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D.L. n° 185/2008 e Circolari AdE n° 12/E, 45/E del 2009 – Modello EAS

Questa è la legge con le due circolari interpretative seguenti della Agenzia delle Entrate. Ma se davvero volete capirci qualcosa, vi consiglio la lettura di questi nostri 4 post:

  1. Il modello EAS: chi, come, dove e quando lo deve fare

  2. I “trabocchetti” del Modello EAS in cui non bisogna cascare

  3. Quando si deve ripresentare il Modello EAS

  4. Presentare gratis da soli il modello EAS. E’ possibile?

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.280 del 29-11-2008 – Suppl. Ordinario n. 263

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22)

Testo aggiornato al 18-2-2014

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

Art. 30

Controlli sui circoli privati

 

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate , al fine di consentire gli opportuni controlli,i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalita’ di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni gia’ costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, nonche’ le modalita’ di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1.

3. L’onere della trasmissione di cui al comma 1 e’ assolto anche dalle societa’ sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attivita’ commerciale.

4. All’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

“2-bis. Si considera attivita’ di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilita’ sociale”.

5. La disposizione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attivita’ commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

5-bis. Al comma 2 dell’articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, le parole: ” quarto e quinto periodo ” sono sostituite dalle seguenti: “quarto, quinto e nono periodo”.

5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre 2009.

5-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di partecorrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

AGGIORNAMENTO

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto (con l’art. 1, comma 1), in relazione al presente articolo, che “E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011”.

 

 ________________________________

 

CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 12/E DEL 9 APRILE 2009

Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Enti associativi e norme in materia di ONLUS –

 

PREMESSA

L’art. 30, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di consentire gli opportuni controlli, introduce per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall’art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.
L’applicazione delle richiamate disposizioni fiscali di favore, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, è pertanto subordinata alla ricorrenza delle seguenti condizioni:
a) possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria;
b) comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
La comunicazione di dati e notizie deve essere effettuata con apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, nei termini e secondo le modalità stabilite con lo stesso provvedimento.
La norma ha finalità esclusivamente fiscali e risponde a reali esigenze di controllo che l’Agenzia delle entrate potrà effettuare anche attraverso l’acquisizione di informazioni necessarie a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute.
L’intento della norma è quello di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (società sportive dilettantistiche), con l’obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.

L’art. 30 in esame reca altresì alcune disposizioni in materia di ONLUS, ai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter.
Il comma 4 disciplina il settore della beneficenza, riconducendo nell’ambito di tale attività, oltre agli interventi diretti a favore di soggetti svantaggiati, le erogazioni effettuate ad altri enti che realizzano programmi di utilità sociale (c.d. beneficenza indiretta).
Il comma 5 disciplina le organizzazioni di volontariato, fissando le condizioni necessarie perché le stesse possano acquisire la qualifica di ONLUS di diritto.
Infine, i commi 5-bis e 5-ter dell’art. 30 introducono un’agevolazione temporanea in materia di imposta catastale a favore delle ONLUS.

1. COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

1.1 Requisiti qualificanti per fruire dei regimi agevolativi dell’art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del DPR n. 633.

In merito ai requisiti per avvalersi delle disposizioni di cui ai menzionati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 che escludono dalla imposizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, i contributi, le quote e i corrispettivi, pagati alle associazioni, la norma in commento ribadisce la necessità che gli enti associativi interessati posseggano i “requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria”.
Al riguardo si evidenzia che presupposto di carattere generale per l’applicazione sia delle disposizioni dell’art. 148 del TUIR, sia di quelle dell’art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633, è la qualificazione dell’ente associativo come ente non commerciale.

1.1.1 Natura tributaria degli enti di tipo associativo
Gli enti di tipo associativo che possono fruire delle disposizioni dell’art. 148 del TUIR e dell’art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633 sono solo gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 73 del TUIR.
L’art. 148 è inserito, infatti, nel Titolo II, Capo III, del TUIR concernente gli enti non commerciali, così come l’art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633 disciplina agli effetti IVA gli stessi enti non commerciali.
Gli enti di tipo associativo che svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale non possono fruire del regime di favore previsto dall’art. 148 del TUIR e dall’art. 4, commi quarto e sesto, del DPR n. 633.
In particolare per detti enti la natura commerciale fa sì che anche le quote e i contributi associativi concorrono alla determinazione del reddito d’impresa.
Si ricorda che la commercialità o meno di un’attività è determinata ai fini fiscali sulla base di parametri oggettivi che prescindono dalle motivazioni del soggetto che la pone in essere e dalle sue finalità.
In sostanza la qualificazione ai fini fiscali dell’attività deve essere operata verificando se la stessa possa ricondursi fra quelle previste dall’art. 2195 del codice civile o, qualora essa consista nella prestazione di servizi non riconducibili nel menzionato articolo (es. prestazioni didattiche, sanitarie, terapeutiche etc.), se venga svolta con i connotati dell’organizzazione, della professionalità e abitualità.
Il carattere di imprenditorialità può di fatto derivare anche dallo svolgimento di un solo affare in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola e la funzione organizzativa dell’imprenditore può rilevarsi nel coordinamento dei mezzi finanziari nell’ambito di un’operazione di rilevante entità economica.

