nonché assicurati contro la responsabilità civile e per infortunio e malattia connessa all’attività svolta.

In aggiunta alle attività istituzionali, le Organizzazioni di Volontariato possono svolgere attività commerciali e produttive marginali tassativamente elencate nel Decreto Ministeriale 25 maggio 1995:

a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;

b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;

c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, semprechè la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;

d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, svolte nei confronti di non soci, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Non rientrano tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

I proventi derivanti da attività commerciali marginali non sono imponibili ai fini IRES se realizzate per fini istituzionali e in assenza di mezzi professionalmente organizzati (pubblicità, insegne elettriche, locali attrezzati). Ai sensi dell’art. 8, comma 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, l’OdV è tenuta a documentare il totale reimpiego di tali proventi per fini istituzionali.

Le attività commerciali marginali, secondo le loro modalità di esplicazione (abituali o meno, organizzate o meno, tipologia concreta di attività svolta), possono produrre:

  • redditi di tipo occasionale (art. 67, lett. I, T.U.I.R. attività commerciali occasionali);

  • redditi d’impresa (art. 55 T.U.I.R).

Ai fini fiscali la situazione è quindi la seguente:

  • attività marginali occasionali: sono esenti sia da IRES sia da IRAP; sono escluse da IVA per principio generale;

  • attività marginali d’impresa (abituali / organizzate): sono esenti da IRES, ma soggette ad IRAP; sono escluse da IVA solo se l’OdV ha scelto di applicare la normativa speciale dettata dalla L. 266/91, che prevede l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA di tutte le operazioni anche a pagamento effettuate dalle OdV.

Le sottovoci a) e d) sono attività commerciali marginali occasionali; il fisco non ha chiarito il numero massimo di manifestazioni che si possono ritenere occasionali nell’arco del periodo d’imposta. A scanso di contestazioni da parte del fisco, consigliamo di non superare i limiti imposti dall’art. 25, comma 2, Legge 133/1999: al massimo 2 eventi all’anno e importo dei proventi non superiore al limite annuo complessivo di € 51.645,69. Consigliamo inoltre di redigere un rendiconto separato delle singole raccolte fondi, come previsto dall’art. 143 TUIR. Si ritiene che l’occasionalità si mantenga anche se la manifestazione si ripete tutti gli anni e anche se dura più giornate consecutive.

Le sottovoci b) e c) possono costituire attività commerciale marginale occasionale (es: mercatini di Natale) o d’impresa (es. mercatino dell’usato o di oggetti fatti da handicappati presso la sede).

Anche la sottovoce e) può essere attività commerciale marginale occasionale o d’impresa.

Come stabilito dall’art. 30, comma 5 del D.L. n. 185/2008 (c.d. decreto anti-crisi) convertito in L. n. 2/2009, le Odv che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali perdono la qualifica di “Onlus di diritto” e le relative agevolazioni. Questa disposizione ha indotto alcuni a pensare che per le OdV sia possibile svolgere attività commerciali e produttive che non rientrano nelle 5 categorie individuate, con il solo limite della non prevalenza rispetto alle attività istituzionali. Di contro, le Regioni sono ferme nel ritenere che le OdV iscritte nei registri non possano in alcun caso svolgere attività commerciali e produttive diverse da quelle marginali specificate nel D.M. 25 maggio 1995. In caso di svolgimento di attività commerciali extra-marginali è possibile che venga richiesta la cancellazione dell’Associazione dai registri delle OdV, con la perdita delle agevolazioni fiscali e finanziarie previste dalla L. 266/1991.

4 risposte a “Le attività delle OdV”

  1. Claudio

    Buongiorno, stiamo pensando di costituire una APS che si occupi di bambini e famiglie. Tra le altre cose, vorremmo offrire un servizio di babysitting ai soci. Il servizio sarebbe erogato da babysitter (socie dell'APS) con propria partita iva che fatturerebbero i costi direttamente ai soci che usufruiscono del servizio. L'Associazione si occuperebbe soltanto di stabilire le regole del servizio e di monitorarne il corretto svolgimento. Ci chiediamo se questa attività è da considerarsi attività retribuita di un socio e va perciò bilanciata con altrettante ore di volontariato.
    Grazie.

    • TeamArtist

      Non c'è un vincolo alle ore di "lavoro"; e se le babysitter fatturano con la propria partita Iva, l'associazione non ha problemi

  2. stefano

    1. Qual è la formula più adatta per costituire un'associazione che si occupi di lotta al randagismo?
    2. Associazione generica semplice sarebbe possibile?
    3. O necessariamente organizzazione di volontariato?
    4. E nel caso dell'Odv, il modello EAS andrebbe trasmesso comunque anche se non si optasse per l'iscrizione nei registri regionali del volontariato?

    • TeamArtist

      1. Associazione no profit generica
      2. Si
      3. Non necessariamente
      4. SOPRATTUTTO se non si optasse per l'iscrizione nei Registri.