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17 Ottobre 2014

La Guida Segreta della Agenzia delle Entrate per i controlli nelle Associazioni – III Parte – L’identificazione dei presenti

Giovanni Damiano Dalerba Scritto da Giovanni Damiano Dalerba
Categoria dell'articolo: Accertamento e Controllo Fiscale
La Guida Segreta della Agenzia delle Entrate per i controlli nelle Associazioni – III Parte – L’identificazione dei presenti

Per chi si fosse perso le puntate precedenti: qui trovate la I e la II.

3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO

3.1 L’accesso

La raccolta di informazioni utili per il controllo può essere maggiormente proficua se l’accesso è eseguito nei mesi di settembre/ottobre durante i quali l’attività riprende, dopo la pausa estiva, con l’organizzazione dei corsi e l’acquisizione delle nuove adesioni.

Per gli impianti situati nelle località turistiche balneari, ovviamente, il periodo migliore non può che essere quello estivo o, comunque, in coincidenza con le vacanze.

All’atto dell’accesso i verificatori procederanno a ricercare, nell’ambito dei locali utilizzati per l’esercizio dell’attività, tutta la documentazione contabile ed extracontabile utile per il controllo. In particolare la ricerca sarà indirizzata al reperimento di schedari, agende, contratti, ricevute di pagamento, statuti e regolamenti.

Saranno, altresì, acquisiti alla verifica i supporti magnetici rinvenuti, onde procedere alla loro successiva lettura che dovrà riguardare anche i dati presenti nell’hard disk. Tale indagine può essere particolarmente efficace qualora si individui l’esistenza di personal computer ad uso diretto del titolare o di altri soggetti investiti di particolari responsabilità gestionali e direttive.

Potranno, altresì, essere rilevate notizie contenute in messaggi pubblicitari e promozionali di vario genere (giornali, radio, televisione, manifesti, etc.).

Al riguardo si richiamano le indicazioni operative contenute nel paragrafo 1.2 nella parte “Fase dell’accesso”.

 

3.2 Rilevazione del personale

Tra i controlli da effettuarsi al momento dell’accesso presso i locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, vi è quello del personale presente e della corretta tenuta dei libri e registri obbligatori previsti dalla normativa in materia di lavoro.

L’obiettivo è quello di verificare:
− il corretto adempimento delle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro, secondo quanto di seguito indicato;
− il corretto adempimento degli obblighi fiscali di cui agli articoli 13 commi 3, 21 e 22 del d.P.R. n. 600/73.

La rilevazione del personale va effettuata con tempestività al momento dell’accesso, proseguendo poi, nel corso del controllo, alla raccolta ed all’esame degli elementi informativi acquisiti sui lavoratori che hanno prestato
collaborazione all’impresa o al lavoratore autonomo con particolare riferimento ai periodi d’imposta oggetto di verifica.

Una volta identificato tutto il personale presente in sede, occorrerà procedere ad effettuare delle interviste individuali ad ogni soggetto.

Di seguito si elencano le informazioni minimali che, nel corso dell’intervista, occorre necessariamente acquisire, con riferimento a ciascun lavoratore, per un corretto ed efficace controllo degli adempimenti previsti, in materia contributiva e fiscale, a carico del datore di lavoro:
dati identificativi del lavoratore – codice fiscale (ove attribuito), dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
estremi del documento di riconoscimento (laddove esibito);
tipologia del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratore subordinato, co.co.co, co.co.pro, titolari e soci di imprese artigiane/commerciali, coadiuvanti o collaboratori dei titolari o soci di imprese artigiani/commerciali, lavoratori occasionali, lavoratori autonomi ecc.);
qualifica del lavoratore (dirigente, quadro, impiegato, operaio, apprendista ecc.);
retribuzione/compenso percepito.

È del tutto evidente che, prima, durante e dopo l’intervista, i verificatori osserveranno e valuteranno, ove possibile, l’effettiva attività svolta dai singoli lavoratori intervistati, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto riportato nei documenti obbligatoriamente previsti dalla normativa sul lavoro.

