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08 Febbraio 2017

Lo Spesometro per le Associazioni con Partita Iva in 398/1991 aggiornamento 2017 ⎜TeamArtist

Giovanni Damiano Dalerba Scritto da Giovanni Damiano Dalerba
Categoria dell'articolo: Adempimenti Fiscali, Contabili e Gestionali
Lo Spesometro per le Associazioni con Partita Iva in 398/1991 aggiornamento 2017 ⎜TeamArtist

AGGIORNAMENTO Decreto Milleproroghe 2017

Per il solo anno 2017 le Associazioni No Profit con partita iva in regime 398/91 sono tenute a trasmettere il nuovo Spesometro SEMESTRALMENTE e non TRIMESTRALMENTE. Le scadenze per il solo 2017 sono quindi:

Semestre Scadenza
Primo Semestre 25 Settembre 2017
Secondo Semestre 28 Febbraio 2018

__________________________________

Cancella tutto quello che sapevi di dover fare per lo Spesometro della tua Associazione, sino ad oggi (tranne per quello relativo all’anno 2016 che dovrai inviare entro il 20 aprile 2017 con le vecchie regole). La CIRCOLARE N.1 DEL 7 FEBBRAIO 2017 DELL_AGENZIA DELLE ENTRATE chiarisce che le Associazioni No Profit con partita iva in regime 398/91 dovranno, d’ora in poi, trasmettere le sole FATTURE EMESSE (mentre prima si dovevano trasmettere anche le fatture in ingresso sulla parte commerciale dell’Associazione e le ricevute sopra i 3.600 euro). Ecco le parole esatte della circolare, pag. 9 in basso:

f) Regime forfettario ex lege n. 398/91
Il regime forfettario previsto dalla legge n. 398/91 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate.
Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel
regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti:
– devono trasmettere i dati delle fatture emesse,
– non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste
ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione.

Dov’è la fregatura del nuovo Spesometro per le Associazioni? Da obbligo annuale ad obbligo trimestrale!

Si, perchè è chiaro: lo Stato Italiano se da una parte vuole semplificare, dall’altra si diverte a complicare… per questo motivo, da quest’anno, l’obbligo di invio dello Spesometro non è più annuale ma TRIMESTRALE (al pari dell’andamento dei trimestri Iva)… a questo punto sarebbe stato sensato togliere l’obbligo del Registro Iva Minori, ma non sia mai che si voglia davvero semplificare la vita alle Associazioni No Profit!

Un veloce ripasso: CHE COS’È LO SPESOMETRO?

Lo “spesometro”, introdotto con il D. L. n. 78/2010, è uno strumento che ha lo scopo di combattere l’evasione fiscale attraverso il controllo, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, delle Spese (da cui “Spes-ometro”, misuratore delle Spese) e delle Entrate: in pratica, se le spese di una Azienda risultano sproporzionate rispetto al reddito dichiarato, allora scatta il controllo fiscale. Ma per una Associazione in 398/1991 quindi, a cosa serve chiedere le sole Entrate? A nulla se non a impedire, al limite, di togliere e mettere a piacimento delle fatture dalla propria contabilità.

CHI DEVE PRESENTARE LO SPESOMETRO?

Tutte le Associazioni con Partita Iva (anche quelle eventualmente non in regime fiscale agevolato ex L. 398/1991). Era già chiaro nella Circolare n. 24/E del 2011, ed è stato ribadito nella nuova Circolare.

ENTRO QUANDO VA INVIATO LO SPESOMETRO?

Come scritto sopra adesso va inviato su base trimestrale entro il secondo mese del trimestre di riferimento. Quindi:

Trimestre Scadenza
Gennaio- Marzo 31 Maggio
Aprile-Giugno 31 Agosto
Luglio-Settembre 30 Novembre
Ottobre-Dicembre 28 Febbraio

QUALI OPERAZIONI VANNO COMUNICATE?

Come detto sopra, SOLO le fatture emesse dall’Associazione. Cos’è una fattura, come e perchè va emessa da una Associazione, come si fa? Leggi questo nostro post sempre valido.

COME SI INVIA LO SPESOMETRO?

La comunicazione va fatta esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate… È un vero incubo e ti sconsiglio di farlo da solo. Molto meglio affidarsi al nostro servizio Associazione Protetta che lo include (tra l’altro, per chi ha già acquistato, nonostante si quadruplichi il nostro lavoro, non abbiamo previsto aumenti di costo)!

COSA SUCCEDE SE NON INVII LO SPESOMETRO o lo fai in ritardo (Ravvedimento)

Se la tua Associazione omette, o ritarda o falsifica lo Spesomentro è prevista una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 258 Euro ed un massimo di 2.065.

Se però ti accorgi di aver sbagliato entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati, potrai sanare la posizione inviando una dichiarazione integrativa e sostitutiva (il cosiddetto ravvedimento operoso) che andrà a correzione di quella già trasmessa.

Se invece te ne accorgi dopo 30 giorni avrai una sanzione da pagare che va da un minimo di 86 euro ad un massimo di 688. Il versamento della sanzione ridotta, deve essere effettuato utilizzando il modello F24 codice tributo 8911.

Scrivi la tua domanda GRATUITA qui

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9 risposte a “Lo Spesometro per le Associazioni con Partita Iva in 398/1991 aggiornamento 2017 ⎜TeamArtist”

  1. Rispondi
    Federico Patti

    Salve,

    volevo chiedere, io ad esempio emetto fatture per gli acquisti al dettaglio dei prodotti di integratori che acquistano presso la mia sede. Ho visto che nello spesometro c'è da mettere: P.IVA cliente. Io emetto fattura per dei clienti senza P.IVA. Ho capito male qualcosa io?

    • Rispondi
      TeamArtist

      Per emettere fattura ti basta il codice fiscale del cliente, non serve conoscere la partita Iva

  2. Rispondi
    Federico Patti

    Lo spesometro va fatto anche se non si emettono fatture?

    • Rispondi
      TeamArtist

      no

  3. Rispondi
    laura Odierna

    SPESOMETRO ANNO 2016.
    Le associazioni in regime 398/91 devono inviare per il 2016 anche le fatture ricevute oltre che quelle emesse?

    • Rispondi
      TeamArtist

      Fatture ricevute relative alle spese sostenute per le attività commerciali (Le fatture x spese istituzionali non vanno comunicate).

  4. Rispondi
    guglielmo

    SPESOMETRO ANNO 2017 E A.S.D.legge n. 398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e assimilate, sono obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture emesse, come si evince dal paragrafo “f) Regime forfettario ex lege n. 398/91
    Il regime forfettario previsto dalla legge n. 398/91 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate.
    Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel
    regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti:
    – devono trasmettere i dati delle fatture emesse,
    – non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste
    ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione.“

  5. Rispondi
    Andrea

    Buongiorno! Con lo spesometro del 20 Aprile vanno comunicate anche le operazioni passive?

    Grazie mille.

    • Rispondi
      TeamArtist

      purtroppo sì