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14 Marzo 2013

I rimborsi delle spese di trasferta a dipendenti, collaboratori e professionisti di un’Associazione

Giovanni Damiano Dalerba Scritto da Giovanni Damiano Dalerba
Categoria dell'articolo: Formazione per Dirigenti
I rimborsi delle spese di trasferta a dipendenti, collaboratori e professionisti di un’Associazione

Tempo fa, in un nostro post, abbiamo parlato delle agevolazioni fiscali previste per le indennità di trasferta corrisposte agli sportivi dilettanti e ai collaboratori amministrativi non professionisti di ASD. Oggi vogliamo focalizzare la nostra attenzione sui rimborsi delle spese che eventuali lavoratori dipendenti o autonomi di un’Associazione sostengono, nell’interesse dell’Associazione stessa, per recarsi in un comune diverso da quello della sede di lavoro. Il discorso vale anche per gli Amministratori che svolgono la propria attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o come liberi professionisti (es: commercialisti, ragionieri, ecc).

I rimborsi delle spese di trasferta, disciplinati dall’art. 51 comma 5 del D.P.R. n. 917/1986, possono essere di tre tipi:

  1. forfettari;
  2. a piè di lista;
  3. misti.

I rimborsi spese forfettari

Sono chiamati anche indennità di trasferta: rappresentano una sorta di indennizzo per il “disagio” subito dal lavoratore in trasferta. Sono dei rimborsi, per il vitto e l’alloggio, la cui cifra è prestabilita per ogni giorno di lavoro in trasferta, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute dal lavoratore (non occorre presentare pezze giustificative per le spese di vitto e alloggio). Il rimborso forfettario concorre alla formazione del reddito in misura parziale  solamente per le trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro. L’art. 51 comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce, in questo caso, una franchigia (al netto delle spese di viaggio e trasporto) pari a  46,48 al giorno, per le trasferte in Italia, e a € 77,47 al giorno, per le trasferte all’estero; la parte eccedente la franchigia concorre a formare il reddito del percipiente ed è soggetto a tassazione.

Le spese di viaggio e trasporto, escluse da tassazione, vengono rimborsate a parte fornendo idonea documentazione.

Nel caso in cui venga fornito gratuitamente o l’alloggio o il vitto, le suddette franchigie vengono ridotte di 1/3 e quindi saranno pari a € 30,99 al giorno, per le trasferte in Italia, e a € 51,65 al giorno per le trasferte all’estero; se vengono forniti gratuitamente sia l’alloggio che il vitto, le franchigie vengono ridotte di 2/3 e quindi saranno pari a € 15,49 al giorno, per le trasferte in Italia, e a € 25,82 al giorno, per le trasferte all’estero.

I rimborsi spese a piè di lista

Sono rimborsi per il cui pagamento occorrono i giustificativi di spesa e riguardano le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Con il sistema del rimborso a piè di lista vengono  restituite esattamente le spese sostenute quali risultano dalla documentazione fornita. Per le spese di vitto e alloggio sono sufficienti gli scontrini fiscali, le ricevute e le fatture intestate al lavoratore. I viaggi compiuti con mezzi pubblici devono essere documentati esibendo i relativi biglietti; i viaggi compiuti con mezzi propri vengono in genere rimborsati mediante indennità chilometrica, che deve essere determinata utilizzando le tabelle ACI.

Il rimborso a piè di lista delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate al di fuori del territorio comunale della sede di lavoro non costituisce reddito per il dipendente e quindi è escluso da tassazione.

I rimborsi per altre spese (es: lavanderia, telefono ecc), anche non documentate ma analiticamente descritte dal dipendente, sono esenti da tassazione nel limite giornaliero di € 15,49, per le trasferte in Italia, e di € 25,82, per le trasferte all’estero.  Segnaliamo che è molto controverso se considerare  i parcheggi come “spese di viaggio e trasporto” al pari dei pedaggi autostradali (e quindi non tassabili) o come “altre spese” (e quindi tassabili oltre il limite stabilito).

I rimborsi misti

Sono rimborsi in cui al lavoratore viene riconosciuto, oltre al rimborso forfettario di trasferta, anche un rimborso spese a piè di lista per il vitto e/o l’alloggio; le spese di viaggio e di trasporto sono rimborsate a parte.

Se viene corrisposta l’indennità di trasferta più il rimborso spese analitico per il vitto oppure per l’alloggio, la franchigia di esenzione (sempre al netto delle spese di viaggio e trasporto) è  pari a € 30,99 al giorno, per le trasferte in Italia, e a € 51,65 al giorno, per le trasferte all’estero; se viene corrisposta l’indennità di trasferta più il rimborso spese analitico per il vitto e per l’alloggio, la franchigia di esenzione è  pari a € 15,49 al giorno, per le trasferte in Italia, e a € 25,82 al giorno, per le trasferte all’estero.