Terminate le interviste, infatti, i verificatori avranno cura di chiedere al datore di lavoro l’esibizione, ove obbligatori:
1. delle comunicazioni preventive di instaurazione del rapporto di lavoro che, ai sensi della Legge n. 296/2006, i datori di lavoro hanno l’obbligo di effettuare al centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro;

2. il Libro Unico del lavoro (che ha sostituito il libro paga e il libro matricola obbligatoriamente a partire dall’anno d’imposta 2009);

3. la documentazione extra-contabile, qualora reperita, dalla quale emerge l’impiego di lavoratori/collaboratori.

(…)

Gli eventuali rilievi deriveranno, oltre che dal riscontro della mancata comunicazione preventiva che il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare al Centro per l’impiego, dalle discordanze tra quanto constatato – anche a seguito delle interviste – e quanto risultante dalla documentazione acquisita.

Tutte le operazioni eseguite, nonché i rilievi effettuati, andranno puntualmente riportate nel “processo verbale di constatazione di impiego di lavoratori”, che formerà parte integrante del processo verbale di constatazione.

In caso di irregolarità, una copia di tale verbale va trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispettivo, accompagnato da una apposita lettera di “segnalazione riscontro lavoratori irregolari”, al fine della irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 3 commi 3 e 5 del d.l. n. 12/200212.

 

3.3 Controlli prioritari

Si procederà inoltre a rilevare:
♦ le potenzialità degli impianti (numero di attrezzi da palestra, di campi da tennis e da calcetto, di piscine e saune);
♦ gli orari e i periodi di apertura degli impianti;
♦ il numero ed il tipo di corsi organizzati (compresi quelli estivi per ragazzi);
♦ i contratti di adesione sottoscritti dai frequentatori dai quali generalmente si possono desumere le generalità degli stessi, il periodo e tipo di frequentazione, il corso prescelto, l’importo da pagare ed il numero delle rate;
♦ le tariffe praticate distinguendo le quote corrisposte a titolo di iscrizione, assicurazione, frequenza, altro;
♦ le modalità di accesso agli impianti;
♦ le eventuali visite mediche espletate;
♦ i corrispettivi conseguiti per attività collaterali, quali bar, ristoranti, vendita articoli sportivi e prodotti per trattamenti estetici, etc.;
♦ l’esistenza di contratti di sponsorizzazione e di pubblicità, nonché l’eventuale organizzazione di spettacoli.

Di fondamentale importanza è la rilevazione del numero degli addetti distinti tra custodi, eventuali inservienti, impiegati occupati nel disbrigo di pratiche amministrative (controllo delle presenze, assistenza, organizzazione di corsi, etc.) ed istruttori in genere legati all’impresa da un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione. Si tenga presente in proposito che l’insegnamento della pratica sportiva costituisce spesso un “secondo lavoro” e non sono affatto rari i casi di pagamento in nero.

Per questa ragione e, più in generale, per avere un’idea maggiormente precisa del reale movimento che si svolge negli impianti anche in relazione al numero e al tipo di persone impiegate nell’attività didattica, sarebbe opportuno programmare l’accesso nelle ore di presumibile maggior affluenza.

Verifica del presupposto giuridico

Come qualsiasi altra attività economica, la gestione degli impianti sportivi può essere svolta nella forma di impresa individuale, società di persone o di capitali, ovvero, come avvertito in premessa, di associazione.

La distinzione assume una grande importanza perché nel primo caso (impresa individuale, società di persone o di capitali) la natura commerciale dell’attività discende dalla stessa forma giuridica del titolare, mentre nel secondo caso, bisognerà svolgere un’indagine sull’attività prevista dallo statuto e su quella effettivamente svolta, al fine di stabilire il carattere commerciale o non delle operazioni economiche effettuate dall’associazione.