1.1.2 Requisiti per particolari tipologie di associazioni
Il comma 3 dell’art. 148 del TUIR e il quarto comma, secondo periodo, dell’art. 4 del DPR n. 633 prevedono un particolare regime agevolativo, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, applicabile ad associazioni che, oltre a dover essere preventivamente qualificate come enti non commerciali, appartengano a una delle seguenti tipologie:
– associazioni politiche;
– associazioni sindacali;
– associazioni di categoria;
– associazioni religiose;
– associazioni assistenziali;
– associazioni culturali;
– associazioni sportive dilettantistiche;
– associazioni di promozione sociale;
– associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
Le associazioni sportive dilettantistiche sono definite dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mentre le associazioni di promozione sociale sono quelle disciplinate dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Altri specifici benefici sono stabiliti, a favore di una o più tipologie di associazioni sopra richiamate, dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 148 del TUIR nonché dal sesto comma dell’art. 4 del DPR n. 633 in presenza delle condizioni previste dalle stesse disposizioni.
Si precisa che l’attività “esterna” degli enti associativi, cioè quella resa nei confronti di terzi, non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative sopra riportate.
Il regime agevolativo previsto per i corrispettivi specifici pagati dagli associati, iscritti o partecipanti ai sensi del comma 3 dell’art. 148 del TUIR e del quarto comma, secondo periodo, dell’art. 4 del DPR n. 633 nonché gli ulteriori benefici recati dai commi 5, 6 e 7 dello stesso art. 148 e dal sesto comma del menzionato art. 4 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino, oltre che alle anzidette condizioni recate dai commi sopra citati, anche alle seguenti clausole, da inserire nei relativi statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’art. 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Per espressa previsione normativa (comma 9 dell’art. 148 del TUIR e ottavo comma dell’art. 4 del DPR n. 633 del 1972) le clausole indicate alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

1.2 Soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale.
Dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3-bis dell’art. 30 emerge che l’onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633, ad esclusione degli enti espressamente indicati dalle stesse disposizioni (v. paragrafo 1.2.1).
Come si desume dalla rubrica della norma, riferita ai circoli privati, la disposizione in esame si applica esclusivamente agli enti di carattere privato.
Pertanto, sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione previsto dall’art. 30 del decreto-legge n. 185 gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.
Ne consegue che l’onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell’art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dai medesimi.
L’onere della comunicazione si estende, in forza del comma 3 dell’art. 30 in commento, alle società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono tenute, altresì, alla trasmissione del modello in argomento le organizzazioni di volontariato, ad eccezione di quelle espressamente escluse dal comma 1 dell’art. 30 (v. paragrafo 1.2.1.3).
Come si evince dal comma 2 dell’articolo in commento sono tenuti a trasmettere il modello di comunicazione previsto dallo stesso articolo sia le associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 sia gli enti di nuova costituzione.
L’onere della comunicazione grava su tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, pertanto, anche sulle articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, qualora queste si configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’art. 73 del TUIR.
Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972, non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all’onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

1.2.1 Enti esonerati dalla trasmissione del modello
L’art. 30 in commento, fermo restando il potere di controllo dell’Agenzia delle entrate della sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, esclude dall’onere di comunicare all’Agenzia dell’entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali:
• le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
• gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale.
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

1.2.1.1 Associazioni pro-loco
Il disposto del comma 3-bis dell’art. 30 esonera dalla trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali le associazioni pro-loco che abbiano esercitato l’opzione per il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991.
Si fa presente che le associazioni pro-loco possono optare per l’anzidetto regime fiscale sempre che, nel periodo di imposta precedente, abbiano esercitato attività commerciali, conseguendo proventi di ammontare non superiore a 250.000 euro.
Sono tenute, pertanto, a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, le associazioni pro-loco che, nel periodo di imposta precedente, abbiano conseguito proventi superiori a 250.000 euro nonché le associazioni pro-loco che, pur avendo realizzato proventi di ammontare inferiore a tale importo, non abbiano optato per il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991.

1.2.1.2 Associazioni sportive dilettantistiche
Il comma 3-bis dell’art. 30 esonera dall’onere della trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti sotto il profilo fiscale gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale.
Sono, per converso, tenute all’invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, secondo le modalità precisate nel paragrafo 1.3, le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (ad es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.
L’onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’articolo 148, terzo comma, del TUIR e dell’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972.

1.2.1.3 Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266 del 1991 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995
L’art. 30 in commento al comma 1 esonera dalla trasmissione del modello di comunicazione le “organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo”.
Il comma 5 dell’art. 30, richiamato dal comma 1 dello stesso articolo, disciplina le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle individuate con decreto del Ministro delle Finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
Sono escluse pertanto dall’onere della comunicazione in argomento le organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991, che non svolgono attività commerciali se non in via marginale, nei limiti consentiti dal richiamato decreto del 1995.

1.3 Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione
La comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali deve essere effettuata, ai sensi del comma 1 dell’art. 30 in commento, compilando l’apposito modello, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica.
Come accennato in premessa, l’intento del legislatore, attraverso l’introduzione dell’onere della comunicazione a carico degli enti che si avvalgono dei regimi agevolativi richiamati nei precedenti paragrafi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, è quello di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti al fine di acquisire per ciascun soggetto informazioni sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva dell’ente associativo, sui contenuti statutari e sui profili organizzativi, sul settore di operatività e sulle specifiche attività poste in essere, per modo che l’azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati.

