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21 Aprile 2016

Come si calcolano le Sanzioni del Fisco alle Associazioni – Prima puntata

Giovanni Damiano Dalerba Scritto da Giovanni Damiano Dalerba
Categoria dell'articolo: Accertamento e Controllo Fiscale
Come si calcolano le Sanzioni del Fisco alle Associazioni – Prima puntata

Allora, mettetevi comodi, armatevi di pazienza, fate un respiro profondo, spegnete gli smartphone. Questo è uno di quei post da leggere di notte, quando tutti dormono e nulla deve potervi distrarre. Quando si parla del Fisco Italiano, riuscire a capirci qualcosa è una impresa davvero ardua (anzi, nemmeno NOI siamo sicuri di aver capito tutto perfettamente: ogni aiuto, suggerimento, correzione è quindi non solo ben accetta ma… benvenuta!). Abbiamo però fatto uno sforzo mostruoso per fare in modo che chiunque, anche chi non è del settore, possa cominciare a capirci qualcosa. Attenzione! Questa è solo la prima puntata…

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Dal 1° Gennaio 2016 è cambiato tutto.

Partiamo da qui altrimenti è un casino. Cancellate tutto quello che sapevate: il 7/10/2015 infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 158 che rivede completamente il sistema sanzionatorio che era in vigore precedentemente, comprese le sanzioni tributarie non penali contenute nel D.Lgs. 471 del 18/12/1997. L’applicazione delle modifiche parte dal 1/1/2016 grazie alla legge di Stabilità 2016.

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I 3 diversi “reati fiscali” che possono compiere le Associazioni.

  1. Il Ritardo nel pagamento delle Imposte o nell’invio delle Dichiarazioni obbligatorie (770, Certificazioni Uniche, Modello Unico ENC, Irap, Dichiarazioni Iva, Spesometro, Intrastat, Intra 12 e 13 etc.) –> è tale se il pagamento avviene entro i 90 giorni dal termine ultimo di pagamento e delle presentazioni delle dichiarazioni (le Dichiarazioni stesse sono comunque essere state fatte al Fisco: Modello Unico Enc – per Ires e Irap, Dichiarazioni Iva trimestrali).
  2. L’Omessa dichiarazione delle Imposte da pagare o nell’invio delle Dichiarazioni obbligatorie (770, Certificazioni Uniche, Modello Unico ENC, Irap, Dichiarazioni Iva, Spesometro, Intrastat, Intra 12 e 13 etc.) -> è tale se la presentazione delle Dichiarazioni omesse (Modello Unico Enc – per Ires e Irap, Dichiarazioni Iva trimestrali) e il pagamento delle imposte avviene oltre i 90 giorni dal termine di presentazionee pagamento delle Dichiarazioni stesse e comunque entro il termine di presentazioni delle Dichiarazioni successive.
  3. La Dichiarazione Infedele -> è tale se è stata presentata una Dichiarazione il cui contenuto è falso.

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1. Cosa fare nel caso di Ritardo nel pagamento: il Ravvedimento Operoso

Mettiamo che la tua Associazione si sia dimenticata di pagare delle imposte… e decida di pagarle col ravvedimento operoso. Il caso tipico è l’Associazione con partita Iva che ha optato per il regime 398/1991 e non ha versato l’iva di un trimestre (o di tutto l’anno; non fare quella faccia, ti assicuro che capita più spesso di quanto immagini) perchè, ad esempio, la fattura non gli è stata pagata dal Cliente (magari uno Sponsor). In questo caso tutto dipende da… quanto tempo ci metti a sistemare la tua situazione (chiaramente più tempo passa, peggio è).

GLI ESEMPI.

  • Versamenti effettuati entro 15 giorni: la sanzione è pari al 15% dell’importo non versato, ridotta dell’1% per ogni giorno di ritardo [… cioè: se dovevi pagare 100 euro di tasse e lo fai con 2 giorni di ritardo, pagherai 100 euro (le tasse non pagate) + 2 euro (la sanzione)=102 euro];
  • Versamenti eseguiti entro e non oltre i 90 giorni di ritardo; la sanzione è pari al 15% dell’importo non versato [tornando all’esempio qui sopra: se dovevi pagare 100 euro di tasse e lo fai con 90 giorni di ritardo, pagherai 100 euro (le tasse non pagate) + 15 euro (la sanzione)=115 euro];

 modifiche introdotte per l’istituto del ravvedimento operoso, fanno sì che nel caso in cui il contribuente voglia regolarizzare tale violazione, lo stesso possa avvalersi in merito alle nuove misure di riduzione delle sanzioni di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. La sanzione prevista di 500 euro in caso di regolarizzazione dell’errore entro 90 giorni, infatti, potrebbe così diminuire a 55,55 euro, vale a dire un 1/9 del minimo edittale.