Dall’inquadramento giuridico derivano conseguenze rilevanti in relazione sia agli obblighi contabili che, soprattutto, al regime di tassazione.

Qualsiasi provento realizzato dagli enti qualificati come commerciali concorre infatti a formare il reddito di impresa, mentre i soggetti non aventi prevalentemente tale carattere potranno produrre redditi riconducibili a distinte categorie oppure svolgere attività dalle quali non deriva alcun reddito imponibile.

La disciplina delle attività svolte da enti non commerciali subirà una profonda modifica con la prossima entrata in vigore del decreto delegato cosiddetto sulle “ONLUS”, che necessariamente avrà riflessi anche sulla metodologia di controllo.

Il terzo comma dell’art. 111 del T.U.I.R. stabilisce che per le associazioni culturali e sportive, “non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali, in deroga al comma 2, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d’età e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione ed abbiano il diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale”.

Il comma 4 aggiunge: ”La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali ed aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari”.

In pratica l’indagine del verificatore deve tendere ad appurare:
l’esistenza di quelle attività che per definizione hanno carattere commerciale;
l’effettiva qualità dei frequentatori al fine di verificare se sussiste un reale vincolo associativo o se invece questo è soltanto un espediente per mascherare vere e proprie attività d’impresa dirette allo sfruttamento degli impianti.

A tale fine l’attenzione del verificatore dovrà primariamente rivolgersi allo statuto dell’associazione nonché a tutti quegli elementi (ad esempio, i libri sociali) dai quali è possibile appurare la sussistenza di un’autentica attività associativa. In particolare si dovrà accertare:
se vi sia traccia di assemblee tenute dagli associati;
se sia regolarmente costituito e funzionante il consiglio direttivo;
se gli organi dell’associazione siano stati regolarmente rinnovati o confermati (spesso, nelle associazioni di comodo, i soggetti indicati nell’atto costitutivo come assuntori delle varie cariche non vengono sostituiti né confermati);
se vi siano acquisti di beni (anche immobili) e di servizi intestati all’associazione. In tal caso sarà necessario individuare con quali mezzi finanziari siano stati effettuati tali acquisti.
Qualora gli acquisti di beni siano effettuati da un solo associato (o da alcuni di essi) con propri mezzi e non vi sia alcun effettivo rapporto giuridico che ne legittima l’utilizzo da parte dell’associazione (ad esempio, un contratto di appalto, comodato o altro ), la presunzione d’inesistenza dell’associazione assume qualche fondamento.

Particolare attenzione dovrà essere posta all’eventuale acquisto di beni immobili intestati congiuntamente a tutti gli associati oppure ad altri (ad esempio, all’amministratore) con l’impegno di destinarli all’attività associativa. E’ necessario, quindi, verificare la trascrizione dei relativi atti d’acquisto. Tale trascrizione, non potendo essere effettuata a nome dell’associazione (in quanto sfornita di personalità giuridica), dovrà essere eseguita a nome dei rappresentanti stessi o dei soci congiuntamente. Nei registri immobiliari, di conseguenza, dovranno risultare tali cariche (Circ. n. 59 del 7/8/85 della ex Direzione Generale Tasse).

Significativo sarà anche l’esame dei verbali d’assemblea. A volte, infatti, la partecipazione alle assemblee straordinarie, nel cui ambito si possono deliberare le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dei beni dell’associazione, è riservata solo ad una parte dei soci, mentre ne rimangono esclusi i frequentatori, gli atleti, i soci giornalieri, etc..

Sarà opportuno, quindi, verificare mediante richieste dirette ai frequentatori dell’impianto, se abbiano, di fatto, mai partecipato alle assemblee dei soci statutariamente previste.

Al termine delle suesposte indagini il verificatore avrà elementi sufficienti per poter qualificare la natura complessivamente commerciale dell’attività controllata, ancorché svolta per interposta persona ovvero il carattere autenticamente associativo del soggetto verificato.