2. NORME IN MATERIA DI ONLUS

2.1 Organizzazioni di volontariato ONLUS di diritto
Il comma 5 dell’art. 30 in commento stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 acquistano, in forza dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995.
La norma in esame modifica, in sostanza, la previsione del comma 8 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 460, intervenendo sui requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato per l’acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto.
Le attività commerciali marginali individuate dal predetto decreto del 1995, consentite alle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 30, comma 5, al fine dell’acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto e al fine dell’esonero dalla trasmissione telematica dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti, sono le seguenti:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita di prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 148, comma 3, del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Le attività sopra elencate, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del citato decreto del 25 maggio 1995, devono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.
In sintesi, in base alla previsione del comma 5 dell’art. 30, le organizzazioni di volontariato sono ONLUS di diritto e possono fruire della disciplina a favore delle ONLUS se:
1) sono iscritte negli appositi registri del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
2) non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto del 25 maggio 1995.
Pertanto, qualora le organizzazioni di volontariato, ancorché iscritte negli anzidetti registri, svolgano attività commerciali non riconducibili fra quelle sopra richiamate, le stesse non possono assumere la qualifica di ONLUS di diritto e sono tenute, ai sensi dei commi 1 e 5 dell’art. 30 del decreto-legge n. 185, a trasmettere il modello di comunicazione previsto dallo stesso articolo.
La qualificazione dell’attività come commerciale o non commerciale deve essere effettuata ai fini fiscali sulla base dei parametri oggettivi richiamati nel precedente paragrafo 1.1.1, senza che a tal fine possa assumere rilievo la qualificazione statutaria della stessa.
In sostanza, in base alla disposizione in esame, l’Agenzia delle entrate esercita l’autonoma attività di controllo anche sulle organizzazioni iscritte negli appositi registri del volontariato al fine di accertare l’eventuale svolgimento di attività commerciali diverse da quelle elencate dal decreto del 25 maggio 1995 e, conseguentemente, la spettanza o meno delle agevolazioni fiscali.

2.2 Attività di beneficenza svolta da ONLUS
Il comma 4 dell’art. 30 prevede quanto segue:
4. All’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale”.
La formulazione della norma con le parole “si considera attività di beneficenza (…)” fa assumere carattere interpretativo alla disposizione che qualifica e delimita l’attività di beneficenza, conferendo alla previsione in esame efficacia retroattiva.
Il comma 4 dell’art. 30, aggiungendo all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, il comma 2-bis), riconduce nella beneficenza, quale settore di attività in cui possono operare le ONLUS, oltre all’attività consistente direttamente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore degli indigenti, anche l’attività di erogazione gratuita di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale della ONLUS o da campagne di raccolta di donazioni, a favore di enti che presentino i requisiti stabiliti dalla stessa norma.
In particolare gli enti destinatari delle erogazioni gratuite di denaro devono avere i seguenti requisiti:
a) devono essere enti senza scopo di lucro;
b) devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e quindi nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della promozione della cultura e dell’arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Per quanto riguarda la natura degli enti destinatari delle erogazioni, in mancanza di una limitazione normativa, si ritiene che gli stessi possano avere natura pubblica o privata e possano assumere qualsiasi forma giuridica.
L’espressa previsione dell’assenza di lucratività comporta che l’ente deve osservare di fatto e prevedere statutariamente il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale.
Affinché le erogazioni destinate a tali enti possano essere ricondotte nell’attività di beneficenza è inoltre necessario che:
• provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;
• siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
Riguardo a quest’ultima previsione si chiarisce che la norma esclude che gli enti beneficiari delle erogazioni effettuate dalle ONLUS c.d. erogative possano a loro volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti.
La norma non consente, quindi, che si verifichi il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi, ma impone che gli enti beneficiari utilizzino “direttamente” le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di utilità sociale.
La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta, peraltro, da una parte la necessità della tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e dall’altra l’esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell’ambito del settore di attività dell’ente destinatario prima dell’effettuazione dell’erogazione.
L’utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di finalità solidaristiche indirizzate, a seconda del settore di appartenenza dell’ente (ad es. formazione, istruzione etc.), a particolari tipologie di soggetti o collettività svantaggiate o, per la rilevanza artistica, scientifica o ambientale dell’intervento proposto (ad es. tutela di beni di interesse artistico e storico, ricerca scientifica di particolare interesse sociale etc.) a vantaggio della collettività diffusa.

2.3 Agevolazione in materia di imposta catastale per le ONLUS
I commi 5-bis e 5-ter dell’art. 30 in commento introducono, con efficacia temporale limitata al 31 dicembre 2009, una nuova agevolazione in favore delle ONLUS in materia di imposta catastale.
Tale agevolazione consiste, in sostanza, nella previsione dell’applicazione dell’imposta catastale in misura fissa, pari a 168 euro, per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle ONLUS, a condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro due anni dall’acquisto.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.

 

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CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N.45/E DEL 29 OTTOBRE 2009

Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Modello enti associativi (modello EAS) – Ulteriori chiarimenti

 

PREMESSA

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali di cui all’articolo 30 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono stati stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione
dello stesso modello.
Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2009 il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali (di seguito “modello EAS”), già fissato al 30 ottobre 2009, è stabilito alla data del 15 dicembre 2009.
Con la presente circolare, fermi restando i chiarimenti forniti con circolare n. 12/E del 9 aprile 2009 in merito alle disposizioni in materia di enti associativi e di ONLUS recate dal richiamato articolo 30, si formulano, al termine di un proficuo confronto con l’Agenzia per le ONLUS, il Forum del terzo settore e le associazioni di categoria, ulteriori precisazioni in relazione alla natura, ai contenuti della comunicazione e ai soggetti tenuti alla sua presentazione nonché alle modalità di compilazione del modello.
La presente circolare si compone di due parti:
– la prima, integrando la precedente circolare n. 12, chiarisce ulteriori dubbi interpretativi sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull’ambito soggettivo della comunicazione;
– la seconda contiene risposte ai quesiti sulle modalità di compilazione del modello.