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2. Omessa dichiarazione (oltre i 90 giorni di ritardo dalla scadenza del termine)

La novità più importante introdotta rispetto all’omessa dichiarazione (770, Certificazioni Uniche, Modello Unico ENC, Irap, Dichiarazioni Iva, Spesometro, Intrastat, Intra 12 e 13 etc.) è la possibilità di ridurre la sanzione ordinaria tramite la presentazione del modello dichiarativo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. In caso di omissione, la sanzione (rimasta invariata) va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta con un minimo di euro 250 (prima 258).  Si deve anche considerare il caso particolare di quelle dichiarazioni omesse senza che vi fossero delle imposte da pagare (le cosiddette dichiarazioni “a zero”, come nel caso del Modello Unico Enc per le Associazioni con Partita Iva): in questo caso la sanzione va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.000.

Il nuovo articolo 1 del Dlgs 471/1997 ha introdotto, tuttavia, una mitigazione della sanzione applicabile nell’ipotesi in cui il contribuente che si è dimenticato di trasmettere il modello lo faccia dal novantunesimo giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione successiva. Ciò a condizione che non sia iniziata alcuna attività di Accertamento (in questa ipotesi, infatti, la sanzione andrà dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro) con il solo scopo di premiare (con l’abbattimento alla metà della sanzione rispetto alle vecchie regole  – quando si andava dal 120% al 240%) l’intento collaborativo del contribuente.

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3. Dichiarazioni infedeli (dicendo di non aver imposte da pagare o sbagliando i calcoli)

Questo accade alla Associazioni più furbette oppure più sbadate. Non è che si dimenticano di pagare una Imposta (770, Certificazioni Uniche, Modello Unico ENC, Irap, Dichiarazioni Iva, Spesometro, Intrastat, Intra 12 e 13 etc.) … ma proprio fanno una dichiarazione sbagliata (non indaghiamo se ciò è accaduto per caso o… volutamente!).

La riforma riduce la sanzione ordinaria per le violazioni configurabili come infedele dichiarazione con una forbice del 90-180% che, tuttavia, si incrementano dal 135% al 270% nel caso di condotte fraudolente, ma, soprattutto, introduce una notevole riduzione per le “condotte” meno gravi.

Tra queste rientrano il caso di “esigua evasione” (maggiore imposta accertata inferiore al 3% di quella dichiarata e non superiore a 30mila euro) e di evasione derivante da errori relativi all’applicazione del principio di competenza. In entrambe le ipotesi la sanzione diventa dal 60% al 120 per cento. Inoltre, nel caso in cui l’evasione derivante da inesattezze sull’imputazione temporale di un componente non abbia comportato alcun danno erariale, la sanzione diventa fissa, 250 euro.

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FOCUS: Favor Rei

Viene istituito il principio del favor rei (principio in base al quale nessuno può subire una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione; se, invece, la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole) con conseguente applicazione delle sanzioni più favorevoli anche alle violazioni commesse prima del 1/1/2016.

NB: Le Associazioni potranno usufruire degli abbattimenti anche in presenza di PVC, avvisi di accertamento, avvisi di irrogazione di sanzioni non ancora definitivi per i quali si è scelta la strada dell’impugnazione o dell’accertamento con adesione (in base all’articolo 3, comma 3 del Dlgs 472/1997).

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E per non avere tutti questi casini?

La soluzione migliore è affidarsi al nostro servizio Associazione Protetta.

Scrivi la tua domanda GRATUITA qui

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24 risposte a “Come si calcolano le Sanzioni del Fisco alle Associazioni – Prima puntata”

  1. Rispondi
    De Marco Dante

    MANCATO VERSAMENTO IVA IN REGIME 398/91 OGGETTO DI CONTESTAZIONE. DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. POSSO FARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NORMALE O SPECIALE ? PER LO SPECIALE MANCA LA DICHIARAZIONE CHE IN REGIME 398 NON DOVEVA ESSERE PRESENTATA.