Nella prima ipotesi, il verificatore potrà indirizzare la sua attività verso la ricerca di elementi utili per la quantificazione del volume d’affari realizzato dall’impresa; nel secondo caso, dovrà operare un ulteriore accertamento, prima ancora di passare alla determinazione del volume d’affari. Dovrà difatti, in primo luogo, appurare se l’associazione abbia posto in essere, oltre alla propria attività istituzionale, operazioni che per la loro natura hanno comunque carattere commerciale. A tal fine l’analisi dovrà essere condotta alla luce di quanto disposto dall’art. 111, comma 3 del T.U.I.R. e dall’art. 4 del D.P.R. 633/72.

In secondo luogo si dovrà verificare, al fine di escluderne l’imponibilità, che anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell’associazione risultino svolte esclusivamente nei confronti degli associati o dei partecipanti minori di età, ovvero dei maggiorenni aventi diritto di voto per le approvazioni e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e che abbiano diritto di ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se non destinato a finalità di utilità generale.

Qualora le prestazioni e le cessioni siano effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli sopra indicati, i corrispettivi relativi concorreranno alla determinazione del reddito d’impresa.

Tra le attività sicuramente commerciali sono da comprendere le sponsorizzazioni. Il verificatore dovrà esaminare attentamente tali contratti, non di rado posti in essere per favorire forme di evasione fiscale da parte
del committente attraverso artificiose sovrafatturazioni.

Le somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione, infatti, possono essere integralmente dedotte dal committente (R.M. n. 22/1016 del 5/11/74), mentre costituiscono operazioni imponibili per l’associazione, non rilevando la qualificazione formale con cui la somma di denaro viene corrisposta (corrispettivo, contributo, finanziamento, etc.) (R.M. n. 363333 del 2/4/87).

Il fenomeno evasivo è frequente soprattutto quando destinatarie dei proventi sono le associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del particolare regime previsto dalla legge 16/12/1991, n. 398.
Queste infatti possono fruire di una detrazione forfetaria pari ai 2/3 dell’I.V.A. percepita per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, mentre ai fini dell’imposizione diretta l’imponibile è determinato in misura pari al 6% dei proventi conseguiti.
A tal proposito sarà cura del verificatore accertare, attraverso l’esame dei libri sociali e di quelli contabili nonché di documenti di altra natura, anche bancari, il reale ammontare delle somme ricevute.

 

SCHEMA DI RICHIESTA DI NOTIZIE AGLI UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
(da allegare al p.v.)

1. Utilizzatore del servizio:
2. Data d’iscrizione:
3. Quota a fondo perduto:
4. Quota annuale:
5. Modalità di versamento delle quote:
6. Frequenza nell’utilizzazione degli impianti:
7. Altre somme versate per specifici servizi:
8. Documenti rilasciati a fronte di tali somme:
9. Partecipazione ad assemblee di soci (nel caso di associazione):

 

Vai alla IV ed ultima parte!

 

Damiano Dalerba & Stefano Cabot

Direttori area noprofit di TeamArtist

 

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25 risposte a “La Guida Segreta della Agenzia delle Entrate per i controlli nelle Associazioni – III Parte – L’identificazione dei presenti”

  1. Rispondi
    claudio

    Si può accedere all'interno di una ASD solo come tesserato con lo stesso ente di promozione senza divenirne socio?
    Nel caso come va gestito la quota specifica eventualmente pagata per il corso rientrante tra le attività istituzionali?