 

1. NATURA, CONTENUTI E AMBITO SOGGETTIVO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI.

 

1.1. Natura ed effetti della comunicazione.
Occorre ribadire preliminarmente che la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, prevista dall’articolo 30 del DL n. 185 del 2008, costituisce un onere che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non
commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, gli enti associativi che non adempiano nel termine del 15 dicembre 2009 all’onere della comunicazione in argomento nonché gli enti di nuova costituzione che non provvedano all’invio del modello EAS nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009, non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA di cui ai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972

1.2. Soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione dell’articolo 30: ulteriori chiarimenti
Come precisato con circolare n. 12 del 2009, paragrafo 1.2.1, sono esonerati dalla presentazione del modello EAS per espressa previsione dello stesso articolo 30 del DL n. 185 i seguenti soggetti:
– associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
– associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale;
– organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali individuate con decreto del Ministro
delle finanze 25 maggio 1995.
Al riguardo, si ricorda, come evidenziato nella citata circolare n. 12, che sono tenute all’onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché  “decommercializzate” ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633. Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non soddisfano i requisiti prescritti ai fini dell’esonero dalla presentazione del modello assolvono l’onere della comunicazione dei dati e
notizie rilevanti ai fini fiscali compilando l’anzidetto modello con le modalità indicate nel successivo paragrafo 1.3.
Per quanto riguarda le organizzazioni del volontariato, si chiarisce che le associazioni iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, che svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali di cui al citato DM 25 maggio 1995 e che, pertanto, non assumono la qualifica di ONLUS di diritto, sono tenute alla presentazione del modello EAS secondo le modalità descritte nel seguente paragrafo 1.3.

1.3 Contenuto della comunicazione: enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche
Il modello di comunicazione approvato con il menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 è composto da un primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e da un successivo riquadro recante i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Tutti gli enti non commerciali associativi, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, sono tenuti in via generale alla compilazione del modello EAS in ogni sua parte ove si avvalgano delle
disposizioni dell’articolo 148 del TUIR, comprese quelle recate dal comma 1 di detto articolo, e dell’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.
A tal fine, occorre tuttavia precisare che la ratio della disposizione dell’articolo 30 in esame – che come evidenziato nella citata circolare n. 12 risponde all’esigenza di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti per
modo che l’azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudoassociazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati – nonché ragioni di semplificazione degli
adempimenti a carico dei contribuenti evidenziano l’opportunità, qualora i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un’Amministrazione pubblica, di evitare inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati e notizie. Ciò in conformità, peraltro, al disposto dell’articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 contenente “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”, secondo cui “al contribuente non possono (…) essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”.
Per quanto sopra, le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore e in particolare:
– le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall’articolo 30 del DL n. 185 del 2008;
– le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello (v. paragrafo 1.2);
– le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; fermo restando l’onere generalizzato per tutti gli enti associativi di effettuare la comunicazione attraverso l’apposito modello, possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “sì” del rigo 3).
L’Agenzia delle entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte, secondo modalità che saranno definite di comune accordo con gli organi depositari dei registri stessi nonché con l’Agenzia per le ONLUS.
Relativamente ai dati non desunti dai predetti registri, l’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Agenzia per le ONLUS e sentito il Forum del terzo settore, potrà inoltrare, altresì, specifiche richieste alle singole associazioni oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.
Analogamente alle associazioni sopra elencate, possono assolvere l’onere della comunicazione compilando il primo riquadro del modello EAS contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4, 5, 6, 25 e 26 i seguenti soggetti:
-le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
– i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque
presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
– le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
– le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall’articolo 14 del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’articolo 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ad es.: Associazione italiana per la ricerca sul cancro).
Anche nei confronti di detti soggetti, nel caso in cui i dati e le notizie in possesso dell’Amministrazione pubblica di riferimento non siano sufficienti ai fini del controllo fiscale, l’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Agenzia per le ONLUS, potrà attivarsi presso gli enti interessati inoltrando specifiche richieste, anche attraverso le strutture centrali di riferimento, come per le associazioni iscritte nei pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore.

1.4 Soggetti esclusi dalla presentazione del modello per mancanza dei presupposti
Sono stati rappresentati dubbi interpretativi in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’onere della presentazione del modello EAS.
A tal fine si fa presente, ribadendo quanto già chiarito con circolare n. 12 del 2009, che l’onere di presentazione del modello EAS grava sugli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle disposizioni
agevolative recate dall’articolo 148 del TUIR, ivi compreso il comma 1 dello stesso articolo, e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.
Non sono, invece, tenuti all’invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali:
– gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni, e che, pertanto, non si avvalgono delle disposizioni sopra richiamate;
– gli enti di diritto pubblico; secondo quanto precisato, infatti, con circolare n. 12 del 2009, l’onere della comunicazione di cui al citato articolo 30 del DL n. 185 del 2008 deve essere assolto esclusivamente dalle associazioni di carattere privato, come si evince dalla rubrica della stessa norma (“controlli sui circoli privati”);
– gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad es.: fondi pensione) che non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 in argomento.
Resta inteso che l’onere della trasmissione del modello EAS non riguarda gli enti associativi commerciali che, non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici recati dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972.
Ciò premesso, tenuto conto dei numerosi quesiti relativi in particolare all’applicabilità o meno dell’onere della presentazione del modello alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si forniscono al riguardo le seguenti ulteriori precisazioni.