    • Rispondi
      TeamArtist

      Buongiorno Dante, il suo caso specifico andrebbe valutato da un nostro consulente data la natura legale non divulgabile in questa sede. Posso metterla in contatto con un nostro tutor per avere la risposta alla sua domanda.

  2. Rispondi
    De Marco Dante

    Il ravvedimento operoso speciale trova applicazione solo in presenza di dichiarazione presentata. Mi riferisco all'iva per cui per un'associazione sono presenti solo i versamenti trimestrali, ma non la dichiarazione Iva, perché le associazioni in regime di 398 non sono obbligate a presentarla. Sono di fatto escluse dal ravvedimento speciale ? Stessa cosa anche per il ravvedimento normale dei versamenti? Grazie

    • Rispondi
      Stefano Marini

      Buongiorno Dante,

      per rispondere al seguente quesito avrei bisogno di maggiori informazioni a riguardo.

  3. Rispondi
    ottaviani barbara

    Salve , siamo un associazione culturale con p. iva inattiva dal 2016. purtroppo il commercialista ci ha detto nel 2015 che eravamo piu' obbligate a fare la dichiarazione , e questo ci ha fatto stare tranquille fino ad oggi . siccome gli anni sono stati molto burrascosi fino ad oggi l associazione non ha lavorato molto ma vorremmo mettere tutto a posto. dall' articolo sulla iva che abbiamo letto siamo ora terrorizzate perché' vorremmo mettere a posto le mancate dichiarazioni ma le multe vanno dalle 250 alle 1000 euro . come possiamo fare c'e' un alternativa?

    • Rispondi
      TeamArtist

      Buongiorno Barbara, Team Artist esegue dichiarazioni fiscali solo ai propri clienti. Possiamo fissare una consulenza. Grazie.

  4. Rispondi
    Francesco

    Buongiorno,
    siamo un ASD con partita iva e in regime 398/91.
    Dobbiamo acquistare del materiale sportivo (kit da gioco) presso un'azienda con sede in Inghilterra per un importo inferiore a 2.000€ e nell'anno, come negli anni passati, non abbiamo mai effettuato questo tipo di acquisti.
    Il mio dubbio riguarda il tipo di comunicazioni da effettuare e gli adempimenti fiscali.
    1) Devo presentare intra12 o 13?
    2) La fattura del fornitore estero deve essere con iva o senza iva?
    3) L'iva va assolta nel paese del fornitore o in Italia?
    Grazie mille in anticipo.

    • Rispondi
      TeamArtist

      - deve essere fattura senza IVA
      - di conseguenza in nessuno dei 2

      • Rispondi
        Francesco

        Grazie per la risposta.
        Chiaro per quanto riguarda l'ambito IVA.
        Ma non mi è chiaro se è necessaria una comunicazione del genere INTRA12 o 13 o intrastat.
        Grazie in anticipo

        Buongiorno,
        siamo un ASD con partita iva e in regime 398/91.
        Dobbiamo acquistare del materiale sportivo (kit da gioco) presso un'azienda con sede in Inghilterra per un importo inferiore a 2.000€ e nell'anno, come negli anni passati, non abbiamo mai effettuato questo tipo di acquisti.
        Il mio dubbio riguarda il tipo di comunicazioni da effettuare e gli adempimenti fiscali.
        1) Devo presentare intra12 o 13?
        2) La fattura del fornitore estero deve essere con iva o senza iva?
        3) L'iva va assolta nel paese del fornitore o in Italia?
        Grazie mille in anticipo.

        Rispondi TeamArtist
        10 marzo 2017 alle 16:16
        - deve essere fattura senza IVA
        - di conseguenza in nessuno dei 2

        • Rispondi
          TeamArtist

          dovrebbe presentare il modello intra12

  5. Rispondi
    stefania

    Qual è la sanzione in caso di versamenti oltre il 90 giorno?

    • Rispondi
      TeamArtist

      €258,00

  6. Rispondi
    francesco

    I calcoli li avevamo fatti, ma ci avete risposto che 65 euro era un'esagerazione.