    Grazie

    • Rispondi
      TeamArtist

      1) si, si può essere tesserati senza essere soci
      2) si è un'entrata istituzionale

  2. Rispondi
    Alfio

    Buongiorno, alcune domande:
    1) nel caso i soci fondatori sia tanti, nell’atto costitutivo ci si può limitare a inserire solo Nome Cognome e Codice fiscale? Oppure vanno messi per forza i dati anagrafici completi (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) o altro ancora?
    2) come va compilato il mod. 69 al quadro B: prima i dati dell’associazione (n. ordine 1) e poi quelli del presidente (n. ordine 2)?
    3) come va compilato l’F23: prima i dati dell’associazione (punto 4) e poi quelli del presidente (punto 5)?
    4) esistono programmi (gratuiti o a pagamento) per gestire la contabilità delle associazioni, che magari alla fine compilino da soli il prospetto del rendiconto annuale?
    Saluti

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. No, dovete mettere tutti i dati. Nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, e i dati di un documento di identità.
      2. Solo i dati dell'Associazione
      3. Campo 4 - Presidente. Campo 5 - Associazione.
      4. Certo, il nostro! Chieda subito una demo: www.teamartist.com

      • Rispondi
        Alfio

        1. In ogni caso, sia F23 che mod.69 (ma anche altri documenti presumo, ad es. il modello EAS) vanno sempre firmati dal Presidente, anche nel caso in cui questi deleghi un terzo alla presentazione dei documenti in Agenzia, giusto?
        2. Per la demo, si possono fare le rilevazioni contabili quotidiane e vedere un’anteprima di come queste confluiscono nel rendiconto annuale?
        3. Consente anche di predisporre libro soci, ricevute delle quote o contributi, ecc.?
        4. Quanto costa la versione completa?

        • Rispondi
          TeamArtist

          1. No, se delega...
          2. Si
          3. Si
          4. 254 all'anno iva inclusa

  3. Rispondi
    Andrea

    Buongiorno TeamArtist, complimenti per il vostro blog davvero aggiornato e di grande aiuto per le varie A.S.D.; volevo rivolgere una domanda: se un'impresa edile dona alla mia A.S.D. dei borsoni con il loro logo stampato sopra, viene considerata una sponsorizzazione oppure solo una semplice donazione di materiale?

    • Rispondi
      TeamArtist

      Sponsorizzazione, poichè non ve la sta donando. Ve la sta fornendo allo scopo che voi promuoviate il loro marchio. Come tale è una prestazione di ambito commerciale sulla quale si devono pagare le tasse.

      • Rispondi
        Andrea

        Ok, grazie mille della risposta; siete i migliori!

  4. Rispondi
    Chiara

    Buonasera, mi potete dire per favore se tutto quello che riporto qua sotto è fattibile anche per un\'ASD? Le associazioni di promozione sociale, se iscritte, possono:

    a•ricevere contributi dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altri enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi (i cosiddetti ‘finanziamenti per progetti’) realizzati nell’ambito dei fini statutari nonché contributi;
    b•stipulare convenzioni con gli enti pubblici (es.Comune, Provincia, ecc) per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi. Le associazioni devono essere iscritte da almeno sei mesi nel registro delle APS e devono stipulare la polizza assicurativa a copertura dei propri aderenti (art. 30);
    c•accedere ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali (art. 28);
    d•usufruire di alcune agevolazioni previste per le cooperative per l’ammissione al credito agevolato, limitatamente ai progetti per i quali sono operanti convenzioni con enti pubblici (art. 24);
    e•ottenere la riduzione di tributi di competenza degli enti locali, se deliberato (art. 23);
    f•avere diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 26);
    g•ottenere, da parte delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, l’utilizzo di beni mobili ed immobili, a titolo non oneroso in caso di manifestazioni temporanee (art. 31), o incomodato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali (art. 32);
    h•essere autorizzate temporaneamente (in occasione di particolari eventi o manifestazioni) alla somministrazione di bevande ed alimenti ed all’esercizio di attività turistiche e ricettive, ma solo per i propri associati e loro familiari conviventi (art. 31);
    i•equiparare, ai fini fiscali, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai familiari conviventi degli associati, a quelle rese agli associati (art. 20);
    l•ottenere flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni per i propri lavoratori (art. 19);
    m•far ottenere la detrazione/deduzione dalle imposte sui redditidi parte delle erogazioni liberali effettuate a loro favore (art. 22).

