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Risoluzione A.d.E n° 41/E del 16/3/99 – pubblicizzazione gare sportive per disabili

Organo emanante : Ministero delle Finanze

PUBBLICITÀ – GARE SPORTIVE PER DISABILI PUBBLICIZZATE MEDIANTE LOCANDINE

Con la nota in riferimento è stato formulato un quesito inteso a conoscere quale sia il trattamento da riservare ai fini dell’imposta di pubblicità alle locandine che pubblicizzano una gara di slalom gigante, il Trofeo Val di Fiemme, per persone disabili. Detta manifestazione, abbinata alla lotteria Nazionale di Agnano, è organizzata dalla ”SportABILI ONLUS”, associazione non profit costituita al fine di aiutare le persone con disabilità motoria, sensoriale ed intellettiva ad entrare nel mondo dello sport.

Le locandine recano altresì l’indicazione, compresa in una superficie inferiore ai 300 centimetri quadrati (f,to A5), dei soggetti che sponsorizzano l’iniziativa e vengono esposte presso le rivendite dei biglietti con lo scopo di incentivarne la vendita e di promuovere al contempo l’iniziativa a favore dei disabili.

Si chiede inoltre di conoscere quale debba essere il trattamento per un pieghevole che presenta le stesse caratteristiche delle locandine, che sarà oggetto di distribuzione rivolta alle singole persone.

 

In proposito, si precisa che le locandine in questione, a causa delle caratteristiche che presentano, non possono essere assoggettate al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Infatti, va osservato che nel caso di specie nello stesso mezzo si trovano racchiusi 3 distinti messaggi.

  1. Il primo, relativo alla manifestazione realizzata dall’associazione non profit a favore dei disabili, di per se, è fuori dal campo di applicazione del tributo, per mancanza del presupposto impositivo, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
  2. Il secondo, relativo alla promozione di una lotteria nazionale, il cui esercizio è affidato in via esclusiva all’amministrazione statale, risulta essere esente dal tributo a norma dell’art. 17, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 507 del 1993.
  3. Il terzo messaggio, peraltro sostanzialmente irrilevante a fini pubblicitari per la prevalenza degli altri, è fuori dal campo di applicazione del tributo, a norma dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, per avere una superficie complessiva inferiore a 300 centimetri quadrati. Tale ultimo messaggio, del resto non sarebbe assoggettato ad imposizione neanche nell’ipotesi che fosse un autonomo mezzo pubblicitario.

Va pure rilevata l’ulteriore circostanza che dette locandine vengono esposte presso le rivendite dei biglietti delle lotterie e pertanto ad esse può essere riconosciuta l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità, a norma dell’art. 17, comma 1, lettera a), in quanto l’esposizione avviene all’interno dei locali adibiti alla vendita dei beni o alla prestazione dei servizi, e la pubblicità si riferisce all’attività negli stessi esercitata; alle medesime conclusioni si arriva a norma dell’art. 17, comma 1, lettera b) ove le locandine si trovino esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso di detti locali o, in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita.

Relativamente, infine, ai pieghevoli che ripetono gli stessi contenuti delle locandine, si precisa che, per essere distribuiti all’interno dei locali di vendita dei biglietti delle lotterie, sono esclusi dal campo di applicazione del tributo, poiché la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata per mezzo di volantini acquista rilevanza, ai fini dell’imposta in oggetto, solo se effettuata attraverso veicoli o persone, a ciò specificatamente adibite, circolanti in luoghi pubblici, ai sensi del comma 4 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 507 del 1993.

 

 

6 risposte a “Risoluzione A.d.E n° 41/E del 16/3/99 – pubblicizzazione gare sportive per disabili”

  1. Giulio Pace

    Sono soggette ad imposta di affissione o altro onere le locandine, ovunque collocate al fine di pubblicizzare una mostra fotografica che si terrà in locali di proprietà del Comune e dallo stesso temporaneamente concessi?
    Grazie.

  2. roberto

    Nel nostro Comune, l'Agenzia che si occupa del servizio pubblicitario, ci ha informati che, anche su indicazione del regolamento comunale, NON applica "tassa" per distribuzione volantini/locandine poste all'interno degli esercizi commerciali (es. tavolini bar, bancone, o parrucchiera ecc.) ma che invece applica nel caso di AFFISSIONE su porta/vetrine nonchè per affissione manifesti (grandi o piccoli) negli appositi spazi (cartellonistica su strade/muri) -
    In merito alla distribuzione "manuale" specifica che sarebbe vietato lasciare volantini su vetri auto mentre NON è vietata la distribuzione esempio all'uscita dei supermercati piuttosto che per strade durante i mercati ecc. - in questo caso però bisogna comunque avere l'autorizzazione dell'agenzia e pagare una cifra ics per ogni ora/giorno e per ogni persona che distribuisce -
    Malgrado le risoluzioni/leggi temo che con queste regole il soggetto multato debba prima pagare e poi, forse, fare ricorso e forse ottenere rimborso.
    1. Corretto?

    • TeamArtist

      1. Immagino di si.

  3. gianfranco

    Ho visto la risoluzione soprariportata. Trattasi tuttavia di una disposizione "datata" e di conseguenza da verificare se mantiene ancora validità.Inoltre si riferisce allo specifico "gare sportive per disabili". Nel caso che riguarda l'APIO (associazione di prevenzione ed informazione oncologica) di cui sono dirigente,non ho trovato riferimenti certi nel citato Decr. Legislativo 507 /93.

    • TeamArtist

      Si figuri che il decreto IVA in vigore è del 1972...
      Le conviene, se vuole maggiori rassicurazioni, stampare il nostro post e portarlo all'ufficio tributi del Comune dove teme contestazioni.