1.4.1 ONLUS
Le ONLUS, individuate sulla base di specifici criteri di qualificazione, sono destinatarie di un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi, IVA e altre imposte indirette.
L’applicabilità del regime agevolativo è riservato alle organizzazioni iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS.
Ai fini dell’iscrizione in detta Anagrafe le Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate procedono ad un controllo preventivo della regolarità della comunicazione e dell’allegata documentazione nonché della sussistenza, sulla
base dei documenti presentati, dei requisiti previsti dall’articolo 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997.
Il controllo preventivo operato dalle Direzioni regionali non pregiudica l’ulteriore azione accertatrice da parte dell’Agenzia delle entrate.
Da quanto sopra consegue che le ONLUS, in quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti sia alle agevolazioni fiscali, e in quanto iscritte in un’apposita anagrafe, non rientrano fra
i soggetti tenuti all’invio del modello EAS.
Sono parimenti escluse dall’onere della presentazione del modello le ONLUS di diritto di cui all’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997. Pertanto, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ONLUS di diritto, non sono tenute alla presentazione del modello EAS.
Con riguardo alle organizzazioni di volontariato, come già precisato nei precedenti paragrafi, lo stesso articolo 30 del DL n. 185 del 2008 prevede l’esonero dalla presentazione del modello EAS per le organizzazioni di
volontariato che si qualifichino ONLUS di diritto, cioè per quelle organizzazioni iscritte nei registri del volontariato di cui all’articolo 6 della legge n. 266 del 1991 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle individuate con DM 25 maggio 1995.
Non sono, altresì, destinatarie delle disposizioni dell’articolo 30 del DL n. 185 le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Per quanto riguarda le ONLUS parziali di cui all’articolo 10, comma 9, del D.Lgs n. 460, si fa presente che ove le stesse abbiano natura di enti associativi e fruiscano, per le attività diverse da quelle indicate all’articolo 10, comma 1, lettera a), dell’anzidetto D.Lgs. n. 460, del regime agevolativo recato dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972 assolvono l’onere della comunicazione secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3.

 

2. MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS – QUESITI.

Si forniscono, di seguito, chiarimenti in merito ai quesiti posti dagli enti associativi concernenti la compilazione del modello EAS.
Si precisa che i dati e le notizie richiesti si riferiscono, ove non diversamente indicato dal modello, al momento di presentazione dello stesso.

D. Gli enti associativi che nel corso dell’anno 2007 hanno avviato la procedura di liquidazione e che dal medesimo anno non hanno più associati sono tenuti alla presentazione del modello?
R. Nel caso descritto gli enti interessati non sono tenuti a presentare il modello EAS.

D. Che cosa si intende per articolazione territoriale e/o funzionale, ai righi 4 e 5? Rigo 4): Dichiarazione “che l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali”. Rigo 5): Dichiarazione “che l’ente è un’articolazione territoriale
e/o funzionale di altro ente”.
R. Relativamente al rigo 4) si fa presente che il rappresentante legale dell’ente associativo tenuto alla compilazione del modello EAS deve barrare la casella “sì” qualora l’ente abbia articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, a prescindere dalla circostanza che tali articolazioni territoriali e/o funzionali abbiano autonomia tributaria.
Riguardo al rigo 5), deve essere barrata la casella “sì” qualora l’ente associativo, benché costituisca un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente, sia autonomo e, pertanto, tenuto all’invio del modello EAS.
Il codice fiscale deve riferirsi all’ente nazionale, ovverosia all’ente apicale di cui il soggetto che presenta il modello costituisce articolazione.
Si precisa che le articolazioni territoriali e/o funzionali di un ente nazionale si considerano dotate di autonomia tributaria qualora le stesse si configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’articolo 73 del TUIR.
Per l’individuazione di altri elementi utili ai fini della definizione dell’autonoma soggettività tributaria in capo ad un’articolazione territoriale e/o funzionale di organismi associativi, si rinvia ai chiarimenti forniti al paragrafo 1
della circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 che, ancorché riferiti alle ONLUS, assumono carattere generale.

D. Cosa si intende per “affiliazione” a federazioni o gruppi? Rigo 6): Dichiarazione “che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi”.
R. La casella “sì” va barrata dagli enti associativi dotati di autonomia tributaria che abbiano conseguito l’affiliazione presso federazioni o enti di carattere nazionale (ad es.: Comitato olimpico nazionale italiano; federazioni
sportive nazionali; enti di promozione sportiva; associazioni di promozione sociale a carattere nazionale).

D. Nel caso in cui gli associati siano imprese e non persone fisiche e, pertanto, non sia possibile fare riferimento all’età dell’associato, come deve essere compilato il rigo 8? Si può non rispondere alla richiesta o si deve
rispondere in ogni caso? Rigo 8): Dichiarazione “che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo”.
R. Il riferimento alla maggiore età è valido, ovviamente, solo per le persone fisiche. Ciò che rileva, ai fini della risposta, è la parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo.
Pertanto, occorre sempre formulare la risposta barrando la casella “sì” ogniqualvolta gli associati (anche diversi dalle persone fisiche) abbiano parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo.

D. Le quote associative possono essere differenziate sulla base della natura giuridica degli associati (ditte individuali, società di persone o di capitali), del settore di attività in cui operano, della dimensione aziendale o
dell’età. In tali casi al rigo 9 va indicato “no”? Rigo 9): Dichiarazione “che le quote associative sono uguali e non differenziate”.
R. Va indicato “no” ogniqualvolta le quote non siano uguali, anche se la differenziazione derivi dalla natura degli associati o da altre loro caratteristiche.