    • Rispondi
      TeamArtist

      a. si, ma può dipendere dai diversi bandi
      b. si
      c. si
      d. No ma ci sono altre forme
      e. si, ma può dipendere dal singolo regolamento comunale
      f. quali? direi di si in ogni caso
      g. si, ma può dipendere dai diversi bandi
      h. si
      i. no
      l. no
      m. non nello stesso modo delle APS. Ci sono regole diverse, legga questo nostro post.

  5. Rispondi
    Riccardo

    Gent.mo Dott. Damiano, il ns. comune al prossimo bando per l\'assegnazione degli impianti sportivi ha stilato \"un punteggio\" per ogni caratteristica della ASD in modo che tra i partecipanti al bando si possa creare \"una classifica\" e nominare un vincitore... adesso arrivo al punto... io sarò presidente ed anche istruttore VOLONTARIO senza compenso economico di una ASD affiliata ad ente riconosciuto dal CONI, mi ha spiegato l\'assessore allo sport che tra queste caratteristiche per guadagnare maggiori punti c\'è anche il discorso del QUANTI ASSOCIATI HA LA ASD, E CHE \"VALGONO\" DI PIU LE ISCRIZIONI DI SOCI MINORENNI; quindi Dott. mi domando:
    1. se al bando partecipano altre ASD che però sono già presenti da anni nel territorio e sicuramente più associati di noi che dobbiamo ancora nascere e loro hanno l\'assegnazione dell\'impianto sportivo da diversi anni... come può la ns. NUOVA ASD \"sorpassare\" queste altre già presenti da diversi anni ed ottenere l\'assegnazione della gestione dell\'impianto?
    2. negli eventuali controlli come fanno a \"vedere\" se i ns. iscritti sono reali oppure con nomi e cognomi \"FALSI/INVENTATI\"??

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. Semplice... non può.
      2. Con un controllo campione con l'anagrafe comunale.

      • Rispondi
        Riccardo

        Grazie per la specifica, per controllo campione alle anagrafe cosa si intende?? Può cortesemente esporre la situazione nei dettagli? Complimenti per il servizio è cordialissaluti

        • Rispondi
          TeamArtist

          Il comune gestisce l'anagrafe del comune (altrimenti come potrebbero rilasciare le carte di identità?). In questo modo basterebbe prendere il vostro libro soci e incrocare i vostri soci (che so, una decina a caso). Se non esistessero se ne accorgerebbero in 10 minuti.

  6. Rispondi
    Alberto

    Faccio parte del consiglio di un asd di pesca sportiva per quanto riguarda il defibrillatore come ci dovremmo comportare in caso di organizzazione di una gara di pesca?

    • Rispondi
      TeamArtist

      Gli organizzatori devono averne uno portatile con sè e deve essere sempre presente qualcuno abilitato all'uso. Suggerisco però che facciate questa domanda per iscritto, con risposta scritta, alla vostra FSN/EPS.

  7. Rispondi
    Daniela

    Buongiorno, avrei bisogno di alcune informazioni:
    1) un\'associazione onlus deve cambiare la sede principale dalla campania alla sicilia, è obbligatorio andare dal notaio (premetto che lo statuto rimane uguale)?
    2) si puo\' cambiare il domicilio fiscale di un\'associazione onlus solo comunicando all\'agenzia delle entrate la variazione senza fare il verbale (premetto che il domicilio fiscale è presso una volontaria che assiste la onlus non iscritta nel libro dei soci)

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. Dipende. Il vostro statuto dice qualcosa al riguardo? E' stato redatto in atto pubblico?
      2. Sarebbe meglio almeno un verbale di direttivo (anche non registrato) preliminare.