  7. Rispondi
    francesco

    Salve, stavo leggendo questo articolo sui pagamenti in ritardo. Noi come associazione di promozione sociale (senza scopo di lucro) abbiamo partita iva, abbiamo regime 398/91 e dobbiamo quindi versare l'iva sulle fatture emesse. Entro il 16 novembre dobbiamo pagare l'iva trimestrale. Se non la paghiamo e la paghiamo i primi di gennaio(quindi entro i 90 giorni) verseremo in più il 15%?
    Ad esempio iva da dover pagare euro 500; pagandola a gennaio pagheremmo 500+65?
    E come funziona invece il discorso della riduzione (ho letto dell'art.13 d.lgs.472)?
    Grazie.

    • Rispondi
      TeamArtist

      No, 65€ in più è un'esagerazione, la mora è molto più bassa

      • Rispondi
        francesco

        Quindi un importo minore?
        Se l'iva da pagare è 500 entro il 16 novembre, quanto è la sanzione se si paga a gennaio?
        Esiste un calcolo da fare? Leggevo di sanzione del 15%...

      • Rispondi
        francesco

        Importo iva da pagare euro 500. Pagamento in ritardo, ma entro i 90 giorni; quindi sanzione del 15%.
        Il 15% di 500 è 75.
        Perchè allora vi sembra troppo?

        • Rispondi
          TeamArtist

          Non capisco l’utilità di questa discussione. Paga per tempo! E se non avete liquidato per farlo fate un prestito infruttifero tra i soci.

          • francesco

            Ad ogni modo grazie lo stesso per le risposte fornite.

  8. Rispondi
    M.E.

    Io invece volevo porre il quesito contrario e cioè fintantochè l'Associazione creata non ha nessun tipo di entrata (ne da donazioni, ne da contributi pubblici, ne commerciali con partita iva) ma soltanto spese, è tenuta ugualmente a fare le dichiarazioni IVA e quant'altro per il solo passivo???? (le pezze di appoggio ci sono tutte: scontrini, ricevute fiscali e fatture acquisto)
    Le spese sono state tutte pagate dai soci fondatori di tasca propria (L'autofinanziamento è previsto per le associazioni?)
    Ma non sono ancora stati fatti dei rimborsi. Si attende di farli quando avremo entrate. Per la contabilità possiamo aspettare fino a quel momento? Cosa è sufficiente fare per essere a posto?

    • Rispondi
      TeamArtist

      E' sufficiente che facciate un primo Rendiconto (anche solo per eventuali passività)

  9. Rispondi
    PRO LOCO NUOVI ORIZZONTI

    E' POSSIBILE, DA PARTE DI UNA PRO LOCO, ORGANIZZARE UNA CENA PER RACCOLTA FONDI DA DESTINARE POI AD UNA PARROCCHIA
    SE SI' CON CHE MODALITA'
    GRAZIE
    CORDIALI SALUTI
    LUISA

  10. Rispondi
    Matteo

    Buonasera,
    abbiamo da poco chiuso la partita iva della nostra associazione.
    A quali controlli potrei andare incontro?
    Ci sono delle regole da seguire anche dopo la chiusura?

    attendo vostra risposta,

    cordiali saluti

    • Rispondi
      TeamArtist

      Dovete comunque avere cura dei documenti inerenti la tenuta della partita Iva nel passato

  11. Rispondi
    DOMENICO

    ESSENDO IL PROPRIETARIO DI UNA STRUTTURA SPORTIVA ABBIAMO COSTITUITO INSIEME A MIO COGNATO UNA S.A.S ADESSO VOGLIAMO AFFITTARE IL CAMPO A UNA SCUOLA CALCIO CHE DA STATUTO E UNA A.S.D DOVE IO SONO IL FONDATORE IN OLTRE LA GESTIONE DEI CAMPI NOTTURNI LA VOGLIAMO DARE IN
    AD UN'ALTRA ASSOCIAZIONE; IL TUTTO E LEGALMENTE FATTIBILE O VI SONO DELLE INCONGRUENZE.

    • Rispondi
      TeamArtist

      Si può fare

  12. Rispondi
    Ilaria

    Scusate, ma tutto ciò vale anche per le Associazioni con solo il C.F.?

    • Rispondi
      TeamArtist

      Se si tratta di adempimenti per associazioni con partita Iva, no