D. Gli enti associativi che effettuano attività decommercializzate ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, al rigo 12 sono tenuti a barrare la casella “sì”? Rigo 12): Dichiarazione “che l’ente svolge attività nei confronti degli
associati verso corrispettivi specifici”.
R. In tale rigo occorre barrare la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente svolga attività nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici, a prescindere dal trattamento tributario riservato a tali attività.

D. Atteso che non tutte le associazioni prevedono il versamento della quota associativa ordinaria per tutti gli associati, come si deve rispondere in tale ipotesi al rigo 14? Rigo 14): Dichiarazione “che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria”.
R. Qualora soltanto alcuni degli associati versino le quote associative ordinarie, la casella da barrare sarà comunque “sì”.
Si precisa, inoltre, che qualora gli associati o una parte di essi, in aggiunta alle quote associative ordinarie, versino contributi straordinari o somme una tantum, occorrerà barrare la casella “no”.

D. L’attività svolta nei confronti dei non associati deve intendersi come attività a pagamento o no ? Rigo 15) Dichiarazione “che l’attività nei confronti dei non associati è svolta: abitualmente; occasionalmente; no”.
R. Il riferimento è a tutti i tipi di attività che l’ente associativo svolge all’esterno nei confronti dei non associati, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo in capo a questi ultimi.

D. Nell’ambito del personale dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, devono essere compresi anche i “soggetti assimilati” ? Rigo 16): Dichiarazione “che l’ente si avvale di personale dipendente”
R. Nell’ambito del personale dipendente devono intendersi ricompresi anche i lavoratori percettori dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del TUIR.

D. Nel caso in cui l’ente associativo utilizzi, a ore o a giornate, locali a noleggio dietro pagamento di un corrispettivo (ad es.: locali attrezzati ad uso palestra, sale prove, sale arredate per convegni od altro), al rigo 18) occorre barare la casella “sì”? Rigo 18): Dichiarazione “che l’ente utilizza locali in locazione”.
R. Al rigo 18 va barrata la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente associativo utilizzi locali dietro pagamento di un corrispettivo, indipendentemente dallo specifico schema contrattuale utilizzato.

D. La dichiarazione di cui al rigo 22 si riferisce a operazioni effettuate nei confronti sia degli associati sia di terzi ? Rigo n. 22): Dichiarazione “che l’ente effettua vendite di beni o prestazioni di servizi (…)”.
R. La dichiarazione va resa con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti sia degli associati sia dei non associati.

D. Nell’ammontare delle entrate dell’ente devono essere indicati i ricavi risultanti dal bilancio d’esercizio, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari (ad es.: cessione di partecipazione in società)? Rigo n. 23): Dichiarazione “che l’ammontare delle entrate dell’ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro (…)”.
R. L’ammontare totale delle entrate dell’ente deve comprendere tutte le tipologie di proventi nonché tutti i ricavi, anche derivanti da attività decommercializzate, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari.

D. Per l’individuazione del numero degli associati, considerato che il modello fa riferimento all’ultimo esercizio chiuso, mentre le istruzioni indicano, a tal fine, la data di presentazione del modello, a quale data occorre far
riferimento? Rigo 24): Dichiarazione “che il numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso è pari a (…)”.
R. Occorre seguire le indicazioni contenute nel modello. Va indicato, quindi, il numero di associati relativo all’ultimo esercizio chiuso.

D. Nel caso in cui l’ente associativo operi in un settore che non coincida con i tredici settori elencati nelle istruzioni al modello, quale codice deve essere indicato ? Rigo 25): Dichiarazione “che l’ente opera prevalentemente nel
seguente settore (…)”.
R. Riguardo al rigo 25), occorre indicare un solo settore. Qualora l’ente operi in un settore non esattamente riconducibile ad uno di quelli elencati nelle istruzioni, va indicato quello assimilabile al proprio settore di attività.

D. Al rigo 26) occorre indicare, eventualmente, la sola attività commerciale svolta ovvero anche l’attività istituzionale? Nel caso in cui l’enteassociativo svolga un’attività che non coincida con le ventisei attività elencate
nelle istruzioni al modello, quale codice deve essere indicato? Qualora l’ente non svolga alcuna attività commerciale, è tenuto alla compilazione di tale rigo ? Rigo 26): Dichiarazione “che l’ente svolge le seguenti specifiche attività (…)”.
R. La compilazione del rigo va effettuata indicando tutte le attività svolte dall’ente associativo (attività istituzionali, attività decommercializzate e attività commerciali). Come già specificato nelle istruzioni, qualora l’ente associativo non svolga alcuna delle attività elencate, può non essere barrata alcuna casella.

D. Fra le erogazioni liberali rientrano anche i contributi non aventi natura di corrispettivi? Rigo n. 30): Dichiarazione che “le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro”.
R. Si considerano erogazioni liberali tutte le somme elargite da privati per spirito di liberalità senza alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto fra donante e donatario.

D. Fra i contributi pubblici devono ricomprendersi anche quelli aventi la natura di corrispettivi? Rigo n. 31): Dichiarazione “che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro…”.
R. Nell’ammontare dei contributi pubblici vanno ricompresi tutti i contributi che l’ente associativo riceve da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli aventi natura di corrispettivi.