  8. Rispondi
    Grazia

    Salve,
    alcune domande sulla costituzione e sul funzionamento di un’associazione di promozione sociale.
    1) per quanto riguarda le spese iniziali necessarie alla costituzione dell’associazione (imposta di registrazione, marche da bollo, ecc.), queste devono/possono essere coperte con i soldi che i soci fondatori verseranno a titolo di quota associativa annuale?
    2) se sì, andranno annotate tutte con un’unica voce “spese di costituzione” senza entrare nel dettaglio?
    2) trattandosi di un’associazione che vuole promuovere la valorizzazione di una zona cittadina specifica, cercando di attirare gente in determinati eventi e in determinati periodi dell’anno (festività) per non farli scappare altrove, in sede di richiesta del codice fiscale che codice Ateco 2007 sarebbe opportuno scegliere?
    3) Andrebbe bene questo: 94.99.20 (Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby)?
    4) un’associazione deve per forza avere una sede fisica o gli associati possono riunirsi ovunque?
    5) nel caso sia possibile operare senza sede fisica, il domicilio fiscale può essere eletto presso uno studio di consulenza o presso il Presidente?
    6) è permesso a un associato (non a terzi), che svolge attività commerciale, fare da sponsor alla propria associazione facendosi pubblicità (mediante ad es. cartelloni pubblicitari) durante gli eventi senza che ciò costituisca “materia” commerciale e quindi fiscalmente tassabile?
    7) se sì, a fronte di tale pubblicità, l’associato in questione è libero di fare un’erogazione liberale/contributo extra (totalmente libera e senza natura di corrispettivo/tariffa) per coprire le spese relative all’evento in cui si pubblicizza?
    8) oppure può farsi pubblicità ma non deve versare nulla?
    Grazie!

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. Possono. I soci potrebbero anche fare un prestito infruttifero e farseli restituire.
      2a. Si
      2b. 94.99.20
      3. appunto
      4. DEVE avere una sede legale. Dove si riuniscano poi è solo affare loro.
      5. Si.
      6. No
      7. Assolutamente no, sarebbe una truffa ai danni dell'Erario.
      8. vedi 6.

      • Rispondi
        Grazia Patronaggio

        1) Quindi l’associazione può eleggere la propria sede legale presso un consulente (che riceve posta e tiene i libri contabili), e i soci possono riunirsi ovunque?
        2) non sono stata molto chiara riguardo la sponsorizzazione degli associati e modifico la domanda: l’associato (che svolge attività commerciale), tramite cartelloni pubblicitari, può far conoscere a terzi l’esistenza dell’associazione e promuovere l’adesione all’associazione di nuovi associati magari specificando che egli, con la sua ditta, già ne fa parte, oppur anche così è sempre una forma indiretta di pubblicità?
        3) le erogazioni liberali (di associati e terzi) sono deducibili per chi le effettua se sono a favore di un’associazione registrata, ma che ancora non è operativa da 1 anno e quindi non è ancora riconosciuta come APS?
        4) il presidente e il consiglio direttivo vanno “eletti” prima di registrare atto costitutivo e statuto, vero? Quindi vengono eletti dai soci fondatori in una riunione informale che precede la nascita vera e propria dell’associazione?
        5) se sì, dopo la registrazione occorre “formalizzare” la nomina tramite riunione dell’assemblea e relativo verbale di nomina?

        • Rispondi
          TeamArtist

          1. Si (a meno che a Statuto vi siate dati strane regole sulla questione).
          2. O pagate per il servizio o evitate.
          3. No
          4. Avviene durata la riunione di nascita vera e propria e si verbalizza tutto nell'atto costitutivo.
          5. vedi 4.

          • Grazia Patronaggio

            La ringrazio per tutte le sue dritte! Sono state utilissime.
            Sono rimasta perplessa per la non deducibilità delle erogazioni liberali...
            1. Quindi non basta essere registrati, ma occorre essere operatavi da oltre un anno ed essere riconosciuti come APS?
            2. E poi in Sicilia, se non erro, la Regione ancora non si è adeguata alla normativa nazionale e quindi non ha istituito il relativo registro...

          • TeamArtist

            1. Esatto
            2. La vostra provincia?