Un’ultima precisazione: qual è il trattamento fiscale dei rimborsi nel caso in cui la trasferta avvenga nel territorio comunale della sede di lavoro?

L’art. 51 comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che: “Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”; quindi, in caso di trasferte nel territorio comunale, le indennità forfettarie di trasferta, i rimborsi a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, le spese di viaggio non documentate e le indennità chilometriche costituiscono reddito imponibile del percipiente e sono quindi tassate. Anche eventuali rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria residenza sono da considerarsi reddito imponibile, anche se l’abitazione si trova in un altro Comune.

Al contrario, le spese di trasporto all’interno del Comune non costituiscono reddito per il dipendente/collaboratore solo se sono comprovate da documenti che provengono dal vettore (biglietti autobus, tram, ricevute di taxi, ecc).

Damiano Dalerba & Stefano Cabot

Direttori area noprofit di TeamArtist

 

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261 risposte a “I rimborsi delle spese di trasferta a dipendenti, collaboratori e professionisti di un’Associazione”

  1. Rispondi
    Giordano Sonia

    Salve
    È lecito che un ASD chieda agli atleti di pagare le trasferte del coach includendo vitto alloggio per le gare in comune, fuori comune/regione?
    Preciso che gli atleti pagano le rette regolarmente, pagano le iscrizioni di gara e pagano tutte le spese di trasferta per se stessi e chi li accompagna.

    Grazie

    • Rispondi
      Stefano Marini

      Buongiorno Sonia,

      Si, è ammissibile chiedere agli atleti un ulteriore esborso per sostenere le trasferte del coach.

  2. Rispondi
    Guarino Cinzia

    Salve sono la presidente di un'Associazione no profit , vorrei sapere se i rimborsi chilometrici ai sensi delle tariffe ACI , e le indennita' giornaliere di trasferta (46,48 al giorno) ai musicisti in agibilità inps che svolgono, come prestazione occasionale, la loro attività per conto dell'Associazione al di fuori dal comune di residenza,. sono escluse dalla ritenuta d'acconto ,

    • Rispondi
      Andrea Brizzolari

      Buongiorno Cinzia.

      A nostro parere non sono escluse dalle ritenute. Ma spetta al collaboratore produrre una notula di pagamento a norma di legge e sottoporla all'Associazione, non il contrario.

  3. Rispondi
    Lorenzo

    Buongiorno, in una ASD è possibile considerare quale rimborso a piè di lista (se documentato) anche il tragitto casa-lavoro dell'allenatore? In tal caso è possibile con autorizzazione del Consiglio Direttivo?

    Viene confermata la risoluzione 38/E/2014 che come base di partenza di prende sempre l'abitazione del percipiente il rimborso?

    Saluti,
    Lorenzo

    • Rispondi
      TeamArtist

      Potete rimborsare questa cifra previa autorizzazione del direttivo

      • Rispondi
        Lorenzo

        Si segue come sede di partenza il comune di abitazione del rimborsato, indipendentemente d dove è poi la sede sociale dell'associazione?

        • Rispondi
          TeamArtist

          Preferibilmente si

  4. Rispondi
    Julie

    Salve, abbiamo due problemi relativi alle spese per trasferta dell'amministratore delegato (non socio).
    Ci sono state consegnate due ricevute per il pagamento nella stessa data di un taxi, ma con importo diverso e consegnate separatamente.
    una ricevuta relativa al pagamento con carta di credito di 95€, e l'altra ricevuta con pagamento in contanti di 195€ pagati dai suoi soldi personali.
    e' impossibile che nello stesso giorno abbia effettuato il pagamento di due taxi per importi così importanti calcolando che era in partenza per l'Extra ue ma le spese sono relative al trasferimento in aeroporto in italia.
    in questo caso chi è responsabile in caso di verifica?
    un impiegata contabile può incorrere nel penale per aver ricevuto delle ricevute false e registrato le doppie spese lasciando incassare all'amministratore dei soldi che non gli competono?
    come può un impiegata tutelarsi dal punto di vista legale?
    come dobbiamo comportarci in questo caso?
    attendiamo vs gentile riscontro.
    grazie

    • Rispondi
      TeamArtist

      Buongiorno, questo è un blog per Associazioni.

  5. Rispondi
    smajl sinanovic

    lavoro come assistenza a persone in difficoltà in una cooperativa e mi sposto tutto giorno in autobus ho diritto a rimborso biglietto grazie

    • Rispondi
      TeamArtist

      questo blog è dedicato ad associazioni no-profit non alle cooperative

  6. Rispondi
    PAOLA

    Buongiorno,
    e' possibile effettuare rimborsi spesa anche per i soci che, volontariamente, prestano la propria attivita' nell'ambito della associazione ? e per questo motivo sostengono dei costi ?