D. Al rigo 32 devono essere indicati gli avanzi di gestione con riferimento all’ultimo esercizio chiuso ovvero la sommatoria degli avanzi accumulati fino all’ultimo esercizio, risultanti dal patrimonio netto dell’ente? Rigo 32) Dichiarazione “che esistono avanzi di gestione”.
R. Occorre barrare la casella “sì” qualora, con riferimento all’ultimo esercizio chiuso, esistono avanzi di gestione anche derivanti da esercizi precedenti.

D. La quantificazione dei giorni delle manifestazioni di cui al rigo 33 deve effettuarsi con riferimento a quella con maggiore durata, o in base alla somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte? Rigo 33): Dichiarazione “che l’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi – numero (…) – giorni (…)”
R. Occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo.

D. Ai fini della compilazione del rigo 35, quali sono gli estremi di registrazione dell’atto costitutivo e/o dello statuto che devono essere indicati? Occorre fare riferimento all’ultimo statuto registrato che contiene i requisiti di
cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero al primo statuto registrato che ha recepito i requisiti previsti da dette disposizioni, indicando le modifiche intervenute successivamente ed entro la data di
presentazione del modello? Rigo 35): Dichiarazione “che l’atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell’applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6, e 7 dell’art. 148 del TUIR e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’art. 4 del DPR n. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di: atto pubblico (…); scrittura privata autenticata (…); scrittura privata registrata (…); registrato presso l’ufficio di (…); e che sono state apportate modifiche (eventuali) all’atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti (…)”
R. Occorre fare riferimento al primo atto costitutivo e/o statuto registrato che ha recepito le clausole previste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR e dall’articolo 4, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, indicando le eventuali successive modifiche intervenute entro la data di presentazione del modello.

D. Al rigo 37 la casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 o anche da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 145 del TUIR? Rigo 37): Dichiarazione “di aver optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991”
R. La casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991.

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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità e forniranno la massima assistenza e il necessario supporto, a beneficio in modo particolare delle associazioni di più ridotte dimensioni, attraverso la rete degli Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, nel caso in cui gli enti associativi dovessero incontrare difficoltà nella compilazione e nella trasmissione del modello EAS.
Le Direzioni Regionali attiveranno, altresì, opportuni momenti di confronto con i rappresentanti del Forum del terzo settore per il più efficace coordinamento delle attività di assistenza.

27 risposte a “D.L. n° 185/2008 e Circolari AdE n° 12/E, 45/E del 2009 – Modello EAS”

  1. claudio

    Siamo un APS che fa riferimento alla legge 383 del 7/12/2000, con atto costitutivo datato 15 Ottobre 2015, abbiamo ottenuto il codice fiscale ma non abbiamo presentato il modello EAS e neanche registrato statuto e atto costututivo all'agenzuia delle entrate; possiamo rifare l'atto costitutivo cambiando la data poi registrarlo all'agenzia delle entrate e compilare il modello eas?

    • TeamArtist

      No, perchè ormai avete aperto il CF e fareste un falso.
      Registrate adesso e fate adesso il modello Eas.

  2. Enzo

    Buongiorno, nella nostra a.s.d. vorremmo far pagare agli associati a partire dal 1/1/2016 un contributo di X € al giorno per l'utilizzo del lago per gli allenamenti preparatori alle gare sociali e non. Questa sarà considerata attività comerciale con conseguente obbligo di presentazione del modelo EAS?
    Nel nostro lago il pesce viene pescato e successivamente rilasciato quindi non avviene la cessione di nessun bene ma solo l'utilizzo della struttura. La quota incassata serve esclusivamente a coprire parte delle spese sostenute.

    • TeamArtist

      Non è considerata commerciale, ma il Modello EAS deve essere comunque presentato

  3. Denis

    Buongiorno,
    siamo un'associazione sportiva dilettantistica in cui le entrate sono solamente le quote dei soci. Affiliati al CSI ed al CONI e con solo codice fiscale.
    1) Siamo tenuti alla presentazione comunque del modello EAS?
    2) C'è un modo per sapere se negli anni passati sia stato presentato tale modello, o ristamparlo o richiederne una copia avendo smarrito alcuni documenti?

    • TeamArtist

      1) Assolutamente si.
      2) Potete chiedere all'Agenzia delle Entrate che fa capo al vostro territorio, o comunque dove avete registrato statuto e atto costitutivo dell'associazione. In generale comunque dovreste avere l'originale in sede. Senza quello in caso di ispezione..........son dolori.

      • Denis

        Grazie innanzituttto delle risposte.
        In base alle vostre risposte, noi credevamo di esserne esonerati in quanto regolarmente iscritti al Registro nazionale delle associazioni sportive del CONI e quindi rientranti negli "enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale".
        1- quindi abbiamo errato in tutti questi anni?
        2- se abbiamo errato,come possiamo presentare ora il modello EAS? entro il 31 marzo del 2016 o il prima possibile?

        • TeamArtist

          1. Non è così certo. Correte il rischio però che ve lo contestino.
          2. Nel mese di marzo 2016 (il modello semplificato mi raccomando).

  4. Antonella Melotti

    1. Se volessi per il prossimo anno affittare un locale commerciale a nome della mia ASD posso farlo anche se nel modello EAS, che ho compilato quando ho aperto, ho specificato che l'ente utilizza solo locali in comodato gratuito?
    2. E nel caso in cui potessi farlo (dopo aver modificato il modello EAS, suppongo) il contratto di locazione deve essere intestato a me quale legale rappresentante o all'ASD?
    L'asd non ha partita iva e non ha persona giuridica, non paga collaboratori e si finanzia tramite le quote associative e i contributi per attività istituzionale versati dai soci. La nostra idea è quella di affittare un locale commerciale (nella fattispecie un capannone) ed adibirlo a sede (naturalmente apportando modifiche alla struttura..adibire locali idonei per gli spogliatoi in base alle normative di igiene) per effettuare le attività istituzionali della nostra società sportiva ed eventualmente, viste le dimensioni dello stabile, creare una collaborazione con altre società dilettantistiche che operano nel campo delle arti marziali e degli sport da combattimento.
    3. Tutto questo è possibile per una realtà piccola come la nostra o prima bisogna modificare la nostra società? Grazie mille per l'assistenza.

