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D.P.C.M. 21 marzo 2016 – Associazioni Culturali 2 per mille

LA LEGGE CHE ISTITUISCE IL DUE PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2016 

Disciplina dei criteri per la destinazione del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a favore di associazioni culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (16A03174) (GU Serie Generale n.95 del 23-4-2016).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

– Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;
– Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;
– Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», e successive
modificazioni;
– Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato recante «Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l’anno finanziario 2010», e successive modificazioni;
– Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
– Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
– Visto l’art. 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale: «Per l’anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d’imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.”

Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco nonché le cause e le modalita’ di revoca o di decadenza […]

Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l’economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma»;

Considerato che il medesimo comma 985 dell’art. 1 della legge n.208 del 2015 prevede che per le sopra riportate finalita’ e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2016 e che le somme non impegnate nell’esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo;

Su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all’art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015 .

1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all’art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015 le associazioni di cui al libro I del codice civile che:
a) abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali;
b) risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Le associazioni ammesse sono iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, le associazioni interessate presentano istanza di iscrizione, entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2 deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 1, nonché una relazione sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta nell’ultimo quinquennio.

4. Entro il 30 aprile 2016, il Ministero redige l’elenco degli enti di cui al comma 2, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco é pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell’ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 10 maggio 2016. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 31 maggio 2016, trasmette gli elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul proprio sito web e all’Agenzia delle entrate per la
determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti.

5. Il Ministero procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 del presente articolo. I soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti sono cancellati dall’elenco con provvedimento del Direttore generale bilancio del Ministero.

Art. 2
Destinazione del due per mille

1. Nell’anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d’imposta, ciascun contribuente, all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di uno dei soggetti di cui all’art. 1 del presente decreto ammessi al riparto.

2. Il contribuente effettua la scelta di destinazione del due per mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione Unica 2016 nel modello 730/1 2016 ovvero nel modello Unico Persone Fisiche 2016.

3. Il contribuente effettua la scelta indicando il codice fiscale dell’associazione cui intende destinare la quota del due per mille della propria imposta e apponendo la firma nell’apposito riquadro presente nella scheda di cui al comma 2. Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui all’art. 1 del presente decreto, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale.

4. Ogni contribuente può indicare una sola associazione per scelta di destinazione del due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. L’apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.

Art. 3

Riparto del due per mille

1. Ai soggetti aventi diritto di cui all’art. 1 del presente decreto spettano le quote del due per mille a loro specificamente destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di redditi non sottoposti all’obbligo di presentarne dichiarazione che hanno effettuato una valida scelta attraverso l’apposizione della firma e l’indicazione del codice fiscale del beneficiario.

2. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto per i quali sia stata effettuata una valida destinazione della quota del due per mille. Ai fini della determinazione del due per mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare riferimento all’imposta personale netta di ciascuno.

3. Le somme previste, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del due per mille sono iscritte in bilancio, per l’anno 2016, sul capitolo 2260 – piano gestionale 1 – dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Per ragioni di economicità amministrativa, non sono erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell’art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto non può superare il limite di spesa stabilito dall’art. 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente superiori all’anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

Art. 4

Rendicontazione

1. Con riferimento agli obblighi relativi alla rendicontazione da parte dei soggetti destinatari delle somme di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni. A tal fine l’amministrazione competente è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 5

Modalità e termini per il recupero di somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei casi e secondo le modalità previsti dall’art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previa contestazione, provvede al recupero del contributo. Il presente decreto é trasmesso ai competenti organi di controllo ed é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2016

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
De Vincenti

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Franceschini

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 975

4 risposte a “D.P.C.M. 21 marzo 2016 – Associazioni Culturali 2 per mille”

  1. Satya Marino

    Salve,
    Siamo una delle associazioni che è riuscita ad essere inserita nell'elenco per il 2 per mille. Ad oggi non sono ancora arrivate comunicazioni riguardanti le somme spettanti. Sapreste dirmi se sono state iniziate a essere pagate e chi dovrei rivolgermi? Al mibact sembrano non saperne nulla... Come al solito!
    Grazie.

    • TeamArtist

      Al momento anche noi non lo sappiamo, dovreste chiedere all'Agenzia delle Entrate, per il 5x1000 sono precisi con le comunicazioni

  2. francesca marcone

    Salve e complimenti per tutto.La mia domanda è entro quale data va fatta la richiesta del 2 per mille?Grazie mille Francesca