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05 Novembre 2015

Basta fare le cose due volte: da oggi ciò che dichiari con la CU non deve essere ripetuto nel 770!

Giovanni Damiano Dalerba Scritto da Giovanni Damiano Dalerba
Categoria dell'articolo: Commercialista Per Associazioni
Basta fare le cose due volte: da oggi ciò che dichiari con la CU non deve essere ripetuto nel 770!

Grosse novità in arrivo dalla legge di stabilità! La nuova disposizione di legge, se sarà confermata anche dopo il complesso iter di conversione alle Camere, prevede infatti un’utile semplificazione dell’attuale impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione Unica. Cioè?

Il Ddl Stabilità 2016 (art. 49) prevede che le trasmissioni telematiche delle certificazioni uniche effettuate all’agenzia delle entrate entro il termine del 7 marzo siano “equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati” del Modello 770. Ancora poco chiaro eh?

Proviamo a spiegare, iniziando con una precisazione giuridica un po’ noiosa. Il testo normativo è un Ddl, e come tale non è esente da dubbi sull’applicazione pratica. Questo perché, in quanto disegno di legge, per essere attivo e funzionante deve essere tradotto in legge in seguito a votazione in aula (dove sappiamo può succedere di tutto).

770 e CU

Ulteriore precisazione, si ricorda che per molti versi i dati richiesti nella Certificazione unica per autonomi e lavoratori dipendenti sono esattamente quelli che poi devono essere riepilogati nel modello 770. Il tutto quindi con la conseguenza che i dati già trasmessi in marzo debbano essere inseriti anche nella dichiarazione dei sostituti d’imposta da inviare a fine luglio. Insomma una inutile duplicazione di adempimenti. Per queste ragioni la novità che andiamo a spiegarvi viene accolta con grande soddisfazione da parte degli addetti ai lavori.

Fatte queste necessarie premesse si entra nel merito del tema: è stato infatti deciso che la CU assuma valore dichiarativo, ovvero qualora la CU contenga gli stessi dati previsti per il modello 770, quest’ultimo adempimento potrà essere risparmiato. Cioè niente più modello 770 semplificato se questo non aggiunge nessuna nuova informazione a quanto dichiarato attraverso la Certificazione Unica.

E NOI COSA C’ENTRIAMO?

Spiegata almeno in breve la portata della novità normativa ora un piccolo inciso che riempie di orgoglio tutti noi di TeamArtist. Le leggi di stabilità sono spesso accompagnate per consuetudine da una relazione di accompagnamento che ne descrive intenti e obiettivi. Bene, leggendo quella del 2016 non possiamo che compiacerci ed essere fieri del lavoro svolto in questi anni al fianco delle Associazioni.

Come dice la relazione infatti questa conquista è stata resa possibile anche grazie alle insistenze da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione, che da sempre si sono battuti nella direzione volta a sostenere l’esigenza di semplificazione (e qui non possiamo che sentirci parte del meccanismo virtuoso!).

ENTRATA IN VIGORE

La norma, se così sarà convalidata entrerà in vigore dal 01.01.2016 e potrà essere applicata fin già per gli adempimenti in scadenza il 7 marzo 2016 per la Certificazione Unica ed il 31 luglio per il modello dei sostituti d’imposta (770), in relazione quindi agli adempimenti dovuti per il periodo d’imposta 2015.

Infine si ricorda che lo stesso modello di certificazione che deve essere inviato all’agenzia delle entrate in via telematica entro il 7 marzo 2016, va inoltrato ai percipienti (dipendente o lavoratore autonomo) in duplice copia (consegna a mano, via posta, anche non raccomandata, tramite e-mail o PEC) già entro la scadenza del 28 febbraio.

In questo senso purtroppo però non si registra alcuna apertura per una possibile unificazione delle due scadenze portando al 7 marzo anche quella relativa alla consegna al sostituito.

Sperando che la novità sia di conforto a tutte le Associazioni che cercano costantemente di non annegare nella burocrazia, rimaniamo a vostra disposizione per dubbi e chiarimenti oltre che per aggiornarvi nel momento in cui ci saranno sviluppi!

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8 risposte a “Basta fare le cose due volte: da oggi ciò che dichiari con la CU non deve essere ripetuto nel 770!”

  1. Rispondi
    Fiorenzo

    1. Questa cosa è poi entrata in vigore?
    2. Quindi varrà anche per il 2017 (anno fiscale 2016)?

    • Rispondi
      TeamArtist

      1. Certo, altrimenti mica scrivevo l'articolo. Il titolo dice: "da oggi"...
      2. Al momento nulla fa pensare al contrario.

  2. Rispondi
    Emanuele

    Fate assistenza e gestione esercizio bilancio di associazioni

    • Rispondi
      TeamArtist

      Si

  3. Rispondi
    Riccardo

    Gent.ssimo Team, posso chiedervi in quali casi un'associazione no profit deve compilare il 770, o l'auto-certificazione?
    Grazie.

    • Rispondi
      TeamArtist

      Se avete dei collaboratori/allenatori/dipendenti

  4. Rispondi
    alberto bonistalli

    .... e i versamenti delle ritenute????? parte fondamentale del modello 770 ( e del controllo seguente da parte dell'agenzia delle entrate...) mentre nella CU non esiste traccia di tale adempimento.... ma si sta scherzando ???... come è possibile "scorporare" un versamento cumulativo effettuato di ritenute mensili ed abbinarlo alle CU ??? ... forse si parla delle CU sotto i 7.500,00= euro che non prevedono versamenti e quindi...in questi casi il modello 770 diventa superfluo...tanto è che sul cassetto fiscale queste dichiarazioni sono definite "non eleborabili"....

    • Rispondi
      TeamArtist

      giusto, coincide solo nei 7500. Una cosa esclude l’altra solo quando coincidono. Se non coincidono vanno fatte entrambe, per la sua soddisfazione di compilare 770…