    • TeamArtist

      Non mi è chiaro se questo capannone è già vostro

  5. CSSN18 FEDERICO

    CIAO SIAMO UN ASD AFFILIATA ALLA UISP E QUINDI AL CONI, NON FACENDO ATTIVITà COMMERCIALE SIAMO ESONARATI DALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS?

    • TeamArtist

      Dipende. Se oltre alle quote sociali, ad esempio, chiedete delle quote per i corsi, siete tenuti alla presentazione del modello EAS semplificato.

  6. Daniela

    Salve, abbiamo aperto una associazione culturale (con solo codice fiscale) nell'aprile 2014 ma all'agenzia delle entrate non ci hanno detto del modello Eas. Siamo ancora in tempo per ovviare alla mancanza?

    • TeamArtist

      Purtroppo no. Ma dovete farlo comunque...

      • daniel

        eh, si. certamente.
        1. ma conviene inviarlo e far finta di nulla o pagare la mora, anche se non serve a sanare il fatto?
        2. magari, in caso di controllo, il pagamento della mora può valere a "certificare" l'involontarietà della mancanza...
        3. domanda critica: perché l'agenzia delle entrate non richiede automaticamente (per posta o tramite funzionari) il modello eas all'atto di registrazione di una nuova associazione?

        • TeamArtist

          1. Nessuno sa dirlo. Non c'è esperienza in questa direzione.
          2. Magari!
          3. Dovremmo chiederlo a loro...

  7. arturo

    Buongiorno sono Presidente di un'associazione sportiva dilettantistica attiva dal 2010. Le uniche entrate sono costituite da quote associative. I soci hanno diritto di seguire i corsi sportivi organizzati dall'associazione e ad utilizzare sotto la sorveglianza degli istruttori le attrezzature sportive. Riteniamo di rientrare nei casi di esenzione dalla trasmissione poichè non svolgiamo alcuna attività commerciale, ma pare che l'interpretazione dell'agenzia entrate sia differente. Avremmo dovuto trasmettere il modello EAS? In caso affermativo come ci consiglia di agire visto che la società è attiva da 5 anni?

    • TeamArtist

      Chiedete la sola quota sociale (quella minima uguale per tutti) oppure chiedete anche contributi differenziati per partecipare ai corsi o utilizzare le strutture? In questo secondo caso presentate il modello semplificato entro il 31 marzo 2015. Se volete possiamo farlo noi per voi per 80 euro ivati.

      • arturo

        Viene richiesto esclusivamente il pagamento della quota associativa (150 euro l'anno). I soci possono utilizzare le attrezzature sportive (in particolare tavole da snowboard) e qualora non siano abili l'associazione mette loro a disposizione un istruttore qualificato per effettuare un corso senza che debbano pagare alcun extra. Al termine del corso possono utilizzare le attrezzature sotto supervisione di istruttori. Il tutto è compreso nella quota associativa. è previsto un limite temporale settimanale all'utilizzo delle attrezzature per garantire adeguata turnazione. Nel punto 1.2 terzo capoverso si legge che devono effettuare comunicazione EAS anche a.s.d. le cui entrate siano costituite esclusivamente da quote associative come nel nostro caso. Le risulta? Mi sembra in contraddizione con quanto specificato in seguito.
        Ringrazio in anticipo per la disponibilità. Ho avuto modo di apprezzare la vostra competenza in un convegno a cui ho partecipato. Saluti

        • TeamArtist

          In questo caso ne siete esentati. Ma per non correre inutili rischi dovuti a diverse interpretazioni, fossi in voi farei comunque il modello eas semplificato.

  8. Bruno

    1. In caso di invio del modello EAS oltre i 60 giorni dalla data di costituzione dell'associazione bisogna versare euro 258 a titolo di sanzione?
    2. Se lo statuto non contiene espressamente quanto previsto dall'art. 148 comma 8 del tuir lett.f, ma conclude dicendo che "per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia" si può ritenere comunque soddisfatto tale requisito?
    Grazie
    Saluti

    • TeamArtist

      1. Dipende dal caso specifico. A volte il pagamento della sanzione non sana nulla.
      2. Purtroppo no. Si tratta di una clausola fondamentale che va espressa... Legga questo nostro post.

  9. BRUNO

    IL 31 MARZO ultimo giorno utile per l'invio Modello EAS per la comunicazione dei dati ai fini fiscali.
    Avendo noi cambiato il C.D. (quindi Presidente, Segr. ecct) dobbiamo
    segnalare anche con EAS (siamo ass. non commerciale).
    Grazie per la risposta.

    • TeamArtist

      Ci sono diverse opinioni al riguardo. Noi sosteniamo di si.

      • Marco

        Ho inviato l'anno scorso il modello EAS. Un altro commercialista mi ha detto che bisogna riconsegnarlo quest'anno.
        Io so, grazie a voi, che è soltanto nel caso in cui ci fossero delle variazioni. E' corretto?

        • TeamArtist

          Dipende: di chi si fida?

          • Marco

            Voi 😀